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Foglio Federale Berna, 28 ottobre 1974

Anno LVII

Volume II

N° 43 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 33 (semestrale fr. 20, estero fr. 48) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale) 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un contributo speciale svizzero al Fondo africano per lo sviluppo (Del 30 settembre 1974)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Con il presente messaggio ai pregiamo sottoporvi un nuovo accordo sull'impiego del creditoquadro d'aiuto- finanziario ai Paesi in via di sviluppo da voi stanziato 'il 20 settembre 1971I) L'accordo verte sulla concessione di un contributo spedale di 12 milioni di franchi al Fondo africano di sviluppo.

1 Cenni generali II presente messaggio è il quarto sottopostovi in merito all'impiego del credito d'aiuto finanziario di 400 milioni di franchi. L'accordo di cui si

" Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1971 (FF 1971 I 163) sull'aiuto economico e finanziario ai Paesi in via di sviluppo, segnatamente sull'apertura di un credito-quadro d'aiuto finanziario, e decreto federale del 20 settembre 1971 (FF 1971 II 533) concernente un credito-quadro d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo Foglio federale 1974, Voi. II

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tratta, come anche quelli da voi già approvati1] e quello recentemente sottopostovi 2) porta gli impegni totali della Confederazione a 326,45 milioni di franchi, lasciando un saldo disponibile di 73,55 milioni di franchi.

Accordando un contributo speciale al Fondo africano per lo sviluppo ci prefiggiamo di prestare assistenza ai Paesi africani meno sviluppati e particolarmente toccati dalle odierne circostanze economiche. L'operazione si iscrive nell'ambito degli sforzi intrapresi -a livello internazionale per fornir un aiuto d'urgenza a questi Paesi.

2 Motivi dì un contributo speciale della Svizzera Tre ·differenti motivi ci sospingono a proporvi la concessione di un contributo speciale svizzero al Fondo africano -di sviluppo.

1. Intendiamo avantutto sostenere lo sviluppo di quei Paesi africani annoverabili fra i meno sviluppati del mondo e fra i più duramente colpiti dalle odierne circostanze economiche.

Fra tutti i continenti, l'Africa è quella che annovera il maggior numero di Paesi estremamente poveri, caratterizzati segnatamente da un reddito per abitante inferiore a 120 doMari e da un assai basso tasso di alfabetizzazione. Dodici dei venticinque Paesi considerati dalle Nazioni Unite come meno progrediti sono africani. Il loro basso livello di sviluppo, che si traduce avantutto in un debole saggio di investimento interno, li costringerà ancora per lungo tempo a far appello all'aiuto' esterno. Questo aiuto, tenuto conto della loro debolle capacità di indebitamento, dev'essere concesso a condizioni privilegiate affinchè gli scopi prefissi nei piani di sviluppo possano essere conseguiti, segnatamente nel campo agricolo e infrastnitturale.

Due recenti e 'importanti avvenimenti hanno compromesso drammaticamente le possibilità idi questi Paesi africani di mantenere la crescita economica indispensabile al miglioramento del tenore di vita delle toro popolazioni.

" Cfr. decreto federale del 23 settembre 1971 (RU 1972 2476) sulla conclusione d'un nuovo accordo con l'Associazione internazionale dello sviluppo circa lo stanziamento di un mutuo; messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1972 (FF 1972 II 329) concernente la conclusione di accordi relativi all'impiego del credito-quadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo; decreto federale del 14 dicembre 1972 (RU 1973 332) concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo; decreto federale del 19 dicembre 1972 (RU 1973 1138) concernente la conclusione di tre accordi d'aiuto finanziario allo sviluppo; messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 1973 (FF 1973 II 477) concernente quattro accordi d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo; decreto federale del 14 dicembre 1973 che approva quattro accordi d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo (FF 1973 U 1150) 2) Cfr. messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1974 (FF 1974 II 309) concernente un accordo sull'aiuto finanziario al Nepal

