Messaggio 1

Parte generale

1.1

Introduzione

La lista di concessioni LIX-Svizzera-Liechtenstein (di seguito: Lista LIX) è allegata al Protocollo di Marrakesch (RS 0.632.20) a sua volta allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 19941. È parte integrante degli impegni di diritto internazionale contratti dalla Svizzera nell'ambito dell'OMC. Le modifiche di questa lista sottostanno alle pertinenti disposizioni procedurali dell'OMC e nel diritto nazionale, implicano adeguamenti corrispondenti della tariffa generale svizzera.

Il 26 maggio 1999, abbiamo approvato i risultati dei negoziati relativi alla seconda revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, con riserva della vostra approvazione, e abbiamo deciso di applicare provvisoriamente le modifiche della lista LIX. In applicazione dell'articolo 9a della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), abbiamo emanato un'ordinanza2 che attua la soppressione delle aliquote di dazio il 1° luglio 1999 per i prodotti farmaceutici in questione. Entrambe le misure sono presentate nel rapporto concernente le misure tariffali 99/2 (n. 11).

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, le modifiche della lista LIX nel settore dei prodotti farmaceutici.

1.2

Modifiche apportate alla lista LIX

Nell'ambito dell'Uruguay-Round si sono svolti due tipi di negoziati: da un lato, i negoziati bilaterali che vertevano sullo scambio reciproco di concessioni per i principali beni d'esportazione tra due membri del GATT, dall'altro i negoziati settoriali tra i principali esportatori volti a ridurre gradatamente o a eliminare i dazi in determinati settori (le cosiddette iniziative settoriali). In entrambi i casi, il risultato doveva essere applicato a tutti i membri dell'OMC, conformemente alla clausola della nazione più favorita.

L'iniziativa settoriale volta a eliminare i dazi doganali e le imposte per i prodotti farmaceutici (la cosiddetta iniziativa sui prodotti farmaceutici) prevede l'impegno reciproco dei membri partecipanti3 a integrare i risultati direttamente nelle loro liste di concessioni.

L'impegno della Svizzera in materia di riduzione dei dazi doganali figura negli allegati I-IV della sua lista LIX e nella legge sulla tariffa delle dogane. L'oggetto dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici (oltre 600 prodotti) e la clausola evolutiva in 1

2 3

La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è stata pubblicata nella Raccolta ufficiale. Una pubblicazione separata (stato 1° gennaio 1996, circa 700 pagine) può essere acquistata o consultata presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna, telefax: 031 / 3227872) (solo in lingua francese).

RU 1999 1709 Oltre la Svizzera, hanno partecipato a tale iniziativa i seguenti membri dell'OMC: Unione europea, Giappone, Canada, Norvegia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e gli Stati Uniti.

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2000-0255

essa contenuta sono stati approvati dal Parlamento con il decreto federale del 16 dicembre 1994 (RS 632.105.16; cfr. anche il messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 113).

Lo sviluppo ulteriore dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici decisa nell'ambito dell'Uruguay-Round prevede, almeno una volta ogni tre anni, una revisione regolare della lista dei prodotti (clausola evolutiva). Si garantisce in tal modo che l'iniziativa possa tener conto anche dei nuovi sviluppi. La progressiva liberalizzazione in seguito a queste revisioni implica per la Svizzera adeguamenti periodici della sua lista LIX e della tariffa generale.

L'estensione dell'iniziativa accorda la franchigia doganale a circa 600 prodotti farmaceutici supplementari. Contemporaneamente sono stati individuati 10 prodotti INN («International Non-Proprietary Names») che devono essere nuovamente esclusi dalla franchigia doganale. Le modifiche sono descritte in dettaglio qui di seguito (n. 2.1).

2

Parte speciale

2.1

Modifiche della Lista LIX

Tra il 29 ottobre 1997 e il 21 ottobre 1998 hanno avuto luogo complessivamente sei riunioni al fine di procedere a un secondo esame di detta lista di prodotti conformemente alla clausola evolutiva citata in precedenza. La posizione svizzera è stata elaborata d'intesa con l'industria farmaceutica e chimica.

