Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 1, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 1 lett. c, 1 bis e 3-5 1

Sono assicurati in conformità della presente legge: c.

1bis 3

1 2 3 4

I cittadini svizzeri che lavorano all'estero: 1. al servizio della Confederazione; 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12; 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 19764 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

Il Consiglio federale disciplina i particolari dell'articolo 1 lettera c.

Possono continuare ad essere assicurati:

FF 1999 4303 RS 831.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 974.0

1999-4442

3149

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

a.

le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;

b. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero.

4

Possono aderire all'assicurazione: a.

le persone domiciliate in Svizzera che, in virtù di una convenzione internazionale, non sono assicurate;

b.

le persone che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere5, non sono assicurate;

c.

i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c, capoverso 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all'estero.

5

Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.

Art. 2

Assicurazione facoltativa

1

I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea che vivono al di fuori della Comunità europea e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

2

Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

3

Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

4 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 648 franchi all'anno.

5

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo da 648 a 8400 franchi all'anno, a seconda delle loro condizioni sociali.

6 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa;, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

5

RU 1997 609

3150

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 6 cpv. 1 terzo periodo ... Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8 cpv. 1 terzo periodo e cpv. 2 primo periodo 1

... Se il reddito è inferiore a 48 300 franchi, ma di almeno 7800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700 franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 franchi l'anno. ...

Art. 9bis

Adeguamento della tavola scalare dei contributi

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli 6 e 8, e il contributo minimo di cui agli articoli 2 e 8.

Art. 10 cpv. 1 primo e secondo periodo 1

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 324 a 8400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa. ...

Art. 62 cpv. 2 2

Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b.

Art. 64 cpv. 3 bis 3bis

Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.

Art. 69 cpv. 1 primo e secondo periodo 1

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. ...

3151

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 92 Abrogato Art. 95 cpv. 1 lett. c secondo periodo 1

Il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione: c.

... Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.

Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2000 1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.

3

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 6 Termine di referendum: 12 ottobre 2000

6

FF 2000 3149

3152

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Allegato

Modifica del diritto vigente 1. Legge federale del 19 giugno 19597 sull'assicurazione per l'invalidità: Ingresso visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale8, ...

Art. 3 cpv. 1 e 1 bis 1

La legge sull'AVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS9. L'articolo 9bis della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

1bis Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 54 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 108 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 della legge sull'AVS.

Art. 6 cpv. 1 e 1 bis 1

Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.

1bis Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

Art. 9 cpv. 2 e 3 frase introduttiva e lett. a 2

7 8 9

Abrogato

RS 831.20 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111, 112 e 113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.10 (FF 2000 3149)

3153

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

3

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a.

all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se

Titolo prima dell'art. 76 Abrogato Art. 76 Abrogato Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2000 1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.

3 Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1 bis.

4

Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

5

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero invalidi continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

3154

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

2. Legge del 25 giugno 1982 10 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI): Ingresso visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a e c e 23novies della Costituzione federale11, ...

Art 2a

Contributi volontari

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere12, non sono assicurati in virtù della LAVS13 possono pagare contributi.

1435

10 11 12 13

RS 837.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a e c e 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RU 1997 609 RS 831.10 (FF 2000 3149)

3155