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In primo luogo, i Paesi situati ai confini meridionali del Sahara sono stati vittime negli ultimi anni di una siccità persistente che, praticamente inavvertita all'inizio', si è trasformata in una terribile catastrofe e minaccia l'esistenza di almeno cinque Paesi del Sanai. Recentemente, la siccita è stata qua e là interrotta da forti 'precipitazioni e inondazioni. Con un'azione internazionale di grande portata, oui il nostro Paese partecipa nell'ambito dell'aiuto umanitario e tecnico e di quello in caso di catastrofe, s'intende fornire a questi Paesi soccorsi immediati ai loro sforzi 'di ricostruzione.

In secondo luogo, i Paesi africani più poveri sono anch'essi toccati dalle fonti ascese dai prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti che caratterizzano presentemente il alima inflazionistico dell'economia mondiale. Il rincaro delle impo'rtazioni vitali di derrate alimentari, di concimi e prodotti petroliferi costituisce per questi Paesi un problema particolarmente grave. Essi non possono infatti compensare queste ascese di prezzo ·all'importazione con un aumento di introiti all'esportazione poiché non possiedono né petrolio, né risorse importanti di materie prime, né una considerevole produzione agricola esportabile. Per i Paesi del Sahel, si è calcolato che le importazioni di petrolio assorbiranno quest'anno il 40 per cento delle entrate d'esportazione, contro circa il 10 per -cento del 1973. Più gravi ancora sembrano gli effetti dell'aumento del costo dell'energia in particolari settori della loro economia. Le spese di trasporto sono' fortemente aumentate e si sono segnatamente ripercosse sul prezzo dei prodotti agricoli destinati all'esportazione. I concimi, d'importanza determinante nella produzione agricola, non sono più disponibili o 1» sono soltanto a prezzi esorbitanti..

I programmi d'irrigazione sono rimessi in causa poiché il funzionamento delle pompe idrauliche, che poco tempo or sono rappresentava (ancora circa la metà delle spese d'eserciaio di tali opere, richiede somme proibitive.

Anche gli abitanti delle campagne sono dunque toccati dal rincaro del combustibile, unica fonte energetica moderna di cui dispongono.

Date le difficili condizioni in cui si trovano oggi questi cosiddetti Paesi del «Quarto mondo», si sono intraprese parecchie iniziative a livello bilaterale e
multilaterale per ridurre l'acuità dei .problemi posti alla toro economia e alla loro bilancia dei pagamenti. Tra questi sforzi, quelli intrapresi in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite occupano un posto importante. La sesta Assemblea -generale straordinaria dell'ONU, svoltasi nella primavera 1974 nel segno delle forti ascese dei prezzi petrolieri sopravvenuti a contare dall'autunno 1963, è stata esclusivamente dedicata ai problemi delle materie prime e dello sviluppo. La dichiar azione da essa adottata in merito all'attuazione di un nuovo ondine economico internazionale e il pertinente programma d'azione contengono parecchie raccomandazioni intese a migliorare le condizioni dei Paesi in via di sviluppo. Occorre citare in primo luogo il «Programma speciale» d'urgenza, accettato come decimo capitolo dd programma d'azione e approvato praticamente senza riserve

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da tutti i membri dell'ONU. Questo «Programma speciale» dell'ONU comprende segnatamente un elenco di provvedimenti di aiuto immediato in favore dei Paesi in via di sviluppo più duramente toccati dalla crisi economica, con particolare attenzione ai problemi specifici dei Paesi meno sviluppati. Nel contesto di questo programma, il Segretario generale dell'ONU ha allestito un elenco dei Paesi particolarmente segnati dai cambiamenti economici mondiali. In questo elenco sono compresi 28 Paesi in via di sviluppo, di cui 16 africani. In morne dell'Assemblea generale, il Segretario generale dell'ONU ha inoltre lanciato un appello a 44 Stati, fra cui la Svizzera, invitandoli a partecipare al programma d'aiuto internazionale d'urgenza in favore dei Paesi in via di sviluppo più duramente colpiti. Fra i destinatari di questo appello vi sono non soltanto le nazioni 'industrializzate ma anche i principali Paesi 'produttori di petrolio, come anche altri Paesi in via di sviluppo con bilance dei pagamenti in eccedenza. Il contributo speciale che sottoponiamo alla vostra approvazione è una delle prestazioni fornite dalla Svizzera nell'ambito di quest'azione internazionale di solidarietà, cui il 'nostro Paese non potrebbe sottrarsi, vista la situazione relativamente favorevole della sua economia -e della sua bilancia dei pagamenti.

