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FOGLIO

FEDERALE

*nno XXVIII Pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo : fr. 2.- l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione: H luglio 1945.

Decreto federale che assegna a titolo provvisorio dei sussidi supplementari alle casse-malati riconosciute.

(Del 28 marzo 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 bis della Costituzione; _ visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 194o, decreta : Art. 1.

lpt- I. SUSSÌ(3Ì I sussidi federali previsti nell'art. 35, primo capover, ^ federali, tera a, e b, e secondo capoverso, della legge federale del gtu gno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli in or u sono aumentati, negli anni 1944 e 1945, di : a ) franchi 2 per i fanciulli; ..

b) franchi 2,50 per le donne assicurate per la cura ni ica i medicamenti.

Art 2« 1 La concessione dei sussidi supplementari può essere fatta ib^Condi dipendere dall'osservanza di prescrizioni relative alla sicurezz finanziaria della cassa, alla partecipazione dei membri a e spe Se per la cura medica e i medicamenti, all'amministrazione, a a Foglio Federale, 1945.

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III. Disposi¬ zioni ese¬ cutive.

Entrata in vigore.

tenuta dei conti e al pareggio del bilancio; la cassa che contrav¬ viene alle dette prescrizioni può essere privata tanto dei sussidi supplementari quanto dei sussidi ordinari.

2 Le casse devono fornire all'autorità di vigilanza i docu¬ menti che permettano di controllare la loro attività, e le stati¬ stiche necessarie.

Art. 3.

1 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto; esso emana le prescrizioni necessarie.

2 Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto, in virtù della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissare il giorno io cui esso entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 marzo 1945.

Il Presidente: Altwegg.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 marzo 1945.

Il Presidente: Aeby.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che procede sarà pubblicato in conformiti dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale» e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su le leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 marzo 1945.

Per ordine del Consiglio federale svizzero» Il Cancelliere della Confederazione : Leimgruber.

Data della pubblicazione: 12 aprile 1945.

Termine d'opposizione: 11 luglio 1945.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che assegna a titolo provvisorio dei sussidi supplementari alle casse-malati riconosciute. (Del 28 marzo 1945.)

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Foglio federale

Jahr

1945

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

12.04.1945

Date Data Seite

469-470

Page Pagina Ref. No

10 151 136

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