Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Disegno

(Legge sui documenti d'identità, LDI) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2000 1, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Documenti d'identità

1

Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d'identità per tipo di documento.

2

I documenti d'identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l'identità del titolare.

3

Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 2 1

1 2 3

Contenuto del documento d'identità

Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati: a.

cognome ufficiale;

b.

nome(i);

c.

sesso;

d.

data di nascita;

e.

luogo d'origine;

f.

cittadinanza;

g.

statura;

h.

firma;

i.

fotografia;

FF 2000 4135 RS 0.191.01 RS 0.191.02

1999-4375

4161

Legge sui documenti d'identità

j.

autorità di rilascio;

k.

data del rilascio;

l.

data della scadenza di validità;

m. numero e tipo di documento.

2 I dati secondo le lettere a-d, f, k, l, m, figurano sul documento d'identità anche in forma elettronicamente leggibile.

3

Il documento d'identità può contenere limitazioni della validità.

4

Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

5 Su domanda, il documento d'identità per minorenni può contenere i nomi dei rappresentanti legali.

Art. 3

Durata di validità

La validità dei documenti d'identità è limitata nel tempo. Il Consiglio federale disciplina la durata di validità.

Sezione 2: Rilascio, perdita e ritiro del documento Art. 4

Autorità di rilascio

1

I documenti d'identità sono rilasciati in Svizzera dai servizi designati dai Cantoni.

Il Consiglio federale può designare anche altri servizi.

2 I documenti d'identità sono rilasciati all'estero dai servizi designati dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina le competenze territoriali e per materia.

Art. 5

Domanda di rilascio

1

Chi vuole ottenere un documento d'identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il comune di domicilio o all'estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d'identità. Per minorenni e persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura per la domanda di rilascio. Può prevedere eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente.

Art. 6 1

Decisione

I servizi menzionati all'articolo 5 trasmettono la domanda all'autorità di rilascio.

Quest'ultima verifica che le indicazioni siano corrette e complete.

4162

Legge sui documenti d'identità

2

L'autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica l'autorità competente di stendere il documento. Trasmette a quest'ultima i dati necessari.

3

Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se: a.

sarebbe contrario a una decisione di un'autorità svizzera fondata sul diritto federale o cantonale;

b.

il richiedente ha depositato i suoi documenti d'identità presso un'autorità di perseguimento penale o un'autorità di esecuzione penale.

4 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato, d'intesa con l'autorità competente, se la persona è segnalata nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL per un crimine o un delitto.

5 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se nello Stato estero in cui presenta la domanda il richiedente è perseguito o è stato condannato per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e se vi sono motivi per presumere che egli intenda sottrarsi al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico svizzero.

Art. 7

Perdita

La perdita di un documento d'identità deve sempre essere notificata alla polizia.

Quest'ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d'informazione di cui all'articolo 11.

Art. 8 1

Ritiro

Il documento d'identità è ritirato se: a.

le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute;

b.

un'identificazione chiara non è più possibile;

c.

contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato.

2

Il servizio federale competente può, dopo aver consultato le autorità di perseguimento penale e le autorità d'esecuzione delle pene, ritirare o annullare un documento d'identità se il suo titolare si trova all'estero ed: a.

è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto;

b.

è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata.

Art. 9

Emolumento

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di pagare emolumenti, la cerchia di assoggettamento e la tariffa.

4163

Legge sui documenti d'identità

Sezione 3: Trattamento dei dati Art. 10

Principio

Il trattamento dei dati nell'ambito della presente legge è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992 4 sulla protezione dei dati.

Art. 11

Sistema d'informazione, scopo

1

Il servizio federale competente gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali figuranti nel documento d'identità nonché i dati seguenti: a.

autorità richiedente;

b.

luogo di nascita;

c.

altri luoghi d'origine;

d.

nomi dei genitori;

e.

data del primo e del nuovo rilascio, modifiche dei dati contenuti nel documento d'identità;

f.

iscrizioni inerenti blocco, deposito, rifiuto, perdita o ritiro del documento d'identità;

g.

iscrizioni inerenti le misure di protezione di minorenni o persone interdette in riferimento al rilascio di documenti;

h.

firma o firme del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni;

i.

iscrizioni inerenti la perdita e la revoca della cittadinanza;

j.

particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19615 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19636 sulle relazioni consolari.

2

Il trattamento dei dati è volto a impedire il rilascio non autorizzato di più documenti d'identità alla stessa persona e il loro impiego abusivo.

Art. 12

Trattamento e comunicazione di dati

1

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d'informazione:

4 5 6

a.

il servizio federale competente;

b.

le autorità di rilascio;

c.

l'autorità preposta alla stesura del documento.

RS 235.1 RS 0.191.01 RS 0.191.02

4164

Legge sui documenti d'identità

2

Per adempiere i compi spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono richiedere dati con la procedura di richiamo: a.

il servizio federale competente;

b.

le autorità di rilascio;

c.

il Corpo delle guardie di confine, esclusivamente per la verifica dell'identità;

d.

i servizi di polizia designati dai Cantoni, esclusivamente per la verifica dell'identità e per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita dei documenti;

e.

il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell'identità provenienti dall'estero, esclusivamente per la verifica dell'identità.

3 La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell'assistenza amministrativa.

Art. 13 1

Obbligo di notifica

L'autorità competente notifica all'autorità di rilascio del Cantone i dati seguenti: a.

la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca;

b.

il deposito di documenti e la sua revoca;

c.

misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d'identità nonché la loro revoca;

d.

la perdita o la revoca della cittadinanza.

2

L'autorità di rilascio del Cantone inserisce i dati nel sistema d'informazione della Confederazione.

3 Se la competenza spetta alle autorità federali, queste ultime comunicano i dati direttamente all'autorità della Confederazione competente per il sistema d'informazione.

Art. 14

Divieto di gestire banche dati parallele

È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne la conservazione limitata nel tempo da parte dell'autorità di rilascio dei moduli della domanda .

Art. 15

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in materia di: a.

responsabilità inerente il sistema d'informazione;

b.

autorizzazione d'accesso e di elaborazione;

c.

durata di conservazione dei dati;

d.

misure tecniche e organizzative.

4165

Legge sui documenti d'identità

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 16

Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge.

Art. 17

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2198

4166