Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 23 giugno 1978; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente, che concerne contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

10.12.1999

Cassa malati AEROSANA, Kloten

07.03.2000

La Generale di Berna, Berna

per l'assicurazione contro la malattia.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonchè i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso L'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg14, 3003 Berna.

21 marzo 2000

2000-0581

Ufficio federale delle assicurazioni private

1419