N° 4

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FOGLIO FEDERALE Anno XXXIV Berna, 25 gennaio 1951 Volume I Si pubblioa di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.-- ; seme¬ stre fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione deÙe pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiohe Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) · Conto chèques postali XI 690.

Termine, d'opposizione: 25 aprile 1951 LEGGE FEDERALE che modifica il Codice penale militare e la legge sull'organizzazione ' giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (Del 21 dicembre I960) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vieto il. messaggio del Consiglio federale del 22 luglio 1949, decreta : I.

CODICE PENALE MILITARE Il Codice penale militare del 13 giugno 1927/13 giugno 1931 *) è modificato e completato conformemente alle disposizioni che seguono.

Art 2.

Sono sottoposti al diritto penale militare: 2.^Condiii°ni 1. le persone obbligate al servizio militare e quello assegnate e materiali, ai servizi complementari, quando sono in servizio militare; In genere.

2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione mi¬ litare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; 3. le persone obbligate al servizio militare e quelle assegnate ai servizi complementari che portano l'uniforme fuori del servizio; *) RU 43, 369; RU 57, 1337.

Foglio Federale, 195L

5

66 4. le persone obbligate al servizio militare e quelle asse¬ gnate ai servizi complementari, anche fuori del servizio, per quan¬ to concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio; 5. gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l'ob¬ bligo di presentarsi e, durante le operazioni del reclutamento, fino a che siano licenziati dall'autorità di reclutamento; 6. le persone che fanno parte del corpo della guardia dello fortificazioni, della squadra di vigilanza, del corpo federale delle guardie di confine, delle truppe per la protezione antiaerea, nonché le persone che, negli stabilimenti militari, sono tenuto a portare l'uniforme, per le infrazioni commesse durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, come pure perle infrazioni commesse portando l'uniforme; 7. le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone appar¬ tenenti all'armata; 8. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (articolo 86), di sabotaggio (articolo 86 bis), d'indebolimento della forza difensiva del paese (articoli dal 94 al 96) o di contravvenzione alle istruzioni e agli ordini impartiti allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito (articolo 107).

Art. 3.

Estensione in caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al.diritto peservizio ntnaie militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti tlv0 * t da lui fissati: 1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: reato contro una guardia militare (articolo 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89) ; atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe stra¬ niere (art. 92) ; violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (articoli dal 98 al 108) ; corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); offese all'onore d'una persona in servizio, per quanto con¬ cerne la sua posizione o attività come militare (art. dal 145 al 148); liberazione di detenuti (art. 177);

67 2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, dal 115 al 118, dal 121 al 123, 128, dal 129 al 131, dal 184 al 136, dal 149 al 151, 160, dal 161 al 165 e dal 167 al 169 del Codice penale militare se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; 3. le persone di condizione civile che commettono intenzio¬ nalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169 bis, 170 e 171 del Codice penale militare; 4. gli internati militari di Stati belligeranti che appartengo¬ no alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati e i civili internati che seguono le forze armate; 5. i funzionari, impiegati ed operai dell' amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, delle strade ferrate e delle altre imprese pubbliche di tras¬ porto, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.

Art. 4, num. 5.

5. i civili internati su territori in guerra o occupati.

Art. 29, terzo capov.

La privazione dei diritti civici non deve essere pronunciata se l'autore, a motivo delle sue convinzioni religiose, ha agito sotto l'influsso di un grave conflitto di coscienza; il giudice può inoltre ordinare che la pena della detenzione sia subita nella forma dell'arresto repressivo.

3

Art 29 bis.

La durata minima dell'arresto repressivo è di.

un giorno, la Arreato ...

repreasivo.

durata massima di tre mesi.

Art. 31, num. 4.

Se, durante il periodo di prova, il liberato commette intenzio¬ nalmente un crimine o un delitto, se, nonostante formale avverti-

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Sospensione condizionale della pena.

mento del Dipartimento militare federale, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Dipartimento militare federale lo rimanda nello stabi¬ limento di pena. Il tempo trascorso durante la liberazione con¬ dizionale non gli è computato.

Nei casi di esigua gravità il Dipartimento militare federale può, invece di ordinare il ricollocamento nello stabilimento, inflig¬ gere un ammonimento, imporre nuove norme di condotta o pro¬ lungare il periodo di prova di metà al massimo della sua durata primitiva.

C Art. 32.

