Legge federale sulla formazione professionale

Disegno

(Legge sulla formazione professionale, LFPr) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 63 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20001, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Principio

1

La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri offerenti della formazione professionale).

2 I provvedimenti della Confederazione intendono promuovere per quanto possibile, con incentivi finanziari e altri mezzi, le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

3

Per conseguire gli scopi della presente legge: a.

la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro collaborano;

b.

i Cantoni collaborano anche fra loro, al pari delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Art. 2

Oggetto e campo d'applicazione

1

Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:

1

a.

la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;

b.

la formazione professionale superiore;

c.

la formazione professionale continua;

d.

le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;

e.

la formazione dei responsabili della formazione professionale;

f.

la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.

FF 2000 4957

5046

2000-1860

Legge sulla formazione professionale

2

La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.

3

Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.

4

L'orientamento professionale compete ai Cantoni.

Art. 3

Obiettivi

La presente legge promuove e sviluppa: a.

un sistema di formazione professionale che consenta all'individuo uno sviluppo personale e professionale e l'integrazione nella società, in particolare nel mondo del lavoro, rendendolo capace e disposto a essere professionalmente flessibile e a mantenersi nel mondo del lavoro;

b.

un sistema di formazione professionale che favorisca la competitività delle aziende;

c.

le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale e la parità effettiva fra donna e uomo nella formazione professionale;

d.

la permeabilità fra cicli e tipi di formazione nell'ambito della formazione professionale e fra quest'ultima e gli altri settori di formazione;

e.

la trasparenza del sistema della formazione professionale.

Art. 4

Sviluppo della formazione professionale

1

Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi, progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di strutture solide nei nuovi settori della formazione professionale.

2

Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione può agire in proprio in questi settori.

3 Nel caso di progetti pilota, il Consiglio federale può se necessario derogare temporaneamente alle disposizioni della presente legge. Non ne devono risultare tuttavia nuovi obblighi sostanziali o prevedibili inconvenienti per le persone in formazione e per gli offerenti.

Art. 5

Informazione, documentazione e materiale didattico

La Confederazione promuove: a.

l'informazione e la documentazione, purché abbiano valenza nazionale;

b.

l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche.

Art. 6

Comprensione fra le comunità linguistiche

La Confederazione può promuovere provvedimenti nel settore della formazione professionale per migliorare la comprensione fra le comunità linguistiche.

5047

Legge sulla formazione professionale

Art. 7

Regioni e gruppi sfavoriti

La Confederazione può promuovere provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni e gruppi sfavoriti.

Art. 8

Sviluppo della qualità

1

Gli offerenti della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità.

2

La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità.

Art. 9

Promozione della permeabilità

1

Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

2 Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

Art. 10

Diritti di partecipazione delle persone in formazione

Gli offerenti di formazione scolastica, pratica o in azienda accordano alle persone in formazione adeguati diritti di partecipazione.

Art. 11

Offerenti privati

1

I provvedimenti adottati in conformità della presente legge non devono sfavorire in modo ingiustificato la concorrenzialità degli offerenti privati sul mercato della formazione.

2 Gli offerenti del settore pubblico che operano in concorrenza con offerenti non sussidiati del settore privato, devono applicare prezzi di mercato alle loro offerte di formazione professionale continua.

Capitolo 2: Formazione professionale di base Sezione 1: In generale Art. 12

Oggetto

1

La formazione professionale di base serve alla trasmissione e l'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all'esercizio di un'attività (di seguito attività professionale) in una professione o in un campo professionale o d'attività.

2

Essa comprende in particolare la trasmissione e acquisizione: a.

5048

delle qualifiche professionali specifiche che consentono alle persone in formazione di esercitare in modo competente e sicuro un'attività professionale;

Legge sulla formazione professionale

b.

della cultura generale di base che consenta loro di accedere al mondo del lavoro, di affermarvisi e di integrarsi nella società;

c.

delle conoscenze e delle competenze economiche, ecologiche, sociali e culturali che consentono loro di contribuire a uno sviluppo sostenibile;

d.

dell'attitudine e della disponibilità ad apprendere vita natural durante e a valutare e decidere autonomamente.

3 Fa seguito alla scuola dell'obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali fissare l'età minima per l'inizio della formazione professionale di base.

4 L'insegnamento sportivo è retto della legislazione federale sul promovimento della ginnastica e dello sport.

Art. 13

Duplice formazione

1

La formazione professionale di base comprende, da un lato, una formazione in azienda o una formazione pratica e, dall'altro, una formazione scolastica.

2

Le parti della formazione in azienda o di quella pratica e di quella scolastica, il loro assetto organizzativo e la loro ripartizione temporale sono definiti in base alle esigenze dell'attività professionale. Gli interessi delle persone in formazione, degli offerenti della formazione in azienda o di quella pratica e degli offerenti della formazione scolastica sono presi adeguatamente in considerazione.

3

Per conseguire gli obiettivi della formazione professionale di base, gli offerenti della formazione in azienda o di quella pratica e di quella scolastica nonché dei corsi interaziendali collaborano fra loro.

Art. 14 1

Tipi di formazione e durata

La formazione professionale di base viene acquisita mediante: a.

il tirocinio; dura tre o quattro anni e di regola termina con un esame finale di tirocinio; porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità;

b.

i cicli di formazione di una scuola professionale specializzata: durano tre o quattro anni e di regola terminano con un esame; portano al conseguimento dell'attestato federale di capacità;

c.

la formazione pratica: dura due anni e termina di regola con un esame; porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica.

