Termine di referendum: 12 ottobre 2000
Legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere del 23 giugno 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999 1, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale del 23 marzo 19622 sui rapporti fra i Consigli Ingresso visti gli articoli 64bis, 85 n. 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale3, ...
Art. 3bis cpv. 1 lett. e 1
All'entrata nel Consiglio, ogni membro informa per scritto l'Ufficio: e.
delle funzioni ufficiali che esercita per uno Stato estero come pure dei titoli e delle insegne cavalleresche che ha accettato da autorità estere.
Art. 3sexies È vietato ai membri dei Consigli esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
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FF 1999 6784 RS 171.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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1999-4936
Liberalità e onorificenze. LF
2. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione4 Ingresso visto l'articolo 85 n. 1 della Costituzione federale 5, ...
Art. 60 cpv. 3 3 È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
3. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19276 Ingresso visto l'articolo 85 n. 1 e 3 della Costituzione federale 7, ...
Titolo precedente l'art. 26 6. Divieto di esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero e di accettare titoli e insegne cavalleresche Art. 26a È vietato ai funzionari esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria8 Ingresso visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale9, ...
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RS 172.010 Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
RS 172.221.10 Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 188191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Liberalità e onorificenze. LF
Art. 3 cpv. 3 3 È vietato ai membri del Tribunale federale esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
5. Legge militare del 3 febbraio 199510 Ingresso visti gli articoli 18-22, 45 bis e 69 della Costituzione federale11, ...
Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 5: Liberalità e onorificenze di autorità estere Art. 40a 1I
militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.
2I
militari che possedevano liberalità e onoreficenze prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 12 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1570
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RS 510.10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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