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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (Del 28 agosto 1974)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Con messaggio del 28 agosto 1974 vi abbiamo proposto l'approvazione del Trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale, conchiuso il 25 maggio 1973 con gli Stati Uniti d'America. L'esecuzione di questo Trattato esige una serie di disposizioni legali che servano ad esempio a tracciare una via di ricorso che permetta di impugnare le decisioni delle autorità federali competenti, che intaccano soprattutto la sfera degli interessi protetti delle persone sottoposte all'assistenza giudiziaria. I principali dementi da prendere in considerazione in tale ambito sono la protezione della sfera intima delle persone verso le quali non è rivolta la procedura penale americana, così come la netta delimitazione delle competenze delle autorità federali e cantonali chiamate a collaborare. Ne risulta la necessità -- insolita poiché si tratta dell'esecuzione di un trattato -- di emanare prescrizioni a livello di legge.

Parallelamente ai negoziati relativi al Trattato con gli Stati Uniti, sono avanzati anche i lavori preliminari per una legge generale sull'assistenza internazionale in materia penale (cfr. rapporti di gestione degli anni 1971 a 1973, Dipartimento federale di giustizia e polizia, C. Divisione della polizia).

Questa legge dovrà regolare in generale anche lo svolgimento in via di delega di atti procedurali in affari penali per un altro Stato. In tale contesto essa interferirà fino a un certo punto nella legge che è oggetto del presente disegno. Ciò vale soprattutto per la prima parte del progetto, che concerne però essenzialmente gli speciali rapporti caratterizzanti la collaborazione fra Stati dell'Europa continentale e gli Stati della sfera del diritto anglo-ameri1974 _ 541

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cano. Simili disposizioni sulla coordinazione di due sistemi giuridici diversi costituirebbero un corpo estraneo in una legge generale. Onde non correre il rischio di protrarre considerevolmente l'entrata in vigore del Trattato con gli Stati Uniti d'America, urge regolare la sua esecuzione con una legge speciale.

1 Introduzione II disegno che vi è sottoposto con questo messaggio comprende tre capitoli, dei quali il primo, diviso in quattro sezioni, regola in generale l'esecuzione del Trattato. La prima sezione definisce i principali termini usati nella legge. La seconda sezione designa le autorità competenti e i loro compiti. La terza stabilisce il diritto di procedura applicabile e alcune regole speciali giustificate dalla natura della procedura relativa all'assistenza giudiziaria. La quarta regola la protezione giuridica. Il secondo capitolo contiene disposizioni sull'esecuzione di determinate prescrizioni del Trattato che tengono conto delle particolarità dei due sistemi giuridici: particolarità che il diritto nazionale deve perciò precisare.

Il Trattato rimette espressamente una serie di compiti all'Ufficio centrale (dello Stato> richiesto); la maggior parte dei compiti è pertanto semplicemente affidata allo Stato richiesto, a meno che siano direttamente chiamate in causa autorità competenti in questo Stato per l'esecuzione di atti relativi all'assistenza giudiziaria (cfr. fra l'altro gli art. 8, 9, 22 del Trattato).

Scopo principale della legge d'esecuzione è con ciò di fissare la competenza relativa alla realizzazione dei compiti che sono deferiti allo «Stato richiesto».

Il nostro disegno si attiene perciò al regime tradizionale, in virtù del quale l'esecuzione di atti dell'assistenza giudiziaria propriamente detti (audizione di testimoni e periti, altri atti tendenti all'assunzione di prove, ecc.) compete alle autorità cantonali preposte all'amministrazione della giustizia penale.

Sono riservate le competenze degli uffici centrali del Ministero pubblico federale istituiti in virtù di diverse convenzioni internazionali (sulle pubblicazioni oscene, la tratta delle donne e dei fanciulli, la falsificazione delle monete e il traffico illecito di stupefacenti). D'altra parte sono di competenza dell'autorità federale designata quarte ufficio centrale (Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia) tutti i problemi concernenti le relazioni fra gli Stati.

2 In generale 21 Situazione iniziale In materia di collaborazione internazionale e per quel che concerne la procedura, occorre distinguere tra la fase delle comunicazioni fra gli Stati e la fase del disbrigo e dell'esecuzione di una domanda da parte delle auto-

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rità nazionali. Né l'una né l'altra di queste due materie è finora regolata dalla legislazione federale (cfr. messaggio relativo al Trattato con gli Stati Uniti d'America, cifra 4). Per contro, il capitolo VII del Trattato contiene le disposizioni principali sufflè comunicazioni fra gli Stati contraenti. Per ciascuno dei due Stati è designato- un ufficio centrale al quale devono essere rivolte le domande e che le deve sbrigare (art. 28 del Trattato). Gli uffici centrali possono comunicare direttamente fra d'i loro. Sono inoltre prescritti la forma, il contenuto delle domande e la lingua nella quale le stesse devono essere redatte (art. 29 e 30 del Trattato) e i dettagli del disbrigo, come ad esempio il rimborso delle spese e la restituzione dei mezzi di prova (art.

34 e 35 del Trattato). Per quel che concerne la procedura internazionale basterà perciò che il presente 'disegno sii occupi ancora di pochi punti, nel senso 'di una precisazione del Trattato (cfr. ad es. art. 31, 32 e 33).

Compiiti di diversa natura incombono alle autorità federali e cantonali che si occupano, nella procedura a livello nazionale, del 'disbrigo di domande. La Confederazione risponde dell'esecuzione del Trattato nei confronti degli Stati Uniti. Essa non dispone pertanto di organi propri che eseguano le operazioni d'istruzione giudiziaria richieste dall'esecuzione di atti d'assistenza giudiziaria e deve pertanto far ricorso alila collaborazione delle autorità cantonali competenti in materia di procedimento penale.

Quest'ultime sono designate come «autorità d'esecuzione». Unicamente a loro intenzione è necessario precisare le prescrizioni valide per quel che concerne le indagini in una procedura penale (art. 9 cpv. 1 e 31 cpv. 2 e 3 del Trattato). L'ufficio centrale e altre autorità che a volte, in base alla legislazione cantonale, intervengono fra questo e l'autorità preposta all'esecuzione, esercitano semplicemente funzioni di trasmissione e di sorveglianza, vale a dire un'attività puramente amministrativa, motivo per il quale si tratta di osservare i principi generali della procedura amministrativa applicabili di volta in volta.

Le relazioni fra Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (istituita qui quale ufficio centrale), competente in generale a trattare gli affari di assistenza
giudiziaria (art. 31 cifra III.2 della legge sull'organizzazione dell'Amministrazione federale [RS 172.010; RU 7959 289] e art. 28 cpv. 1 del Trattato), e le autorità cantonali, sono rette da intese conchiuse fra Confederazione e Cantoni e non devono perciò essere regolate nella presente legge. La stessa può 'limitarsi a stabilire che i Cantoni sono competenti in materia d'esecuzione e la Confederazione in materia di sorveglianza, a delimitare le rispettive attribuzioni e a specificare il diritto di procedura che devono osservare le autorità federali.

La 'diversità dei sistemi giuridici confrontati nel Trattato e dell'organizzazione delle rispettive procedure penali e altri particolari circostanze hanno indotto a prevedere, nel Trattato stesso, una collaborazione dell' ufficio centrale più stretta 'di quella abituale fra Stati aventi uguale sistema

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giuridico. Non si deve chiedere alle autorità preposte all'esecuzione, che esse abbiano a risolvere ad esempio i difficili problemi sollevati dagli ordinamenti speciali previsti per la lotta contro il crimine organizzato. Occorre d'altra parte provvedere a che le regole di procedura -- previste in principio per altre situazioni -- non siano applicate in modo tale da essere in contrasto con gli obblighi contrattuali e lo scopo dell'assistenza giudiziaria oppure con le indagini che sono alla base della stessa. I mezzi d'inchiesta di cui dispone 'l'autorità inquirente, e i diritti e gli obblighi delle persone che ne sono l'oggetto, costituiscono in ogni Sistema di procedura (penale) un tutto coordinato e non possono essere applicati senz'altro ad un diverso sistema.

Le principali delle regole speciali della procedura d'assistenza giudiziaria, necessarie per questi motivi, sono fissate nel Trattato (cfr. ad es.

i suoi art. 10, 12, 20, 22, 25). È opportuno considerare il senso e io scopo di tali disposizioni (art. 7 'cpv. 3) per poter cogliere la portata generale della regola secondo la quale le domande devono essere eseguite in base al diritto comunemente applicabile nello Stato richiesto (in questo caso in Svizzera), alle indagini relative ad affari penali (art. 9 cpv. 1 del Trattato). Anche su questo punto la legge d'esecuzione può limitarsi a stabilire le disposizioni necessarie in virtù delle particolarità del diritto svizzero, ma la cui materia non avrebbe potuto essere regolata contrattualmente e neppure essere oggetto del presente Trattato.

22 Consultazioni e risultati Già in occasione dei primi colloqui con gli ambienti svizzeri interessati alla conclusione di un Trattato d'assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, era apparso evidente che per poter giudicare definitivamente il Trattato in questione fosse indispensabile conoscere le disposizioni previste in merito all'esecuzione. All'inizio del 1972 era già stato compilato un rudimentale avanprogetto -di legge d'esecuzione: questo era stato sottoposto dapprima alla commissione di studio nominata dal Consiglio federale per l'esame del Trattato, poi, in occasione della seconda procedura di consultazione sul Trattato stesso, ai Cantoni e aMe associazioni interessate. Il disegno preliminare, rimaneggiato ed ampliato in base aMe
risposte ricevute, è stato sottoposto a una nuova procedura di consultazione, nell'autunno del 1973, dopo di che è Sitato nuovamente ritoccato.

