Disegno

Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 e 123 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 1, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione Art. 1

Oggetto della protezione

La presente legge protegge in quanto design le forme di prodotti o parti di prodotti caratterizzati segnatamente dalla disposizione di linee, contorni, colori o superfici o dal materiale utilizzato.

Art. 2 1

Condizioni della protezione

Un design è suscettibile di protezione se è nuovo e originale.

2 Il design non è nuovo, se un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito o di priorità.

3 Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

Art. 3

Divulgazioni non opponibili

La divulgazione di un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito o di priorità non è opponibile alla persona che è titolare del diritto di protezione (titolare del diritto), se:

1

a.

terzi hanno abusivamente divulgato il design a danno dell'avente diritto;

b.

l'avente diritto ha divulgato egli stesso il design.

FF 2000 2432

2484

2000-0457

Legge sul design

Art. 4

Motivi di esclusione

La protezione del design è esclusa, se: a.

non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1;

b.

al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2;

c.

il design risulta necessariamente dalla realizzazione di una funzione tecnica;

d.

il design viola il diritto federale o trattati internazionali;

e.

il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

Sezione 2: Esistenza del diritto di design Art. 5

Nascita del diritto di design e durata della protezione

1

Il diritto di design nasce con l'iscrizione nel registro dei design (registro).

2

La protezione dura per cinque anni a contare dal giorno del deposito.

3

Può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno.

Art. 6

Priorità di deposito

Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design.

Art. 7

Legittimazione al deposito

1

È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo avente causa o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico.

2

Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al deposito in comune, salvo convenzione contraria.

Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti Art. 8

Estensione della protezione

La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.

Art. 9

Effetti del diritto di design

1

Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà esclusiva di usare il design a scopi industriali e di disporne.

2

Il titolare del diritto può vietare ad altri di usare il design a scopi industriali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa 2485

Legge sul design

in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.

Art. 10

Più aventi diritto

Salvo convenzione contraria, più aventi diritto hanno in comune la facoltà secondo l'articolo 9.

Art. 11

Diritto di proseguire l'uso

1

Il titolare del diritto non può vietare a terzi di continuare a usare, nella stessa misura, un design che avevano usato in buona fede in Svizzera durante i seguenti periodi:

2

a.

prima della data di deposito o di priorità;

b.

durante la durata del differimento della pubblicazione (art. 25).

Il diritto di proseguire l'uso è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

Art. 12

Diritto di coutenza

1

Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede, hanno usato industrialmente il design in Svizzera fra l'ultimo giorno del termine di pagamento dell'emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura (art. 30) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.

2

Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

3

Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo indennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.

Art. 13

Trasferimento

1

Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design o singole facoltà da esso derivanti.

2 Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l'iscrizione nel registro.

3

Fino alla registrazione del trasferimento: a.

i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto;

b.

possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il precedente titolare del diritto.

Art. 14

Licenza

1

Il titolare del diritto può concedere a terzi l'uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti.

2 La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.

2486

Legge sul design

Art. 15 1

Usufrutto, pegno

Il diritto di design può essere oggetto di un usufrutto o di un pegno.

2 L'usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti.

3

Fino alla registrazione di un usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto.

Art. 16

Esecuzione forzata

Il diritto di design può essere oggetto di procedimenti d'esecuzione forzata.

Sezione 4: Rappresentanza Art. 17 1

Chi è parte in una procedura amministrativa o giudiziaria secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare come rappresentante una persona residente in Svizzera.

2 Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'esercizio della rappresentanza in giudizio a titolo professionale.

Capitolo 2: Deposito e registrazione Sezione 1: Deposito Art. 18

Condizioni generali

1

Il design è considerato depositato quando è presentata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) una domanda di registrazione. La domanda contiene: a.

la richiesta di registrazione;

b.

una raffigurazione del design idonea per la riproduzione; se la raffigurazione non soddisfa questa condizione, l'Istituto concede al depositario un termine per ovviare a tale mancanza.

2

Entro il termine fissato dall'Istituto, va inoltre pagato l'emolumento previsto per il primo periodo di protezione.

3

Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stata chiesta la proroga della pubblicazione ai sensi dell'articolo 25, in luogo e vece della raffigurazione si può inviare un esemplare del disegn. Se tuttavia, alla scadenza della proroga, la protezione del design deve essere mantenuta, va dapprima fatta pervenire all'Istituto una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.