La nostra partecipazione a questi sforzi è conforme al principio di solidarietà da noi difeso nella nostra politica esterna.

2. Questo contributo ci permette inoltre 'di equilibrare in certa misura la ripartizione geografica del nostro aiuto finanziario. I tre quarti (delle somme da voi stanziate sinora nell'ambito del credito-quadro di aiuto finanziario s'articolano come segue: 115 milioni di franchi per l'Asia, 24,5 milioni di franchi per l'Africa e 30 milioni di franchi per l'America latina; inaltre, avete messo a disposizione dell'Associazione internazionale di sviluppo (EOA) un importo di 130 milioni di franchi, per una destinazione non regionale.

3. Infine, questo contributo speciale ci consente di intensificare la cooperazione con il Fondo africano di sviluppo cui intendiamo affidarne la gestione. Questo Fondo ci offre la garanzia di un impiego rapido e appropriato dacché conosce approfonditamente i problemi specifici cui devono far fronte i Paesi africani.

3 Recente evoluzione
del Fondo africano di sviluppo 31 Attività odierne II Fondo africano idi sviluppo (FAD) è la più recente 'istituzione regionale destinata al finanziamento dello sviluppo. Nella prospettiva di un'adesione della Svizzera, nel messaggio del 16 agosto 19721* vi avevano esposto l;

FF 1972 II 329

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l'origine e ile caratteristiche 'principali del Fondo. Con decreto del 19 dicembre 1972, avete approvato una partecipazione della Svizzera 'al Fondo africano per lo sviluppo per una somma di 3 milioni 'di unità di conto.

L'istituzione del PAD è divenuta effettiva Al 30 giugno 1973. 1 Fondo ha cominciato le proprie operazioni 'nel corso del mese di agosto. È un'entità giuridica autonoma, con proprio consiglio di amministrazione. Il personale della Banca africana per lo sviluppo (BAD) è incaricato della gestione. Partecipano presentemente 'al Fondo la BAD, che rappresenta i suoi 39 membri africana, e 14 Paesi donatori (Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Spagna, Finlandia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Jugoslavia), le cui sottoscrizioni ammontano in totale a 80,57 milioni di unità di conto.

Il primo esercizio annuo, terminato il 31 maggio 1974, è stato contraddistìnto da un consolidamento delle strutture interne del FAD e già da un' intensa attività in materia 'di mutui. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo ha per esempio approvato, nel corso del primo esercizio, move mutui, per un totalle -di 21 milioni di unità di conto, ripartati tra sette Paesi membri della BAD (Dahomey, M'ali, Mauritania, Rwanda, Sudan, Swaziland, Ciad) e comprendenti cinque progetti e quattro studi. Sul piano geografico, occorre rilevare che queste operazioni si concentrano sui Paesi del Sahel. La priorità è stata data ai settori dell'agricoltura, dell'irrigazione e dell'infrastruttura (strade, ponti, acquedotti). Tutti i mutui del Fondo sono senza interessi; una commissione di servizio ideilo 0,75 per cento è riscossa sulle somme pagate e mon ancora restituite. La durata dei crediti è di regola di 50 anni ed il termine di attesa di 10.

