Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente i problemi sorti nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999 del 29 marzo 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, Nel complesso, le elezioni del 24 ottobre 1999 per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (46a legislatura) si sono svolte correttamente. Sporadicamente si sono tuttavia verificate alcune anomalie. Il 6 dicembre 1999 il Consiglio nazionale si è pronunciato in proposito per il tramite dei relatori dell'Ufficio provvisorio invitando il Consiglio federale a richiamare l'attenzione dei Cantoni sull'importanza di una buona organizzazione dello svolgimento delle elezioni (Boll. Uff. 1999 N 2371seg.).

È in quest'ottica che emaniamo la presente circolare.

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In merito agli articoli 5-8, 33, 34 e 38 capoverso 1 lettera b LDP: carenze organizzative in materia di impressione e di distribuzione del materiale elettorale

11 Riepilogo dei fatti 111 Le schede elettorali devono essere stampate sotto la direzione delle autorità cantonali Il diritto federale ammette soltanto le schede ufficiali (art. 5 cpv. 1 e 38 cpv.

1 lett. b della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici [LDP, RS 161.1]). Le schede elettorali devono essere stampate dai Cantoni. Questi devono allestire schede non prestampate e schede in cui è prestampata la denominazione di tutte le liste (art. 33 cpv. 1 LDP).

Conformemente a una tradizione derivante dal diritto cantonale in materia di elezioni, taluni Cantoni hanno sinora demandato ai partiti il compito di stampare le schede ufficiali (ciascun partito dispone di una scheda elettorale che mantiene lo stesso colore per tutte le elezioni e a tutti i livelli) rimborsando loro le spese di impressione; il controllo e il buono stampa sono tuttavia rimasti di competenza di un'autorità cantonale. Nel 1999 una tipografia incaricata di stampare le schede ha invertito l'ordine di due candidature dopo che il Cantone aveva già dato il buono stampa ufficiale fondandosi sulla prima scelta del partito interessato; l'amministrazione cantonale non è stata informata di questa modifica.

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112 Distribuzione postale tardiva del materiale elettorale In taluni quartieri di una grande città, dieci giorni prima del 24 ottobre 1999 il materiale elettorale non era ancora stato recapitato a tutti gli elettori, contrariamente a quanto disposto a chiare lettere dalla legge (art. 33 cpv. 2 LDP). La posta è stata sommersa dalla massa di documenti che le erano stati consegnati il 27 settembre 1999, tanto più che restava ancora molto materiale di propaganda elettorale da distribuire prima delle elezioni.

113 Preparazione non corretta delle buste contenenti il materiale elettorale da parte di scolaresche In un Comune, il compito di imbustare il materiale elettorale è stato affidato a una scolaresca. Successivamente si è purtroppo dovuto constatare che in alcuni casi le singole buste non erano state preparate con cura; di conseguenza, sono state inviate più legittimazioni alla medesima persona e taluni aventi diritto di voto non hanno ricevuto il materiale necessario.

114 Distribuzione di giochi di schede incorretti A causa di un errore tipografico, all'inizio del mese di ottobre in due Cantoni sono stati distribuiti giochi di schede parzialmente incorretti. In uno di questi Cantoni, sul retro delle schede di due liste è stata in parte stampata la scheda di un'altra lista, mentre ulteriori liste mancavano o non recavano alcuna indicazione.

115 Evitare qualsiasi privilegio disponendo le schede nella cabina elettorale In un Comune è stato interposto un ricorso secondo cui non tutte le schede dei gruppi candidati erano state collocate nella cabina in modo da garantire che fossero ben visibili.

12 Problemi 121 Il modo di procedere adottato in taluni Cantoni per quanto concerne l'allestimento delle schede elettorali (cfr. n. 111) non può più essere tollerato poiché rischia di compromettere seriamente il corretto accertamento dei risultati dell'elezione, segnatamente se l'amministrazione cantonale ha fatto stampare sui moduli per lo spoglio già distribuiti a tutti i Comuni l'ordine delle candidature figurante nella lista presentata per il buono stampa. Lo stesso vale per i programmi EED già caricati con il vecchio ordine delle candidature e trasmessi alla Confederazione e alle amministrazioni distrettuali.