2

Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare la durata della formazione può essere adeguatamente abbreviata, per persone con difficoltà di apprendimento può essere adeguatamente prolungata.

3

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata che termina con una procedura di qualificazione.

4

Su proposta comune degli offerenti della formazione professionale e delle persone in formazione, il Cantone decide: 5049

Legge sulla formazione professionale

a.

le deroghe secondo il capoverso 1;

b.

i casi secondo il capoverso 2;

c.

l'equivalenza delle formazioni non formalizzate secondo il capoverso 3.

5

L'attestato federale di capacità e una formazione generale approfondita portano alla maturità professionale.

Art. 15 1

Vigilanza

I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.

2 La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti del contratto di tirocinio e il coordinamento fra i partecipanti alla formazione professionale di base.

3

4

La vigilanza si occupa inoltre in particolare: a.

della qualità della formazione in azienda o di quella pratica, nonché della qualità dei corsi interaziendali;

b.

della qualità della formazione scolastica;

c.

degli esami e delle altre procedure di qualificazione;

d.

del rispetto delle disposizioni legali nel contratto di tiroc inio;

e.

del rispetto del contratto di tirocinio da parte delle parti contrattuali.

Nel quadro della vigilanza da essi esercitata, i Cantoni possono in particolare: a.

farsi restituire interamente o parzialmente i contributi trasmessi in virtù dell'articolo 53 capoverso 2 secondo periodo;

b.

annullare un contratto di tirocinio.

Art. 16

Ordinanze in materia di formazione

1

L'Ufficio federale competente2 (Ufficio federale) emana ordinanze in materia di formazione professionale di base. Emana tali ordinanze su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro oppure, se necessario, di propria iniziativa.

2

Nelle ordinanze in materia di formazione disciplina in particolare: a.

il contenuto della formazione di base;

b.

gli obiettivi e le esigenze della formazione in azienda o di quella pratica;

c.

gli obiettivi e le esigenze della formazione scolastica;

d.

le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.

3

Emana ordinanze specifiche per i tirocini, i cicli di formazione delle scuole professionali specializzate e per le formazioni professionali pratiche.

4

Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate fanno riferimento alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

2

Attualmente l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

5050

Legge sulla formazione professionale

Art. 17

Preparazione alla formazione professionale di base

I Cantoni adottano provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base le persone che denotano lacune nella loro formazione alla fine del periodo scolastico obbligatorio.

Art. 18

Squilibri sul mercato della formazione professionale di base

Il Consiglio federale può adottare, nel quadro dei mezzi disponibili, provvedimenti temporanei per rimediare agli squilibri esistenti o incombenti sul mercato della formazione professionale di base.

Sezione 2: Tirocinio Art. 19

Oggetto

Il tirocinio è proposto per le professioni il cui apprendistato richiede di regola una formazione in azienda o una formazione pratica che duri più della metà del tempo di formazione.

Art. 20

Offerenti della formazione in azienda o di quella pratica

1

La formazione in azienda o quella pratica si svolge in aziende di tirocinio, in associazioni d'aziende di tirocinio o in scuole d'arti e mestieri.

2

Gli offerenti della formazione in azienda o di quella pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d'apprendimento possibili e lo verificano periodicamente.

3

Necessitano di un'autorizzazione cantonale per formare apprendisti. Il Cantone rilascia l'autorizzazione se i presupposti legali sono soddisfatti.

4

Per il rilascio di tali autorizzazioni i Cantoni non possono esigere alcun emolumento dagli offerenti di formazione in azienda o di quella pratica.

Art. 21

Contratto di tirocinio

1

Le persone in formazione e gli offerenti della formazione in azienda o di quella pratica stipulano un contratto di tirocinio. Esso è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sul contratto di tirocinio (art. 344-346a), sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

2

Il contratto di tirocinio è generalmente concluso per l'intera durata del tirocinio.

Può essere stipulato per ciascuna delle parti del tirocinio se quest'ultimo si svolge successivamente in diverse aziende.

3

3

Esso è notificato alle competenti autorità cantonali.

RS 220

5051

Legge sulla formazione professionale

Art. 22

Scuola professionale

1

La scuola professionale dispensa la formazione scolastica. Questa contempla un insegnamento professionale e di cultura generale.

2

3

La scuola professionale ha un mandato di formazione proprio; essa: a.

promuove lo sviluppo della personalità delle persone in formazione dispensando loro le basi teoriche per l'esercizio della professione e una cultura generale;

b.

tiene conto delle differenti doti e, mediante offerte speciali, delle esigenze di persone particolarmente capaci e di persone con difficoltà di apprendimento;

c.

promuove la parità effettiva fra donna e uomo mediante offerte e tipi di formazione adeguati.

La frequenza della scuola professionale è obbligatoria.

4

La scuola professionale può anche proporre offerte nell'ambito della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua.

Art. 23

Offerta di scuole professionali

1

I Cantoni, nei quali si svolge la formazione in azienda o quella pratica, provvedono a un'offerta di scuole professionali adeguata alle necessità.

2

L'insegnamento obbligatorio è gratuito.