Durante questo primo anno di attività, il consiglio d'amministrazione del FAD, composto di sei membri regionali e di sei non regionali, ha inoltre preparato parecchi regolamenti importanti per l'uso del Fondo, regolamenti che il Consiglio dei governatori ha approvato all'inizio di luglio 1974 a Rabat in occasione della prima assemblea annua del FAD. In seno al Consiglio di amministrazione, la Svizzera forma un gruppo di voto con il Belgio e la Spagna e fornisce presentemente un direttore esecutivo nella persona
dell'ambasciatore svizzero a Abidjan. Il nostro Paese è quindi in grado di esercitare un influsso particolare sulle scelte politiche del Fondo.

32 Previsioni La 'direzione del Fondo, conformemente agli scopi stabiliti nell'accordo istitutivo, intende continuare a prestare speciale attenzione ai Paesi africani meno sviluppati ed a accelerare il ritmo dei mutui. Il Fondo assumerà dunque non solo la funzione di unico istituto regionale autonomo che si occupa esclusivamente del finanziamento dello sviluppo a condizioni di favore, ma sarà anche meglio in grado di soddisfare agli urgenti e crescenti bisogni dei Paesi mutuatari.

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La prevista intensificazione dell'attività del FAD in materia di mutui sarà agevolata, nei Paesi più poveri membri della BAD, da un gran numero di progetti pronti per l'attuazione ma esigenti un finanziamento a condizioni di favore. L'attuazione di questa politica si urterà nondimeno ai limiti costituiti dalle risorse assai ristrette del FAD.

La direzione del Fondo non ha dunque atteso la fine della prima fase d'attività (1974-1976) per porre il problema dell'aumento delle risorse del Fondo. Il Consiglio dei governatori del FAD, in occasione della già citata assemblea annua del luglio 1974, ha incaricato il presidente del Fondo di esaminare il problema di una prima ricostituzione dei FAD con gli Stati presentemente partecipanti e certi Paesi terzi. Fra quest'ultimi vi sono anche altre nazioni industrializzate nonché Paesi in via di sviluppo con bilance dei pagamenti ampiamente in eccedenza, segnatamente i Paesi arabi produttori di petrolio. La maggioranza dei Paesi partecipanti è favorevole alla ricostituzione de! FAD proporzionalmente ai contributi iniziali. Riservata la vostra approvazione, ci siamo pronunciati nello stesso senso.

Per terer conto di questo nuovo sviluppo, l'accordo allegato è provvisto di una clausola di conversione. Quest'ultima ci permetterà di computare sul contributo speciale la sottoscrizione che dovremo fare nell'ambito della prima ricostituzione del FAD. Dacché la somma da sottoscrivere per la ricostituzione ammonterà presumibilmente a 3 milioni di unità di conto, (1 unità =1 $ Smithsonian) il contributo speciale di 12 milioni di franchi basterà ampiamente a garantire la partecipazione svizzera a questa operazione. A cagione dell'urgente bisogno d'aiuto dei Paesi beneficiari, la contribuzione del Fondo è leggermente superiore alla somma necessaria alla ricostituzione. Approvando il contributo speciale darete dunque anche il vostro consenso alla partecipazione alla prima ricostituzione del FAD, sempre che quest'ultima sia attuata come previsto.

4 Contributo speciale della Svizzera 41 Cenni generali II contributo di 12 milioni di franchi, oggetto dell'accordo con di Fondo africano di sviluppo, avviene in forma di un Fondo speciale svizzero per l'Africa.

La forma prevista permette di delimitare chiaramente la responsabilità e le competenze delle due Parti contraenti. La
Confederazione avrà segnatamente il diritto di pronunciarsi sui progetti selezionati dal FAD nella sua qualità di amministratore del Fondo. Le risorse di questo possono essere impiegate soltanto con la nostra approvazione. La costituzione di un fondo facilita inoltre la conversione del contributo speciale di cui si è trattato nel numero 32. Infine, si tratta di una forma già impiegata per il contributo

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ail Fondo spedale della Banca interamericana per lo sviluppo, da voi approvato con decreto federalle del 14 'dicembre 1973 1}.

