Traduzione 1

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria Desiderose di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza nel tenore del Protocollo del 18 gennaio 1994 (qui di seguito indicata quale «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «(2) Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.» Art. II L'articolo 11 della Convenzione è sostituito dall'articolo seguente: «Art. 11 (1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.

(2) Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

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Dal testo originale tedesco.

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2000-1992

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

(4) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

(5) Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzi one.» Art. III 1. Il presente Protocollo dev'essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna appena possibile.

2. Il Protocollo entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni sono applicabili: a)

fatte salve le disposizioni della lettera b), alle imposte prelevate alla fonte sui dividendi e sugli interessi pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo;

b)

alle imposte prelevate alla fonte sui dividendi di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, pagati il, o dopo il, 1° gennaio 2000.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Zurigo, in due esemplari, il 20 luglio 2000.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica d'Austria:

Kaspar Villiger

Karl-Heinz Grasser

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