Gli ambienti consultati sii sono chiesti anzitutto se occorresse creare un organo indipendente dell'amministrazione per l'esame delle decisioni dell'ufficio centrale o per consigliare lo stesso in delicati affari relativa alla protezione della sfera intima. Sulle raccomandazioni della commissione di studio, il disegno preliminare della legge d'esecuzione del 1973 prevedeva una commissione consultiva (si vedano le osservazioni a proposito dell"

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art. 6). Questa era stata chiesta in primo luogo dagli ambienti dell'economia e delle banche, più tardi poi alcuni Cantoni ed associazioni si erano opposti.

Le obiezioni vertevano soprattutto sulla composizione della commissione (si prevedeva 'di confidarne la presidenza a un giudice federale, mentre uno dei membri doveva essere un rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione). -Altre numerose prese di posizione criticavano la definizione delle persone qualificate all'adozione di mezzi legali, giudicata troppo poco chiara e precisa (cfr. l'introduzione alle osservazioni relative alla sezione 4).

3 Parte speciale 31 Osservazioni generali Abbiamo già osservato che il Trattato stesso regola 'numerosi problemi, specialmente per quel che concerne la procedura fra Stati. Con l'entrata in vigore del Trattato, queste prescrizioni diverranno parte integrante del diritto nazionale con effetto immediato, in modo che sarebbe superfluo ripeterle nella (legge. Ciò vale soprattutto anche in relazione alia procedura applicabile Mia presentazione
Su questi punti il Trattato deroga all'uso corrente in vigore fra gli Stati europei negli affari d'assistenza giudiziaria, secondo il quale l'autorità competente al procedimento penale fa essa stessa la domanda e 'l'indirizza all'autorità straniera competente 'per l'esecuzione, dopo 'di che l'autorità federale si limita a trasmettere tale documento, sempre che tale attività gli competa. Questo fatto è giustificato dalle particolari circostanze. La natura della cosa esige d'altra parte che legge e Trattato sii leggano sempre insieme.

Onde facilitare tale lettura, la legge rinvia, ogni volta che ciò si riveli opportuno, alle determinanti ·disposizioni del Trattato.

32 Commento agli articoli del disegno 321 Disposizioni del primo capitolo Articolo 1 La definizione delle numerose espressioni sovente utilizzate facilita e semplifica l'intelligenza del disegno.

Siamo stati richiesti da più parti di dare in questo articolo una definizione delle persone toccate dall'esecuzione di una domanda. Si tratta

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però della legittimazione a ricorrere: questo problema deve perciò essere trattato in relazione alla sezione 4 del I capitolo, sui rimedi di diritto.

Articolo 2 Le persone condannate per un atto punibile sottostanno, secondo il diritto svizzero e in certi casi, a misure amministrative che non costituiscono la repressione di un comportamento punibile, bensì ne sono una conseguenza facoltativa o obbligatoria (revoca della licenza di condurre un veicolo a motore, giusta l'art. 16 della legge sulla circolazione stradale [RS 741.01]; ritiro di un titolo previsto per il personale volante, in base all'art. 27 lett. e del Regolamento concernente i titoli per personale aeronavigante [RS 748.222.1]; ritiro dell'autorizzazione ad esercitare una professione in quanto ciò sia possibile in base alla legislazione cantonale; privazione della potestà dei genitori, della tutela o della curatela in virtù dell' art. 53 cpv. 2 del codice penale [RS 311.0] combinato con gli art. 283 segg. del codice civile [RS 270]). Questi casi di procedura amministrativa non sono «affari penali», ma non possono generalmente essere trattati che facendo ricorso agli atti penali. Le circostanze sono tali che non è possibile ottenere una visione generale che permetta di enumerare e di regolare nella legge tutte le procedure per le quali l'edizione di un incarto risulti necessaria. Il Consiglio federale deve perciò poter concludere accordi in merito.

Articolo 3 L'esecuzione degli atti veri e propri d'assistenza giudiziaria compete in principio -- come già detto -- alle autorità cantonali competenti per il procedimento penale. Non è però raro che la liquidazione di una domanda richieda atti d'assistenza in più -di un Cantone. L'ufficio centrale è perciò autorizzato ad affidare l'esecuzione della domanda a uno fra di essi (cpv. 2); in questi casi valgono le disposizioni del codice penale sull' assistenza fra le autorità.

La trasmissione dell'esecuzione di una domanda a un'autorità federale terza, prevista al capoverso 3, concerne i casi nei quali l'ufficio centrale associato al Ministero pubblico della Confederazione e incaricato di reprimere il commercio illecito di stupefacenti è competente esso stesso ad eseguire la domanda (cfr. art. 29 della legge sui prodotti stupefacenti [RS 812.121]). L'espressione «un'organizzazione investita
dalla Confederazione di attribuzioni di diritto pubblico» si riferisce soprattutto alle Camere di commercio (cfr. ordinanza sui certificati d'origine [RS 946.31], Appendice).

In considerazione della situazione vigente negli Stati Uniti d'America e che sovente non permette che una domanda sia eseguita da parte di un' autorità, è stato necessario prevedere nel Trattato che l'esecuzione può, in principio, essere affidata a un privato. In Svizzera, questo trasferimento

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nom risponde ad alcun bisogno e nom. sarebbe d'altra parte indicato, data l'importanza della protezione della sfera privata. Nell'interesse di una separazione chiara e netta fra l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria ai sensi 'dell'articolo XVI della convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61), è escluso dall'assistenza speciale regolata dal nuovo Trattato, anche il trasferimento dell'esecuzione ad autorità fiscali.

Queste possono per contro essere consultate quali esperti per controlli della contabilità.

Articolo 4 È un problema d'ordine politico stabilire se il disbrigo di una domanda possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza oppure -- in particolare -- a simili importanti interessi della Svizzera e soprattutto decidere se, malgrado un eventuale minimo pregiudizio di questi beni, l'assistenza giudiziaria possa essere fornita a determinate condizioni. Dallo scambio di lettere relativo agli articoli 3, 9, 10, 12 e 25 del Trattato risulta che anche processi commerciali o processi di fabbricazione di carattere privato o industriale possono, a certe condizioni, assumere un'importanza tale che la relativa segretezza presenta per la Svizzera un «importante interesse di uguale natura» ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a del Trattato (cfr. in proposito le osservazioni relative all'art. 20). Questo problema è molto dedicato, a causa dell'articolo 273 del codice penale, per le persone toccate da un atto d'assistenza giudiziaria, soprattutto però per le autorità incaricate dell' esecuzione; esso assume un ruolo considerevolissimo per quel che concerne l'efficacia della collaborazione internazionale in materia penale. Per tale motivo, la decisione in merito è riservata ad un'autorità politica, vale a dire in ultima istanza al Consiglio federale.

Articolo 5 Come già in materia di procedura internazionale (cfr. -cifra 21), il disegno procede a una 'ripartizione delle competenze tra l'Ufficio centrale e le autorità incaricate dell'esecuzione, soltanto nella misura nella quale il Trattato non attribuisce compiti all'ufficio centrale, ma soltanto allo Stato richiesto (opv. 2).

La maggior parte dei compiti che i! .capoverso 2 affida all'ufficio centrale non rivestono particolare
importanza per le persone toccate dall' esecuzione di una domanda. Per quel che concerne la necessità di prestare giuramento o di promettere solennemente di dire la verità a conferma di una deposizione (lett. e), la domanda è determinante (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.

e del Trattato). Una decisione è richiesta soltanto ove la domanda non si esprima in merito.

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L'ufficio centrale è tenuto a far sopprimere informazioni che devono restare segrete (lett. e) soltanto se il funzionario, incaricato dell'esecuzione (cfr. art. 29), le ha 'lasciate per errore, oppure se sono state rese illeggibili in maniera inadeguata. L'enumerazione che figura al capoverso 2 non ha importanza ai fini dell'ordine e dello stadio della procedura nella quale deve essere adottata una di queste misure. Essa risulta dall'ordine delle misure che figura nel Trattato.

Articolo 6 L'assistenza giudiziaria speciale nella lotta contro il crimine organizzato (art. 2 cpv. 2, art. 5 cpv. 2 lett. e e art. 6-8 del Trattato) ha destato nell'ambiente bancario e in altri ambienti economici il timore che nell' amministrazione si delinei una tendenza ad abbandonare gli -importanti principi ai quali l'assistenza giudiziaria si è sin qui conformata. Molti erano inoltre persuasi che lo speciale ordinamento avrebbe potuto dar luogo ad abusi ed estendere l'applicazione dall'assistenza giudiziaria, in modo generale, agli affari fiscali.

La commissione di studio incaricata di dare un parere sul disegno di Trattato, presieduta dal Prof. Doti. H. Schultz, ha perciò considerato opportuno prevedere un organo consultivo che sarebbe a disposizione dell'amministrazione, ma non dipenderebbe dalla stessa. I pareri divergevano pertanto considerevolmente per quel che concerne i compiti da affidare a detto organo. Si era dapprima previsto di creare una commissione consultiva che avrebbe dovuto in ogni singolo caso giudicare se sono date le premasse contrattuali dell'assistenza giudiziaria speciale, e in particolare se le indicazioni fornite dagli Stati Uniti d'America sulla relazione fra l'atto perseguibile, oggetto di una indagine, e il crimine organizzato è sufficientemente circostanziata. Nel corso della discussione, la commissione di studio ha finalmente deciso che fosse meglio affidare alla commissione consultiva uno scopo di carattere molto più generate e consistente a dire se sia giustificato rifiutare l'assistenza giudiziaria a causa di violazione di vitali interessi della Svizzera, ai sensi dell'articolo 20 del Trattato. Non c'è dubbio che questo problema è forse il più importante di quelli che si -pongono alla Svizzera nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. È perciò tanto più sorprendente
che né i Cantoni, né i partiti politici si siano espressi in merito. Determinare se una violazione di interessi della Svizzera esiga o almeno giustifichi il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è un problema d'ordine politico che compete al Consiglio federale. L'istituzione di una commissione consultiva permanente sfocerebbe nella confusione delle competenze; ciò sarebbe pregiudizievole poiché non si potrebbe chiaramente determinare la responsabilità della decisione. È d'altra parte incontestabile che l'intervento di una commissione allungherebbe durevolmente ila procedura, riducendo o annientando con ciò l'efficacia dell'assistenza giudiziaria.

