Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell'organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale federale) Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati del 4 settembre 1999 e del Consiglio nazionale dell'8 settembre 1999 1; visto il parere del Consiglio federale del 4 ottobre 1999 2, decreta: I La legge federale sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG)3 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale4, ...

Art. 41 Cause dirette

1

Il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Cantone e quelle tra Cantoni.

2

Le altre pretese di diritto civile contro la Confederazione sono fatte valere, salvo convenzione o disposizione contraria del diritto federale, con azione promossa davanti alle giurisdizioni cantonali, a Berna oppure nel capoluogo del Cantone in cui è domiciliato l'attore.

1 2 3 4

FF 1999 8431 FF 1999 8512 RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capo verso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 188191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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1999-5125

Organizzazione giudiziaria

Art. 42 Abrogato Art. 110 cpv. 2 secondo periodo 2

... Può chiedere il parere dell'autorità amministrativa federale che avrebbe avuto diritto di ricorrere secondo l'articolo 103 lett era b.

Art. 117 lett. a L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando: a.

è data l'azione di diritto civile o di diritto pubblico conformemente agli articoli 41 o 83;

Art. 123 cpv. 1 1

Il Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 9-11 giudici e di 9-11 supplenti.

II Modifica del diritto vigente 1. Legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità Ingresso visto l'articolo 117 della Costituzione federale 6, ...

Art. 10 cpv. 1 secondo periodo 1

... Contro la decisione è ammissibile il ricorso alla commissione federale di ricorso competente conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa7 e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 19 cpv. 3 secondo periodo 3

... Contro la sua decisione è ammissibile il ricorso all'autorità federale di ricorso competente ai sensi della legge federale sulla procedura amministrativa e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

5 6 7

RS 170.32 Questa disposizione corrisponde all'articolo 146 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 172.021

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Organizzazione giudiziaria

2. Legge del 4 dicembre 19478 di procedura civile federale Ingresso visti gli articoli 106-114 della Costituzione federale 9, ...

Art. 1 cpv. 1 1

La presente legge regola la procedura nelle cause civili giudicate dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 41 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria10.

Art. 31 cpv. 1 primo periodo 1 Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale per le pretese indicate nell'articolo 41 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria11. ...

3. Legge federale del 15 giugno 193412 sulla procedura penale Ingresso visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale 13, ...

Art. 270 Possono ricorrere per cassazione:

8 9

10 11 12 13

a.

l'accusato; l'articolo 215 è applicabile;

b.

dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente;

c.

l'accusatore pubblico del Cantone;

RS 273 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1 e 188-191 (en trato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454; art. 188-191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 173.110 RS 173.110 RS 312.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454; art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Organizzazione giudiziaria

d.

il procuratore generale della Confederazione se: 1. ha deferito l'istruzione e il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale, 2. ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali, 3. secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra autorità federale;

e.

la vittima se: 1. era già parte nella procedura, nella misura in cui la decisione concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 8 cpv. 1 lett. c della legge federale del 4 ottobre 199114 concernente l'aiuto alle vittime di reati), o 2. fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati;

f.

il querelante, per quanto si tratti del diritto di querela come tale;

g.

l'accusatore privato, se conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale ha sostenuto l'accusa da solo e senza l'intervento dell'accusatore pubblico;

h.

chiunque sia toccato da una confisca o dalla pubblicazione di una sentenza e ha un interesse giuridicamente tutelato all'annullamento o alla modifica della decisione.

Art. 272 cpv. 1-3 e 5 1

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'articolo 273 entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione.

2

Abrogato

3

Se l'accusato muore prima della scadenza di questo termine, esso è computato dalla sua morte.

5

Per il procuratore generale della Confederazione, il termine decorre dal giorno in cui l'autorità federale competente ha ricevuto il testo integrale della decisione impugnata.

Art. 274 1

La Corte di cassazione comunica il ricorso all'istanza inferiore e le assegna un termine per depositare gli atti e le sue eventuali osservazioni.

2

Le decisioni impugnabili con ricorso per cassazione devono essere motivate per scritto alle parti.

14

RS 312.5

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Organizzazione giudiziaria

3

Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In questo caso, le parti possono esigere, entro 30 giorni dalla notifica, il testo integrale della decisione.

Art. 278 cpv. 3

3

Alla parte vincente può essere assegnata un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non hanno diritto ad indennità. La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non sono in nessun caso tenuti a rimborsare le spese.

4. Legge del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie

Ingresso visti gli articoli 23, 24 ter, 26, 34 capoverso 2, 36 e 64 della Costituzione federale 16, ...

Art. 40 cpv. 2 terzo periodo Abrogato III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

15 16

RS 742.101 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87, 92, 98 capoverso 3 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Organizzazione giudiziaria

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente, Schmid Carlo Il segretario, Lanz

Il presidente, Seiler Il segretario, Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 17 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1638

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FF 2000 3136

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