42 Contenuto dell'accordo I più importanti artìcoli dell'accordo con il Fondo africano di sviluppo istitutivo del «Fondo speciale svizzero per l'Africa», che vi proponiamo di approvare, sono i seguenti: L'articolo 1 verte sulla costituzione dal Fondo speciale come entità giuridica autonoma. La gestione del Fondo è garantita dal FAD conformemente all'articolo 4.

L'articolo 2 specifica lo scopo del Fondo. Le risorse a disposizione saranno destinate al finanziamento di progetti per il promovimento dello sviluppo economico e sociale dei Paesi mutuatari. Quest'ultimi (dovranno essere fra i meno sviluppati e i più sfavoriti dei membri della BAD. Lo scambio di lettere annesso all'accordo evidenzia al carattere urgente dell' aiuto finanziario che il contributo permetterà
Gli articoli 3 e 5 stabiliscono l'importo del contributo svizzero e le modalità 'di pagamento. La somma prevista di 12 milioni di franchi sarà messa a disposizione del FAD in due pagamenti parziali di 5 e 7 milioni di franchi, pagabili rispettivamente nel 1975 e nel 1976. Le somme pagate in rimborso dei mutui finanziati con il Fondo svizzero rifluiranno in quest' ultimo e saranno dunque disponibili per nuovi crediti.

L'articolo 6 stipula ohe le risorse del Fondo saranno impiegate conformemente ai principi e ale procedure stabiliti dal FAD per i suoi propri mutui. Conscguentemente, i crediti concessi mercé il Fondo svizzero potranno servire a finanziare acquisti di beni e servizi negli Stati partecipanti del FAD o membri delà BAD. I mutui del Fondo sono accordati senza interesse, per una durata di 50 anni e con un termine d'attesa di 10. Possono essere impiegati anche per il pagamento delle spese in moneta locale nel Paese mutuatario.

Giusta articolo 7, il FAD è responsabile della scelta
dei progetti". Il finanziamento di qualsiasi progetto dev'essere dapprima approvato dalla Confederazione.

" Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 1973 (FF 1973 II 477) concernente quattro accordi d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, e decreto federale del 14 dicembre 1973 (FF 1973 II 1150) che approva quattro accordi di aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo

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L'articolo 14 riserva alla Svizzera la possibilità, se 'partecipa alla prima ricostituzione del PAD, di convertire il proprio contributo in tutto o parte della propria sottoscrizione. Questo articolo è 'identico sostanzialmente a quelli già contemplati negli accordi conclusi nel 1967 e nel 1972 con l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernenti mutui di 52 e 130 milioni di franchi, 'nell'accordo del 27 aprile 1973 con la Banca asiatica per lo sviluppo (ADE) inerente a un contributo di 20 milioni di franchi al Fondo speciale a scopi multipli e nell'accordo menzionato nel capitolo precedente con la Banca interamericana per lo sviluppo. Questa clausola di conversione è stata applicata per la prima volta nell'ambito dell'accordo con l'ADB: abbiamo infatti aderito il 1° luglio 1974 al Fondo asiatico per lo sviluppo, dacché l'accordo del 27 aprile 1973 menzionato qui sopra scadeva alla stessa data.

5 Ripercussioni finanziarie e a livello del personale Come indicato nell'introduzione, l'accordo sottoposto alla vostra approvazione verte sull'impiego del credito-quadro d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, da voi stanziato il 12 settembre 1971. L'accordo con la FAD non richiede fondi suppletivi. Le somme necessarie 'per il contributo di 12 milioni di franchi previsto nell'accordo sono state iscritte nel bilancio di previsione 1975 e menzionate nel piano finanziario 1976-1979. La concessione di questo contributo non avrà alcun effetto sull'effettivo del personale della Confederazione.

