Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 13 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 20001 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile2: Convenzione addizionale del 28 marzo 2000 all'appendice 14 del contratto nazionale mantello 1998-2000 (convenzione addizionale «Carpenterie») Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale 2000

Art. 3

Ore flessibili (modifica dell'art. 5 appendice 14 CNM 2000)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2000 un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2000 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

13 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2447

1 2

Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469/70/71.

Il testo delle modificate disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2000-2396

5077