3

La persona che nell'azienda di tirocinio e nella scuola professionale soddisfa i presupposti può frequentare corsi facoltativi senza deduzione salariale. La frequenza di questi corsi è decisa d'intesa con l'azienda. In caso di disaccordo decide il Cantone.

4 Se una persona in formazione ha bisogno di corsi di ricupero per portare debitamente a termine la scuola professionale, quest'ultima può, d'intesa con l'azienda e con la persona in formazione, ordinarne la frequenza. In caso di disaccordo decide il Cantone. La frequenza non comporta alcuna deduzione salariale.

Art. 24

Corsi interaziendali

1

I corsi interaziendali servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base.

Completano la formazione in azienda o quella pratica e la formazione scolastica, se la futura attività professionale lo esige.

2

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedono affinché l'offerta di corsi interaziendali sia sufficiente.

3

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell'offerente della formazione in azienda o di quella pratica, i Cantoni possono esentare le persone in formazione dalla frequentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione di un'azienda o in una scuola d'arti e mestieri.

4 Coloro che tengono i corsi interaziendali possono esigere dalle aziende di tirocinio un'adeguata partecipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le

5052

Legge sulla formazione professionale

organizzazioni del mondo del lavoro che tengono tali corsi possono esigere dalle aziende non affiliate all'organizzazione una maggiore partecipazione alle spese.

5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e l'ampiezza della partecipazione alle spese.

Sezione 3: Scuola professionale specializzata Art. 25

Oggetto e offerta

1

La formazione professionale di base dispensata da una scuola professionale specializzata è costituita da un insegnamento professionale e un insegnamento di cultura generale e da un praticantato complementare integrato nella formazione. Essa è proposta per le professioni il cui apprendistato richiede una formazione scolastica che duri sensibilmente più della metà del tempo di formazione.

2

Le disposizioni relative alla scuola professionale (art. 22) e all'offerta di scuole professionali (art. 23 cpv. 1 e 2) si applicano per analogia.

Art. 26

Praticantati

1

I praticantati durano complessivamente almeno dodici mesi.

2

Possono svolgersi in un'azienda o in una scuola d'arti e m estieri.

3

La persona in formazione assolve ogni praticantato in virtù di un contratto stipulato fra l'offerente del praticantato, da una parte, e la scuola professionale specializzata o la persona in formazione, dall'altra.

4

Gli offerenti dei praticantati necessitano di un'autorizzazione del Cantone. Essa è rilasciata se i presupposti legali sono adempiuti.

5

Per il rilascio di tali autorizzazioni i Cantoni non possono esigere alcun emolumento dagli offerenti di praticantati.

Sezione 4: Formazione professionale pratica Art. 27

Oggetto

1

La formazione professionale pratica fornisce qualifiche per esercitare le attività professionali più semplici oppure attività con un campo d'azione limitato.

2

Le disposizioni relative al tirocinio (art. 19-24) si applicano per analogia.

Art. 28

Considerazione delle necessità individuali

1

Le ordinanze in materia di formazione professionale pratica devono tenere particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sul sostegno individuale speciale delle persone con difficoltà d'apprendimento.

3

La Confederazione può promuovere il sostegno individuale speciale.

5053

Legge sulla formazione professionale

Sezione 5: Maturità professionale federale Art. 29 1

La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.

2 La formazione generale approfondita di cui all'articolo 14 capoverso 5 può anche essere acquisita dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.

3 I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda.

4 L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito.

5

Il Consiglio federale disciplina la maturità.

Capitolo 3: Formazione professionale superiore Art. 30

Oggetto

1

La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, al livello terziario, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o che implica elevate responsabilità.

2

Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, di una formazione scolastica superiore di cultura generale o di una qualifica equivalente.

Art. 31

Modalità della formazione professionale superiore

La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: a.

un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;

b.

una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.

Art. 32

Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.

2 Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dall'Ufficio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione.

4

I Cantoni possono proporre corsi preparatori.

5054

Legge sulla formazione professionale

Art. 33

Scuole specializzate superiori

1

L'ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un'esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione.

2

Inclusi i praticantati, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; la formazione acquisita parallelamente all'esercizio di un'attività professionale dura almeno tre anni.

3 Il Dipartimento competente4 (Dipartimento) stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postuniversitaria dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.

4

I Cantoni stessi possono proporre cicli di formazione.

5

Esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione.

Capitolo 4: Formazione professionale continua Art. 34

Oggetto

Mediante un apprendimento organizzato, la formazione professionale continua serve a: a.

rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad acquisirne di nuove;

b.

favorire la flessibilità professionale.

Art. 35

Offerta di corsi di formazione professionale continua

I Cantoni provvedono affinché l'offerta di corsi di formazione professionale continua sia conforme alle necessità.

Art. 36

Provvedimenti della Confederazione

1

La Confederazione promuove la formazione professionale continua.

2

Promuove in particolare l'offerta volta a: a.

permettere la permanenza nella vita attiva delle persone interessate da ristrutturazioni in ambito professionale;

b.

favorire il reinserimento di persone che hanno ridotto o cessato temporaneamente l'attività professionale.

3

Sostiene inoltre provvedimenti che promuovono il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell'offerta di formazione continua.

4

Attualmente il Dipartimento federale dell'economia.

