Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale 3, ...

Titolo prima dell'art. 25

Sezione 7: Applicabilità della LPP Art. 25 Le disposizioni della LPP4 concernenti il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

1 2 3 4

FF 2000 205 RS 831.42 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111, 112, 113 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.40

3168

1999-5675

Legge sul libero passaggio

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 5 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1836

5

FF 2000 3168

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