4 Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo.

2487

Legge sul design

Art. 19

Deposito cumulativo

1

I design che, secondo l'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 19682 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo.

2

Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo.

Art. 20

Effetto del deposito

Il deposito crea la presunzione della novità e dell'originalità del design nonché del diritto al deposito.

Sezione 2: Priorità Art. 21

Condizioni ed effetti della priorità

1

Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicante i suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 18833 per la protezione della proprietà industriale, il depositario o il suo avente causa possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera abbia luogo entro sei mesi dal primo deposito.

2

Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi.

Art. 22

Requisiti formali

1

Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità. L'Istituto può esigere la presentazione di un documento di priorità.

2 La pretesa decade se i termini e i requisiti formali stabiliti dal Consiglio federale non sono rispettati.

3

La registrazione di una priorità crea unicamente una presunzione a favore del titolare del diritto.

Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione Art. 23

Registrazione

1

Un design depositato conformemente alle prescrizioni è iscritto nel registro con le indicazioni previste dall'ordinanza.

2 3

RS 0.232.121.3 RS 0.232.01/.04

2488

Legge sul design

2 L'Istituto non entra nel merito della domanda di registrazione, se i requisiti formali secondo l'articolo 18 capoverso 1 non sono soddisfatti.

3 L'Istituto respinge la domanda di registrazione quando è evidente che esiste un motivo d'esclusione secondo l'articolo 4 lettere a, d ed e.

4

Nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto. Il Consiglio federale può prevedere l'iscrizione di ulteriori indicazioni, come segnatamente restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità preposte alle esecuzioni forzate.

Art. 24

Pubblicazione

1

L'Istituto pubblica, in base alle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dall'ordinanza e una riproduzione del design depositato.

2

L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

Art. 25

Differimento della pubblicazione

1

Il depositario può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.

2 Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.

3 L'Istituto mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.

Art. 26

Pubblicità del registro; consultazione degli atti

1

Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti; è fatto salvo l'articolo 25.

2

Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali il diritto di prendere visione può essere limitato.

3

Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali è concesso di prendere visione del fascicolo già prima della registrazione.

Art. 27

Cancellazione della registrazione

L'Istituto cancella del tutto o in parte la registrazione se: a.

il titolare del diritto ne chiede la cancellazione;

b.

la registrazione non viene rinnovata;

c.

gli emolumenti previsti per la registrazione o il rinnovo della protezione non vengono pagati;

d.

la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato; o

e.

il termine di protezione giusta l'articolo 5 è scaduto.

2489

Legge sul design

Art. 28

Deposito internazionale

Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design) con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 19254 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente legge, esse prevalgono su queste ultime.

Sezione 4: Emolumenti Art. 29 L'ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa ordinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dall'ordinanza del 28 aprile 19975 sulle tasse dell'Istituto della proprietà intellettuale (OT-IPI).

Capitolo 3: Protezione giuridica Sezione 1: Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini Art. 30 1

Se non osserva un termine, il depositario o il titolare del diritto può chiedere per scritto all'Istituto il proseguimento della procedura.

2

La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositario o il titolare del diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l'atto omesso e pagato l'emolumento per il proseguimento della procedura.

3 L'accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell'Istituto ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l'atto per tempo.

4

4 5

Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini: a.

per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura;

b.

per rivendicare una priorità;

c.

che non devono essere rispettati nei riguardi dell'Istituto.

RS 0.232.121.1, riveduto all'Aja il 28 novembre 1960 (RS 0.232.121.2).

RS 232.148

2490

Legge sul design

Sezione 2: Ricorso davanti alla Commissione di ricorso Art. 31 Le decisioni dell'Istituto possono essere impugnate con ricorso davanti alla Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale.

Sezione 3: Diritto civile Art. 32

Azione d'accertamento

Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto di diritto ai sensi della presente legge.

Art. 33

Azione per cessione

1

Chiunque fa valere un diritto prevalente può promuovere azione per cessione del diritto di design contro il titolare del diritto.

2

Se il titolare del diritto è in buona fede, l'azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design.

3

Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

4

Sono fatte salve tutte le pretese di risarcimento dei danni.

