F Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 21 cpv. 1-4 1

Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione dell'assicurazione malattie.

2

Attuale capoverso 3.

3

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l'applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutti i dati necessari ed effettuare ispezioni. Gli assicuratori devono inviargli i rapporti e i conti annui.

4

Gli ospedali e le case di cura devono comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente legge relative al grado di copertura dei costi, nonché per sorvegliare l'economicità e la qualità delle prestazioni. L'anonimato degli assicurati deve essere garantito.

Art. 23

Statistiche

Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale.

Art. 80

Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: 1 2 3

236

FF 2000 205 RS 832.10 RS 431.01 1999-5678

Assicurazione malattie. LF

a.

sorvegliare l'osservanza dell'obbligo di assicurarsi;

b.

calcolare e riscuotere i premi;

c.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

d.

stabilire il diritto a riduzione dei premi conformemente all'articolo 65, nonché calcolarla e concederla;

e.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

f.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

g.

allestire statistiche.

Art. 81

Consultazione degli atti

1

Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a.

la persona interessata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;

e.

la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell'assicurazione malattie.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 82 cpv. 1 e 2 Assistenza amministrativa 1

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

2

Abrogato

Art. 83

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

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Assicurazione malattie. LF

Art. 84

Comunicazione di dati

1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 4 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 6 sulla statistica federale;

e.

agli organi incaricati di allestire statistiche per l'esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all'adempimento di tale obbligo e l'anonimato degli assicurati sia garantito;

f.

alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e della case di cura;

g.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4

Gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d'assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell'assicurato, se quest'ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti.

5

Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

4 5 6

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RS 281.1 RS 642.11 RS 431.01

Assicurazione malattie. LF

a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

6

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

7

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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