6 Esecuzione L'esecuzione del decreto non incide in alcun modo sui Cantoni e Comuni.

7 Costituzionalità II decreto federale di cui vi sottoponiamo il disegno si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione ha il diritto di conchiudere trattati con l'estero. Poiché il contributo al Fondo speciale svizzero per l'Africa dovrà essere 'impiegato dal FAD per finanziare mutui di durata superiore a 15 anni, i mezzi messi a disposizione sono frutto dì un impegno contrattuale di durata superiore a 15 anni. Secondo la prassi finora seguita, il decreto federale è conseguentemente sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

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8 Proposta Visto quanto precede, ci pregiamo proporvi i'accettazione dell'allegato disegno di decreto federale ohe approva l'accordo con di Fondo africano di sviluppo, istitutivo di un Fondo speciale-svizzero per l'Africa.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 settembre 1974 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Brugger II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva l'accordo con il Fondo africano di sviluppo istitutivo del Fondo speciale svizzero per l'Africa

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1974 1) decreta: Art. l L'accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera ed il Fondo africano di sviluppo istitutivo del Fondo speciale svizzero per l'Africa è approvato.

1

2

II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La somma di 12 milioni.-di franchi richiesta per l'applicazione dell'accordo è addebitata al credito-quadro d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo stanziato con decreto federale del 20 settembre 1971 2 >.

Art. 3 II presente decreto sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1974 II 821 2) FF 1971 II 808

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Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l'Africa

II Governo della Confederazione Svizzera (detta qui di seguito Confederazione) ed il Fondo Africano di Sviluppo (detto qui di seguito FAD), animati dal! desiderio di cooperare .al promovimento per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa, hanno convenuto quanto segue: Artìcolo 1 Istituzione del Fondo Speciale Svizzero per l'Africa II presente Accordo istituisce nel FAD un Fondo Speciale Svizzero per l'Africa (detto qui 'di seguito Fondo Svizzero) le cui risorse sono costituite conformemente all'articolo 3 del presente Accordo.

Artìcolo 2 Oggetti del Fondo Svizzero 11 Fondo Svizzero è impiegato per la concessione di mutui a condizioni di favore a qualsiasi governo od organismo dei Paesi in via di sviluppo membri della Banca Africana per lo Sviluppo alfine di contribuire al finanziamento di 'progetti destinati a favorire, lo sviluppo economico e sociale dei più sfavoriti fra loro.

Articolo 3 Risorse del Fondo Svizzero a. La Confederazione mette a disposizione del Fondo svizzero, secondo le modalità stipulate qui di seguito, una somma di dodici (12) milioni -di franchi svizzeri (qui di seguito detto Contribuito).

b. Tutti i fondi ricevuti dal Fondo Svizzero in rimborso di parti di mutui o di altre prestazioni rimborsabili finanziate con il Contributo, come ·anche tutti i redditi prodotti dal Contributo, eccettuata l commissione di servizio di cui all'artìcolo 6, sono parte integrante delle risorse del

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Articolo 4 Designazione del PAD in qualità di Amministratore II PAD è designato Amministratore del Fondo Svizzero, che gestisce conformemente alle clausole del presente Accordo.

Articolo 5 Procedura di pagamento a. 11 Contributo è messo a disposizione del FAD in due quote. La prima, d'ammontare di cinque (5) milioni di franchi svizzeri, è dovuta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo. La seconda, ammontante a sette (7) milioni di franchi svizzeri è dovuta il 31 marzo 1976.

b. Le quote menzionate nel capoverso a sono pagate in contanti su un conto di deposito speciale denominato «Fondo Africano di Sviluppo Fondo Speciale Svizzero per l'Africa» senza interesse, aperto in favore del FAD presso la Banca Nazionale Svizzera, essendo inteso che quando M Contributo in franchi svizzeri è impiegato per pagamenti in Paesi diversi dalla Svizzera, i franchi svizzeri saranno convertiti in altre monete presso la Banca nazionale svizzera, salvo che questa accetti 'di procedere altrimenti.