122 L'enorme mole di lavoro "dovuta anche alla riduzione degli effettivi" ha talvolta comportato
ritardi nella consegna del materiale elettorale da parte delle poste. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un sovraccarico di lavoro o la mancanza di personale non giustifica tuttavia simili ritardi poiché lo Stato deve comunque dotarsi dei mezzi materiali necessari ad assicurare il funzionamento normale dei suoi servizi. A prescindere da eventuali ricorsi, l'autorità di vigilanza è tenuta a intervenire d'ufficio; non

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Elezioni al Consiglio nazionale. Problemi e soluzioni

può limitarsi a constatare una situazione irregolare, deve anche porvi rimedio (DTF 107 Ib 165, 107 III 6 seg., 103 V 198, 101 Ia 244 seg.; GAAC 52.52, 44.21; ZBl 80 [1979] 476).

123 Se una scolaresca è incaricata di imbustare il materiale elettorale, l'amministrazione comunale deve garantire i controlli necessari.

124 Sotto il profilo del diritto elettorale, l'argomento secondo cui se vi sono molte liste di candidati non è possibile disporle nella cabina elettorale in modo da renderle tutte ben visibili e che si è pertanto assicurata una siffatta collocazione soltanto ai partiti rappresentati in Consiglio nazionale non è convincente.

13 Istruzioni In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi preghiamo di rispettare gli articoli 5-8, 33 e 34 LDP e di provvedere affinché sia garantito quanto segue: 131 D'ora innanzi tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come del resto previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Questo non implica assolutamente che occorra abbandonare il sistema delle schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito.

132 I Cantoni devono convenire con le poste i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per quanto concerne i Comuni popolosi.

133 I Cantoni devono vigilare affinché i Comuni che trasferiscono a terzi l'esecuzione di compiti relativi alle elezioni del Consiglio nazionale o delegano tali compiti a un qualsiasi organo si assumano la responsabilità loro imposta e garantiscano, perlomeno mediante controlli adeguati ed efficaci, il corretto svolgimento delle elezioni.

134 Ove necessario, singoli Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e l'impressione dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato.

135 Occorre esigere che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano se del caso di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste di candidati possano esservi collocate in modo da essere ben visibili.

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In merito all'articolo 7 LDP: sorveglianza delle cassette delle lettere comunali utilizzate in caso di voto anticipato

21 Riepilogo dei fatti Sconosciuti hanno sottratto da una buca delle lettere comunale 101 schede utilizzate per il voto anticipato. Le schede sono poi state spedite con una lettera d'accompagnamento a tre candidati al Consiglio nazionale. Gli eletto2120

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ri interessati avevano depositato per tempo - prima delle chiusura delle urne - il materiale di voto nella cassetta delle lettere del Comune. Le schede contenenti i voti sopraccitati sono state sottratte prima della domenica elettorale del 24 ottobre 1999.

22 Problema La Costituzione federale garantisce a ciascun avente diritto di voto la facoltà di esigere che il risultato di una votazione o di un'elezione sia riconosciuto soltanto se è l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini che vi hanno partecipato (art. 34 cpv. 2 Cost.). La sottrazione di schede contenenti suffragi espressi nell'ambito del voto anticipato rappresenta pertanto una violazione del diritto di voto delle persone interessate.

Anche se è concessa la possibilità di depositare le schede utilizzate per il voto anticipato in una cassetta postale del Comune, l'amministrazione comunale rimane responsabile del corretto svolgimento dello scrutinio. La capienza insufficiente della buca delle lettere comunale non può essere invocata per giustificare l'esistenza di circostanze che consentono il furto di schede compilate e depositate.

23 Istruzioni In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché gli articoli 5-8 LDP siano rispettati e di assicurarvi che le cassette delle lettere comunali utilizzate per il voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a scadenze regolari in modo da evitare furti di materiale elettorale o di voto.

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In merito agli articoli 21, 27 capoverso 1 e 29 capoverso 4 LDP: evitare lacune nell'ambito della procedura di presentazione delle proposte di candidatura

31 Riepilogo dei fatti 311 Evitare le doppie candidature Anche nell'ambito delle elezioni al Consiglio nazionale del 1999, la Cancelleria federale ha dovuto intervenire per impedire che una persona si candidi su due liste diverse del medesimo Cantone; questa doppia candidatura era sfuggita alle autorità cantonali.

312 Ritardi dovuti all'estensione delle prestazioni fornite dall'amministrazione cantonale Per facilitare il compito dei cittadini, talune amministrazioni cantonali si sono offerte di chiedere esse stesse presso i Comuni l'attestazione del diritto di voto dei candidati e dei firmatari delle proposte di candidatura.