Art. 34

Azione d'esecuzione di una prestazione

1

Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di: a.

proibire una lesione imminente;

b.

far cessare una lesione attuale;

c.

obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2

Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni6 volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell'utile secondo le disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

3 L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo l'iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.

6

RS 220

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Legge sul design

4 I titolari di una licenza sono legittimati in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.

Art. 35

Confisca nella procedura civile

Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 36

Provvedimenti cautelari

1

Chi rende verosimile una lesione illecita al suo diritto di design, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari.

2 Può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per assicurare le prove, per indagare sull'origine degli oggetti prodotti illecitamente, per il mantenimento dello stato di fatto o per l'esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessazione o di divieto.

3

Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 28c-28f del Codice civile svizzero7.

4

L'articolo 34 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 37

Pubblicazione della sentenza

Su domanda della parte vincente, il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte soccombente. Il giudice fissa le modalità e l'entità della pubblicazione.

Art. 38

Comunicazione delle sentenze

Il giudice comunica all'Istituto le sentenze cresciute in giudicato che implicano la modifica di un'iscrizione nel registro.

Sezione 4: Diritto penale Art. 39

Violazione del diritto di design

1

Su querela del titolare del diritto è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque abbia intenzionalmente violato il diritto di design:

7

a.

usando illecitamente il design;

b.

partecipando a un atto d'uso o avendone favorito o facilitato l'esecuzione;

RS 210

2492

Legge sul design

c.

rifiutando di indicare all'autorità competente la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2

I reati per professione sono perseguiti d'ufficio. La pena è della detenzione e della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 40

Infrazioni commesse nell'azienda

Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

Art. 41

Sospensione del procedimento

1

Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l'imputato fa valere in un procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design.

2

Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del diritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un procedimento civile.

3

Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione.

Art. 42

Confisca nella procedura penale

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 43

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane Art. 44

Denuncia di invii palesemente illeciti

1

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l'attenzione del titolare del diritto di un design depositato, se questi è noto, su determinati invii quando sia palese l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti prodotti illecitamente.

2

In tali casi l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l'articolo 45.

8

RS 313.0

2493

Legge sul design

Art. 45

Domanda d'intervento

1

Se ha indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del diritto o di una licenza di un design depositato può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo di tali oggetti.

2 La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell'Amministrazione delle dogane; fornisce tra l'altro una descrizione esatta degli oggetti.

3 L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente in merito alla domanda.

Può riscuotere un emolumento a copertura delle spese amministrative.

Art. 46

Trattenuta degli oggetti

1

Se, in base a una domanda giusta l'articolo 45, ha il sospetto fondato che un determinato oggetto destinato all'importazione, all'esportazione o al transito sia prodotto illecitamente, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente.

2 L'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari.

3

In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 47

Prestazione di garanzie e risarcimento dei danni

1

Se v'è da temere un danno a causa della trattenuta degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane può vincolare tale trattenuta alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del richiedente.

2 Il richiedente deve risarcire il danno causato dalla trattenuta degli oggetti, se i provvedimenti cautelari non sono ordinati oppure si rivelano infondati.

Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 48 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2494

Legge sul design

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 49 1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge.

2

I disegni e i modelli già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al precedente diritto fino al momento della registrazione.

3 I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione. Se la protezione del design deve essere mantenuta anche dopo la scadenza di tale periodo, va dapprima fatta pervenire all'Istituto una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 50 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2495

Legge sul design

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 30 marzo 19009 sui disegni e modelli industriali è abrogata.

2. Il Codice delle obbligazioni 10 è modificato come segue: Art. 332 E. Diritti sulle 1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che invenzioni e sui quali ha partecipato nello svolgimento della design

il lavoratore ha fatto o ai sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.

2

Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

3

Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso precedente deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.

4

Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.

Art. 332a Abrogato 3. La legge federale del 24 marzo 199511 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. a 1

L'Istituto adempie i seguenti compiti:

9 10 11

CS 2 857; RU 1956 872, 1962 479, 1988 1776, 1992 288, 1995 1784 5050 RS 220 RS 172.010.31

2496

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a.

cura la preparazione e l'esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione di design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;

4. La legge federale del 28 agosto 199212 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza è modificata come segue: Art. 38 cpv. 3 (nuovo) 3

L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

5. La legge federale del 25 giugno 195413 sui brevetti d'invenzione è modificata come segue: Art. 29 cpv. 4 3

Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi hanno diritto alla concessione di una licenza non esclusiva.

Art. 61 cpv. 3 (nuovo) 3

L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

2074

12 13

RS 232.11 RS 232.14

2497