5055

Legge sulla formazione professionale

4 Le offerte di formazione professionale continua promosse dalla Confederazione devono essere coordinate con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 19825 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Capitolo 5: Procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli Sezione 1: Disposizioni generali Art. 37

Esami e altre procedure di qualificazione

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dall'Ufficio federale.

Art. 38

Esigenze relative alle procedure di qualificazione

1

Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità fra le procedure di qualificazione. I criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione devono essere oggettivi, trasparenti e garantire pari opportunità.

2 L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. L'Ufficio federale disciplina le condizioni di ammissione.

Art. 39

Promozione di altre procedure di qualificazione

La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione, in particolare la Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG).

Art. 40

Protezione dei titoli

Unicamente i titolari di un diploma di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore sono autorizzati a utilizzare i titoli sanciti dalle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

Sezione 2: Formazione professionale di base Art. 41

Attestato federale di capacità

1

Riceve l'attestato federale di capacità chi ha superato l'esame finale di tirocinio o un esame finale presso una scuola professionale specializzata o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

2

5

L'attestato federale di capacità è rilasciato dall'autorità cantonale.

RS 837.0

5056

Legge sulla formazione professionale

Art. 42

Certificato federale di formazione pratica

1

Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione professionale pratica superando il relativo esame o chi ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

2

Il certificato federale di formazione pratica è rilasciato dall'autorità cantonale.

Art. 43

Attestato federale di maturità professionale

1

Riceve l'attestato federale di maturità professionale chi ha superato l'esame di maturità professionale riconosciuto dalla Confederazione o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

2

Conformemente alle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali, l'attestato federale di maturità professionale autorizza l'accesso senza esame d'entrata a una scuola universitaria professionale.

3

I Cantoni provvedono allo svolgimento degli esami di maturità professionale e rilasciano gli attestati. A titolo complementare anche la Confederazione può organizzare tali esami.

Art. 44 1

Esecuzione delle procedure di qualificazione

I Cantoni provvedono all'esecuzione delle procedure di qualificazione.

2

L'Ufficio federale può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effettuare le procedure di qualificazione per determinate regioni del Paese oppure per tutta la Svizzera.

Art. 45

Tasse

1

Per gli esami in vista dell'ottenimento dell'attestato federale di capacità, del certificato federale di formazione pratica e dell'attestato federale di maturità professionale ai candidati e agli offerenti della formazione in azienda o di quella pratica non può essere imposta alcuna tassa.

2

Una tassa può essere imposta a candidati che non si presentano all'esame, che si ritirano da quest'ultimo senza un valido motivo o per la ripetizione dell'esame.

Sezione 3: Formazione professionale superiore Art. 46

Esame federale di professione ed esame professionale federale superiore

1 L'esame federale di professione e l'esame professionale federale superiore sono retti dalle relative prescrizioni (art. 32 cpv. 2).

2

6

La Confederazione provvede alla vigilanza sugli esami.

RS 414.71

5057

Legge sulla formazione professionale

Art. 47

Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro

1

Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale.

Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.

2

L'attestato professionale e il diploma sono rilasciati dall'Ufficio federale.

3

L'Ufficio federale tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.

Art. 48

Scuole specializzate superiori

1

Chi ha superato l'esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola.

2 La procedura d'esame e la procedura di qualificazione equivalente sono rette dalle prescrizioni minime (art. 33 cpv. 3).

Capitolo 6: Formazione dei responsabili della formazione professionale Art. 49

Requisiti richiesti ai formatori

1

È formatore chi dispensa la formazione in azienda o quella pratica nel quadro della formazione professionale di base.

2

I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate.

3

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei formatori.

4

I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori.

Art. 50

Requisiti richiesti ai docenti

1

I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti.

Art. 51

Altri responsabili della formazione professionale

La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame nonché altre persone attive nella formazione professionale.

5058

Legge sulla formazione professionale

Art. 52

Promovimento della pedagogia per la formazione professionale; Istituto di pedagogia per la formazione professionale

1

La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale.

2

A tale scopo può gestire un Istituto incaricato:

3

a.

della formazione dei responsabili della formazione professionale, in particolare dei docenti qualora i Cantoni non ne abbiano la competenza;

b.

della ricerca, di studi, di progetti pilota e della fornitura di prestazioni di servizio nel settore della formazione professionale.

Il Consiglio federale può affidare all'Istituto altri compiti di interesse nazionale.

4

Disciplina l'Istituto. Può suddividerlo tenendo conto delle esigenze dei Cantoni o delle regioni linguistiche.

5 I conti, il preventivo e la pianificazione finanziaria dell'Istituto sottostanno per principio alla legge federale del 6 ottobre 19897 sulle finanze della Confederazione.

In casi particolari il Consiglio federale può prevedere deroghe per i conti, sempreché i compiti dell'Istituto lo giustifichino.

6

Un emolumento può essere riscosso per offerte di formazione e prestazioni di servizi dell'Istituto. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

7 In collaborazione con i Cantoni, il Consiglio federale può fondare un'istituzione per sostituire o completare l'Istituto.

Capitolo 7: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale Sezione 1: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale Art. 53

Principio

1

Nel limite dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge.

2

Versa essenzialmente contributi forfettari ai Cantoni per finanziare i compiti di cui all'articolo 54. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro.

3

7

La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a: a.

Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità (art. 55);

b.

Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 56);

RS 611.0

5059

Legge sulla formazione professionale

c.

