Istruzione concernente la gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione del 1° luglio 2000
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), vista l'ordinanza del 14 dicembre 1998 1 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), emana la seguente istruzione:
Art. 1
In generale
1. Scopo La presente istruzione stabilisce le prescrizioni per l'assegnazione degli uffici e delle superfici, affinché gli immobili della Confederazione siano utilizzati secondo i principi della redditività.
2. Campo d'applicazione La presente istruzione si applica agli immobili della Confederazione ai sensi della OILC (art. 4); sono eccettuati gli immobili del settore dei PF.
Per l'assegnazione degli uffici e delle superfici nel settore dei PF nonché in costruzioni non adibite principalmente a uso di uffici, queste prescrizioni sono intese come raccomandazioni.
Art. 2
Utilizzazione redditizia degli immobili amministrativi
1. Parametri per la pianificazione dell'occupazione Ai fini della pianificazione dell'occupazione, i parametri sono costituiti dalla superficie utile principale per posto di lavoro (SUP/PL). Quale valore indicativo vengono prescritti 20 m2 SUP/PL.
Con l'aumento del numero di collaboratori a tempo parziale tale valore indicativo è adeguato come segue: Fattore tempo parziale: (numero dei collaboratori diviso per la somma dei gradi di occupazione)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
SUP/PL (m2)
20
20
19,5 19
18
17
Negli immobili esistenti che presentano condizioni sfavorevoli per l'assegnazione delle superfici, il valore indicativo può essere portato fino a un massimo di 23 m2 SUP/PL.
1
RS 172.010.21
4192
2000-1778
Gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione
2. Superficie utile principale 2 La superficie utile principale ai sensi della presente istruzione comprende i locali adibiti ad uffici, i locali per colloqui, le biblioteche, gli archivi e i magazzini, i locali per conferenze e per corsi, i locali per pause, le mense, i locali per attività sportive e il tempo libero, l'area per l'accettazione di merci e per il servizio postale, i locali tipografia e le aree riservate alla spedizione.
Non sono comprese le superfici non direttamente utilizzate per attività amministrative, come ad esempio i laboratori, le superfici di produzione nonché le aree adibite a sportelli.
3. Posti di lavoro Per determinare il numero dei posti di lavoro vengono presi in considerazione:
il contingentamento dei posti;
i collaboratori finanziati con crediti speciali e di ricerca;
il grado di occupazione dei collaboratori.
Non sono considerati i collaboratori il cui posto di lavoro non rientra nella superficie utile principale (ad es. custode).
Art. 3
Assegnazione degli uffici e delle superfici
1. Assegnazione degli uffici Per principio non vi è alcun diritto a un ufficio singolo.
L'assegnazione degli uffici tiene conto:
della funzione e della classe di stipendio del collaboratore; a partire dalla 24esima classe di stipendio può essere assegnato un ufficio singolo;
dell'offerta di locali esistente.
2. Assegnazione delle superfici La superficie del posto di lavoro è determinata:
dalla funzione del collaboratore;
dal grado di occupazione e/o dal tempo di lavoro che il collaboratore trascorre sul posto di lavoro
Funzione
Superficie per posto di lavoro
Collaboratore con numerosi compiti di rappresentanza e dirigenziali 24 m2 (ad es. direttori, direttori supplenti, vicedirettori) Collaboratore con numerosi compiti dirigenziali (ad es. capo della 18 m2 Divisione principale, capodivisione) 2
Definizione secondo la norma SIA 416
4193
Gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione
Funzione
Superficie per posto di lavoro
Collaboratore con attività mista (compiti dirigenziali, lavoro con 12 m2 atti/allo schermo, colloqui, accoglienza di visitatori ecc.)
Collaboratore con attività essenzialmente ripetitiva (ad es. davanti 9 m2 allo schermo) risp. con grado di occupazione tra il 50 % e il 70 % Personale in formazione e collaboratore con grado di occupazione o 6 m2 presenza sul posto di lavoro inferiore al 50 %
Art. 4
Compiti e competenze
Compito
Competenza
Definizione del numero di collaboratori e del grado di occupazione determinanti per la pianificazione dell'occupazione
Dipartimento
Definizione del valore indicativo determinante (SUP/PL) Ufficio federale delle e attribuzione della superficie totale costruzioni e della logistica (UFCL) Assegnazione dei posti di lavoro ai collaboratori nel qua- Organizzazione utenti dro dell'attribuzione Accertamento delle spese annue dei locali per posto di lavoro e informazione ai Dipartimenti su valori nel loro settore e su valori comparativi di altri Dipartimenti
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
Constatazione dei superamenti dei valori prescritti e de- Ufficio federale delle terminazione di provvedimenti per la concentrazione dello costruzioni e della sfruttamento delle superfici logistica (UFCL)
Art. 5
Entrata in vigore
La presente istruzione entra in vigore il 1° luglio 2000.
19 giugno 2000
Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
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