Articolo 6 Impiego del Fondo Svizzero a. Il FAD può impiegare il Fondo Svizzero per tutte le operazioni di cui all'artìcolo 2 del presente Accordo per finanziare le spese (comprese quelle in divise e le spese in monete locali) che ne (risultano, conformemente ai principi generali ed alle procedure stabilite dal FAD per i suoi mutui, essendo inteso che il Fondo Svizzero non può essere utilizzato per finanziare un'assistenza non rimborsabile.

b. Senza restringere la portata generale dell'alinea a, il Fondo Svizzero può essere utilizzato per finanziare: li. acquisti, nel territorio degli Stati partecipi del FAD o dei membri della Banca Africana per lo Sviluppo, di beni e servizi prodotti in detti tenitori; ii. il 'pagamento delle spese in moneta locale nel Paese mutuatario; iii. le spese amministrative riscosse dal FAD presso i propri mutuatali fino a concorrenza dello 0,75 per cento 'annuo sulle somme pagate e non ancora restituite dei mutui, a titolo di 'retribuzione per i servizi resi nell'ambito del presente Accordo.

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e. I mutui concessi mercé 'il Fondo Svizzero sono libellati in unità di conto come definito nell'Accordo costitutivo del PAD.

Articolo 7 Responsabilità della selezione dei progetti 11 PAD assume la responsabilità della selezione, della valutazione e dell'approvazione dei progetta finanziabili e, riservate le disposizioni del presente Accordo, stabilisce le condizioni e le modalità dei mutui. Esso applica a tal fine la propria politica generale e le proprie procedure e impiega di personale e i servizi di cui dispone. Tuttavia, il PAD consulta la Confederazione, nella selezione dei progetti, fin dalle prime tappe, al fine di ottenere la costei approvazione per l'impiego del Fondo Svizzero in favore del progetto di cui si tratta. Il PAD fornisce alla Confederazione qualsiasi informazione e documento che questa potrebbe ragionevolmente richiedergli.

Articolo 8 Separazione degli averi e dei conti Gli averi ed i conti del Fondo svizzero sono tenuti separatamente e indipendentemente da tutti gli altri averi e conti del PAD e sono designati separatamente in maniera appropriata.

Articolo 9 Inserti del PAD a. Il PAD, per i fondi forniti nell'ambito del presente Accordo, allestisce inserti e contabilità distinti che tiene a disposizione della Confederazione. In ogni caso, il FAD sottopone alla Confederazione un rapporto annuale contenente informazioni sulle operazioni del Fondo Svizzero e sulla situazione e l'evoluzione di ogni mutuo concesso mercé i fondi forniti nell'ambito del presente Accordo.

b. Oltre alle informazioni contenute nei rapporti annuii menzionati qui sopra, il PAD fornisce alla Confederazione tutte le informazioni che questa potrebbe ragionevolmente chiedergli per quanto concerne il Fondo Svizzero e le operazioni speciali da questo finanziate.

Articolo 10 Consultazione La Confederazione ed -il PAD si consultano periodicamenite su tutte le questioni derivanti dal presente Accordo.

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Articolo 11 Vigilanza dei progetti II PAD assume da responsabilità dell'ispezione e della vigilanza dei progetti finanziati dal Fondo Svizzero.

Articolo 12 Criteri per l'esercizio delle funzioni II PAD esercita le proprie funzioni in virtù del presente Accordo con la stessa cura riservata all'amministrazione ed alla gestione dei suoi propri affari.

Articolo 13 Non impegno del F AD I mutui concessi dal PAD nell'ambito del presente Accordo non costituiscono parte integrante delle risorse proprie dal PAD e non implicane obbligo finanziario da parte sua.

Articolo 14 Conversione II PAD si dichiara d'accordo che, se la Confederazione partecipa alla prima ricostituzione del PAD, questa può in qualsiasi momento convertire la somma del Contributo messo a disposizione del Fondo Svizzero come anche qualsiasi somma del Contributo che non sarà stata ancora messa a sua disposizione in tutto o parte della sottoscrizione della Svizzera nell'ambito della prima ricostituzione del PAD.