Art. 54

terzi per corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 57).

Contributi forfettari ai Cantoni

1

I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono conto inoltre dell'ampiezza dell'offerta nell'ambito della formazione professionale superiore. Sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.

2

I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti: a.

l'offerta di: 1. provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 17), 2. scuole professionali per il tirocinio e la formazione professionale pratica (art. 22 e 27), 3. corsi interaziendali (art. 24), 4. scuole professionali specializzate (art. 25), 5. sostegno individuale speciale (art. 28), 6. formazione generale approfondita in preparazione alla maturità professionale federale (art. 29), 7. corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 32), 8. cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 33), 9. formazione professionale continua (art. 34), 10. corsi di formazione per formatori (art. 49);

b.

lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 44 cpv. 1).

Art. 55

Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità

I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità conformemente all'articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo.

Art. 56 1

Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico

Per prestazioni particolari di interesse pubblico s'intendono segnatamente: a.

l'informazione e la documentazione (art. 5 lett. a);

b.

l'allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (art. 5 lett.

b);

c.

provvedimenti per migliorare la comprensione fra le comunità linguistiche (art. 6);

5060

Legge sulla formazione professionale

d.

provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7);

e.

provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 36 cpv. 2);

f.

provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell'offerta di formazione continua (art. 36 cpv. 3);

g.

promozione di altre procedure di qualificazione (art. 39).

2

I contributi a favore di prestazioni d'interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi.

3

Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d'interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi.

4

Stabilisce i criteri per la concessione e il calcolo dei contributi.

Art. 57

Corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori; cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori

La Confederazione può concedere contributi per corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori, nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori, offerti da organizzazioni del mondo del lavoro.

Art. 58

Condizioni e oneri

1

I contributi di cui agli articoli 54-57 sono assegnati unicamente se il progetto da sussidiare: a.

risponde organizzativamente allo scopo;

b.

risponde a una necessità;

c.

include sufficienti provvedimenti che assicurano lo sviluppo della qualità.

2

Il Consiglio federale può prevedere altri oneri e altre condizioni. Disciplina il calcolo dei contributi.

Art. 59

Riduzione e rifiuto dei contributi

La Confederazione riduce i contributi autorizzati o rifiuta nuovi contributi, qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella presente legge.

Art. 60

Finanziamento

1

Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva ogni volta per un periodo pluriennale di sovvenzione: a.

il limite di spesa per i contributi forfettari ai Cantoni conformemente all'articolo 54;

5061

Legge sulla formazione professionale

b.

il credito d'impegno per i contributi a progetti conformemente all'articolo 55, a prestazioni particolari d'interesse pubblico conformemente all'articolo 56 e a corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori, nonché a cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori conformemente all'articolo 57.

2 Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione.

Sezione 2: Fondo per la formazione professionale Art. 61 1

Per evitare distorsioni della concorrenza, la Confederazione può autorizzare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno richiesta a riscuotere adeguati contributi di solidarietà dalle aziende che non versano contributi volontari a un fondo del proprio settore destinato a finanziare provvedimenti nell'ambito della formazione professionale.

2

Questa autorizzazione è concessa se: a.

i contributi sono utilizzati per provvedimenti nell'ambito della formazione professionale che vanno a beneficio di tutte le aziende;

b.

almeno la metà delle aziende con almeno la metà delle persone in formazione partecipano di loro iniziativa al fondo.

3

Per validi motivi, la condizione menzionata nel capoverso 2 lettera b può, eccezionalmente e in casi singoli, essere allentata.

4 Il tipo e l'importo dei contributi di solidarietà sono determinati in funzione dell'importo dei contributi versati dai membri dell'organizzazione corrispondente e destinati a coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale determina l'importo massimo dei contributi di solidarietà in funzione della massa salariale netta delle aziende soggette all'obbligo di versare i contributi; può prevedere importi massimi diversi a seconda dei settori interessati. Può delegare all'Ufficio federale la competenza di determinare i contributi di solidarietà.

5 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro rendono pubblici i conti dettagliati concernenti l'origine e l'utilizzazione dei mezzi del fondo per la formazione professionale.

6 La Confederazione esercita la vigilanza sui fondi per la formazione professionale per finanziare i quali sono prelevati contributi di solidarietà. A questo scopo può coinvolgere una o più società di revisione qualificate.

5062

Legge sulla formazione professionale

Capitolo 8: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzione Sezione 1: Rimedi giuridici Art. 62 1

Le autorità di ricorso sono: a.

un'autorità cantonale designata dal Cantone per le decisioni di autorità cantonali e di offerenti con mandato cantonale;

b.

l'Ufficio federale per altre decisioni conformemente alla presente legge;

c.

la commissione di ricorso del Dipartimento, per: 1. decisioni di prima istanza e decisioni su ricorso dell'Ufficio federale, 2. decisioni di prima istanza del Dipartimento, 3. decisioni su ricorso di istanze amministrative cantonali che non possono essere impugnate davanti a un tribunale cantonale;

d.

il Tribunale federale per decisioni della commissione di ricorso del Dipartimento e per decisioni su ricorso cantonali di ultima istanza, sempreché siano impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Per il resto la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale.

