Istruzione concernente la gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione del 1° luglio 2000

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), vista l'ordinanza del 14 dicembre 1998 1 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), emana la seguente istruzione:

Art. 1

In generale

1. Scopo La presente istruzione stabilisce le prescrizioni per l'assegnazione degli uffici e delle superfici, affinché gli immobili della Confederazione siano utilizzati secondo i principi della redditività.

2. Campo d'applicazione La presente istruzione si applica agli immobili della Confederazione ai sensi della OILC (art. 4); sono eccettuati gli immobili del settore dei PF.

Per l'assegnazione degli uffici e delle superfici nel settore dei PF nonché in costruzioni non adibite principalmente a uso di uffici, queste prescrizioni sono intese come raccomandazioni.

Art. 2

Utilizzazione redditizia degli immobili amministrativi

1. Parametri per la pianificazione dell'occupazione Ai fini della pianificazione dell'occupazione, i parametri sono costituiti dalla superficie utile principale per posto di lavoro (SUP/PL). Quale valore indicativo vengono prescritti 20 m2 SUP/PL.

Con l'aumento del numero di collaboratori a tempo parziale tale valore indicativo è adeguato come segue: Fattore tempo parziale: (numero dei collaboratori diviso per la somma dei gradi di occupazione)

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

SUP/PL (m2)

20

20

19,5 19

18

17

Negli immobili esistenti che presentano condizioni sfavorevoli per l'assegnazione delle superfici, il valore indicativo può essere portato fino a un massimo di 23 m2 SUP/PL.

1

RS 172.010.21

4192

2000-1778

Gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione

2. Superficie utile principale 2 La superficie utile principale ai sensi della presente istruzione comprende i locali adibiti ad uffici, i locali per colloqui, le biblioteche, gli archivi e i magazzini, i locali per conferenze e per corsi, i locali per pause, le mense, i locali per attività sportive e il tempo libero, l'area per l'accettazione di merci e per il servizio postale, i locali tipografia e le aree riservate alla spedizione.

Non sono comprese le superfici non direttamente utilizzate per attività amministrative, come ad esempio i laboratori, le superfici di produzione nonché le aree adibite a sportelli.

3. Posti di lavoro Per determinare il numero dei posti di lavoro vengono presi in considerazione: ­

il contingentamento dei posti;

­

i collaboratori finanziati con crediti speciali e di ricerca;

­

il grado di occupazione dei collaboratori.

Non sono considerati i collaboratori il cui posto di lavoro non rientra nella superficie utile principale (ad es. custode).

Art. 3

Assegnazione degli uffici e delle superfici

1. Assegnazione degli uffici Per principio non vi è alcun diritto a un ufficio singolo.

L'assegnazione degli uffici tiene conto: ­

della funzione e della classe di stipendio del collaboratore; a partire dalla 24esima classe di stipendio può essere assegnato un ufficio singolo;

­

dell'offerta di locali esistente.

2. Assegnazione delle superfici La superficie del posto di lavoro è determinata: ­

dalla funzione del collaboratore;

­

dal grado di occupazione e/o dal tempo di lavoro che il collaboratore trascorre sul posto di lavoro

Funzione

Superficie per posto di lavoro

­ Collaboratore con numerosi compiti di rappresentanza e dirigenziali 24 m2 (ad es. direttori, direttori supplenti, vicedirettori) ­ Collaboratore con numerosi compiti dirigenziali (ad es. capo della 18 m2 Divisione principale, capodivisione) 2

Definizione secondo la norma SIA 416

4193

Gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione

Funzione

Superficie per posto di lavoro

­ Collaboratore con attività mista (compiti dirigenziali, lavoro con 12 m2 atti/allo schermo, colloqui, accoglienza di visitatori ecc.)

­ Collaboratore con attività essenzialmente ripetitiva (ad es. davanti 9 m2 allo schermo) risp. con grado di occupazione tra il 50 % e il 70 % ­ Personale in formazione e collaboratore con grado di occupazione o 6 m2 presenza sul posto di lavoro inferiore al 50 %

Art. 4

Compiti e competenze

Compito

Competenza

­ Definizione del numero di collaboratori e del grado di occupazione determinanti per la pianificazione dell'occupazione

Dipartimento

­ Definizione del valore indicativo determinante (SUP/PL) Ufficio federale delle e attribuzione della superficie totale costruzioni e della logistica (UFCL) ­ Assegnazione dei posti di lavoro ai collaboratori nel qua- Organizzazione utenti dro dell'attribuzione ­ Accertamento delle spese annue dei locali per posto di lavoro e informazione ai Dipartimenti su valori nel loro settore e su valori comparativi di altri Dipartimenti

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

­ Constatazione dei superamenti dei valori prescritti e de- Ufficio federale delle terminazione di provvedimenti per la concentrazione dello costruzioni e della sfruttamento delle superfici logistica (UFCL)

Art. 5

Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° luglio 2000.

19 giugno 2000

Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

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