Traduzione 1

Allegato 2

Raccomandazione (n. 188) inerente alle Agenzie di collocamento private

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 3 giugno 1997 per la sua 85 a sessione; avendo deciso di adottare diverse proposte concernenti la revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (emendata), 1949, questione che figura al quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una raccomandazione volta a completare la Convenzione concernente le agenzie di collocamento private, 1997, addotta addì diciannove giugno millenovecentonovantasette, la raccomandazione qui appresso, denominata la Raccomandazione concernente le agenzie di collocamento private, 1997,

I. Disposizioni generali 1. Le disposizioni della presente raccomandazione completano quelle della Convenzione concernente le agenzie di collocamento private, 1997 («qui di seguito denominata la Convenzione») e devono essere applicate congiuntamente a queste ultime.

2. (1) Organi tripartiti o organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere associati, nella misura del possibile, ai lavori di elaborazione e di applicazione delle disposizioni volte all'esecuzione della Convenzione.

(2) Qualora necessario, la legislazione nazionale applicabile alle agenzie di collocamento private deve essere completata da norme tecniche, direttive, codici di deontologia e procedure di autodisciplina o altri dispositivi conformi alla prassi nazionale.

3. Gli Stati membri devono, nella misura del possibile, scambiare le loro informazioni ed esperienze circa il contributo delle agenzie di collocamento private al funzionamento del mercato del lavoro, e comunicarle all'Ufficio internazionale del lavoro.

II. Protezione dei lavoratori 4. I Membri devono prendere i provvedimenti necessari e utili per prevenire e sopprimere le pratiche non conformi alla deontologia da parte delle agenzie di collocamento private. Tali provvedimenti possono comprendere l'adozione di leggi o regolamenti che prevedono sanzioni ­ inclusa l'eventuale revoca dell'autorizzazione di esercizio ­ per le agenzie di collocamento private il cui operato non è conforme alla deontologia professionale.

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Dal testo originale francese.

1999-6153

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Agenzie di collocamento private

5. I lavoratori impiegati dalle agenzie di collocamento private di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 della Convenzione devono, se opportuno, essere in possesso di un contratto di lavoro scritto che precisi le loro condizioni di lavoro prima dell'inizio effettivo dell'impiego.

6. Le agenzie di collocamento private non devono fornire lavoratori a un'impresa acquisitrice allo scopo di sostituire impiegati di tale impresa che sono in sciopero.

7. L'autorità competente deve reprimere le pratiche sleali in materia di inserzioni, nonché le inserzioni menzognere, incluse quelle che propongono impieghi inesistenti.

8. Le agenzie di collocamento private: a)

non devono reclutare, collocare o impiegare scientemente lavoratori addetti a mestieri che comportano pericoli o rischi inaccettabili o quando detti lavoratori sono esposti a abusi o trattamenti discriminatori di qualsiasi genere;

b)

devono informare i lavoratori migranti, nella misura del possibile nella loro lingua o in una lingua a loro familiare, circa la natura dell'impiego offerto e le condizioni di lavoro applicabili.

9. Alle agenzie di collocamento private deve essere vietato, o comunque impedito con altri mezzi, di formulare o pubblicare inserzioni per posti vacanti o offerte d'impiego implicanti, in maniera diretta o indiretta, una discriminazione basata sulla razza, il colore, il sesso, l'età, la religione, l'opinione politica, la nazionalità, l'origine sociale o etnica, l'handicap, lo statuto matrimoniale o familiare, le preferenze sessuali o l'appartenenza a un'organizzazione di lavoratori.

10. Le agenzie di collocamento private devono essere incoraggiate a promuovere la parità sul lavoro mediante programmi d'azione positiva.

11. Alle agenzie di collocamento private deve essere vietato conservare in schedari o registri dati personali che non sono direttamente necessari alla valutazione dell'attitudine dei candidati per gli impieghi per i quali sono o potrebbero essere presi in considerazione.

12. (1) Le agenzie di collocamento private non devono conservare i dati personali di un lavoratore più a lungo di quanto non sia giustificato dallo scopo preciso della loro compilazione, oppure oltre il periodo durante il quale il lavoratore desidera figurare su una lista di candidati.

(2) Si devono prendere misure atte a garantire ai lavoratori di poter consultare tutti i dati personali che li riguardano, indipendentemente dal loro trattamento automatico, informatico o manuale. Queste misure devono includere il diritto del lavoratore di ottenere e esaminare una copia di tutti questi dati, nonché quello di esigere che i dati erronei o incompleti siano soppressi o modificati.

(3) Le agenzie di collocamento private non devono richiedere, conservare o utilizzare informazioni sulle condizioni di salute di un lavoratore, né servirsi di tali informazioni per decidere della sua idoneità all'impiego, tranne se questi dati sono direttamente legati alle condizioni richieste per l'esercizio di una determinata professione, e solo con l'autorizzazione esplicita del lavoratore interessato.

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Agenzie di collocamento private

13. Le agenzie di collocamento private e l'autorità competente devono prendere provvedimenti per promuovere il ricorso a metodi di selezione appropriati, equi ed efficaci.

14. Le agenzie di collocamento private devono disporre di personale sufficientemente formato e qualificato.

15. Tenuto debito conto dei diritti e dei doveri previsti dalla legislazione nazionale, in materia di cessazione del contratto di lavoro, le agenzie di collocamento private di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 della Convenzione non devono: a)

impedire all'impresa acquisitrice di assumere il salariato messole a disposizione;

b)

limitare la mobilità professionale del salariato;

c)

infliggere sanzioni a un salariato che accetta di lavorare per un'altra impresa.

III. Relazioni tra il servizio di collocamento pubblico e le agenzie di collocamento private 16. In vista dell'attuazione di una politica nazionale sull'organizzazione del mercato del lavoro, la cooperazione tra il servizio di collocamento pubblico e le agenzie di collocamento private deve essere incoraggiata; a tal scopo, possono essere istituiti organi composti di rappresentati del servizio di collocamento pubblico e delle agenzie di collocamento private, nonché delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

17. Le misure volte a stabilire una cooperazione tra il servizio pubblico e le agenzie private possono includere: a)

lo scambio reciproco d'informazioni e l'impiego di una terminologia comune per accrescere la trasparenza del funzionamento del mercato del lavoro;

b)

lo scambio di inserzioni concernenti i posti vacanti;

c)

la realizzazione di progetti comuni, per esempio nel settore della formazione;

d)

la conclusione di accordi tra il servizio di collocamento pubblico e le agenzie di collocamento private per lo svolgimento di determinate attività, come i progetti per il reinserimento dei disoccupati di lunga durata;

e)

la formazione del personale;

f)

consultazioni regolari volte a migliorare le pratiche professionali.

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