656 Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.

Decreto federale concernente l'ingrandimento degli aerodromi civili.

(Del 22 giugno 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 23 e 37 ter della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 1945, decreta : Art 1.

La Confederazione concede dei sussidi : a) per le costruzioni da eseguirsi al fine di adattare al traffico con¬ tinentale gli aeroporti presso Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo; se circostanze particolari e lo sviluppo di questo traffico lo giu¬ stificano, e se gli interessi della difesa nazionale lo consentono, l'Assemblea federale può classificare altri aerodromi nella cate¬ goria degli aeroporti continentali; b) per la trasformazione dell'aeroporto di Zurigo in aeroporto inter¬ continentale della iSvizzerà; e) per la costruzione o il migliori amento di aerodromi regionali svizzeri, allorché questi interessano tutta la Confederazione o una parte considerevole della stessa.

Art. 2.

L'aliquota massima dei sussidi federali è fissata: a) a 30 per cento delle spese di costruzione per gli aeroporti del traffico continentale; b) a 35 per cento delle spese supplementari di costruzione per lft trasformazione dell'aeroporto di Zurigo in aeroporto interconti¬ nentale, nonché delle spese di costruzione causate dallo sposta¬ mento del poligono d'artiglieria di Kloten;

087 e) a 30 per cento delle spese di costruzione per gli aerodromi re¬ gionali.

Per la fissazione dei sussidi federali sarà, in ogni singolo caso, te¬ nuto conto separatamente della situazione finanziaria del beneficiario.

Se il beneficiario non è un Cantone, il sussidio federale sarà concesso soltanto alla condizione che il Cantone partecipi alle spese di costru¬ zione in misura almeno uguale. In questo caso i contributi di terzi si computano con le prestazioni del Cantone.

Se la Confederazione acquista un aeroporto o un aerodromo pe quale ha versato dei sussidi, essa rimborserà al proprietario il prezzo d'acquisto dei terreni, le spese di costruzione e d'istallazione, deducendo l'ammontare dei sussidi da essa versati.

È applicabile la procedura della legge federale del 20 giugno 0 * su l'espropriazione.

Art. 3.

Se i lavori da eseguire su un aeroporto o un aerodromo regionale devono servire a procurare occasioni di lavoro, le prestazioni della Confederazione saranno rette dalle prescrizioni che disciplinano a creazione di occasioni di lavoro.

Art. 4.

La Confederazione si assume le spese delle istallazioni per la si¬ curezza aerea, per quanto siffatte istallazioni siano necessarie alla sicuaerea generale della Svizzera.

Art. 5.

il Le spese d'acquisto dei terreni sono in tutti i casi a carico dei Proprietario dell'aerodromo. ...

Per quanto possibile, i terreni coltivati dovranno essere sostituii con altri terreni coltivabili.

Art. 6.

Per gli aeroporti e gli .aerodromi la cui costruzione è sussKUata dalla Confederazione, il .Consiglilo federale può concedere ai proprie¬ tari il diritto di espropriazione a norma della legislazione federale su l'espropriazione.

·Art V I progetti relativi agli aeroporti ed iaerodromi previsti nell'art. 1 devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

I sussidi federali sono concessi dall'Assemblea posta del Consiglio federale. .

.

II Consiglio federale vigila su l'esecuzione dea p og

688 Art. 9.

Il Consiglio federal© è incaricato, in conformità della legge (fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare il presente decreto e di fissare la data della sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 22 giugno 1945.

HPresidente: P. Aefoy.

Il Segretario: Lei mgrüber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 22 giugno 1945.

Il Presidente: Altwegg.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari » su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1945.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Leimgrubsr.

Data della pubblicazione: 5 luglio 1945.

Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.

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Decreto federale concernente L`ingrandimento degli aerodromi civili. (Del 22 giugno 1945.)

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05.07.1945

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