Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19922 sull'assicurazione militare è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 1 e 34bis della Costituzione federale3, ...

Art. 92

Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente all'assicurazione militare, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a.

determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;

b.

prevenire versamenti indebiti;

c.

fissare e riscuotere i contributi;

d.

intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

1 2 3

FF 2000 205 RS 833.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 5, 60 capoversi 1 e 2, 61 capoverso 5, 68 capoverso 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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1999-5680

Assicurazione militare. LF

Art. 94a

Trattamento di dati personali

L'assicurazione militare può trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessita per adempiere i compiti ad essa conferiti dalla presente legge, segnatamente per: a.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

b.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

c.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

d.

allestire statistiche.

Art. 94b

Consultazione degli atti

1

Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a.

la persona assicurata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;

e.

il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell'assicurazione militare.

2

Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 95

Obbligo del segreto

Le persone che partecipano all'applicazione della presente legge devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 95a

Comunicazione di dati

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

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c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d.

ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare4;

e.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 5 sulla esecuzione e sul fallimento;

f.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

b.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 19596 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge;

c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 7 sulla statistica federale;

d.

al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;

e.

ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe, qualora ne necessitino per valutare l'idoneità al servizio;

f.

al servizio medico dell'amministrazione generale della Confederazione e all'Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1 cpv. 1 lett. b) o piloti militari;

g.

alle organizzazioni d'assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;

h.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 19658 sull'imposta preventiva.

4 I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

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RS 322.1 RS 281.1 RS 661 RS 431.01 RS 642.21

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5

I dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

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7

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

9

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 95b

Accesso al Sistema di gestione del personale dell'esercito

L'assicurazione militare può accedere mediante procedura di richiamo ai dati del Sistema di gestione del personale dell'esercito previsto nell'articolo 146 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19959, necessari per l'adempimento dei compiti legali, segnatamente per verificare il diritto alle prestazioni.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 10 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1839

9 10

RS 510.10 FF 2000 3180

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