656 Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.
Decreto federale concernente l'ingrandimento degli aerodromi civili.
(Del 22 giugno 1945.)
L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 23 e 37 ter della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 1945, decreta : Art 1.
La Confederazione concede dei sussidi : a) per le costruzioni da eseguirsi al fine di adattare al traffico con¬ tinentale gli aeroporti presso Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo; se circostanze particolari e lo sviluppo di questo traffico lo giu¬ stificano, e se gli interessi della difesa nazionale lo consentono, l'Assemblea federale può classificare altri aerodromi nella cate¬ goria degli aeroporti continentali; b) per la trasformazione dell'aeroporto di Zurigo in aeroporto inter¬ continentale della iSvizzerà; e) per la costruzione o il migliori amento di aerodromi regionali svizzeri, allorché questi interessano tutta la Confederazione o una parte considerevole della stessa.
Art. 2.
L'aliquota massima dei sussidi federali è fissata: a) a 30 per cento delle spese di costruzione per gli aeroporti del traffico continentale; b) a 35 per cento delle spese supplementari di costruzione per lft trasformazione dell'aeroporto di Zurigo in aeroporto interconti¬ nentale, nonché delle spese di costruzione causate dallo sposta¬ mento del poligono d'artiglieria di Kloten;
087 e) a 30 per cento delle spese di costruzione per gli aerodromi re¬ gionali.
Per la fissazione dei sussidi federali sarà, in ogni singolo caso, te¬ nuto conto separatamente della situazione finanziaria del beneficiario.
Se il beneficiario non è un Cantone, il sussidio federale sarà concesso soltanto alla condizione che il Cantone partecipi alle spese di costru¬ zione in misura almeno uguale. In questo caso i contributi di terzi si computano con le prestazioni del Cantone.
Se la Confederazione acquista un aeroporto o un aerodromo pe quale ha versato dei sussidi, essa rimborserà al proprietario il prezzo d'acquisto dei terreni, le spese di costruzione e d'istallazione, deducendo l'ammontare dei sussidi da essa versati.
È applicabile la procedura della legge federale del 20 giugno 0 * su l'espropriazione.
Art. 3.
Se i lavori da eseguire su un aeroporto o un aerodromo regionale devono servire a procurare occasioni di lavoro, le prestazioni della Confederazione saranno rette dalle prescrizioni che disciplinano a creazione di occasioni di lavoro.
Art. 4.
La Confederazione si assume le spese delle istallazioni per la si¬ curezza aerea, per quanto siffatte istallazioni siano necessarie alla sicuaerea generale della Svizzera.
Art. 5.
il Le spese d'acquisto dei terreni sono in tutti i casi a carico dei Proprietario dell'aerodromo. ...
Per quanto possibile, i terreni coltivati dovranno essere sostituii con altri terreni coltivabili.
Art. 6.
Per gli aeroporti e gli .aerodromi la cui costruzione è sussKUata dalla Confederazione, il .Consiglilo federale può concedere ai proprie¬ tari il diritto di espropriazione a norma della legislazione federale su l'espropriazione.
·Art V I progetti relativi agli aeroporti ed iaerodromi previsti nell'art. 1 devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.
I sussidi federali sono concessi dall'Assemblea posta del Consiglio federale. .
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II Consiglio federale vigila su l'esecuzione dea p og
688 Art. 9.
Il Consiglio federal© è incaricato, in conformità della legge (fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare il presente decreto e di fissare la data della sua entrata in vigore.
Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 22 giugno 1945.
HPresidente: P. Aefoy.
Il Segretario: Lei mgrüber.
Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 22 giugno 1945.
Il Presidente: Altwegg.
Il Segretario: Ch. Oser.
Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari » su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 22 giugno 1945.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Leimgrubsr.
Data della pubblicazione: 5 luglio 1945.
Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Decreto federale concernente L`ingrandimento degli aerodromi civili. (Del 22 giugno 1945.)
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Jahr
1945
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14
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05.07.1945
Date Data Seite
656-658
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10 151 101
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