Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 15 dicembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitą del Consiglio nazionale, del 26 novembre 1999 1, visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 2, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale4, ...
Art. 18 cpv. 1 1
L'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invaliditą.
Art. 118 cpv. 5 5
Se la pretesa č insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d'invaliditą č concessa secondo il diritto previgente.
II 1
La presente legge sottostą al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2 3 4
FF 2000 1184 FF 2000 1194 RS 832.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2000-0040
5347
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
La presidente: Franēoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 5 Termine di referendum: 7 aprile 2001
1896
5
FF 2000 5347
5348