M 14 FOGLIO Anno XXVH1

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FEDERALE

Berna, 5 luglio 1945. Volume 1.

Sì pubblica di regola ana volta ogni 16 giorni. Prezzo : fr. 2.- 1 n?.°,it a^naaì paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abb?V Foalio federale Foglio offiàa&M Öanlont iti (bigioni, e fr. 10- per »oh abbonati al Foglu, fttorut.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officialo iti Cantone temo in e ine Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.

Legge federale che modifica flli articoli 26 e 42 delia legge dell'11 ottobre 1902 concernente alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

(Del 22 giugno 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE CONFEDERAZIONE bV TONE SVIZZERA, 0 visto il messaggio del Consigli federa e j 1 in decreta : Art. 1- 1902 oorvoer nente L'artìcolo 26 della legge federale dell' 11 ^ foreste è abroa vigilanza della Confederazione sulla (polizia > e sostituito dalle seguenti disposizioni : ^ di par.

Art. 26. Allorquando sia necessario il della misucelle boschive (private, esso dev'essere eseg ilt0 ,apetta al g°razione catastale. La decisione a questo P t** verno cantonale. ,,,,,,ellare 5 di ostacolo al Quando un eccessivo frazionamento pa ^ decretare il ragbuon governo dei boschi, il governo °antona misurazione gruppamento dà quest'ultimi indipendentemente a catastale.

Foglio Federale, IMS.

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654 I Cantoni ne regolano Ja procedura. Se essi non emanano disposizioni spéciali, si applicano quelle sul raggruppamento dei terreni agricoli.

iSe il raggruppamento parcellare lo esige, la procedura potrà essere applicata parimente alle foreste pubbliche.

Art. 26 bis. Il raggruppamento dello foreste private a scopo di governo o di sfruttamento in comune dev'essere incoraggiato.

Le disposizioni particolareggiate saranno emanate dai Cantoni.

La Confederazione prende a suo carico tutte le spese di rag¬ gruppamento, e il Cantone assumo la direzione, per mezzo del suo personale forestale, del governo dei boschi in tal modo raggrup¬ pati.

Art. 26 ter. È vietato, senza l'autorizzazione del Cantone, di annullare raggruppamenti eseguiti, come pure di ripartire parcelle già raggruppate.

Nei progetti di raggruppamenti parcellari, dev'essere prevista la costruzione di strade o impianti adeguati per il trasporto di legname.

Art. 2.

All'articolo 42 della legge precitata è aggiunta la disposizione se¬ guente: La Confederazione concorre inoltre: 5. Con sussidi fino al 50°/o delle spese per il raggruppamento di fareste private (articolo 26), a condizione che anche il Cantone accordi un sussidio.

Art.

Il Consiglio federale è incaricato di fissare la data dell'entrata i*1 vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1945.

11 Presidente: P. Aeby.

Il Segretario: Leim gruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1945.

Il Presidente: Altwogg.

Il Segretario: Ch. Oser.

ess

Il Consiglio federale decreta : La legge federale «h».wende ^aràpt^Hcata l'artìcolo 89, secondo capoverso, della Costìtuzione ® eolo 3 della legge federale del 17 giuigno 1874 concernente popolari su leggi e risoluzioni federali.

votazioni

Berna, 22 giugno 1945.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere-'della Confederazione: Leimgruber.

Lata della pubblicazione: 5 luglio 1945.

remine d'opposizione: 4 ottobre 1946.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica gli articoli 26 e 42 della legge dell`11 ottobre 1902 concernente l`alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste. (Del 22 giugno 1945.)

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Jahr

1945

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1

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14

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05.07.1945

Date Data Seite

653-655

Page Pagina Ref. No

10 151 100

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