Non trova risposta la domanda se questo rischio possa essere compensato

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o almeno giustificato dai vantaggi sperati. Si tratta di motivi 'di peso che ci hanno indotto a non accogliere la proposta 'nella formulazione data dalla commissione di' studio.

Aggiungiamo che tali 'commissioni non dovrebbero essere istituite in principio se non per dare un parere su una materia a proposito della quale l'amministrazione non è in grado di decidere (in questo sanso va anche il progetto di direttive sull'istituzione di commissioni extraparlamentari, in via di preparazione). D'altra parte, vista la natura delle cose, sembrerebbe piuttosto opportuno chiedere M parere di rappresentanti di gruppi professionali interessati, soprattutto quando si tratta di decidere della rivelazione di segreti 'di fabbricazione, materia sulla quale il Consiglio federale e l'amministrazione non hanno sempre le conoscenze necessarie.

È stato perciò previsto che il Dipartimento può far ricorso in un caso particolare ad una commissione di periti, che dovrebbe essere composta di un rappresentante del Cantone nel quale la domanda deve essere eseguita, di un perito bancario e di un rappresentante del gruppo professionale interessato.

La sezione 3, relativa alla procedura, contiene in primo luogo regole generali che precisano l'articolo 9 capoverso 1 e l'articolo 31 del Trattato e che regolano l'adozione di misure cautelative e l'esame degli atti nella procedura davanti a tutte le autorità interessate. Essa determina im seguito le attribuzioni dell'ufficio centrale e dell'autorità d'esecuzione. Seguono poi disposizioni spedali di varia natura sulla conclusione della procedura, la legittimità della rivelazione di un segreto e l'applicazione della specialità dell'assistenza giudiziaria (art. 5 del Trattato) in una procedura penale svizzera.

Articoli 7-9 II capoverso 3 dell'articolo 7 tiene conto del fatto che le prescrizioni di procedura applicabili a senso dei capoversi 1 e 2 non sono previste ai fini dell'assistenza giudiziaria. -Per lo stesso motivo, l'articolo 8 prevede una misura cautelativa specifiica consistente a imporre l'obbligo di mantenere un segreto onde impedire una collusione (cpv. 2) ed esclude l'effetto sospensivo dell'opposizione o del ricorso diretto contro le misure previste in questo disposto (cpv. 3). Il diritto di esaminare gli atti è limitato per l'imputato (art. 9 cpv. 2) poiché in
procedura penale il 'diritto americano gli offre sufficienti possibilità di impugnare i mezzi di prova dell'accusa.

Fintante che l'atto di assistenza giudiziaria non intralcia 'direttamente l'esercizio del suo 'diritto, non può incombere al nostro ordine giuridico di conferirgli diritti complementari che 'potrebbero influire sulla procedura penale.

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Articoli 10-12 L'organizzazione della procedura in Svizzera fa sì che, nella maggior ·parte dei casi è impossibile e superfluo verificare, prima di eseguire una domanda, se siano date tutte le condizioni dell'ammissibilità e l'estensione dell'assistenza giudiziaria. In base alle regole stabilite nella pratica e che hanno dato buoni risultati, si deve perciò entrare in materia su una domanda senza aver ascoltato g!i interessati, quando l'assistenza giudiziaria non sia manifestamente inammissibile (art. 10). Come nella procedura d'estradizione è opportuno esaminare, in questi casi, e in base alle indicazioni che figurano nella domanda o negli allegati e che sono fornite dallo Stato richiesto, se l'infrazione perseguita sia punibile ai sensi del diritto svizzero. Questo è quanto prevede l'ultima frase dell'articolo 10 del progetto, che è conforme all'articolo 104 lettera b della legge federale sulla organizzazione giudiziaria (RS 173.110) e agli articoli 12 e 49 lettera b della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

L'articolo 11 serve soprattutto a conferire alla procedura la necessaria flessibilità. La maggior parte delle misure da adottare da parte dell'ufficio centrale prima della conclusione della procedura hanno carattere di decisioni incidentali. Queste sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente soltanto ove siano di natura tale da cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 16; art. 101 lett. a OG; art. 45 cpv. 1-3 e art. 46 lett. e PA). Tale sistema creerebbe numerose possibilità di ritardo della procedura, fatto intollerabile per l'assistenza giudiziaria.

Problemi controversi devono perciò essere sciolti soltanto dalla decisione finale (cfr. art. 16 cpv. 5), nell'interesse di un funzionamento razionale della procedura. Nei casi più importanti nei quali potrebbe aversi un pregiudizio irreparabile, l'ufficio centrale deve adottare già prima, ai sensi dell'articolo 11, una decisione: 'contemporaneamente è stabilito che questa decisione può essere impugnata a titolo 'indipendente.

In seguito all'attribuzione di certe funzioni all'ufficio centrale in virtù del Trattato, la seconda frase del capoverso 1 dell'articolo 12 prevede che tale ufficio interverrà nuovamente, a richiesta dell'autorità d'esecuzione, ove abbiano a sorgere problemi di competenza dell'autorità
federale, al 'momento dell'esecuzione o dopo la stessa. Il capoverso 3 di detto articolo si riferisce pure unicamente al caso ove il ricorso alla collaborazione di periti non è oggetto della domanda. Il rinvio alla legge federale di procedura civile (RS 273) serve a stabilire la posizione dei periti nella procedura (cfr. art. 19 PA).

Articoli 13-15 L'assistenza giudiziaria è in generale urgente, soprattutto nei casi di detenzione. È perciò necessario, segnatamente per prevenire una inutile prolungazione della detenzione, che la procedura sia spogliata di tutte le

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formalità non ihidispensabili. L'articolo 13 capoverso 3 prescrive dunque di trasmettere .ale autorità americane gli atti relativi 'all'esecuzione «senz' altro», vale a dire senza decisione finale, nei casi che non possono causare pregiudizio.

La contraddizione fra la disposizione penale sullo spionaggio economico (art. 273 OP: RS 377.0) da una parte e l'obbligo di testimoniare 'in un processo penale, rispettivamente l'obbligo contrattuale di fornire l'assistenza giudiziaria d'altra parte, esige che la legittimità della rivelazione di un segreto sia chiaramente definita (cfr. art. 14) ove tale rivelazione sia una conseguenza del Trattato. Non si può pretendere né dalle persone sottoposte all'atto di 'assistenza giudiziaria, né dalle autorità che forniscono tale assistenza o che ne trasmettono gli atti, che esse siano costantemente esposte alla minaccia 'di essere perseguite penalmente per spionaggio economico.

È una conseguenza della struttura del diritto penale degli Stati Uniti d'America che lo Stato possa sovente essere oggetto 'di un danno inferto al suo patrimonio; ne risulta che lo stesso può partecipare in qualità di danneggiato a un perseguimento penale in Svizzera contro autori o compiici 'di tali reati e avere così accesso a informazioni che non potrebbe ottenere ricorrendo all'assistenza giudiziaria. Per impedire che si eluda in questo modo a certe restrizioni dell'assistenza giudiziaria, l'articolo 15 stabilisce che lia disposizione che limita, l'uso indiscriminato 'di tali informazoni (cfr. ait. 5 del Trattato) si applichi anche per quel che concerne le indicazioni ottenute grazie alla facoltà d'esame concessa nel corso di una procedura penale. Tale disposizione costituisce invero un corpo estraneo nella presente legge. Data la sua stretta relazione con l'assistenza giudiziaria, è pertanto opportuno regolare a questo punto tale problema.

La sezione 4 sui mezzi di diritto (art.16-19) istituisce il ricorso onde semplificare e accelerare la procedura (art. 16). L'autorità deve adottare una decisione soltanto ove le obiezioni fatte valere con il ricorso -- per la quale non valgono disposizioni circa la forma -- non possono essere liquidate all'amichevole La legittimazione e i motivi del ricorso sono in principio gli stessi che in materia di giurisdizione amministrativa e di ricorso
amministrativo (cfr. art. 103 e 104 OG; art. 45 cpv. 1 PA). Esistono due motivi supplementari .di ricorso: l'opponente può far valere che l'atto di assistenza giudiziaria gM causa un inconveniente notevole o un pregiudizio irreparabile. Da notare che gli Stati Uniti che pure sono «colpiti» dall'esecuzione delle domande e con ciò da ogni atto d'assistenza giudiziaria non sono legittimati a ricorrere, possono bensì utilizzare la via 'prevista dal Trattato per liquidare le controversie (art. 39 del Trattato).

Per i motivi enunciati (cfr. le osservazioni a proposito degli articoli 7-9, in fine), l'imputato oggetto del perseguimento penale ohe ha dato luogo all'assistenza giudiziaria è legittimato a ricorrere soltanto se un atto- d'assistenza giudiziaria è di natura tale da pregiudicare l'esercizio dei diritti di

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difesa ai quali ha diritto in base al diritto americano (cpv. 2). L'opposizione ha effetto sospensivo di regola generale, non però ove ci sia pericolo di ritardo o quando il pregiudizio invocato possa realizzarsi soltanto con la chiusura della procedura (cpv. 4). Per quel che concerne il capoverso 5, rinviiamo al primo capoverso delle osservazioni agli articoli 13-15.