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32 Problemi 321 Il divieto della doppia candidatura all'interno dello stesso Cantone è un presupposto imprescindibile della procedura di elezione mediante liste secondo il sistema proporzionale vigente in Svizzera. Una doppia candidatura passata inosservata nell'ambito della procedura di presentazione delle proposte comporta problemi irrisolvibili al momento dello spoglio, segnatamente se schede senza elementi prestampati compilate a mano contengono il nome del candidato interessato: a quale delle due liste - forzatamente concorrenti - vanno attribuiti come suffragi di partito i voti conseguiti da tale candidatura? Questo controllo risulta particolarmente difficoltoso nei grandi Cantoni, soprattutto se l'autorità competente deve agire rapidamente, come è il caso durante le elezioni. Per rimediare a tale problema non si può tuttavia limitarsi a semplici controlli comparativi mediante EED, come dimostrato dal fatto che nell'esempio in esame la data di nascita del candidato era errata in entrambe le liste.

322 Lo scopo delle norme federali che impongono ai Cantoni di stabilire una data limite per la presentazione delle proposte di candidatura (art. 21 LDP) e consentono di firmare una proposta e/o di candidarsi soltanto a elettori (Art.

22 cpv. 2 e 24 LDP) è di garantire che le attestazioni necessarie siano fornite entro tale data. È indispensabile procedere in tal modo poiché la Cancelleria federale deve impedire le doppie candidature extracantonali (art. 27 cpv. 2 LDP). Questo è possibile soltanto se le singole procedure cantonali sono sincronizzate tra loro in modo corretto e conformemente ai termini stabiliti.

33 Istruzioni In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale vi preghiamo di osservare scrupolosamente gli articoli 27 e 29 LDP e di garantire quanto segue: 331 Oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, in ciascun Cantone tutte le candidature devono essere minuziosamente verificate "con la mano e gli occhi".

332 Nel periodo in cui vanno effettuati tali controlli ciascun Cantone deve pertanto disporre del personale necessario.

333 Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese devono anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura e l'impressione dei giochi di schede. Occorre raccogliere le attestazioni del diritto di voto entro tale data, che deve obbligatoriamente essere comunicata alle autorità federali.

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In merito agli articoli 23, 25 capoverso 2, 27 capoverso 1, 29 capoversi 1, 3 e 4, 31 capoverso 1bis e 83 LDP: inammissibilità di una denominazione principale identica per diverse liste (nessuna possibilità per il Cantone di colmare una lacuna contra legem)

41 Riepilogo dei fatti 411 Situazione iniziale In un Cantone i promotori di due liste concorrenti hanno scelto la stessa denominazione principale senza tuttavia procedere a una sotto-congiunzione.

Nell'ambito dell'appuramento delle proposte, il servizio cantonale competente in materia di elezioni e di votazioni li ha pertanto esortati a sottocongiungere le loro liste o a modificare o sopprimere la denominazione principale. I promotori delle due liste sopraccitate hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato.

412 Decisione del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere parzialmente entrambi i ricorsi e di rinunciare a esigere la modifica di una o di entrambe le denominazioni delle liste anche qualora non si fosse proceduto ad alcuna sottocongiunzione. Il Governo cantonale ha motivato la sua decisione adducendo segnatamente gli argomenti seguenti: a) per valutare il caso, le autorità cantonali dispongono di un certo margine di manovra giuridico e politico; b) l'ordine cronologico in cui sono state presentate le liste non è determinante per quanto concerne la loro denominazione; c) l'adeguamento della denominazione potrebbe pertanto rivelarsi necessario per consentire eventuali congiunzioni di liste; del resto, l'articolo 29 capoverso 4 LDP ammette espressamente un simile adeguamento; d) potrebbe quindi dover essere necessario correggere anche difetti susseguenti; e) la buona fede esigeva che si consentisse a entrambe le formazioni politiche di mantenere la denominazione scelta, tanto più che i promotori delle liste interessate non sono stati messi in guardia circa le conseguenze giuridiche; f) la designazione di una lista privilegiata senza che vi siano sottocongiunzioni è inammissibile; g) una decisione relativa all'attribuzione dei suffragi di complemento risultanti da liste la cui denominazione è lacunosa può essere richiesta soltanto per le liste del medesimo partito ma non per liste di partiti diversi; h) non si può esigere la sotto-congiunzione di liste aventi la stessa denominazione; i) l'apposizione sulle schede elettorali del logo utilizzato abitualmente nel Cantone consente di differenziare sufficientemente due liste aventi in parte la medesima denominazione; 2123

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j) i probabili suffragi di complemento risultanti da liste la cui designazione è imprecisa potrebbero essere ignorati.

