Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001, decreta: I La legge federale del 10 ottobre 19972 concernente le imprese di armamento č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale 3 Art. 5a

Ricapitalizzazione

1

La Confederazione assicura l'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in societā anonime.

2

Il Consiglio federale stabilisce le modalitā, l'entitā e la data della necessaria ricapitalizzazione. L'onere che ne deriva per la Confederazione č registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 5b

Aumento ulteriore del capitale di copertura

1

Se il capitale statutario di copertura delle imprese d'armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l'autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell'effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

2

In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale stabilisce le modalitā, l'entitā e la data della necessaria ricapitalizzazione.

1 2 3

FF 2000 2021 RS 934.21 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 capoverso 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556)

2000-0080

2035

Imprese d'armamento della Confederazione

3

L'onere che deriva per la Confederazione dalle disposizioni del presente articolo č registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

II

1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2016

2036