Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 3 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 1 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 16 marzo 1998 per le costruzioni ferroviarie, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

2

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL) i Cantoni di Basilea-Città, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

3 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro che eseguono lavori di costruzione e manutenzione ferroviaria, così come per i loro lavoratori e lavoratrici.

Sono escluse le imprese sottoposte alla convenzione dell'industria metalmeccanica e le imprese che eseguono esclusivamente lavori di saldatura e di rettifica delle rotaie, come pure lavori di costruzione delle linee di contatto e dei circuiti elettrici.

4

Il fondo di coordinamento, rispettivamente il fondo per la formazione del settore principale dell'edilizia, è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL).

5

Il fondo di coordinamento, rispettivamente il fondo per la formazione, ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2000-2149

4513

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite della Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro.

La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1o novembre 2000 ed è valido sino al 31 dicembre 2000.

3 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2350

4514