42 Problema 421 Nel caso in esame, la decisione del Consiglio di Stato non ha influito in alcun modo sull'esito delle elezioni al Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999: in seguito a tale decisione, la Cancelleria federale aveva disposto quale misura urgente destinata a conservare mezzi probatori - che si procedesse al computo di tutte le schede elettorali recanti soltanto la denominazione principale comune delle due liste. Nel complesso, sono state censite soltanto due schede con una siffatta denominazione, di cui solo una conteneva quattro linee lasciate in bianco; non potendo essere annoverate tra i suffragi di complemento, tali linee sono state considerate voti non emessi.

Questi quattro voti non hanno esercitato alcun influsso sul risultato delle elezioni.

422 Gli argomenti invocati dal Consiglio di Stato nella decisione in esame non sono tuttavia conformi al diritto federale. Il Consiglio nazionale non è più disposto ad avallare una simile interpretazione della legge ed esige che il Consiglio federale la rettifichi affinché il precedente creato dalla decisione sopraccitata non comprometta la corretta applicazione della legge federale sui diritti politici.

423 A tal proposito, occorre in particolare tener conto di quanto segue: a) Le elezioni al Consiglio nazionale sono disciplinate dal diritto federale.

Il diritto cantonale può entrare in considerazione unicamente a titolo suppletivo ma non deve derogare in alcun modo alla normativa federale (art. 83 LDP).

b) L'articolo 23 LDP esige che le denominazioni delle singole liste siano chiaramente distinguibili le une dalle altre. L'articolo 31 capoverso 1bis LDP esige invece che la denominazione della lista principale sia identica per tutte le liste sotto-congiunte. Queste due disposizioni si completano a vicenda. Non comportano alcuna lacuna da colmare per il tramite del diritto cantonale. L'obbligo di scegliere denominazioni che consentano di differenziare tra loro le proposte di candidatura - quindi le liste elettorali - al fine di non suscitare impressioni errate o provocare confusione discende dal diritto costituzionale: il diritto di voto garantito dalla Costituzione federale conferisce infatti a ciascun avente diritto
di voto la facoltà di esigere che il risultato di un'elezione sia riconosciuto soltanto se è l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini (cfr.

art. 34 cpv. 2 Cost.; nella Cost. previgente si trattava di un diritto costituzionale non scritto, cfr. DTF 124 I 57, 121 I 190 cons. 3a, 12 cons. 5b aa, 119 Ia 272 cons. 3a e la costante giurisprudenza anteriore).

c) In virtù della legge, la sotto-congiunzione di liste è ammessa soltanto nell'ambito dello stesso partito. Il rispetto di questa condizione è garantito dal fatto che tutte le liste sotto-congiunte recano la medesima denominazione principale.

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d) I gruppi indipendenti che intendono "unirsi" soltanto per le elezioni al Consiglio nazionale come "ali" diverse del "medesimo" "partito" devono farlo prima di presentare le loro proposte di candidatura scegliendo una denominazione principale comune a tutte le liste; quest'esigenza corrisponde del resto a quanto voluto dal legislatore (cfr. Boll. Uff. 1993 N 2486 seg.). A tutte le altre liste si applica l'articolo 23 LDP, secondo cui ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. Dopo la presentazione delle proposte di candidatura, è possibile cambiare la denominazione soltanto se tale modifica è ordinata dall'autorità per garantire che le singole liste possano essere distinte tra loro.

e) Il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per modificare denominazioni che si prestano a confusione (art. 29 cpv. 1 LDP). Il rappresentante o, se questi è impossibilitato, il suo sostituto ha il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Le proposte non rettificate in tempo utile sono nulle (art. 29 cpv. 3 LDP).

f) Un risultato elettorale serrato non può mai essere escluso a priori. Questo vale per le elezioni al Consiglio degli Stati e ancor più per quelle al Consiglio nazionale, poiché con il sistema proporzionale i suffragi possono essere ripartiti tra le candidature e i partiti più disparati (cfr. per es.