Sezione 2: Disposizioni penali Art. 63 1

Violazioni e omissioni

È punito con la multa, chi forma persone: a.

senza un'autorizzazione di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 26 capoverso 4;

b.

senza aver concluso un contratto di tirocinio o di praticantato (art. 21 e 26 cpv. 3) oppure un contratto sulla formazione professionale pratica (art. 27).

2

Nei casi di colpa lieve, invece della multa, può essere pronunciata un'ammonizione.

Art. 64 1

Abuso di titoli

È punito con la multa chiunque: a.

si attribuisce un titolo protetto senza aver superato i corrispondenti esami o senza aver seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente;

b.

utilizza un titolo atto a suscitare l'impressione che egli abbia superato l'esame corrispondente o seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

5063

Legge sulla formazione professionale

2

Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19868 contro la concorrenza sleale.

Art. 65

Procedimento penale

Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 3: Esecuzione Art. 66

Confederazione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive, sempreché la legge non disciplini altrimenti le competenze.

2

Può delegare al Dipartimento o all'Ufficio federale la competenza di emanare prescrizioni in considerazione della loro portata.

3

Consulta i Cantoni e le organizzazioni interessate prima di emanare: a.

le disposizioni d'esecuzione;

b.

le ordinanze in materia di formazione.

4

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

5

Le competenze e i compiti della Confederazione sono riassunte nell'allegato 1 numeri 1-4.

Art. 67

Cantoni

1

Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l'esecuzione spetta ai Cantoni.

2

Le competenze dei Cantoni sono riassunte nell'allegato 1 numero 5.

Art. 68

Organizzazioni del mondo del lavoro

Le competenze delle organizzazioni del mondo del lavoro sono riassunte nell'allegato 1 numero 6.

Art. 69

Delega di compiti a terzi

La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d'esecuzione.

8

RS 241

5064

Legge sulla formazione professionale

Art. 70

Riconoscimento di diplomi e certificati esteri; cooperazione e mobilità internazionali

1

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

2

Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali.

Art. 71

Commissione federale della formazione professionale

1

Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. Questa si compone di rappresentanti delle cerchie direttamente interessate alla formazione professionale.

2

La Commissione consiglia le autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale. Essa può, di propria iniziativa, sottoporre alle autorità federali raccomandazioni relative a questioni della formazione professionale e presentare proposte.

3

L'Ufficio federale gestisce la segreteria della Commissione.

Art. 72

Consiglio svizzero dell'innovazione

1

Il Consiglio federale nomina un Consiglio svizzero dell'innovazione composto di sette fino a undici membri. Il Consiglio svizzero dell'innovazione è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e della scienza. Per il resto il Consiglio si costituisce da sé e si dota di un regolamento interno.

2

Il Consiglio svizzero dell'innovazione valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 55 e le domande di contributi per prestazioni particolari d'interesse pubblico conformemente all'articolo 56. Presenta una proposta corrispondente alle autorità che accordano i contributi. Può promuovere di propria iniziativa progetti conformemente all'articolo 55 e prestazioni particolari conformemente all'articolo 56.

3

L'Ufficio federale gestisce la segreteria del Consiglio.

Art. 73

Commissione federale di maturità professionale

Il Dipartimento istituisce una Commissione federale di maturità professionale quale organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per la questione inerente al riconoscimento delle procedure di qualificazione.

5065

Legge sulla formazione professionale

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 74

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 75

Disposizioni transitorie

1

Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2

I titoli acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere protetti.

Art. 76

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5066

Legge sulla formazione professionale

Allegato 1 (art. 66-68)

Panoramica sulle modalità d'esecuzione 1. Competenze della Confederazione: a.

sviluppo della formazione professionale (art. 4);

b.

informazione, documentazione e materiale didattico (art. 5);

c.

comprensione fra le comunità linguistiche (art. 6);

d.

promovimento di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7);

e.

sviluppo della qualità (art. 8);

f.

promozione del sostegno individuale speciale (art. 28 cpv. 3);

g.

provvedimenti nell'ambito della formazione professionale continua (art. 36);

h.

promozione di altre procedure di qualificazione (art. 39);

i.

organizzazione a titolo complementare degli esami di maturità professionale (art. 43 cpv. 3);

j.

vigilanza sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori (art. 46);

k.

altri responsabili della formazione professionale (art. 51);

l.

promovimento della pedagogia per la formazione professionale; Istituto di pedagogia per la formazione professionale (art. 52);

m. partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale (art. 53); n.

corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori, cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 57);

o.

riduzione e rifiuto dei contributi (art. 59);

p.

obbligo per le aziende di versare contributi a un fondo per la formazione professionale (art. 61);

q.

consultazione delle cerchie interessate e alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge (art. 66 cpv. 3 e 4);

r.

delega di compiti a terzi (art. 69).

