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FEDERALE

Anno XXVIII Berna, 29 marzo 1945. Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno p^r gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Decreto federale concernente la domanda d'iniziativa per la famiglia.

(Del 21 marzo 1945.)

. L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE (SVIZZERA, vista la domanda d'iniziativa ,per l'inserzione di un articolo 33 bis nella Costituzione federale (protezione della famiglia) e il rapporto del Consiglio federale del 10 ottobre 1944; visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione, e gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1802 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni rela¬ tive alla revisione della Costituzione federale, decreta : Art. 1.

Sono sottoposti alla votazione del popolo e degli Stati : I. La domanda di iniziativa, che è del seguente tenore: I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto doman¬ dano che, in virtù dell'art. 121 della Costituzione federale ed in conformità della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande di iniziativa popolare e le vo¬ tazioni relative alla revisione della Costituzione federale, venga inserito nella Costituzione federale il seguente Foglio Federale, 1945.

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454 Art. 33 bis.

La Confederazione protegge la formazione e la conservazione della famiglia, base della società e dello Stato. La legislazione so¬ ciale, economica e finanziaria dovrà tener conto in modo parti¬ colare dei suoi diritti e bisogni.

Allo scopo di garantire economicamente la famiglia, la Con¬ federazione favorisce il versamento d'assegni per La famiglia, per i figli e per la vecchiaia, a chi lavora per conto proprio o alle dipendenze altrui, secondo il principio di casse di compensazione, di casse d'assicurazione o d' altri istituti analoghi; ove occorra, la Confederazione fonda delle casse.

La Confederazione ha facoltà di favorire le iniziative a pro della famiglia nel campo colonico ed edilizio e di sostenere le mi¬ sure dirette a questo scopo.

I provvedimenti della Confederazione sono attuati con la col¬ laborazione dei Cantoni; organizzazioni professionali, associazioni pubbliche e associazioni private possono essere chiamate a coo¬ perarvi.

II. Il controprogetto dell'Assemblea federale, che è del seguente te¬ nore : « È inscritto nella Costituzione federale il seguente articolo 34 quinquies: La Confederazione tiene conto, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei limiti della Costituzione, dei bisogni della fa¬ miglia.

La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Essa può dichiarare ob¬ bligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l'affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per m fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa parteci¬ pazione dei Cantoni.

La Confederazione può appoggiare provvedimenti per la co¬ struzione di alloggi e la colonizzazione interna a favore delle fa¬ miglie con numerosa prole. Una legge foderale preciserà lo con¬ dizioni alle quali la Confederazione può vincolare la sua parte¬ cipazione finanziaria; essa riserverà le disposizioni cantonali in materia di polizia edile.

m La (Jon lede va zi one istilurà, per via legislativa, l'assi cu ragione per la maternità. Essa potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione, l'affiliazione a questa assi¬ curazione e obbligare al versamento di contributi anche persone ohe non possono fruire delle prestazioni dell' assicurazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa par¬ tecipazione dei Cantoni.

Le leggi emanate in virtù del presente articolo saranno at¬ tuate con il concorso dei Cantoni; si potrà ricorrere alla collabo¬ razione di associazioni di diritto pubblico e privato.

Art. 2.

Si proipone al popolo e agli Stati di respingere la domanda d'ini^ativia (art. 1, numero I) e di accettare invece il controprogetto deiAssemblea federale (art. 1, numero II).

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1944.

Il Presidente: P. A0by.

Il Segretario: Lòilì1grub©r.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

B.erna, 21 marzo 1945.

Il Presidente: Altwegg* Il Segretario: Ohi OsWi

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Decreto federale concernente la domanda d`iniziativa per la famiglia. (Del 21 marzo 1945.)

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29.03.1945

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