FF 1975 II 1984, 1999 8288).

g) Nel caso in esame, la decisione di neutralizzare (considerandoli voti non emessi) suffragi di complemento derivanti da schede elettorali denominate in modo lacunoso a favore di una delle due liste concorrenti che recavano la medesima denominazione principale non poteva quindi già più essere lasciata al libero arbitrio dei due partiti interessati. Una simile operazione avrebbe infatti potuto ledere terzi cui la decisione del Consiglio di Stato non era stata comunicata: se i due gruppi avessero ricevuto suffragi sufficienti per ottenere il loro mandato, rinunciando ai suffragi di complemento provenienti dalle schede elettorali denominate in modo lacunoso si sarebbe privato uno dei partecipanti alla congiunzione di liste di suffragi decisivi per l'attribuzione di un ulteriore seggio restante.
Di conseguenza, la conversione dei suffragi di complemento in voti non emessi avrebbe in parte impedito di soddisfare la volontà chiaramente espressa dagli elettori (cfr. art. 34 cpv. 2 Cost.). Un simile modo di procedere viola pertanto anche il principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv.

3 Cost.) a detrimento degli altri partecipanti alla congiunzione di liste.

h) Questi ultimi vengono infatti privati degli eventuali suffragi restanti - disponibili grazie alla congiunzione - nonostante le due liste concorrenti che recavano la stessa denominazione principale abbiano ricevuto tutti quelli dei loro partner! Anche per questo motivo, un simile modo di procedere non avrebbe dovuto essere tutelato giuridicamente dal Consiglio di Stato. L'Esecutivo cantonale avrebbe perlomeno dovuto informare gli altri partecipanti alla congiunzione delle due liste sopraccitate, potenzialmente toccati e penalizzati dalla decisione.

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i) La decisione summenzionata viola in modo inammissibile i principi stabiliti dal legislatore federale in materia di sotto-congiunzioni di liste al fine di evitare che i timori espressi nell'ambito delle relative deliberazioni parlamentari (cfr. Boll. Uff. 1993 N 2486 seg.) divenissero realtà.

Nel caso in esame si è in particolare misconosciuto il senso della precisa classificazione dei singoli suffragi operata dal diritto elettorale. La chiara limitazione delle sotto-congiunzioni di liste mira a garantire una maggiore trasparenza. La sotto-congiunzione è ammessa soltanto se le liste recano la medesima denominazione principale. Tale condizione deve essere adempita prima della presentazione delle proposte di candidatura. Se le liste non vengono sotto-congiunte, ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre (art. 23 LDP). Un logotipo non basta a soddisfare quest'obbligo legale.

Come rilevato dal Consiglio di Stato nella decisione sopraccitata, lo Stato non può costringere gli interessati a procedere a una sottocongiunzione di liste. In tal caso deve tuttavia imporre loro (contrariamente a quanto affermato dall'esecutivo cantonale) di distinguere chiaramente le denominazioni delle diverse proposte di candidatura.

j) Conferendo a tutti gli aventi diritto di voto la facoltà di esigere che il risultato di un'elezione non sia riconosciuto se non è l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini, il diritto costituzionale esclude - contrariamente a quanto sostenuto nella decisione in esame - qualsiasi suffragio la cui presa in considerazione potrebbe essere lasciata al libero arbitrio dei partiti. L'importanza di questo principio è dimostrata dalla decisione del legislatore federale di rendere impossibili le doppie candidature nello stesso Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP, cfr. n. 311 e 321).

43 Istruzioni Il Consiglio nazionale non è più disposto ad ammettere decisioni in materia elettorale prese da istanze inferiori sulla scorta di un'interpretazione completamente errata della pertinente normativa federale. In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi preghiamo pertanto di rispettare scrupolosamente gli articoli 23 e 31 capoverso 1bis LDP e di osservare quanto segue nell'ambito dell'appuramento delle proposte di candidatura:
431 Se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa .

432 Non è possibile neutralizzare alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato).

433 L'adeguamento della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 4 LDP ammette soltanto le modifiche ordinate dal Cantone.

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In merito all'articolo 40 capoverso 1 LDP: calcolo corretto del quoziente

51 Riepilogo dei fatti Il quoziente per l'attribuzione dei mandati nell'ambito di una congiunzione di liste pubblicato nel foglio ufficiale di taluni Cantoni non è stato calcolato correttamente. Se dalla divisione del numero dei suffragi di partito di tutte le liste per il numero dei mandati da assegnare aumentato di un'unità risultava un numero intero, non si è infatti considerato quale quoziente il numero intero immediatamente superiore.

52 Problema In circostanze meno favorevoli, il fatto che non si sia considerato quale quoziente il numero intero immediatamente superiore avrebbe potuto costringere ad attribuire un numero di mandati superiore a quelli disponibili (cfr. FF 1993 III 348). Una simile disattenzione non deve quindi più ripetersi.