1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna alla pena della detenzione non superiore a un anno, alla pena del¬ l'arresto repressivo o axl una pena accessoria che non sia la degra¬ dazione e l'esclusione dall'esercito: se la vita anteriore e il carattere del condannato e, trattan¬ dosi di un obbligato al servizio personale, anche la sua condotta militare lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti; se, inoltre, nei cinque anni precedenti il reato commesso, egli non ha scontato, nella Svizzera od all'estero, una pena privativa della libertà personale per un crimine o un delitto intenzionale; se, infine, egli ha risarcito, per quanto si possa pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli per il periodo di prova, determinate norme: per esempio, imparare un mestiere, dimorare in un dato luogo, aste¬ nersi da bevande alcooliche o risarcire il danno entro un termine stabilito. Il Dipartimento militare federale può far chiamare il con¬ dannato ad un servizio militare straordinario.

Le circostanze che giustificano la sospensione condizionale del¬ la pena e le norme di condotta imposte dal giudice devono essere stabilite nella sentenza Finché dura il servizio, la vigilanza del condannato condizio¬ nale obbligato al servizio personale è regolata da un'ordinanza del Consiglio federale.

69 3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette intenzionalmente un crimine o un delitto, se tiene cattiva condotta in servizio militare o se è ripetutamente punito in via discipli¬ nare, se, nonostante formale avvertimento dell'autorità di patro¬ nato, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli dalla medesima, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qual¬ siasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Dipartimento militare federale ordina l'esecuzione della pena.

Nei casi di esigua gravità, il giudice può sostituire all'esecu¬ zione della pena un ammonimento, l'imposizione di nuove norme di condotta o il prolungamento del periodo di prova di metà al massimo della sua durata primitiva.

Se una misura prevista dall'articolo 12 della presente legge o dagli articoli 14, 15 o dal 42 al 45 del Codice penale svizzero viene successivamente ad aggiungersi a una pena che dev'essere ese¬ guita conformemente al numero 3, primo capoverso, la sua ese¬ cuzione, sospensione o sostituzione dev'essere ordinata dal Dipar¬ timento militare federale nella stessa forma della nuova pena.

4. Se il condannato ha tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, il Diparti¬ mento militare federale ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

5. In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la so¬ spensione condizionale a talune di esse.

Art. 34, num. 3.

3. Se sono adempiute le condizioni previste dal numero 1 dell'articolo 32, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscri¬ zione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato abbia tenuto buona condotta fino allo spirare del periodo di prova da uno a cinque anni, da fissarsi dal giudice. I numeri 2 e 3 dell'articolo 32 sono applicabili per analogìa.

Art. 40.

1 II giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo Espulsione, da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita 2 II Dipartimento militare federale decide se a e a quali con¬ dizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente deb¬ ba essere sospesa a titolo di prova.

70 3

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata sospesa non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata so¬ spesa, la sua durata si conta dal giorno in cui il liberato condizio¬ nale ha lasciato la Svizzera.

4 Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, op¬ pure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.

Art. 41, terzo capov. r Non appena la sentenza ha acquistato forza di cosa giudi¬ cata, gli oggetti confiscati sono consegnati al Commissario cen¬ trale di guerra che li realizza.

3

Devoluzione alla Confede¬ razione di doni ed altri profitti.

Assegnamen¬ ti alla parte lesa.

Art. 42.

1 doni e altri profitti, destinati a determinare od a ricom¬ pensare l'autore di un reato, sono devoluti ailla Confederazione.

Se non esistono più, chi li ha ricevuti dovrà pagarne ad essa il valore.

2 Sono parimente devoluti alla Confederazione gli oggetti che sono proprietà di persone sconosciute e hanno servito a commet¬ tere un crimine o un delitto, o che alcuno si è appropriato col reato.

3 Una volta confiscati, questi oggetti sono trasmessi al Com¬ missariato centrale di guerra che li realizza, se il proprietario non si fa conoscere entro cinque anni. Gli oggetti che non possono essere conservati o sono esposti al pericolo di un rapido deprez¬ zamento sono realizzati a tempo e il ricavo della realizzazione è tenuto a disposizione del proprietario durante cinque anni.

4 Le comunicazioni destinate ai proprietari sono inserite una sola volta nel Foglio federale.

1

Art. 42 bis.

Se alcuno è stato danneggiato da un crimine o da un delitto e se è prevedibile che il danno non sarà risarcito dal colpevole, il giudice potrà assegnargli, fino all'importo del danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, il ricavo di oggetti confi¬ scati, i doni ed altri profitti devoluti alla Confederazione o il loro valore.

