Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna
Disegno
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20001, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19702 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue: Art. 21 Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati sino all'entrata in vigore della NPF, al più tardi però fino al 31 dicembre 2005.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne fissa la data dell'entrata in vigore.
2292
1 2
FF 2000 4315 RS 844
2000-1854
4323