Comunicazione (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251) La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con un membro della presidenza, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart), concernente l'abuso di posizione dominante sul mercato delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

La Lokoop SA ­ filiale della Mittelthurgaubahn, Südostbahn e dell'agenzia di viaggio Mittelthurgau ­ si occupa dal 1° maggio 1999 del trasporto di pacchetti postali a nome della Posta sulla rete delle FFS nei dintorni di San Gallo e del Rheinthal. Nel corso della primavera 1999, su richiesta della Lokoop SA, le FFS sottoposero un'offerta concernente le prestazioni di servizio nelle stazioni di San Gallo, Frauenfeld, Rorschach, Landquart e Coira. I servizi richiesti, soprattutto i servizi di smistamento, furono offerti esclusivamente come pacco complessivo. L'offerta impedì alla Lokoop SA, di eseguire o far eseguire da terzi alcuni di questi servizi.

L'inchiesta preliminare ha evidenziato l'esistenza di indizi, secondo i quali l'offerta di prestazioni di servizio come pacco complessivo comporterebbe una limitazione illecita della concorrenza secondo l'articolo 7 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c LCart. Essi prevedono che ad un'impresa dominante sul mercato non è permesso ostacolare l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese e imporre prezzi inadeguati o altre condizioni commerciali.

Il comportamento sopraccitato delle FFS è oggetto dell'inchiesta, che ha come scopo di chiarire se l'offerta di prestazioni di servizio come pacco complessivo costituisce di fatto una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c LCart.

I terzi interessati che desiderassero partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

,,le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori".

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna. Tel. 031 322 20 40, Fax 031 322 20 53.

21 marzo 2000

2000-0534

Segreteria della Commissione della concorrenza

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