71 Art. 46.

Se il.

giudice reputa che la pena debba esßere attenuala, egli Effetti dellattenuapronuncia: zione.

invece della pena di morte o della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni; invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione; invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni ; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l'arresto repressivo o la multa.

Art. 53.

La prescrizione è sospesa finché l'imputato sconta all'estero sospensione una pena privativa della libertà personale. ezione.

interrua La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione nel cor¬ so di un'istruzione preparatoria o durante l'assunzione prelimi¬ nare delle prove, come pure da ogni decisione del tribunale diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dalla notificazione di ordini d'arresto o di perquisizione domici¬ liare, da un ordine di perizie, cerne pure dall'esercizio di ogni ri ¬ medio giuridico contro una decisione.

8 In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà.

Art. 59.

*Se il colpevole è stato condannato ad ima pena privativa Cancellazione della libertà personale o ad una multa e se dalla esecuzione della nel'caseHarfo sentenza di condanna sono decorsi non meno di quindici anni giudiziale, trattandosi della reclusione, di dieci anni trattandosi della deten¬ zione e di cinque anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o di una multa come pena principale, il giudice può ordinare, a richiesta del condannato, la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione e la sen¬ tenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie.

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La cancellazione della sentenza può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecu¬ zione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata.

3 La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da un atto particolarmente meritorio del condannato.

Disposizioni eomuni.

Sabotaggio.

3. Indebolìmento della forza difensiva del paese.

Servizio straniero.

Art. 60.

All'esecuzione della pena ò equiparato il condono per effetto di grazia, 2 Se il condannato liberato condizionalmente ha 'tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, il termine per doman¬ dare la cancellazione si conta dal giorno della liberazione condi¬ zionale.

Art. 86 bis.

Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso; chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto; chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'arinata svizzera o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, ò punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.

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Art. 91.

Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.

2 Gli Svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.

3 Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare stra¬ niero o ne favorisce l'arruolamento ò punito con la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa.

4 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

1

73 Art. 97.

1. Chiunque, inentre delle truppe si trovano in servizio at- Violazione tivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per contrattuali, l'esercito o non le eseguisce conformemente ai contratto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è della detenzione.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.

Art. 107.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle Disobbedienza ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio fede- "eTMan£eautorale, un governo cantonale od altra autorità competente civile o rità militari militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della e clvl11* neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'au¬ torità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa oppure, nei oasi poco gravi, con una pena disciplinare.

Art. 108.

Chiunque adopera o fa adoperare contro il nemico mezzi o Uso di mezzi modi di combattimento che sono espressamente vietati nell'ar- ment^iUeciti mata svizzera, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Art. 109.

Chiunque contravviene alle prescrizioni delle convenzioni in- Violazione ternazionali sulla condotta della guerra e per la protezione delle zioni intervittime della guerra è punito per violazione dei doveri di servizio naEÌonah.

secondo l'articolo 72, in quanto non siano, applicabili disposizioni più severe del presente Codice.

Art. 110.

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Abuso di ©mRossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi per nazktnaìi" preparare o commettere atti di ostilità è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

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Atti di osti¬ lità contro persone e cose protette da un'orga¬ nizzazione internazio¬ nale.

Art. 111.

Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono' sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Ros¬ sa o del Leone e del Sale Rossi, chiunque in occasione di ostilità distrugge o danneggia ma¬ teriale che è sotto la prolezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa O' del Leone e del Sole Rossi, è punito con la detenzione.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

1

Art. 145.

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa' o rende so¬ spetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità compe¬ tente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri mo¬ tivi di considerarle vere in buona fede.

4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed 5 punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza i che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

G. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il col¬ pevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

7. L'azione penale per diffamazione si prescrive in due anni.

Diffamazione.

Art 146, num. 1.

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sajpendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta diso¬ norevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,

75 chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale in¬ colpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità compe¬ tente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art, 148, num. 1.

1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, imma¬ gini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a que¬ rela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

Art. 148 bis.

II diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.

* Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perse¬ guiti.

* Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza dal tribunale di divisione o dal tri¬ bunale territoriale.

4 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

1

di

5

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

Art. 156, num. 1.

1. Chiunque compie con una persona minore degli anni sedici la congiunzione carnale o altro atto simile è punito con la reclu¬ sione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Art 183.