In base -al diritto vigente, le decisioni della Divisione della polizia (che agisce nella fattispecie da ufficio 'centrale) possono essere 'impugnate fino davanti al Consiglio federale, ma soltanto con ricorso di diritto amministrativo. Questo non si giustifica più tenuto conto del nuovo ordinamento della procedura 'amministrativa. L'articolo 17 perciò, 'dietro riserva di disposizioni derogatorie (cfr. art. 18), sottopone le decisioni dell'ufficio centrale e delle autorità cantonali di ultima istanza al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cpv. 1). Non è possibile ricorrere in base alla presente legge contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti. La proposta del funzionario incaricato dell'indagine penale soggiace però, come qualsiasi altro atto ufficiale, al ricorso all'autorità competente (cpv. 2). Per quel che .concerne segnatamente l'articolo 9 capoverso 2 del Trattato l'applicazione inammissibile o inesatta del diritto americano costituisce un motivo di ricorso. Ove un'autorità svizzera, conformandosi all'obbligo generale di trattare confidenzialmente le informazioni fornite dalle autorità americane relative a un atto, sul quale pesa il sospetto che sia stato commesso nelle sfere del crimine organizzato (art. 8 cpv. 1 terza frase del Trattato), rifiutasse di comunicarle a un interessato, quest'ultimo può ricorrere contro l'occultamento di tali informazioni. Per impedire che l'attribuzione di un diritto -di ricorso contro queste misure comprometta lo scopo dell'assistenza giudiziaria o dell'inchiesta penale che l'ha motivata, deve essere considerata sufficiente quale motivo di ricorso l'imminenza di un danno importante o di un altro pregiudizio di rilievo (cpv. 3).

Il ricorso contro le decisioni dell'ufficio centrale rese in virtù dell'articolo 16 prima della chiusura della procedura a titolo incidentale, deve essere inoltrato entro il termine abituale di 'dieci giorni. In deroga 'all'articolo 111
capoverso 2 OG, il ricorso contro decisioni incidentali ha effetto sospensivo, fatta eccezione di quelle contro l'imposizione dell'obbligo di mantenere il segreto (cfr. art. 8 cpv. 2).

Le decisioni enumerate all'articolo 18 -- che, in deroga 'all'articolo 17 devono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo {art. 44 segg.

PA) ' -- si riferiscono essenzialmente a oggetti senza grande importanza per le persone colpite dall'esecuzione di una domanda. Ciò giustifica il carattere definitivo della decisione del Dipartimento, previsto al capoverso 3, a meno che la natura politica (determinante anche ai sensi della sottomissione al ricorso amministrativo) della decisione sulla compatibilita dell'assistenza giudiziaria con importanti interessi della Svizzera, esiga la possibilità di essere deferita al Consiglio federale (cfr. art. 4).

901 L'articolo 19 regola M caso speciale del ricorso formulato dall'autorità.

Perché l'ufficio centrale sia in misura -di soddisfare aie incombenze del Trattato, deve essere legittimato a impugnare di propria iniziativa le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali d'esecuzione, utilizzando a tale scopo i mezzi disponibili, e anche d'interporre ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni cantonali di ultima istanza. Per quel che concerne i mezzi di ricorso cantonali, concepiti per uno scopo diverso, sembra indicato disporre espressamente che il ricorrente può invocare l'inopportunità e l'incompatibilità della decisione con le esigenze dell'assistenza giudiziaria 322 Le disposizioni del secondo capitolo Articolo 20 II pregiudizio a «simili importanti interessi» della Svizzera, motivo di rifiuto dell'assistenza giudiziaria, menzionato all'articolo 3 capoverso 1 lettera o del Trattato, richiede di essere concretizzato. In base ai principi applicati in procedura penale (e in occasione dell'esecuzione di una domanda d'assistenza in virtù dell'art. 9 cpv. 1 del Trattato), non esiste il diritto di rifiutare la testimonianza su segreti della sfera privata. Tali segreti devono essere rivelati, in quanto l'esiga lo scopo dell'inchiesta, ma devono essere mantenuti nella misura del possibile ove non siano d'importanza ai fini della ricerca della verità. D'altra parte il legislatore svizzero protegge in modo rilevante i segreti di tale genere: punisce con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione chiunque renda accessibile un segreto di fabbricazione o di affari a un organismo ufficiale o privato dell'estero (art. 273 del CP: RS 311.0). Si tratta di risolvere questo conflitto.

Le disposizioni penali hanno lo scopo di proteggere un bene giuridico determinato contro una violazione non autorizzata. Va da sé che l'assistenza giudiziaria non è un motivo per sopprimere senz'altro questa protezione. In previsione dei casi nei quali la rivelazione di segreti di fabbricazione e di affari sia indispensabile per elucidare i fatti in una procedura penale americana, il Trattato proibisce di abusare di questi segreti per scopi che in Svizzera sono protetti dal codice penale (art. 5, 10 e 15 del Trattato).

Ciò non basta tuttavia perché si possa ritenere che non vi sia mai inconveniente alcuno
a rendere un tale segreto accessibile ad un'autorità straniera ove le si accordi l'assistenza giudiziaria. Lo Stato ha interesse a che le persone e le imprese poste sotto la sua sovranità territoriale siano protette, quali elementi della economia svizzera contro la ricerca e la divulgazione di fatti di interesse economico, poiché ogni pregiudizio dei segreti di una impresa privata lede o compromette in pari tempo gli interessi dell'economia svizzera e di conseguenza gli interessi della Svizzera intera (DTF 98 IV 209).

La comunicazione di informazioni sulla via dell'assistenza giudiziaria che comprendono un segreto protetto dalla disposizione penale ricordata, deve Foglio federale 1974, Voi. Il

.

60

902

essere limitata ove rischi di comportare conseguenze intollerabili ai sensi dello spirito di questa disposizione. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza della procedura penale, l'articolo 273 del codice penale non può né deve costituire un ostacolo assoluto per una collaborazione internazionale che aumenta l'efficacia di questa procedura. D'altra parte è un problema di proporzionalità decidere se le conseguenze della divulgazione di un segreto nell'ottica del pregiudizio a «simili importanti interessi» in base all'articolo 3 capoverso 1 lettera a del Trattato, siano ancora sopportabili o meno per l'economia svizzera tutta intera. Un segreto ai sensi del menzionato articolo 273 non è sempre necessariamente tale che la Svizzera possa avere un interesse a che non sia divulgato, maggiore di quello che può il successo di una procedura penale straniera. D'altra parte è perfettamente concepibile che un segreto privato d'affari e soprattutto un segreto di fabbricazione abbia un'importanza tale per l'economia svizzera che sembrerebbe inamissibile la sua divulgazione all'estero, anche qualora fosse assolutamente necessario conoscerlo per elucidare crimini molto gravi. L'indispensabile ponderazione degli interessi contradditori in presenza è previsto dall'articolo 20 che concorda con il parere espresso nello scambio di lettere relativo agli articoli 3, 9, 10, 12 e 25 del Trattato (si veda anche lo scambio di lettere relativo all'art. 10 cpv. 2). Il Dipartimento che è competente per procedervi in prima istanza (art. 4), lo farà con la via tracciata nell'articolo 12 capoverso 1 frase seconda.

Il capoverso 2 dell'articolo 20 non è in relazione al capoverso 1. Esso tratta l'estensione dell'esclusione dell'assistenza giudiziaria regolata nello stesso articolo del Trattato, in quanto l'assistenza giudiziaria contravvenga al principio «non bis in idem».

Il capoverso 3 precisa a quali condizioni l'assistenza possa essere ammessa, nei casi ove il rischio di pregiudizio di interessi economici svizzeri non sia escluso, ma si giustifichi però in considerazione dell'importanza, e delle conseguenze dell'assistenza accordata.

Articolo 21 L'articolo 8 capoverso 2 del Trattato autorizza lo Stato a verificare se sia verosimile il sospetto dello Stato richiedente, secondo il quale le persone implicate nella sua inchiesta
appartengono al crimine organizzato o abbiano stretta relazione con lo stesso {va da sé che tale sospetto deve essere fondato già nell'opinione dello Stato richiedente come ogni sospetto che porti all'apertura di un'inchiesta). Si tratta di una deroga alla regola altrimenti usuale in base alla quale lo Stato richiesto non ha la facoltà di verificare se il sospetto sia sufficientemente fondato. Essa si giustifica tuttavia, viste le disposizioni speciali inserite nel Trattato e relative all'assistenza giudiziaria contro il crimine organizzato.

903

Articolli 22 e 23 In virtù dell'articolo 9 capoverso 2 del Trattato, lo Stato richiesto può, a condizione che la sua legislazione non vi si opponga, applicare, alla domanda dello Stato richiedente, le 'disposizioni di procedura in vigore in quest'ultimo. Ciò non può tuttavia essere che un'eccezione, in casi particolari, alla regola generale enunciata ned capoverso 1, in base al quale la domanda è eseguita secondo il diritto abitualmente applicabile nello Stato richiesto. Noi partiamo dal presupposto che si debba dapprima prendere in considerazione, a tal merito, i due casi menzionati nel capoverso 1 dell' articolo 22 (giusta il quale la persona interrogata deve essere di nazionalità americana; tutti i partecipanti devono acconsentire, senza rischio di pregiudizi rilevanti); negli altri casi, l'eccezione è ammissibile soltanto se è certo, in base alla giurisprudenza, (fatto che deve essere provato dagli Stati Uniti) che sarebbe altrimenti impossibile ottenere un valido mezzo di prova, in virtù del diritto americano, su un punto forse decisivo per l'esito della procedura americana.

La sorveglianza dell'interrogatorio appare necessaria nei casi previsti dall'articolo 22 capoverso 1 lettera a soltanto ove lo richieda la persona che deve essere interrogata, ma è invece indispensabile se questa persona non è di nazionalità americana (art. 23 cpv. 1 lett. b). Per esercitare la sorveglianza, basta controllare che l'audizione avvenga nei limiti ammessi dal diritto svizzero. Eventuali violazioni del diritto americano -- che, d'altra parte è meno rigoroso del diritto svizzero -- possono essere impugnate senz'altro nel corso della procedura penale americana.

Articolo 27 II Trattato obbliga la Svizzera ad autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane ove l'ammissibilità di un mezzo di prova dipenda da tale presenza (art. 12 cpv. 3 lett. a del Trattato). È evidente che gli Stati Uniti devono stabilire l'esistenza di questa condizione e a tale scopo produrre i testi legislativi di cui si tratta. Non è necessario emanare una disposizione d'esecuzione. Lo stesso vale per il caso enunciato alla lettera b di questa disposizione del Trattato (successo di una procedura penale notevolmente facilitata in un affare complicato).

