Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito Proroga e modifica del 29 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I È prorogata la validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 maggio 1989, dell'8 aprile 1991, del 6 maggio 1993, del 24 aprile 1995, del 28 maggio 1996, del 17 novembre 1998 e del 22 ottobre 19991, che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito.

II Le disposizioni modificate2 qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 maggio 1989, dell'8 aprile 1991, del 6 maggio 1993, del 24 aprile 1995, del 28 maggio 1996, del 17 novembre 1998 e del 22 ottobre 1999, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 11

Salari

11.2

Aumenti salariali effettivi

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 11.2 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 1989 II 182, 1991 II 284, 1993 II 93, 1995 II 803, 1996 II 1262, 1998 4548-49, 1999 8036 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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2000-1779

Contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2001.

29 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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