1. La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si pre- Prescrizione, scrive in sei mesi. La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istru¬ zione di un'autorità disciplinare o da ogni atto d'istruzione com¬ piuto durante l'assunzione preliminare delle prove.

La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si pre¬ scrive in tutti i casi dopo un anno.

2. Se per il fatto è stata aperta un'istruzione giudiziaria, la prescrizione è sospesa durante la stessa.

76 3. Le pene pronunciato per una mancanza di disciplina si prescrivono in sei mesi.

Art. 187, quinto capov.

L'esecuzione degli arresti da scontare fuori del servizio e l'esazione delle multe avvengono: per gli uomini obbligati al sorvizio militare o assegnati ai servizi complementari, a cura del Cantone al quale sono attribuiti; per le persone di condizione ci¬ vile, a cura del Cantone di domicilio.

5

Art. 206, secondo capov.

La decisione che infligge una pena deve indicare l'autorità e il termine di ricorso.

Art, 210.

1 reclami possono esser fatti por iscritto od oralmente entro il termine di 10 giorni a contare dalla comunicazione o dalla no¬ tificazione della decisione. , 2

Torma e tonnine.

II.

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E PROCEDURA PENALE PER L'ARMATA FEDERALE, La presente legge modifica e completa, conformemente alle disposizioni seguenti, la legge federale del 28 giugno 1889*) sul¬ l'organizzazione giudiziaria e procedura, penale per l'armata fede¬ rale, con le sue modificazioni del 23 dicembre 1911**), 28 otto¬ bre 1937***), 13 giugno 1927°) e 13 giugno 1941 °°).

Art. 11.

Gon riserva della competenza del tribunale militare straor¬ dinario, i reati soggetti alla giurisdizione penale militare sono giu¬ dicati dai tribunali di divisione e dai tribunali territoriali.

2 II Consiglio federale fissa il numero dei tribunali e regola la loro competenza.

Art. 12.

1 II Consiglio federale nomina, fra le truppe sottoposte alla giu¬ risdizione del tribunale, per un periodo, di tre anni, i giudici e i 1

·) RU 11, 273.

··) RU 28, 405.

···) RU 54, 63.

·) RU 43, 369.

*>) RU 57, 1337.

77 supplenti. I giudici e i supplenti continuano a servire nel loro ri¬ spettivo corpo.

2 II Consiglio federale assegna ad ogni tribunale di divi¬ sione ed ad ogni tribunale territoriale il numero necessario di uffi¬ ciali della giustizia militare (gran giudici, uditori, giudici istrut¬ tori e segretari).

«Costituendo i tribunali dev'essere tenuto conto delle lingue parlate dalle truppe sottoposte alla giurisdizione del tribunale.

Art 19.

Il tribunale militare di cassazione pronuncia sui ricorsi in cassazione diretti contro giudizi dei tribunali di divisione e dei tribunali territoriali.

Art 20.

Il tribunale militare straordinario è composto di tre colonnelli della giustizia militare e di quattro colonnelli comandanti di corpo d'armata o colonnelli divisionari. A tenere le veci di giudici impediti nell'esercizio della loro carica sono designati, come sup¬ plenti, due colonnelli della giustizia militare e due comandanti di unità d'armata. Al tribunale sono aggiunti l'uditore in capo e un segretario.

Art 22.

1 Sono sottoposti al giudizio del tribunale militare straordina¬ rio: il comandante in capo dell'esercito, il suo capo di stato mag¬ giore, i comandanti di corpo d'armata e il loro capo di stato mag¬ giore, i colonnelli divisionari, gli altri comandanti di unità d'ar¬ mata e i capi d'arma.

2 Ove siano implicati nell'accusa altri militari sono anche que¬ sti, senza divisione di causa, giudicati nel medesimo tribunale.

Art.. 50.

In via eccezionale, e per motivi d'ordine linguistico o altri, il Dipartimento militare federale può, su proposta dell'uditore in capo, affidare il giudizio di un reato ad un tribunale che non sia quello territoriale o di divisione competente in virtù delle disposi¬ zioni che precedono.

Art. 66, terzo capov.

3 II tribunale può pronunciare contro chi nella seduta si fa colpevole di un contegno indecente, una pena disciplinare sino a 100 franchi o l'arresto repressivo sino a tre giorni, da subirsi im¬ mediatamente, senza pregiudizio delle azioni penali che potessero essere del caso.