Nel 1976 l'articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 14 febbraio 1919 circa l'elezione del Consiglio nazionale (RU 35 471; CS 1 174), la cui formulazione era corretta, è stato sostituito - nel senso di una "nuova redazione senza modificazione materiale" (FF 1975 I 1337) - dall'articolo 40 capoverso 1 LDP, secondo cui il quoziente "numero dei suffragi di tutte le liste : (numero dei mandati + 1)" deve essere "arrotondato" al numero intero immediatamente superiore. Un numero intero non può tuttavia essere arrotondato. Una volta scoperto questo errore del legislatore, nel 1994 si è evitato il rischio di creare situazioni incostituzionali correggendo la legge federale sui diritti politici. A causa di una svista, questa modifica non è tuttavia stata ripresa nella versione italiana della novella legislativa del 18 marzo 1994, nonostante il relativo messaggio fornisse spiegazioni circostanziate in materia (FF 1993 III 348 seg.).

53 Istruzioni 531 In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi invitiamo a rispettare scrupolosamente l'articolo 40 capoverso 1 e di calcolare il quoziente in modo corretto e conforme al testo della legge, segnatamente per quanto concerne la programmazione dell'EED e la ripartizione di mandati tra liste congiunte.

532 Dal canto suo, nell'ambito del prossimo messaggio concernente la modifica della pertinente legislazione il Consiglio federale proporrà alle Camere di adeguare la versione italiana dell'articolo 40 capoverso 1 LDP sotto il profilo linguistico e matematico.

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In merito agli articoli 78 e 86 LDP e all'obbligo di trasmettere i ricorsi all'autorità competente: principi in materia di istruzione dei ricorsi concernenti i diritti politici

61 Riepilogo dei fatti In un Comune un avente diritto di voto ha interposto un ricorso non firmato la cui formulazione era in parte poco chiara. Il ricorso è stato inoltrato via telefax. Il ricorrente ha inoltre chiesto un colloquio con il capo del dipartimento competente al fine di potergli esporre le sue censure. Il Consiglio di Stato ha a buon diritto dichiarato inammissibile il ricorso.

62 Problema Dal momento che non è stato firmato e che è stato inviato in ritardo e soltanto via telefax (a tal proposito cfr. DTF 121 II 252), il ricorso sopraccitato era affetto da vizi di forma che giustificavano ampiamente la decisione di non entrata nel merito pronunciata dal Consiglio di Stato. Pur esponendo argomenti pertinenti, la motivazione, l'indicazione dei rimedi giuridici e la decisione sulle spese contenevano tuttavia anche elementi discutibili dal punto di vista dello Stato di diritto.

63 Istruzioni In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi preghiamo di rispettare scrupolosamente gli articoli 78 e 86 LDP come pure l'obbligo di trasmettere i ricorsi all'autorità competente. Vi invitiamo pertanto a disporre quanto segue in merito all'istruzione dei ricorsi: 631 Di regola, la presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non costituisce un motivo di inammissibilità o di rigetto. I ricorsi in materia elettorale presentati a un'autorità incompetente devono essere deferiti senza indugio al Governo cantonale. È possibile derogare a quest'obbligo di trasmissione soltanto in presenza di una normativa cantonale che preveda espressamente una soluzione diversa (DTF 118 Ia 243 seg.).

632 Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

633 Il fatto di chiedere, nell'indicazione dei rimedi di diritto di una decisione su ricorso pronunciata da un Governo cantonale, la produzione di un numero di copie pari a quello delle
persone interessate, oltre a non agevolare il cittadino e a contraddire il desiderio espresso dal Consiglio federale il 13 gennaio 1999, rappresenta un'esigenza proibitiva, poco chiara e vessatoria.

Nell'ambito delle elezioni federali, il Governo cantonale deve attenersi ai principi stabiliti nella legislazione federale. Prescrizioni supplementari che 2128

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rendono più difficoltoso il ricorso non sono conformi alla Costituzione federale.

634 Tutte le decisioni prese su ricorsi che non sono manifestamente temerari o contrari alla buona fede sono gratuite (art. 86 LDP; GAAC 60.72 n. 4.1 e 4.2).

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Trasferimento di dati a fini statistici Rispetto alle precedenti elezioni al Consiglio nazionale, nel 1999 si sono registrati maggiori problemi per quanto concerne la trasmissione dei dati elettorali all'Ufficio federale di statistica. A tempo debito, l'UST prenderà direttamente contatto con i Cantoni interessati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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