Decreto federale sull'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi» dell'8 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare del 12 dicembre 1997 1 «per farmaci a prezzi più bassi»; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19992, decreta: Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 12 dicembre 1997 «per farmaci a prezzi più bassi» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa3 adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue: Art. 117 cpv. 3 3 I farmaci, sotto forma di specialità o di medicamenti generici, che negli Stati limitrofi Francia, Italia, Germania e Austria sono, con o senza ricetta, ammessi alla vendita presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi sono parimenti ammessi, con o senza ricetta, anche presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi in Svizzera, senza pertanto sottostare a una speciale autorizzazione. Laddove siano messi in vendita farmaci sottostanti o no a ricetta, vanno consegnati medicamenti generici, purché disponibili o in quanto il paziente non paghi egli stesso la specialità. In quanto le specialità e i medicamenti generici siano a carico delle casse malati, al paziente devono essere consegnati i prodotti meno cari, corrispondentemente all'elenco pubblicato annualmente dagli assicuratori malattia riconosciuti dalla Confederazione.

1 2 3

FF 1998 737 FF 1999 6475 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a rale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999.

Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 34bis della Costituzione federale con un nuovo capoverso 3.

3132

1999-4506

Iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizione transitoria dell'art. 117 Le disposizioni di legge o di ordinanza che contraddicono all'articolo 117 capoverso 3 sono abrogate.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 8 giugno 2000

Consiglio degli Stati, 8 giugno 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

1350

3133