Articolo 15 Interpretazione e arbitrato Qualsiasi controversia tra la Confederazione ed il PAD in merito all' applicazione o all'interpretazione del presente Accordo o di qualsiasi arrangiamento o accordo suppletivo che non potesse essere composta con negoziati è sottoposta alla decisione di un consiglio composto di tre arbitri di cui il primo nominato dalla Confederazione, il secondo dal PAD ed il terzo, esercitante le funzioni di presidente, per accordo delle Parti contraenti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un singolo caso le Parti convengano di far capo a un diverso modo di composizione della controversia.

Articolo 16 Disposizioni diverse a. L'una o l'altra Parte può in qualsiasi momento proporre modificazioni al presente Accordo.

835 b. Qualsiasi notificazione o domanda in virtù dal presente Accordo e qualsiasi intesa tra cle Parti prevista dal presente Accordo avverranno per scritto.

Articolo 17 Scadenza dell'Accordo a. Una Parte, se ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo non può più essere proseguita appropriatamente ed efficacemente, può por fine al presente Accordo dandone preavviso scritto di novanta (90) giorni.

b. Dopo l'amivi o o la ricezione di tal avviso, il PAD non sarà più abilitato a consentire mutui per mezzo del Fondo Svizzero ma continuerà ad essere responsabile delle operazioni correnti del medesimo, compresa la supervisione dei progetti e il servizio dei mutui non ancora restituiti, fino alla data di scadenza.

e. Alla scadenza del ipresente Accordo, secondo gli alinea a e b qui sopra, salvo che le Parti convengano un altro modo di procedere, tutti gli averi del Fondo Svizzero, compresi i contratti conclusi ira virtù del presente Accordo, saranno trasferiti alla Confederazione, e le responsabilità del Fondo svizzero e del FAD in virtù del presente Accordo saranno allora considerate terminate.

d. In qualsiasi discussione concernente la scadenza dell'Accordo si dovrà tener debitamente conto della liquidazione dei mutui in corso.

Articolo 18 Entrata in vigore II .presente Accordo entra in vigore il giorno in cui ciascuna Parte avrà notificato all'altra che le esigenze costituzionali richieste per l'entrata in vigore sono adempite.

Fatto a Berna, il 17 settembre 1974 in due originali francesi e due originali inglesi, i testi francese ed inglese facenti parimente fede.

Per il Governo della Confederazione Svizzera: K. Jacobi

Per il Fondo Africano per lo Sviluppo: A. Labidi

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Traduzione dal testo originale francese 1>

II Delegato del Consiglio federale per i contratti commerciali Berna, 17 settembre 1974

Sua Eccellenza 11 Presidente A. Labidi Fondo Africano per lo Sviluppo Abidjan

Signor Presidente, Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna dal Governo della Confederazione Svizzera ed il Fondo Africano per lo Sviluppo 'istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l'Africa, ho l'onore di comunicarvi qui di seguito l'interpretazione dell'articolo 2 'del detto Accordo da parte del Governo Svizzero.

Per Paesi membri della Banca Africana per lo Sviluppo più sfavoriti, il Governo svizzero intende i Paesi membri della Banca con debole reddito e la cui economia è la più gravemente toccata dalle circostanze odierne come l'inflazione e la siccità.

Vi sarò grato se vorrete confermare il vostro Accordo in merito all' interpretazione dell'articolo 2.

Colgo l'occasione per rinnovarvi, signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

K. Jakobi

1

II testo originale è pubblicato nel FF 1974 II, ediz. franc., a pag. 949

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un contributo speciale svizzero al Fondo africano per lo sviluppo (Del 30 settembre 1974)

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12084

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28.10.1974

Date Data Seite

821-836

Page Pagina Ref. No

10 111 376

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