2. Compiti del Consiglio federale: a.

oggetto e campo d'applicazione (art. 2);

b.

squilibri sul mercato della formazione professionale di base (art. 18);

5067

Legge sulla formazione professionale

c.

definizione delle condizioni per la partecipazione alle spese per i corsi interaziendali (art. 24 cpv. 5);

d.

emanazione di disposizioni sul sostegno individuale speciale di persone con difficoltà d'apprendimento nella formazione professionale pratica e disciplinamento dell'assunzione delle spese (art. 28 cpv. 2);

e.

disciplinamento della maturità professionale (art. 29 cpv. 5);

f.

disciplinamento dei presupposti e della procedura d'approvazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori (art. 32 cpv. 3);

g.

esigenze relative alle procedure di qualificazione (art. 38);

h.

definizione dei requisiti minimi della formazione dei formatori (art. 49 cpv. 3);

i.

requisiti richiesti ai docenti (art. 50);

j.

disciplinamento dell'Istituto di pedagogia per la formazione professionale (art. 52 cpv. 3-7);

k.

definizione dei criteri per i contributi forfettari ai Cantoni e a terzi (art. 54);

l.

contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 56);

m. condizioni e oneri per progetti sussidiati (art. 58); n.

riconoscimento di diplomi e certificati esteri; cooperazione e mobilità internazionali (art. 70);

o.

Commissione federale della formazione professionale (art. 71);

p.

Consiglio svizzero dell'innovazione (art. 72).

3. Compiti del Dipartimento: a.

determinazione delle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e della formazione postuniversitaria dispensati da scuole specializzate superiori (art. 33 cpv. 3);

b.

istituzione della Commissione federale di maturità professionale (art. 73).

4. Compiti dell'Ufficio federale: a.

ordinanze in materia di formazione (art. 16);

b.

approvazione delle prescrizioni riguardanti gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori (art. 32 cpv. 2);

c.

approvazione dei regolamenti degli esami o di altre procedure di qualificazione (art. 37);

d.

disciplinamento delle condizioni d'ammissione alle procedure di qualificazione (art. 38 cpv. 2);

5068

Legge sulla formazione professionale

e.

esecuzione delle procedure di qualificazione (art. 44);

f.

attestati professionali e diplomi; iscrizione nel registro (art. 47);

g.

gestione della segreteria della Commissione federale della formazione professionale (art. 71 cpv. 3);

h.

gestione della segreteria del Consiglio svizzero dell'innovazione (art. 72 cpv. 3).

5. Competenze dei Cantoni: a.

sviluppo della qualità (art. 8);

b.

diritti di partecipazione delle persone in formazione (art. 10);

c.

disciplinamento delle deroghe concernenti la formazione professionale di base e la durata della formazione nonché l'equivalenza di formazioni non formalizzate (art. 14 cpv. 4);

d.

vigilanza (art. 15);

e.

preparazione alla formazione professionale di base (art. 17);

f.

rilascio di autorizzazioni per aziende di tirocinio (art. 20 cpv. 3);

g.

offerta di scuole professionali (art. 23);

h.

offerta di corsi interaziendali (art. 24);

i.

rilascio di autorizzazioni per l'organizzazione di praticantati nelle aziende (art. 26 cpv. 4);

j.

offerta d'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale (art.

29 cpv. 3);

k.

corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 32 cpv. 4);

l.

offerta di cicli di formazione presso scuole specializzate superiori e vigilanza su queste ultime (art. 33 cpv. 4 e 5);

m. offerta di formazione professionale continua (art. 35); n.

attestato federale di capacità (art. 41);

o.

certificato federale di formazione pratica (art. 42);

p.

organizzazione degli esami di maturità professionale (art. 43);

q.

esecuzione delle procedure di qualificazione (art. 44);

r.

formazione dei formatori (art. 49 cpv. 4);

s.

Istituto di pedagogia per la formazione professionale (art. 52 cpv. 7);

t.

trasferimento di contributi a terzi (art. 53 cpv. 2);

u.

procedimento penale (art. 65);

5069

Legge sulla formazione professionale

v.

parere sulle disposizioni d'esecuzione e sulle ordinanze federali in materia di formazione (art. 66 cpv. 3);

w.

esecuzione (art. 67);

x.

delega di compiti a terzi (art. 69).

6. Competenze delle organizzazioni del mondo del lavoro: a.

sviluppo della qualità (art. 8);

b.

diritti di partecipazione delle persone in formazione (art. 10);

c.

ordinanze in materia di formazione (art. 16);

d.

offerenti della formazione in azienda o di quella pratica (art. 20);

e.

corsi interaziendali (art. 24);

f.

corsi preparatori agli esami federali di professione e esami professionali federali superiori (art. 32 cpv. 2);

g.

formazione professionale continua (art. 36);

h.

esami e altre procedure di qualificazione (art. 37);

i.

scuole specializzate superiori (art. 48);

j.

riscossione di contributi di solidarietà e pubblicazione dei conti (art. 61 cpv. 1 e 5);

k.

parere sulle disposizioni d'esecuzione e sulle ordinanze in materia di formazione (art. 66 cpv. 3);

l.

esecuzione dei compiti delegati (art. 69).

5070

Legge sulla formazione professionale

Allegato 2 (art. 74)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Sono abrogate: 1.

legge federale del 19 aprile 19789 sulla formazione professionale;

2.

legge federale del 19 giugno 199210 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale.

II Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 194311 sull'organizzazione giudiziaria Ingresso visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale12, ...

Art. 99 cpv. 1 lett. f 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro: f.

le decisioni sul risultato degli esami conformemente alla legge federale del ...13 sulla formazione professionale o di altri esami di capacità;

2. Codice delle obbligazioni 14 Art. 344 I. Definizione e formazione 1. Definizione

9 10 11 12 13 14

Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.