Motivi d'ordine pratico fanno sì che in altri casi non ci si deve
attendere una domanda d'autorizzazione. Del resto, l'ordinamento della materia corrisponde all'articolo 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RU 1967 866), in base al quale il consenso dello Stato richiesto basta perché un rappresentante dello Stato richiedente possa essere presente. In tali condizioni ci si può astenere dal prevedere criteri speciali relativi a tale autorizzazione.

904

Il progetto esige per contro dall'ufficio centrale che abbia ad intendere, prima di decidere, l'autorità d'esecuzione e le persone legittimate a fare ricorso. I capoversi 2 e 3 regolano la procedura che deve essere seguita quando si ritira momentaneamente al rappresentante dell'autorità straniera l'autorizzazione ad assistere -all'esecuzione delà domanda (art. 12 cpv. 3 lett. d del Trattato).

Articolo 28 In base al Trattato (art. 16 cpv. 2), la produzione di incarti di tribunali e d'istruzione non è obbligatoria a meno che tali atti si riferiscano a un caso 'liquidato. L'articolo 28 del disegno enuncia le condizioni alle quali un affare (penale) è considerato liquidato ai sensi del Trattato.

Articolo 29 In virtù dell'articolo 17 del Trattato, gli atti e gli incarti da produrre devono essere completi e non comportare alcuna modifica. Non si può far eccezione a tale regola che nella misura ove i documenti precisati rivelassero fatti che costituiscono un segreto di fabbricazione o d'affari, o fatti che una banca deve abitualmente tenere segreti e che le condizioni, poste per la loro rivelazione dall'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, non fossero adempiute.

In questi casi eccezionali l'articolo 29 obbliga il funzionario che esegue la domanda a eliminare tali informazioni e ne fissa la relativa procedura.

La trasmissione del testo integrale all'ufficio centrale, prevista dal capoverso 2, ha per scopo di permettergli di rilevare se la liquidazione della domanda è avvenuta conformemente al Trattato.

Articolo 30 L'autenticazione di atti, di incarti e di mezzi di prova con le deposizioni di testimoni, fatte davanti a rappresentanti d'autorità americane, quale prevista dall'articolo 20 del Trattato, è prescritta negli Stati Uniti d'America da diverse leggi di procedura che ignorano tutta la prova diretta con documenti. L'articolo 30 fissa le condizioni alle quali l'ufficio centrale può emanare la citazione subordinata al consenso del testimonio -- prevista dall' articolo 20 capoverso 1 del Trattato. È impossibile costringere il testimonio a comparire. Da notare che il testimonio ascoltato ali fini dell'autenticazione può essere interrogato soltanto sulla natura dei documenti, sul luogo e la data della loro stesura e su altri punti essenziali per la loro identificazione e la loro autenticità. Non è
permesso interrogare il testimonio sul tenore di un documento nell'intenzione di stabilirne la veridicità (cfr. scambio di lettere relativo agli articoli 18 e 20 del Trattato).

905

Articolo 31 In virtù dell'articolo 35 del Trattato, gli originali degli atti, degli incarti e dei mezzi di prova devono essere restituiti allo Stato richiedente, a meno che questi non vi rinunci. Il capoverso 1 dell'articolo 31 fissa le condizioni alle quali la Svizzera deve richiedere la restituzione di talli oggetti, dò che significa che in questi casi essa non può più rinunciare alla restituzione.

Il capoverso 2 prescrive all'ufficio centrale di chiedere agli Stati Uniti, in certi casi, di rinunciare alla restituzione. Lo scopo di tale prescrizione è d'ottenere nella misura del possibile che, ove si debbano condurre udienze giudiziarie per conoscere chi ha diritti sui mezzi di prova, tali udienze abbiano a svolgersi davanti a un giudice svizzero. Benché, in base all'articolo 1 capoverso 1 lettera b del Trattato, la restituzione non debba concernere che oggetti appartenenti allo Stato richiedente, l'articolo 31 può assumere importanza nei casi di furto, frequenti negli Stati Uniti, di buoni del Tesoro.

Articolo 34 L'articolo 26 del Trattato permette che detenuti, in particolare coloro che devono essere confrontati in giustizia con altri testimoni o con coimputati, siamo messii a disposizione (dallo Stato richiedente, a mano che non vi si oppongano motivi importanti. L'articolo 34 capoverso 2 del disegno specifica tuttavia che questo fatto non abbia a modificare gli obblighi della Svizzera lin materia d'estradizione. Il capoverso 3 semplifica per la Svizzera l'adempimento dell'obbligo contrattuale che prevede di mantenere in detenzione una persona durante il suo soggiorno in Svizzera, disponendo che il mandato d'arresto emanato da un'autorità americana sia valido anche in Svizzera.

Articolo 35 In virtù dell'articolo 22 del Trattato, lo Stato richiesto deve notificare gli atti di procedura di qualsiasi specie. Si può trattare di una citazione a comparire quale imputato. L'obbligo di notificare non implica tuttavia che lo Stato richiesto debba esercitare una pressione a comparire. Un imputato sarà disposto a dar seguito ad una citazione soltanto ove gli si rilasci un lasciapassare e se non rischia d'essere condannato ad una pena privativa di libertà. L'articolo 27 capoverso 2 limita (come del resto anche l'articolo 12 capoverso 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria) tale possibilità
alle infrazioni che non sono oggetto della procedura nella quale l'imputato è chiamato, in base alla citazione, a comparire. È specificato che per infrazione o condanna menzionata nella citazione, alla quale non si applica il (lasciapassare, si deve ugualmente intendere anche «un reato meno grave incluso». Ciò significa che il lasciapassare non protegge di titolare neppure quando le disposizioni penali (più severe) menzionate nella citazione non si applicano agli atti imputatigli, ma quando si tratta però di

906 atti qualificati come meno gravi. L'articolo 35 definisce i criteri applicabili in Svizzera a tale scopo.

323 Le disposizioni del capitolo III Articolo 38 L'applicazione della legge agli affari d'assistenza giudiziaria pendenti al momento della sua entrata in vigore, presenta difficoltà, ove contro una decisione sia stato inoltrato ricorso. In virtù della (legislazione attuale, entrano in linea di conto soltanto il ricorso di diritto amministrativo o il ricorso contro azioni od omissioni del funzionario incaricato dell'indagine, intervenute ned corso della procedura penale. Non è- opportuno trasmettere da un'autorità all'altra procedure di ricorso in sospeso. L'articolo 38 dispone perciò che in questi casi la legge sia inapplicabile: si tratta di una regola già in uso e che ha dato buone prove (cfr. art. 171 OG, art. 81 PA e art.

106 della legge federale sul diritto penale amministrativo).

4 Conseguenze finanziarie per la Confederazione L'effettivo attuale della Divisione federale della polizia, istituito quale ufficio centrale, non basta per la realizzazione dei compiti che implica l'esecuzione del Trattato e dalla presente legge. Ci riferiamo in merito alle osservazioni alla cifra 6 del messaggio relativo al Trattato.

5 Costituzionalità Gli affari di assistenza giudiziaria fanno parte delle relazioni con d'estero che il Consiglio federale è incaricato di 'dirigere (art. 102 n. 8 Cost.).

In quanto la liquidazione di questi affari, generalmente non regolata da una legge, richieda che si emanino prescrizioni costituenti una fonte di diritto, la Confederazione deve essere abilitata a legiferare. Ove non disponesse dei poteri speciali, essa non sarebbe in grado di soddisfare debitamente agli obblighi impostile dal Trattato. Ciò facendo la Confederazione non sconfina -- come già rilevato nella cifra 7 del messaggio sul Trattato -- nella legislazione relativa alla procedura penale e civile riservata ai Cantoni.

907

6 Proposta Visto quanto precede, abbiamo l'onore di proporvi di adottare il disegno di legge relativo al Trattato conchiuso con gli Stati Vati d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Vi preghiamo di voler 'gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, i sensi dalla nostra massima considerazione.

Berna, 28 agosto 1974 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Brugger

II cancelliere della Confederazione, Huber

908

(Disegno)

Legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto ü messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1974 1) decide: Capitolo 1: Esecuzione del Trattato in generale Sezione 1: Definizioni Articolo 1 Nella presente legge si deve intendere per: 1. Trattato, il Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Berna il 25 maggio 1973; 2. Dipartimento, di Dipartimento federale di giustizia e polizia; 3. Ufficio centrale, la Divisione della polizia di questo dipartimento, in quanto ufficio centrale svizzero (art. 28 cpv. 1 del Trattato); 4. Autorità d'esecuzione, l'autorità incaricata dalla legge o dall'ufficio centrale di eseguire gli atti di assistenza giudiziaria.

Sezione 2: Le autorità e i loro compiti Art. 2

Accordi complementari Gli accordi sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in procedure amministrative complementari (art. 1 cpv. 3 del Trattato) sono conchiusi dal Consiglio federale.

11

FF 1974 II 889

909

Art. 3 Autorità d'esecuzione 1

L'esecuzione degli atti d'assistenza giudiziaria richiesti in base ad Trattato, incombe in principio ai Cantoni ed è posta sotto la sorveglianza della Confederazione; il 'diritto cantonale fissa la competenza, l'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali d'esecuzione, salvo disposizioni contrarie del Trattato, della 'presente legge o della legislazione federale.

2

L'Ufficio 'Centrale trasmette la domanda 'al Cantone nel quale devono effettuarsi gli atti d'assistenza. Ove appaiono necessarie investigazioni in più di un Cantone, l'ufficio centrale può affidare l'esecuzione della domanda a uno fra essi; gli articoli 352 a 355 del codice penale 1), relativi all'assistenza giudiziaria 'all'interno della Svizzera, si applicano per 'analogìa.

3 L'ufficio centrale può trasferire eccezionalmente l'esecuzione parziale o totale -della domanda ad un'altra autorità federale; esso può conferire l'esecuzione ad un'organizzazione incaricata dalla Confederazione di compiti di diritto pubblico soltanto nella misura in cui la domanda tocchi il campo d'attività che gli è stato delegato.

