Legge federale Disegno sulla modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20001, decreta: I Il decreto federale del 6 ottobre 19952 in favore delle zone di rilancio economico è modificato come segue:

Ingresso Visti gli articoli 31bis capoversi 2 e 3 lettera c e 41ter capoversi 1, 5 e 6 della Costituzione federale3, ...

Art. 1 Principio 1 La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell'economia privata volti a creare e riorientare impieghi nelle zone di rilancio economico.

2

Essa può concedere aiuti finanziari a istituzioni e progetti che promuovono a livello sovraziendale il potenziale imprenditoriale, gli investimenti e l'innovazione nelle zone di rilancio economico (aiuti finanziari sovraziendali).

Art. 3

Condizioni generali

1

Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'imprese industriali o d'imprese di prestazione di servizi affini alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di:

1 2 3

a.

creare nuovi impieghi; o

b.

mantenere a lungo termine gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze.

FF 2000 4924 RS 951.93 Queste disposizioni corrispondono agli art. 95 cpv. 2, 103, 128 e 196 n. 13 della Costitu zione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2000-1665

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Zone di rilancio economico

2 Aiuti finanziari sovraziendali possono essere concessi per istituzioni nuove o esistenti e per progetti del settore privato o pubblico, se

a.

sostengono iniziative imprenditoriali oppure promuovono la creazione e il collegamento di competenze aziendali e tecnologiche che non siano presenti, o siano presenti in modo insufficiente, in una zona di rilancio econo mico;

b.

apportano un beneficio a più aziende nella zona di rilancio economico interessata; e

c.

danno un impulso supplementare durevole per lo sviluppo economico nella zona di rilancio economico.

Art. 5 Abrogato Art. 6, cpv. 1 1 Un'impresa può beneficiare di agevolazioni dell'imposta federale diretta solo se il Cantone in cui è realizzato il progetto le concede pure agevolazioni fiscali.

Art. 6a (nuovo) Aiuti finanziari sovraziendali 1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari sovraziendali se il Cantone o i Cantoni, in cui l'istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti, concedono pure aiuti finanziari.

2 Essa li concede, sotto forma di importo forfetario unico o annuo, in proporzione all'importanza dell'istituzione o del progetto per l'economia regionale.

3 L'importo degli aiuti finanziari della Confederazione non deve eccedere il totale degli aiuti finanziari concessi dai Cantoni. Ogni istituzione o progetto può beneficiare al massimo di un aiuto di 300'000 franchi per anno civile.

Art. 7

Competenza e procedura in materia di fideiussioni e agevolazioni fiscali

1

Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui deve essere realizzato il progetto.

2 La domanda va corredata di tutti i documenti necessari; nel caso di una domanda di fideiussione vanno allegate segnatamente la promessa di credito e la valutazione che la banca mutuante ha rilasciato in merito al progetto e al suo promotore.

3 Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione, come pure della concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

4 Il Seco esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento), il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in

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Zone di rilancio economico

linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.

5 L'autorità cantonale che procede alla tassazione dell'impresa decide circa la concessione d'agevolazioni in materia d'imposta federale diretta conformandosi alla decisione presa dal Dipartimento.

6

Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, il Seco conclude, a nome della Confederazione, i contratti di diritto pubblico cui s'applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.

Art. 7a (nuovo) Competenza e procedura in materia di aiuti finanziari sovraziendali 1

Le richieste di aiuti finanziari sovraziendali sono presentate alle autorità competenti di uno dei Cantoni, in cui l'istituzione oppure il progetto esplica i suoi ef fetti.

2

La domanda va corredata di tutti i documenti necessari.

3

Il Cantone decide in merito alla concessione dei suoi aiuti finanziari e trasmette al Seco la richiesta unitamente alle sue decisioni e proposte.

4

Il Seco decide in merito agli aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 9

Finanziamento

1

L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l'importo massimo degli impegni aperti di fideiussione.

2

Essa stabilisce inoltre un credito quadro per gli aiuti finanziari sovraziendali. Almeno metà del credito quadro è riservata alle istituzioni e ai progetti che esplicano il loro effetto nelle regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni regionali negative della liberalizzazione nell'ambito delle infrastrutture.

Art. 11 cpv. 2 bis (nuovo) 2bis La

durata della sua validità è prorogata fino al 30 giugno 2006.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° luglio 2001.

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