RU 1979 1687, 1985 660, 1987 600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 208 2588, 1998 1822, 1999 2374 RU 1992 1973 RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 cpv. 1, 177 cpv. 3, 187 cpv. 1 lett. d e 188-191 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS ...; RU ... (FF 2000 5046) RS 220

5071

Legge sulla formazione professionale

Art. 344a 2. Formazione e contenuto

1

Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.

2

Il contratto deve disciplinare la natura e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l'orario di lavoro e le vacanze; il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre.

2bis Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest'ultimo dura tre mesi.

2ter Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione delle autorità cantonali.

3

Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l'assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.

4

Gli accordi, che pregiudicano la libera decisione della persona in formazione sulla sua attività professionale dopo il tirocinio, sono nu lli.

Art. 345 II. Effetti 1. Obblighi speciali della persona in formazione e del suo rappresentante legale

1

2. Obblighi speciali del datore di lavoro

1

La persona in formazione deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.

2

Il rappresentante legale della persona in formazione deve sostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell'adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e persona in formazione.

Art. 345a Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.

2

Il datore di lavoro deve concedere alla persona in formazione, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tirocinio.

3

Il datore di lavoro deve accordare alla persona in formazione, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.

4

La persona in formazione può essere occupata ad altri lavori che quelli professionali e a lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.

5072

Legge sulla formazione professionale

Art. 346 III. Fine del rapporto di tirocinio 1. Disdetta anticipata

1

Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

2 Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell'articolo 337, segnatamente:

a.

se la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali e qualità personali necessarie per la formazione della persona in formazione;

b.

se la persona in formazione non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse;

c.

se la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse di quelle previste.

Art. 346a 2. Attestato di tirocinio

1 Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare alla persona in formazione un attestato contenente le necessarie indicazioni sull'attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio.

2 A richiesta della persona in formazione o del suo rappresentante legale, l'attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini e sulle prestazioni nonché sulla condotta della persona in formazione.

3. Decreto federale del 13 giugno 1951 15 concernente la Croce Rossa svizzera Art. 2 cpv. 1 1

I compiti principali della Croce Rossa svizzera sono: l'assistenza sanitaria volontaria, il servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili e il promovimento delle cure infermieristiche.

Art. 3 cpv. 2 e 3 2

La Confederazione assegna ogni anno alla Croce Rossa svizzera un sussidio per lo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 2.

3

L'importo di tale sussidio sarà fissato ogni anno nel bilancio.

15

RS 513.51

5073

Legge sulla formazione professionale

4. Legge federale del 29 aprile 1998 16 sull'agricoltura Ingresso visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64 bis della Costituzione federale17, ...

Titolo prima dell'art. 113

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali Capitolo 2 (art. 118-135) Abrogato Titolo prima dell'art. 136

Capitolo 2: Consulenza Art. 136

Compiti e organizzazione

1

I Cantoni possono istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone attive nel settore agricolo o in quello dell'economia domestica rurale a risolvere i problemi specifici della loro professione e ad adeguarsi alle nuove circostanze. Questi servizi di consulenza elaborano in particolare basi decisionali e offrono possibilità di formazione continua.

2 La Confederazione promuove i servizi di consulenza. D'intesa con i Cantoni, può promuovere anche servizi di consulenza privati.

3

La Confederazione può promuovere o gestire centri che assistano i servizi di consulenza.

4 I servizi e i centri di consulenza collaborano con altre istituzioni di formazione, con le stazioni di ricerche agronomiche, con le organizzazioni della gioventù rurale e con altre organizzazioni.

5

La Confederazione provvede al coordinamento della consulenza fra i Cantoni.

Titolo prima dell'art. 137 Abrogato

16 17

RS 910.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

5074

Legge sulla formazione professionale

Art. 137

Requisiti richiesti ai consulenti

1

I consulenti dispongono di una formazione specifica qualificata e di sufficienti capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche.

2

La Confederazione stabilisce i requisiti minimi richiesti ai consulenti.

Titolo prima dell'art. 138 Abrogato Art. 138

Aiuti finanziari

1

Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la consulenza versando aiuti finanziari.

2

Il Consiglio federale fissa le quote di contribuzione, designa i beneficiari e determina le spese computabili.

Art. 139

Quote massime dei contributi

1

La Confederazione versa ai Cantoni contributi fino al 50 per cento delle spese computabili per: a.

la consulenza fornita fuori della regione di montagna;

b.

la formazione e la formazione continua dei consulenti.

2

La Confederazione versa ai Cantoni contributi fino al 75 per cento delle spese computabili per la consulenza nella regione di montagna.

3 La Confederazione versa contributi che possono coprire l'importo totale delle spese computabili per:

a.

i centri di consulenza;

b.

l'organizzazione di corsi di formazione continua obbligatori destinati ai consulenti nonché per la partecipazione a siffatti corsi.

5. Legge federale del 4 ottobre 1991 18 sulle foreste Ingresso visti gli articoli 24, 24 sexies, 24septies e 31bis della Costituzione federale19, ...

18 19

RS 921.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 41, 74, 76-78 e 101-103 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556)

5075

Legge sulla formazione professionale

Art. 29 cpv. 4 4

La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale, nei quali il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.

Art. 39 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 53-60 della legge federale del ...20 sulla formazione professionale.

2 In deroga al capoverso 1 versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.

2344

20

RS ...; RU ... (FF 2000 5046)

5076