4

L'esecuzione non può essere affidata in Svizzera ad una persona privata. Le autorità 'fiscali non possono essere consultate che quando si tratti di controllare i 'libri contabili o di dare un parere su problemi di diritto fiscale.

Autorità federali di sorveglianza

Art. 4 Dipartimento II Dipartimento decide, dietro riserva del ricorso 'al Consiglio federale, a. se l'esecuzione di una domanda è tale da portar pregiudizio 'alla sovranità, alla sicurezza o a simili importanti interessi della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a del Trattato); b. sull'autorizzazione di concedere l'assistenza giudiziaria, in luogo di accordarla in applicazione della lettera a, e sulle condizioni alle quali questa autorizzazioine è subordinata (art. 3 cpv. 2 del Trattato).

Art. 5 Ufficio centrale 1

L'ufficio centrale emana le direttive necessarie all'applicazione e adotta, con riserva del ricorso al Dipartimento o al Tribunale federale le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato. L'ufficio è com1

) RS 311.0

910 petente a decidere sui problemi di principio relativi all'assistenza giudiziaria posti dal Trattato o dalla presente legge, a meno che non competa all'autorità d'esecuzione di pronunciarsi in merito esclusivamente alle disposizioni di procedura penale applicabili (art. 7 cpv. 2).

2

In particolare, all'ufficio centrale incombono i seguenti compiti: a. Designare i reati per il cui perseguimento è accordata l'assistenza giudiziaria; b. Decidere se, o eventualmente a quali condizioni, è accordata l'assistenza giudiziaria in quanto non sia in ciò competente il Dipartimento; e. Decidere, d'accordo con le autorità americane, se una deposizione debba essere convalidata da giuramento o promessa solenne; d. Autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane all'esecuzione della domanda (art. 12 cpv. 3 o art. 18 cpv. 5 del Trattato); e. Ordinare se -del caso la soppressione di 'informazioni segrete contenute nei documenti che devono essere consegnati; /. Designare il delegato svizzero nella procedura di legalizzazione (art. 18 cpv. 5 e art. 20 cpv. 2 del Trattato); g. Decidere se debbano essere applicate forme speciali di notificazione previste dal diritto americano; h. Decidere se sia ammesso un ulteriore impiego delle informazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 del Trattato, e dare avvio se del caso a uno scambio di opinioni conforme all'articolo 39 del Trattato.

Art. 6

Commissione consultiva 1

D'ufficio o su richiesta dell'ufficio centrale o della persona che afferma l'assistenza violare i suoi diritti o i suoi doveri relativi all'obbligo di mantenere il segreto, il Dipartimento può riunire una commissione di periti per esaminare se l'esecuzione della domanda sia tale da portare pregiudizio a interessi importanti della Svizzera (art. 4 lett. a e art. 20 cpv. 1).

2

La commissione si compone di un rappresentante del Cantone nel quale la domanda deve essere eseguita, di un perito bancario e di un rappresentante del gruppo professionale interessato; possibilità sarà offerta alle persone e alle autorità che hanno diritto a formulare una domanda, ai sensi del capoverso 1,
3

In caso di ricorso contro la decisione del Dipartimento, possono essere designati nuovi periti per la procedura davanti al Consiglio federale.

911

Sezione 3: Procedura I. Regole generali

Art. 7 Diritto applicabile 1

La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa1) 2 Le .autorità che eseguono da domanda (art. 3 opv. 1 -3), applicano le regole della procedura che esse devo.no osservare in materia penale.

3 Sono riservate le disposizioni 'contrarie della presente legge o del Trattato. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo tale da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o l'inchiesta che ha provocato la domanda.

Art. 8 Misure cautelative 1

Se l'esecuzione della domanda, non è manifestamente inammissibile o inopportuna, l'ufficio centrale e l'autorità d'esecuzione che tratta la domanda possono ordinare, sia d'ufficio, sia dietro richiesta di una parte o dell'ufficio centrale americano, misure cautelative onde conservare la situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

2 Chi ha conoscenza della domanda e non sia tenuto ad osservare il segreto di funzione, può essere obbligato, sotto comminatoria delle pene previste all'articolo 292 del codice penale, ad osservare il segreto sull'esistenza della domanda e su tutti i fatti in rapporto alla stessa, ove limportanza dell' inchiesta straniera lo richieda e il cui risultato appaia compromesso'in assenza -di tali misure.

3 Opposizione e ricorso contro una decisione ai sensi dei capoversi 1 o 2 non hanno effetto sospensivo.

4 L'ufficio centrale può ordinare misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, quando è annunciata una domanda e ove disponga delle informazioni che gli permettono di constatare se siano date le condizioni.

Art. 9 Esami degli atti 1

Sotto riserva dell'articolo 8 capo verso 1 del Trattato, e nella misura richiesta dalla salvaguardia dei suoi diritti, la persona interessata all'esecu» RS 172.021

912 none di una domanda, ha il diritto di esaminare la stessa e i relativi allegati, alla sede dell'autorità d'esecuzione e sotto sorveglianza di quest'ultima. L'articolo 26 capoverso 2 e l'articolo 27 della legge sulla procedura amministrativa si applicano per analogia.

2

Tale diritto non compete che all'imputato (art. 40 cfr. 8 del Trattato) dimorante abitualmente in Svizzera, a condizione tuttavia che un rifiuto di esaminare gli atti violi direttamente i suoi diritti di difesa nella procedura che ha occasionato la domanda e che tale procedura non sia intralciata.

IL Competenza

a. Ufficio centrale

Art. 10 Entrata in materia Quando la domanda corrisponde alle esigenze di forma del Trattato e l'assistenza giudiziaria non sia manifestamente inammissibile, l'ufficio centrale designa l'autorità d'esecuzione e decide, senza ascoltare gli interessati, le misure cautelative in vista dell'esecuzione della domanda (art. 5) ed eventualmente quelle richieste dall'articolo 8. Egli trasmette in seguito la domanda con gli allegati all'autorità d'esecuzione. L'ufficio centrale esamina, sulla scorta dei fatti esposti nella domanda o negli allegati, se il reato che sta alla base della procedura americana sia punibile secondo il 'diritto svizzero.

Art. 11 Decisioni particolari Se non è possibile liquidare senza altra forma il ricorso inoltrato contro una misura adottata dall'ufficio centrale, d'ufficio o dietro richiesta dell' autorità d'esecuzione o di una persona abilitata a fare ricorso (art. 16), l'ufficio centrale decide immediatamente nei casi seguenti: a. Se l'esecuzione solleva in Svizzera problemi d'importanza considerevole per gli interessi giuridici o economici del ricorrente; b. Se secondo l'opinione del ricorrente, l'atto d'assistenza giudiziaria gli causa inconvenienti sproporzionati per rispetto all'importanza dell'infrazione o del perseguimento penale; e. Se il rifiuto di una richiesta fondata sul Trattato o sulla presente legge rischia, secondo il richiedente, di causargli un pregiudizio irreparabile o un danno eccessivo; d. Se d'assistenza giudiziaria deve essere accordata in applicazione delle disposizioni particolari previste dal Trattato per la lotta contro il crimine organizzato; 1

913 e. Se si tratta di decidere sulla questione dell'applicazione del diritto americano nei oasi previsti all'articolo 22 capoverso 2 o su quella della presenza di un rappresentante delle autorità americane, in virtù dell'articolo 12 capoverso 3 del Trattato.

2 L'obbligo di mantenere il segreto (art. 8) non può essere imposto che con una decisione.

3 Le decisioni .previste dal presente 'articolo sono decisioni incidentali impugnabili con ricorso (art. 17).

b. Autorità d'esecuzione Art. 12

Disbrigo della domanda 1

Ove le condizioni fissate dal Trattato o dalla legge per quel che concerne l'ammissibilità e l'estensione dell'assistenza giudiziaria appaiano riunite, l'autorità incaricata dell'esecuzione o quella che ne ha la direzione (art.

3 cpv. 1-3) tratta la domanda; essa determina gli atti d'inchiesta e ne fissa l'ordine. Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11) spetta ad un'autorità federale di decidere di un problema importante, le sarà indirizzata richiesta in tal senso.

2

Se un atto d'assistenza giudiziaria interessa un segreto di fabbricazione o d'affari che concerne una terza persona, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, il funzionario che esegue la domanda informa per iscritto le persone presenti a tale atto della possibilità d'inoltrare ricorso, entro dieci giorni all'ufficio 'centrale, contro da trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 16).

3

Se l'esecuzione esige la collaborazione di periti, la loro designazione può avvenire soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale 'americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57-61 della legge federale di procedura civile1J.

4

L'autorità d'esecuzione trasmette immediatamente all'ufficio centrale, conformemente alle istruzioni ricevute, la spedizione completa delle decisioni adottate.

III. Disposizioni particolari Art. 13

Chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria Se l'autorità d'esecuzione considera conchiuso il disbrigo della domanda d'assistenza giudiziaria, trasmette gli atti all'ufficio centrale che esa1

" RS 273

914 mina se la domanda è stata eseguita in modo completo e regolare. Ove sia necessario, l'ufficio centrale rinvia gli atti all'autorità d'esecuzione perché li completi.

2

In caso di ricorso pendente o quando le prove raccolte violano il segreto di terze persone (art. 10 cpv. 2 del Trattato), l'ufficio centrale informa le persone aventi diritto che esse possono ricorrere entro dieci giorni contro la trasmissione degli atti relativi all'esecuzione, sempre che non ne abbiano ancora avuto l'occasione.

3 L'ufficio centrale può senz'altro trasmettere gli atti alle autorità americane, a. se non sono violati i segreti di terze persone e se non sono stati inoltrati ricorsi oppure se tutti i ricorsi sono stati liquidati con una decisione passata in giudicato; b. se il termine fissato dal capoverso 2 è scaduto senza essere stato utilizzato e se nessun altro ricorso è pendente.

