592 Termine d'opposizione: 16 giugno 1948

Decreto federale che assegna dei sussidi supplementari per gli anni 1948 e 1949 alle casse-malati riconosciute (Del 12 marzo 1948)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 bis della Costituzione, visto il messaggio del Consiglio federale dell'll febbraio 1948,

1. Sussidi federali.

IL Supple¬ mento di montagna.

III. Condi¬ zioni.

decreta: Art. 1.

I sussidi federali previsti nell'articolo 35, primo capoverso, lett. a e bt e secondo capoverso, della legge federale del 13 giu¬ gno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni so¬ no aumentati, per gli anni 1948 e 1949, di : a. franchi 2.50 per i fanciulli; b. franchi 3.50 per le donne assicurate per la cura medica e i medicamenti; c. franchi 1 per gli uomini assicurati per la cura medica e i medicamenti.

Art. 2.

II supplemento di montagna previsto nell'articolo 37, primo capoverso, della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicura¬ zione contro le malattie e gli infortuni a favore delle casse in re¬ gioni di montagna poco popolose e con scarsa viabilità può, in casi speciali, essere aumentato a 10 franchi al massimo per ogni assicurato.

Art. 3.

1 La concessione dei sussidi supplementari può essere fatta dipendere dall'osservanza di prescrizioni relative alla sicurezza finanziaria della cassa, alla partecipazione dei membri alle spese

593 per la cura medica e i medicamenti, all'amministrazione, alla tenuta dei conti e alla formazione del bilancio; la cassa che con¬ travviene alle dette prescrizioni può essere privata tanto dei sus¬ sidi supplementari quanto dei sussidi ordinari.

2 Le casse sono tenute a fornire alle autorità di vigilanza i documenti che permettano di controllare la loro attività e le sta¬ tistiche necessarie.

Art, 4.

1 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente iv. Disposidecreto ed emana le prescrizioni esecutive necessarie. cutìve.

Entrata 2 Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto confor- in vigore, meanente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissare il giorno in cui esso entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna. 12 marzo 1948. li Presidente: Iten.

11 Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1948. Il Presidente: A. Picot.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente ali articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e ali articolo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le vota¬ zioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 marzo 1948.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Leimgruber.

Data della pubblicazione: 18 marzo 1948.

Termine d'opposizione: 16 giugno 1948.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che assegna dei sussidi supplementari per gli anni 1948 e 1949 alle cassemalati riconosciute (Del 12 marzo 1948

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

11

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

18.03.1948

Date Data Seite

592-593

Page Pagina Ref. No

10 151 607

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.