Decreto federale sull'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti)» del 15 dicembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti)», depositata il 21 aprile 19992, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20003, decreta:
Art. 1 1
L'iniziativa popolare del 21 aprile 1999 «per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa, adattata alla Costituzione federale del 18 aprile 19994, ha il seguente tenore: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 118 cpv. 3
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La Confederazione disciplina, nell'interesse della salute pubblica, le modalità di commercializzazione dei medicamenti come pure la loro distribuzione individuale da parte di professionisti della salute autorizzati a tal fine; in particolare, previene e vieta qualsiasi incitamento a un consumo inadeguato, eccessivo o abusivo di medicamenti.
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RU 1999 2556 FF 1999 3747 FF 2000 1842 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 69bis della Costituzione federale con un nuovo capoverso 1bis.
1999-6227
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Iniziativa medicamenti
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
1919
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