78 Art. 87.

A1 rifiuto di deporre come testimoni hanno inoltre diritto: le persone a cui la deposizione riuscirebbe di lor proprio detrimento nella roba o nell'onore, o che còn la loro deposizione esporrebbero ad un processo penale persone che si trovano' con loro in una delle relazioni previste nell'articolo 86, numeri 1 e 2.

2 L'esistenza del motivo di rifiuto deve essere giustificata, « il tribunale decide a suo libero senno se il testimonio deve essere congedato.

3 L'articolo 86, terzo capoverso, è applicabile.

X

Art. 92.

Un testimonio che senza plausibile scusa non* obbedisce alla citazione, o che si assenta senza permesso, o che si mette nell'im¬ possibilità di deporre, sarà punito con multa sino a 100 franchi o, se non può pagare, con l'arresto repressivo sino a cinque giorni. .

Inoltre, saranno messe a suo carico le spese causate dalla sua di¬ sobbedienza.

2 II testimonio renitente può essere tradotto di forza davanti al tribunale.

1

3

Queste misure sono revocate se il testimonio giustifica in seguito la sua assenza.

Art. 107.

1 L'imputato ha il diritto di designare a suo difensore un mili¬ tare o un cittadino svizzero che non è in servizio militare e che gode dei diritti civici.

2 II difensore può intervenire già durante l'istruzione prepara¬ toria. Trattandosi di incolpazioni gravi, all'imputato indigente può essere designato1 già durante l'istruzione preparatoria un difen¬ sore d'ufficio.

3 II difensore ha diritto di proporre misure d'inchiesta al giu¬ dice istruttore. Per quanto, non ne sia pregiudicato lo scopo del¬ l'istruzione, il giudice istruttore autorizza il difensore a prendere conoscenza degli atti e ad assistere all'audizione dei testi, a peri¬ zie e a ispezioni oculari.

4 Se lo scopo dell'istruzione lo esige, il giudice istruttore può limitare o negare al difensore il diritto di conferire durante l'istru¬ zione con l'imputato detenuto preventivamente.

5 Dopo la chiusura dell'inchiesta, il difensore può prendere co¬ noscenza degli atti senza limitazioni. Egli può conferire libera¬ mente con l'imputato.

79 Art. 120.

Abrogato.

Art 122 bis.

Se l'istruzione è abbandonata, le spese sono sopportate dalla Confederazione. L'uditore in capo può decidere di metterle total¬ mente o parzialmente a carico dell'imputato, ee questi ha provo¬ cato o intralciato l'istruzione con il proprio atteggiamento re¬ prensibile.

2 Contro la decisione sulle spese può essere presentato ricorso al Dipartimento militare federale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa. La decisione del Dipartimento è de¬ finitiva.

Art 122 ter.
All'imputato, in confronto del quale l'istruzione è abbandonata,
è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per pregiudizio risul¬ tante dal carcere preventivo o da altri atti dell'istruzione, in quan¬ to il procedimento non sia stato provocato o intralciato per sua colpa o leggerezza. Il Dipartimento militare decide, su propo¬ sta dell'uditore in capo, circa il seguito da dare alla domanda.

1

Art 163.

Le spese dell'istruzione e del dibattimento sono messe a ca¬ rico del condannato. Questi può tuttavia, per motivi speciali, esser¬ ne dal tribunale esonerato in tutto o in parte.

2 Siffatte spese possono, in tutto o in parte, essere messe a carico dell'accusato assolto', se questi ha provocato il procedimento con il proprio atteggiamento reprensibile.

3 II soldo dei militari che hanno funzionato nel processo non è compreso nelle spese.

4 II tribunale statuisce conformemente alle norme dell'artico¬ lo 122 ter sulle domande d'indennità degli accusati assolti.

1

Vili. Disposizioni particolari svila procedura d'esclusione dall'esercito in applicazione dell'articolo 16 dell'organizzazione militare.

Art. 170.

1 Nei casi previsti dall'articolo 16 dell'organizzazione militare, la procedura è aperta dal Dipartimento militare federale che or¬ dina un'inchiesta preliminare per l'assunzione delle prove.

80 2

Se l'inchiesta accerta la necessità di una decisione giudizia¬ ria, il Dipartimento militare federale trasmette gli atti al tribu¬ nale competente.

Art. 171.

