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FOGLIO
FEDERALE
*nno XXVIII Pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo : fr. 2.- l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.
Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.
Termine d'opposizione: H luglio 1945.
Decreto federale che assegna a titolo provvisorio dei sussidi supplementari alle casse-malati riconosciute.
(Del 28 marzo 1945.)
L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 bis della Costituzione; _ visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 194o, decreta : Art. 1.
lpt- I. SUSSÌ(3Ì I sussidi federali previsti nell'art. 35, primo capover, ^ federali, tera a, e b, e secondo capoverso, della legge federale del gtu gno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli in or u sono aumentati, negli anni 1944 e 1945, di : a ) franchi 2 per i fanciulli; ..
b) franchi 2,50 per le donne assicurate per la cura ni ica i medicamenti.
Art 2« 1 La concessione dei sussidi supplementari può essere fatta ib^Condi dipendere dall'osservanza di prescrizioni relative alla sicurezz finanziaria della cassa, alla partecipazione dei membri a e spe Se per la cura medica e i medicamenti, all'amministrazione, a a Foglio Federale, 1945.
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III. Disposi¬ zioni ese¬ cutive.
Entrata in vigore.
tenuta dei conti e al pareggio del bilancio; la cassa che contrav¬ viene alle dette prescrizioni può essere privata tanto dei sussidi supplementari quanto dei sussidi ordinari.
2 Le casse devono fornire all'autorità di vigilanza i docu¬ menti che permettano di controllare la loro attività, e le stati¬ stiche necessarie.
Art. 3.
1 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto; esso emana le prescrizioni necessarie.
2 Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto, in virtù della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissare il giorno io cui esso entra in vigore.
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 28 marzo 1945.
Il Presidente: Altwegg.
Il Segretario: Ch. Oser.
Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 28 marzo 1945.
Il Presidente: Aeby.
Il Segretario: Leimgruber.
Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che procede sarà pubblicato in conformiti dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale» e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su le leggi e risoluzioni federali.
Berna, 28 marzo 1945.
Per ordine del Consiglio federale svizzero» Il Cancelliere della Confederazione : Leimgruber.
Data della pubblicazione: 12 aprile 1945.
Termine d'opposizione: 11 luglio 1945.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Decreto federale che assegna a titolo provvisorio dei sussidi supplementari alle casse-malati riconosciute. (Del 28 marzo 1945.)
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In
Foglio federale
Jahr
1945
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
08
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
12.04.1945
Date Data Seite
469-470
Page Pagina Ref. No
10 151 136
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