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Decreto federale concernente l'articolo costituzionale sulla politica congiunturale # S T #

(Del 4 ottobre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio' federale del 10 gennaio 1973 1}, decreta: I

La Costituzione federale è modificata come segue: Art 31 Quinquies 1

La Confederazione promuove un'evoluzione congiunturale equilibrata, segnatamente per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

3 A tale scopo la Confederazione adotta, ove occorra derogando al principio della libertà di commercio e d'industria, provvedimenti nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l'estero.

3 Ove i mezzi di cui al capoverso 2 fossero insufficienti la Confederazione ha facoltà di prendere provvedimenti concernenti anche altri settori.

Se derogano al principio della libertà di commercio e d'industria, tali provvedimenti devono essere limitati nel tempo.

4 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere supplementi o di concedere ribassi sulle imposte federali e di istituire tasse speciali. I fondi così assorbiti saranno sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga e rimborsati individualmente o sotto forma di riduzione dei saggi.

5 La Confederazione può estendere o restringere le possibilità d'ammortamento in materia d'imposte dirette federali, cantonali e comunali.

6 La Confederazione, i Cantoni ed i Comuni e le loro aziende e stabilimenti sono tenuti a conformare il loro assetto finanziario alle esigenze " FF 1973 I 175 1974 -- 684

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della situazione congiunturale e a provvedere a una pianificazione finanziaria pluriennale. La Confederazione può adeguare alla situazione congiunturale il pagamento di contributi federali e d'i partecipazioni cantonali alle imposte federali.

7 Nel caso di provvedimenti a tenore del presente articolo, la Confederazione tiene conto del diverso sviluppo economico nelle singole regioni del Paese.

8 La Confederazione procede costantemente alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

9

L'esecuzione del presente articolo avviene mediante leggi federali o decreti federali d'obbligatorietà generale.. Queste disposizioni legislative possono autorizzare il Consiglio federale, e nell'ambito dei suoi compiti la Banca nazionale, a disciplinare ulteriormente i provvedimenti e a stabilirne la durata, Il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti presi. Per quanto previsto nella legislazione d'esecuzione, l'Assemblea federale decide se quest'ultimi debbano restare in vigore.

10 I Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni economiche interessate devono essere consultati per l'elaborazione delle leggi federali e dei decreti federali d'obbligatorietà generale, esclusi i decreti federali urgenti. I Cantoni e le organizzazioni economiche possono essere chiamati a cooperare all' applicazione delle disposizioni esecutive.

Art. 32 cpv. 1 Le disposizioni previste negli articoli 31 Ms , 31ter capoverso 2 e 31 « uater possono essere promulgate unicamente in forma di leggi o di decreti per i quali può esser chiesta la votazione popolare. Per i casi di natura urgente, in periodi di perturbazioni economiche, è riservato l'articolo 89 bis .

1

II

11 presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

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Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 4 ottobre 1974 II vicepresidente, Oechslin II segretario, Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 4 ottobre 1974 II vicepresidente, Simon Kohler II segretario, Koehler

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Decreto federale concernente l'articolo costituzionale sulla politica congiunturale (Del 4 ottobre 1974)

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1974

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41

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14.10.1974

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784-786

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