4 Se le condizioni previste al capoverso 3 non sono adempiute, l'ufficio centrale decide se e in quale misura o in quale forma gli atti relativi all'esecuzione possano essere trasmessi.

Art. 14

Legittimità della rivelazione di un segreto 1

Chi per adempiere all'obbligo impostogli dal -diritto procedurale è tenuto a testimoniare o a produrre atti o mezzi di prova (art. 10 cpv. 2, art. 16, art. 25 cpv. 2 o art. 32 del Trattato), permettendo con ciò a un organo ufficiale americano o a una persona che partecipa altrimenti alla procedura americana di venire a conoscenza di un segreto protetto dalla legge, compie un atto illecito ai sensi dell'articolo 32 del codice penale.

2 Lo stesso dicasi per l'autorità che trasmette alle autorità americane, alle condizioni previste dal Trattato, un processo verbale d'audizione o altro atto o mezzo di prova che rivela un tale segreto, a meno che si possa temere a giusto titolo che i segreti rivelati siano usati abusivamente.

Art. 15

Utilizzazione di informazioni ottenute in una procedura penale Se gli Stati Uniti d'America partecipano in qualità di danneggiato a una procedura federale svizzera, l'impiego di 'informazioni, delle quali i loro rappresentanti vengono a conoscenza in virtù del diritto d'esame degli atti e che gli stessi non avrebbero potuto ottenere tramite l'assistenza giudiziaria, è retto dall'articolo 5 del Trattato e dall'articolo 5 capoverso 2 lettera h della presente legge, applicabili per analogia.

915 Sezione 4: Rimedi giuridici Art. 16

Ricorso 1

Chi è leso da un atto di assistenza giudiziaria può ricorrere verbalmente o per iscritto presso l'ufficio centrale contro l'entrata in materia alla domanda (art. 10), così come contro ciascuna delle misure dell'ufficio regolanti dettagli dell'esecuzione.

2

II ricorso può concernere la violazione di diritto federale (art. 45 cpv.

1 della legge federale sulla procedura .amministrativa1'); il ricorrente può inoltre far valere che l'atto di assistenza giudiziaria gli causa inconvenienti notevoli o pregiudizi 'irreparabili. La persona, oggetto della procedura che ha dato origine alla domanda, può far valere unicamente che l'atto d'assistenza giudiziaria viola il diritto federale o potrebbe violare i diritti di difesa che gli riconosce la procedura americana.

3

II ricorso deve essere inoltrato il più tardi all'inizio del primo atto d'esecuzione che concerne il ricorrente, negli .altri casi il più tardi alla chiusura di questo atto d'esecuzione; se 'il ricorrente Ilo richiede e ove ciò sia ancora necessario, l'ufficio centrale gli concede un termine, di regola non superiore a dieci giorni, per la motivazione del ricorso.

4 II ricorso ha effetto sospensivo, a meno che vi sia pericolo nel ritardo oppure se il pregiudizio invocato dal ricorrente risulta unicamente dalla trasmissione alle autorità americane degli atti relativi all'esecuzione.

5 Se non è possibile liquidare il litigio senza 'altra forma, l'ufficio centrale adotta una decisione (art. 5 cpv. 1 e art. 45 della legge federale sulla procedura amministrativa), sempre che non si possa attendere fino alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 13 cpv. 4).

Art. 17

Ricorso di diritto amministrativo 1

Contro le decisioni dell'ufficio 'centrale e delle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, ai sensi degli articoli 97 a 114 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2'. L'articolo 34 capoverso 1 di questa legge, relativo alla sospensione dei termini, non è applicabile.

2 Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non c'è alcuna possibilità di ricorso: l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.

" RS172.021 2

> RS 173.110

916 3 li ricorso è dato anche contro l'applicazione inammissibile o inesatta del (diritto americano. Il ricorso contro il trattamento confidenziale delle informazioni contenute nella domanda (art. 8 cpv. 1 del Trattato) può vertere soltanto sul danno considerevole o su un altro grave pregiudi/io di cui è minacciato il ricorrente a causa del dovere di mantenere di segreto. Il tribunale prende conoscenza delle informazioni confidenziali in assenza del ricorrente.

4

II ricorso ha effetto sospensivo; è riservato l'articolo 8 capo verso 3.

Art. 18 Ricorso amministrativo 1

II Consiglio federale decide dei ricorsi contro le decisioni del Dipartimento adottate ai sensi dell'articolo 4.

2 II ricorso al Dipartimento è ammissibile contro le decisioni dell'ufficio centrale o di un'autorità federale d'esecuzione relativa a: a. il trasferimento dell'esecuzione (art. 2); b. i compiti enumerati all'articolo 5 capoverso 2, ad eccezione delle decisioni relative alle lettere d ed e di questo articolo; e. la proroga di misure (art. 26 cpv. 3 e art. 32 cpv. 2 del Trattato; d. le esigenze di forma della domanda (art. 29 del Trattato); e. la domanda di traduzioni speciali (art. 30 cpv. 1 del Trattato); /. la restituzione degli oggetti consegnati o la rinuncia alla (loro restituzione (art. 35 del Trattato); g. la chiarificazione dell'inosservanza degli obblighi imposti dal Trattato da parte degli Stati Uniti (art. 37 cpv. 3 del Trattato); h. l'applicazione della procedura prevista dal Trattato a una domanda presentata in base ad altre convenzioni (art. 38 cpv. 1 del Trattato).

3 Le decisioni del Dipartimento sono definitive.

Art. 19 Ricorso dell'ufficio centrale L'ufficio centrale può ricorrere indipendentemente contro le decisioni di un'autorità cantonale, servendosi dei rimedi giuridici cantonali e federali appropriati. Esso può anche invocare l'inopportunità e l'incompatibilità della decisione presa con le esigenze dell'assistenza giudiziaria.

2 L'autorità superiore comune decide delle divergenze fra l'ufficio centrale e altre autorità amministrative della Confederazione. Lo stesso dicasi 1

917 per le divergenze con organizzazioni alle quali incombono compiti di diritto pubblico delia Confederazione, nella misura ove queste agiscono conformemente all'articolo 3 capoverso 3.

Capitolo II: Esecuzione di disposizioni particolari Art. 20

Violazione di interessi svizzeri importanti; condizioni 1

La rivelazione di un segreto di fabbricazione o d'affari ai sensi dell' articolo 273 del codice penale o di fatti che una banca deve abitualmente tenere segreti (art. 10 cpv. 2 del Trattato), viola «simili importanti interessi» della Svizzera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a del Trattato anche quando permettesse di temere che l'economia svizzera subisca um notevole pregiudizio e non apparisse giustificata in considerazione delà gravita dell' atto.

2

Una sentenza emanata in Svizzera concerne, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b del Trattato, «un reato sostanzialmente simile» se la procedura americana ha lo scopo di reprimere la violazione dello stesso bene giuridico.

3 Assistenza giudiziaria che violerebbe «simili importanti interessi» della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a del Trattato) può essere concessa soltanto alle seguenti condizioni: a. l'autorità richiedente è obbligata, in applicazione dell'articolo 15 del Trattato a domandare una decisione giudiziaria (protettive order) per proteggere li mezzi di prova e gli atti contenenti segreti che cadono sotto il capoverso 1 ; b. le informazioni fomite dalle autorità americane permettono di presumere che nessun motivo d'ordine giuridico si oppone a tale decisione, e e. questa misura non causerà presumibilmente alcun pregiudizio grave al detentore del segreto o alla persona alla quale esso è stato confidalo.

Art. 21

Concetto di sospetto attendibile Le autorità federali reputano un sospetto attendibile ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 del Trattato, se i mezzi di prova e gli indizii fomiti sono tali, nel corso normale delie cose e secondo l'esperienza generale della vita, da essere considerati convincenti. Questo vale analogamente ove si tratta di decidere se un parere o una supposizione siano giustificati.

Foglio federale 1974, Voi. il

61

918

Interrogatorio secondo il diritto americano

Art. 22 Premesse 1

L'applicazione di diritto procedurale americano all'interrogatorio (art.

9 cpv. 2 del Trattato) è ammissibile quando: a. la persona interrogata è di nazionalità americana e non è contemporaneamente cittadino svizzero, oppure b. tutti i partecipanti si dichiarano per iscritto consenzienti e non ci sia da temere che essi abbiano a subire pregiudizi di rilievo.

2

In altri casi l'applicazione può essere concessa soltanto se: a. l'oggetto dell'interrogatorio sembra essenziale per la conclusione della procedura americana e b. se si deve ammettere, in considerazione della pratica dei tribunali americani, che il processo verbale dell'interrogatorio, effettuato conformemente al diritto svizzero, potrebbe non essere ammesso come mezzo di prova davanti al tribunale americano competente.

3

Nei casi previsti dal capoverso 1 lettera b e capoverso 2 l'ufficio centrale deve informare le persone che saranno interrogate del tenore delle disposizioni procedurali americane applicabili.

4 Sono riservati i casi nei quali l'applicazione del diritto americano è regolata da una disposizione particolare del Trattato.

Art. 23

Esecuzione 1

L'ufficio centrale ordina la sorveglianza dell'interrogatorio: a. nei casi previsti all'articolo 22 capoverso 1 ove la persona interrogata lo richieda; b. in ogni caso quando si tratta di 'interrogare persone che non possiedono la cittadinanza americana.

2 La sorveglianza è affidata a un funzionario di un'autorità 'preposta al perseguimento penale. Questi decide in base al diritto svizzero dell'ammissibilità di richieste.

Art. 24 Attestazioni dell'ufficio

centrale

L'attestazione di un diritto di rifiutare la deposizione quale testimonio (art. 10 cpv. 1 del Trattato) è rilasciata dall'ufficio centrale d'intesa con il ministero pubblico del Cantone interessato.

919

Art. 25 Deposizione'in qualità di testimonio Chi è imputato in una -procedura americana (art. 40 cfr. 8 del Trattato) non può deporre in qualità di testimonio anche ove ciò fosse ammissibile in base al diritto americano.

