Legge federale sulle finanze della Confederazione
Disegno
(LFC) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale 3, ...
Art. 15 cpv. 3 3 Nell'interesse di un'attivitā amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unitā amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l'articolo 5 sono applicabili per analogia.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2007
1 2 3
FF 2000 1455 RS 611.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 42 capoverso 1, 164 capoverso 1 lettere e, g e 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
1486
2000-0517