Decreto federale concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 2000-2004 del 7 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto l'articolo 6 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 19992, decreta:

Art. 1 Nell'ambito degli aiuti finanziari a «Svizzera Turismo» è autorizzato un limite di spesa di 190 milioni di franchi al massimo per il periodo 2000-2004.

Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 7 dicembre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

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RS 935.21 FF 1999 4695

1999-4518

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