Art. 26 Giuramento e promessa solenne (con stretta di mano) II giuramento è ugualmente compatibile con il diritto in vigore, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 del Trattato, quando la 'legge 'permette al testimonio o al perito di scegliere fra il giuramento e la promessa solenne con stretta 'di mano e che essi rifiutino di prestare giuramento.

1

2 II rifiuto .di confermare una deposizione con giuramento non può essere oggetto né di sanzione, né di una costrizione e neppure di misure simili del diritto americano, ove la legge dell'autorità d'esecuzione della domanda non contiene prescrizioni in merito ailla deposizione sotto giuramento o promessa solenne con stretta di mano. Il testimonio e il perito che si rifiutano, devono pertanto essere informati che potranno essere costretti a confermare le loro deposizioni con giuramento, qualora essi dovessero comparire negli Stati Uniti (art. 23 e 24 del Trattato).

3 Davanti alle autorità svizzere, la 'promessa -di dire la verità, menzionata nel Trattato o nella presente legge, avviene nella forma di promessa solenne con stretta di mano.

Art. 27

Presenza di un rappresentante delle autorità americane Se le autorità americane, in applicazione dell'articolo 12 capoverso 3 lettera hoc del Trattato, esigono che un rappresentante possa assistere all' esecuzione della domanda, l'ufficio centrale sottopone questa parte della domanda alla persona che ha diritto di ricorrere (art. 16) e all'autorità d'esecuzione, con l'invito ad esprimersi in merito entro dieci giorni. All'espirazione di tale termine, l'ufficio centrale adotta una decisione (art. 11 cpv. 1 lett. e).

2 Se la persona che ha diritto a ricorrere si oppone nel corso dell'esecuzione della domanda all'ulteriore (presenza del rappresentante, o se il rappresentante è escluso d'ufficio e che questi si opponga a tale misura, allora l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente la procedura. Il litigio è sottoposto immediatamente, con il rapporto e la proposta dell'autorità d'esecuzione, accompagnati dall'avviso del ricorrente, all'ufficio centrale: l'autorità d'esecuzione può pertanto proseguire la procedura ove ritenga per dilatoria l'eccezione sollevata.

1

920 3

II capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'eccezione consiste nel pretendere che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una delle questioni sollevate è inammissibile in virtù dell'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.

Art. 28 Produzione degli incarti Gli atti processuali e d'istruzione menzionati all'articolo 16 capoverso 1 lettera b del Trattato si riferiscono a un affare «liquidato» (art. 16 cpv. 2 del Trattato) ove la relativa procedura non è stata formalmente aperta (mancanza di denuncia o di autorizzazione a procedere) oppure è stata sospesa in mancanza di fattispecie o il proseguimento penale è prescritto.

Art. 29 Contenuto degli atti 1

Un atto che oltre alle indicazioni che la Svizzera deve fornire in base al Trattato, contenga informazioni inammissibili in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 o 10 capoverso 2 del Trattato, è rimesso in forma di copia o di copia fotostatica, nella quale sono omesse o soppresse in altro modo le parole o le frasi che devono essere tenute segrete. -Un funzionario incaricato dell'esecuzione della domanda, menziona nel documento che vi è omissione, ne indica il luogo e il motivo e certifica che per il resto esso è in tutte le parti conforme all'originale. È applicabile altrimenti la procedura prevista in materia di legalizzazione di documenti ufficiali (art. 19 cpv. 1 del Trattato).

2 L'ufficio centrale riceve due esemplari della copia o della copia fotostatica destinata a essere rimessa e inoltre per informazione, una versione completa e non modificata (copia, copia fotostatica) dell'atto.

Art. 30 Autenticazione tramite testimoni 1

L'emissione di una citazione a comparire ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 del Trattato è ammissibile soltanto ove l'ufficio centrale abbia avuto la possibilità di esaminare prima se tutte le questioni che devono essere poste -ai testimoni si attengono all'articolo 18 capoverso 1 del Trattato in materia d'interrogazione e se sono ammissibili in virtù del diritto svizzero. La citazione è subordinata all'accordo del testimonio.

2

L'ufficio centrale, d'accordo con il ministero pubblico cantonale, può affidare la sorveglianza della procedura di autenticazione prevista all'articolo 20 capoverso 2 del Trattato a un funzionario istruttore del Cantone.

921

Art. 31 Salvaguardia del diritti di terzi 1

Quando la Svizzera rimette oggetti, sui quali un'autorità svizzera o una persona domiciliata o dimorante abitualmente in Svizzera fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto, l'ufficio centrale esige che la loro restituzione avvenga A più presto possibile, se le informazioni trasmesse dall'autorità d'esecuzione facciano apparire verosimile che questi 'diritti sono stati acquisiti in Svizzera e che le pretese che ne derivano non sono garantite in Svizzera.

2 Se un diritto di proprietà o un altro diritto è rivendicato su oggetti che sono stati consegnati dalle autorità americane e che devono essere resi a una persona danneggiata dimorante abitualmente in Svizzera, l'ufficio centrale propone di rinunciare alla loro restituzione. Lo stesso vale qualora una persona estranea al reato faccia valere di aver acquisito in buona fede in Svizzera diritti su questi oggetti e che non può essere ottenuta una garanzia delle pretese derivanti.

3

Se i diritti menzionati nei capoversi 1 e 2 sono contestati, non si può disporre degli oggetti in Svizzera prima che l'autorità competente si sia pronunciata o che l'autorità americana richiesta abbia acconsentito a rimetterli.

Comparizione personale negli Stati Uniti

Art. 32 a. Testimoni: avvertimento sui diritti 1

L'autorità d'esecuzione è obbligata ad informare il destinatario della citazione (art. 23 cpv. 2 del Trattato) delle condizioni alle quali la legislazione dei due Stati subordina il diritto di astenersi dal testimoniare (art. 10 cpv. 1 e art. 25 del Trattato). Se il destinatario invoca un tale 'diritto, l'ufficio centrale comunica alle autorità americane i motivi che lo giustificano ed esamina se queste vogliono conservare l'invito a comparire personalmente; il diritto del destinatario a non comparire è riservato anche in questo caso.

2 Se il destinatario dichiara di voler conformarsi alla citazione, l'autorità d'esecuzione gli darà conoscenza dell'articolo 25 del Trattato e delle relative spiegazioni.

Art. 33 b. Anticipo delle spese 1

Se una citazione a comparire personalmente davanti un'autorità americana è notificata a una persona dimorante abitualmente in Svizzera, le

922 sarà comunicato che beneficia della protezione prevista agli articoli 24, 25 e 27 del Trattato e che può esigere un anticipo, conformemente all'articolo 23 capoverso 3 dei Trattato. Un'istanza in tal senso deve essere motivata.

L'autorità di notificazione l'indirizza all'ufficio centrale che da trasmette alle autorità americane. Dietro loro richiesta, l'autorità cantonale versa l'anticipo consentito.

2

L'ufficio centrale indica alle autorità americane il montante versato e provvede a rimborsarlo.

Art. 34 e. Mantenimento della detenzione 1

Nessuna pressione è ammessa per ottenere il consenso del detenuto di cui le autorità americane hanno chiesto la consegna. Gli sarà data comunicazione delle condizioni della consegna, del diritto che gli compete di rifiutare la testimonianza e della protezione che gli assicura l'articolo 27 capoversi 2 e 3 del Trattato.

2

La domanda d'estradizione di un detenuto a causa di un reato grave presentata da uno Stato terzo in base a una convenzione, costituisce un motivo importante ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 del Trattato, ove 'l'estradizione appaia ammissibile oppure sia già stata accordata.

3 II mandato di cattura emanato da un'autorità americana contro un detenuto consegnato alla Svizzera, ha effetti in Svizzera per tutto il tempo che il detenuto vi si trovi a seguito della domanda.

Art. 35

Lasciapassare Se un lasciapassare è accordato a un imputato, anche un reato meno grave è incluso nel reato menzionato dalla citazione, ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 del Trattato, se viola lo stesso bene giuridico o un bene giuridico che la legislazione penale tratta nello stesso contesto e che sia caratterizzato da un grado inferiore di illiceità o di colpevolezza.

Art. 36 Spese 1

Le spese da rimborsare alle autorità americane in base all'articolo 34 del Trattato sono aggiunte alle spese della procedura che ha provocato l'assistenza giudiziaria. Le autorità federali assumono le proprie spese.

2 II trasferimento dell'esecuzione di una domanda svizzera a una persona privata negli Stati Uniti è subordinato al consenso dell'autorità che conduce la procedura in Svizzera. Con il suo consenso 'l'autorità concede la

923 garanzia per le spese particolari provocate da tale genere d'esecuzione. Va deciso in base aille informazioni fornite dalle autorità americane (art. 31 cpv. 4 del Trattato) se de circostanze esigono o meno il trasferimento.

Art. 37

Effetti del Trattato su altre Convenzioni La procedura prevista dal Trattato si applica ugualmente alle disposizioni sulla concessione dell'assistenza giudiziaria fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America contenute nelle convenzióni multilaterali seguenti: a. Convenzione del 25 settembre 192611 concernente la schiavitù (art. 4); b. Convenzione internazionale concernente la 'prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, del 12 maggio 19542) (art. X); e. Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 19613) (art. 35) con riserva dell'articolo 29 della legge federale del 3 ottobre 1951 sui prodotti stupefacenti *>.

Capitolo III. Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni transitorie 1

La presente legge si applica ugualmente alle domande americane d'assistenza giudiziaria pendenti al momento della sua entrata in vigore, a condizione che nessun ricorso sia stato inoltrato contro una decisione adottata anteriormente.

2 Le disposizioni anteriori che regolano la procedura e le competenze restano applicabili alle domande che sono oggetto di un ricorso o di un'opposizione.

Art. 39 Entrata in vigore e referendum 1

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore.

" CS 12 50 2) 3)

RU 1966 1244

RU 1970 802 " RS 812.121

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (Del 28 agosto 1974)

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Jahr

1974

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

43

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12071

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.10.1974

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889-923

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