Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 15 dicembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane 1; visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 30 agosto 2000 3 concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2000, decreta:
Art. 1 Sono approvate:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a.
la modifica del 12 gennaio 20004 dell'ordinanza del l'ordinanza del 27 giugno 19955 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (allegato 1);
b.
la modifica del 29 marzo 20006 dell'ordinanza del 18 ottobre 19897 sul libero scambio (allegato 2);
c.
la modifica del 29 marzo 20008 dell'ordinanza del 27 giugno 19959 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (allegato 3);
d.
le modifiche del 13 dicembre 199910, del 17 dicembre 199911 e del 14 febbraio 200012 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle importazioni agricole (allegati 4, 6 e 7);
e.
l'ordinanza del 13 dicembre 199914 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 8);
RS 632.10 RS 632 111.72 FF 2000 4324 RU 2000 270 RS 632.319 RU 2000 1018 RS 632.421.0 RU 2000 1017 RS 632.319 RU 1999 3622 RU 2000 180 RU 2000 620 RS 916.01 RU 2000 613
5452
2000-1841
Misure concernenti la tariffa delle dogane
f.
la modifica del 13 marzo 200015 dell'ordinanza del 13 dicembre 199916 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 9);
g.
la modifica del 13 dicembre 199917 dell'ordinanza del 18 ottobre 199518 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 5).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2000
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
2287
15 16 17 18
RU 2000 839 RU 2000 613 RU 1999 3579 RS 632.111.723
5453
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE)
Allegato 1
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue: Allegato 2 (art. 1) Voce di tariffa
Aliquota preferenziale applicabile
0301.1000/0307.9000
Paesi beneficiari (Codice ISO 2)
aliquota normale meno
esente
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC
Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.
12 gennaio 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
19
RS 632.319
5454
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE
Allegato 2
(Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 29 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 1 dell'ordinanza del 18 ottobre 198920 sul libero scambio è modificato come segue: Voce di tariffa
1904.9099 72
Aliquota di dazio Fr. per 100 kg lordo CE
AELS
em72
em72
grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili
Fr. 4.80
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
29 marzo 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
20
RS 632.421.0
5455
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza Allegato 3 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) Modifica del 29 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 199521 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue: Voce di tariffa
Aliquota preferenziale applicabile
1904.9099
em
Paesi beneficianti (Codice ISO 2)
aliquota normale meno
(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94
94 grani
di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili: aliquota applicabile Fr. 4.80
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
29 marzo 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
21
RS 632.319
5456
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Allegato 4
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa doganale22, ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199823 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Allegato 1 n. 14
14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (fr.)
1001.1031 ...
1.00
Testo complementare
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
22 23
RS 632.10 RS 916.01
5457
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati
Allegato 5
Modifica del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199524 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1, sostituire le voci di tariffa e le designazioni della merce dopo ex 0408.9910/9990, e cpv. 2: Voce di tariffa
Designazione della merce
...
1101.0029 1102.1029
Farina di frumento, frumento segalato e segala
1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919
Altri prodotti della macinazione di frumento, segala e frumento segalato
ex 1104.3089
Germi di frumento, segala e frumento segalato
2 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) sono parimenti concessi contributi all'esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale.
24
RS 632.111.723
5458
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Art. 6 cpv. 1 lett. a, a bis, b, g,, h 1
Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a.
per il latte intero in polvere e il latte condensato: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 197425 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
abis. per la crema in polvere: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la crema di latte in polvere destinata all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 530 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; b.
per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione umana;
g.
Abrogata
h.
per i germi di frumento, di segala e di frumento segalato: il prezzo medio netto del mulino determinato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per i germi di frumento.
Art. 7 cpv. 2 e 4 2 Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati qui di seguito si intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.
Prodotti di base
Prodotti di riferimento
Crema in polvere e latte condensato
Latte in polvere, latte granulato o latte in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento
Farine e altri prodotti della macinazione dei cereali panificabili
Grano tenero
25
RS 632.111.72
5459
Misure concernenti la tariffa delle dogane
4
Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa 1904.10, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.
Art. 17bis Abrogato II L'ordinanza del 18 ottobre 199526 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 6 lett. a e b Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a.
per il latte intero in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi per chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 197427 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
b.
per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione umana;
Art. 7 cpv. 3 3
Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è il prezzo rappresentativo della CE per le patate industriali.
26 27
RS 632.111.722 RS 632.111.72
5460
Misure concernenti la tariffa delle dogane
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
5461
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli
Allegato 6
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 14 febbraio 2000
Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 28 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate dell'ordinanza del 7 dicembre 199829 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 21 febbraio 2000.
14 febbraio 2000
Dipartimento federale dell'economia: Pascal Couchepin
28 29
RS 916.113.11 RS 916.01
5462
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Allegato 4
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui: Patate, comprese patate da semina
0701.1010 9010 0710.1010 9010
18 250
14.1 14.1.1
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000 1)
14.2
Prodotti a base di patate
0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051
25 750 4 000
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
5463
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Allegato 7
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 17 dicembre 1999
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura 30, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 31 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
07.41
Fresco, non salato
0405.1011
1100
II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199932 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
17 dicembre 1999
Ufficio federale dell'agricoltura: Burger
30 31 32
RS 910.1 RS 916.01; RU 1999 2719 RS 916.357.1
5464
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza Allegato 8 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane33, ordina:
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.
Art. 2
Contingenti doganali
L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa34
Designazione della merce
Quantitativi
0505.1090
Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione
11 t netto
2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000
Art. 3
32 milioni l 12 milioni l 220 t netto 90 t netto
Dazi all'importazione
All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
RS 632.422.0 33 RS 632.10 34 RS 632.10 Allegato
5465
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Art. 4
Assegnazione delle quote di contingente doganale
1
L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 9 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.
2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.
Art. 5
Presentazione delle domande
Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.
Art. 6
Rimborso dei dazi
Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'autorità d'esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d'origine.
Art. 7
Regole d'origine e cooperazione amministrativa
Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 199635 relativo all'Accordo del 22 luglio 197236 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.
Art. 8
Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali
L'autorità d'esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.
Art. 9
Esecuzione
L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000 37.
13 dicembre 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
35 36 37
RS 0.632.401.3 RS 0.632.401 Decisione presidenziale del 15 febbraio 2000.
5466
Misure concernenti la tariffa delle dogane
Ordinanza Allegato 9 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 Modifica del 13 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 13 dicembre 199938 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 è modificata come segue: Art.2 L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa39
Designazione della merce
Quantitativi
0505.1090
Piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura e calugine, non greggia, lavata Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione
12 t netto
2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000
35 milioni l 13 milioni l 242 t netto 99 t netto
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
13 marzo 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
38 39
RS 632.422.0; RU 2000 613 RS 632.10 Allegato
5467