Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)
Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario del 15 dicembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20002, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.
2
Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione.
Art. 2 La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.
Art. 3 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 3 Termine di referendum: 7 aprile 2001 2130 1 2 3
RS 101 FF 2000 3111 FF 2000 5352
5352
2000-0979