1 Se v'è motivo d'indegnità, l'uditore domanda l'esclusione dal¬ l'esercito. L'atto di accusa indica tutti i fatti che .giustificano la indegnità come pure i mezzi1 di prova di cui sarà fatto uso nel corso dell'istruzione principale.

2 Del rimanente, sono' applicabili, per analogia, gli articoli 125 e seguenti relativi al dibattimento e alla procedura di ricorso.

Art. 172.

La sentenza del tribunale non può essere moclificata dalla grazia.

Art. 187.

Il ricorso per cassazione è ammesso soltanto contro le sentenze dei tribunali di divisione e territoriali.

Art. 189.

La cassazione può essere domandata dall'uditore, dall'accu¬ sato o dal suo' difensore.

2 II ricorso deve essere annunciato, entro le 24 ore dopo la pub¬ blicazione della sentenza, al segretario, il quale ne rende avvertito il gran giudice.

3 Per la redazione definitiva del ricorso, il gran giudice ac¬ corda un termine di 10 giorni al massimo. Egli comunica in se¬ guito il ricorso alla controparte, fissandole un termine fino a 10 giorni per insinuare le proprie osservazioni. Il gran giudice tras¬ mette poscia immediatamente all'uditore in capo il ricorso con gli atti e il suo rapporto sui fatti di cui si tratta.

2

4 Nel computo dei termini non è compreso il giorno di decor¬ renza. Se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un giorno . riconosciuto come festivo dal diritto cantonale, il termine scado il primo giórno feriale seguente. Gli atti scritti devono pervenire al¬ l'autorità competente per riceverli ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, ad un ufficio postale svizzero, ai più tardi entro mezzanotte dell'ultimo giorno del termine.

6 II ricorso per cassazione, consegnato nel termine legale, so¬ spende l'esecuzione della sentenza, con riserva delle disposizioni dell'articolo 211.

81 Art. 193.

La sentenza impugnata sarà in tanto annullata, in quanto la domanda di cassazione sarà stata ritenuta fondata.

2 Se il ricorso per cassazione è respinto in tutto o in parte, al ricorrente può essere imposta una tassa di giustizia da dieci a duecento franchi.

Art. 201.

1 Se la domanda di revisione è ammessa, il tribunale di cassa¬ zione rinvia gli atti al tribunale militare competente, incarican¬ dolo d'iniziare un nuovo procedimento.

2 II tribunale di cassazione può ordinare nello stesso tempo che l'esecuzione della pena sia intanto sospesa.

1

3

Se la domanda di revisione è respinta, al ricorrente può es¬ sere imposta una tassa di giustizia da dieci a duecento franchi.

Titolo quinto: Dei procedimenti penali contro »tränier!, conformemente alle convenzioni internazionali per la protezione delle vittime della guerra.

Art. 214.

Nel caso di procedimenti penali promossi in tempo di guerra contro stranieri, sono riservate le disposizioni delle convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra che dero¬ gano alla presente legge.

Art 215.

In materia di crimini e delitti commessi da stranieri non tenuti ad alcun dovere di fedeltà verso la Svizzera, il giudice non è vin¬ colato ai minimi delle pene previsti dalla legge.

III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1

A contare dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie del Codice penale militare e del¬ l'Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata fe¬ derale.

2 In particolare, sono abrogati per quanto siano ancora in vigore: Foglio Federale, 1551.

6

82 1. il decreto del Consiglio federale dell'll giugno 1940 *) con¬ cernente l'applicazione dell'articolo 94 del Codice penale militare ai cittadini di doppia nazionalità; 2. il decreto del Consiglio federale del 16 febbraio 1940**)concerncnte le organizzazioni locali per la protezione antiaerea durante il servizio attivo; 3. il decreto del Consiglio federale del 3 agosto 1945 ***) con¬ cernente la cessazione dello stato di servizio attivo.

Le pene di morte pronunciate durante il servizio attivo 1939/ 1945 non saranno più eseguite. Esse sono convertite nella reclu¬ sione perpetua. ' : < ; IV. : i Il Consiglio federalo fissa la data dell'entratala vigore della presente legge.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1950.

Il Presidente: Egli.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1950.

Il Presidente: Aleardo Pini.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e al¬ l'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 25 gennaio 1951.

Termine d'opposizione: 25 aprile 1951.

·) RU 56, 631.

·#) RU 5«, 208.

*··) RU 61, 505.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica il Codice penale militare e la legge sull`organizzazione giudiziaria e procedura penale per l`armata federale (Del 21 dicembre 1950)

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1951

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