Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una durata ridotta del lavoro»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale, visto il capitolo III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale, vista l'iniziativa popolare federale «per una durata ridotta del lavoro» presentata il 5 novembre 19992, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2000 3, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare federale del 5 novembre 1999 «per una durata ridotta del lavoro» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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2 L'iniziativa adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 110a (nuovo) 1 La durata massima del lavoro annuo salariato è di 1872 ore; da questa durata sono dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge.

2 Annualmente sono ammesse al massimo 100 ore di lavoro straordinario, con obbligo di retribuzione supplementare. Il lavoro straordinario è compreso di regola mediante tempo libero. Può essere compensato anche l'anno successivo.

3 La durata massima della settimana lavorativa, lavoro straordinario incluso, è di 48 ore. Non può essere superata. In ogni rapporto di lavoro va stabilita una durata normale del lavoro.

4 Le persone che lavorano a tempo parziale non vanno discriminate. Ciò vale in particolare per la loro assunzione, l'attribuzione dei compiti, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento, le promozioni, il licenziamento e le assicurazioni sociali, inclusa la previdenza professionale.

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RU 1999 2556 FF 1999 8671 FF 2000 3562

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2000-1219

Iniziativa popolare «per una durata ridotta del lavoro»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'approvazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizioni transitorie dell'art. 110a 1 Nel primo anno successivo all'accettazione dell'iniziativa, la durata massima del lavoro annuo è ridotta a 2184 ore, dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge. In seguito, tale durata è ulteriormente ridotta di 52 ore annue, fino a raggiungere 1872 ore. La durata delle occupazioni a tempo parziale è ridotta pro rata o il salario orario aumentato proporzionalmente.

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Le riduzioni della durata del lavoro risultanti dalle presenti disposizioni non comportano riduzioni di stipendio per i lavoratori il cui salario lordo non supera di una volta e mezzo la media dei salari versati in Svizzera.

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La Confederazione accorda un sostegno finanziario temporaneo alle imprese che riducono del 10 per cento o più la durata annua del lavoro e si impegnano contrattualmente con la Confederazione e con le competenti organizzazioni di lavoratori a creare nuovi posti di lavoro o a mantenere quelli esistenti.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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