Il risultato del negoziato è contenuto nel verbale della seduta del 21 ottobre 1998 relativa al commercio dei prodotti farmaceutici, depositato presso il Segretariato dell'OMC. Esso costituisce una decisione consensuale dei membri dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici ed è pienamente sostenuta dall'industria svizzera.

Il risultato dei negoziati che concerne gli allegati I-IV della lista può essere riassunto come segue: ­

L'allegato I (prodotti INN = «International Non-Proprietary Names») è completato con 272 prodotti ripresi dalle liste 74-78 dell'OMC.

­

L'allegato II (prefissi e suffissi per sali, esteri e idrati di INN dell'allegato I) è completato con cinque prodotti.

­

L'allegato III (sali, esteri e idrati di prodotti attivi INN che non sono classificati nella stessa posizione SH nella quale è classificato il prodotto attivo) non è modificato.

­

L'allegato IV (prodotti intermedi, ossia composti utilizzati nella fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, ammessi in franchigia da dazio) è completato con 367 nuovi prodotti intermedi. Dieci prodotti intermedi sono stati stralciati dal precedente allegato IV poiché sono ripresi nell'allegato I (prodotti INN) e conservano quindi la loro franchigia doganale.

1605

3

Ripercussioni

3.1

Confederazione

L'eliminazione dei dazi doganali per circa 600 prodotti farmaceutici comporterà una perdita minima di introiti doganali. Tale modifica non ha nessuna ripercussione sull'effettivo del personale.

3.2

Cantoni e Comuni

L'adeguamento della lista dei prodotti conseguente alla seconda revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici non ha nessuna ripercussione sui Cantoni e sui Comuni.

3.3

Economia

La soppressione dei dazi menzionati nel numero 3.1 contribuisce a migliorare le possibilità di accesso al mercato della nostra industria d'esportazione, poiché gli altri partecipanti all'iniziativa settoriale hanno a loro volta eliminato i dazi su tali prodotti. I prezzi dei diversi prodotti farmaceutici dovrebbero calare leggermente visto che i dazi sono stati soppressi per circa 250 prodotti intermedi, favorendo in tal modo i consumatori.

4

Programma di legislatura

Il progetto s'inserisce nell'ambito dei negoziati successivi all'Uruguay-Round. È conforme all'obiettivo 19 (Garanzia della presenza svizzera all'estero grazie all'estensione e all'intensificazione delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali su scala mondiale) del Rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281).

5

Rapporto con il diritto europeo

La modifica della lista LIX non ha nessun rapporto con il diritto europeo. Nel quadro delle relazioni Svizzera-AELS e Svizzera-UE, i prodotti farmaceutici sottostanno da lungo tempo al regime del libero scambio.

6

Validità per il Principato del Liechtenstein

La presente modifica della tariffa generale e della lista LIX si applicano anche al Principato del Liechtenstein fintanto che esso sarà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

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7

Basi giuridiche

7.1

Basi giuridiche dell'OMC per le modifiche della lista LIX

L'assunzione di nuovi impegni in materia di riduzione dei dazi doganali, come prevista dalla seconda revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici, costituisce, secondo il diritto dell'OMC, una nuova tappa nella liberalizzazione, attuabile in qualsiasi momento.

È previsto di depositare presso il Segretariato dell'OMC le modifiche della lista LIX sui prodotti farmaceutici che diventano effettive qualora gli altri membri dell'OMC non abbiano notificato al Segretariato, entro 90 giorni, la loro opposizione.

7.2

Costituzionalità

Il decreto federale concernente la modifica della lista LIX si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

In quanto allegato del GATT 1994, la lista LIX è denunciabile (cfr. Protocollo di Marrakesh dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 n. 1; RU 1995 2148). La modifica di tale lista non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale4. Essa non determina nemmeno un'unificazione multilaterale del diritto, poiché si tratta di liste nazionali di impegni e concessioni tariffarie. Le liste possono, ma non devono necessariamente essere identiche visto che sono allestite in base a diverse tecniche di classificazione doganale svolte dalle autorità doganali nazionali. Le liste nazionali di concessioni riflettono pertanto le situazioni dei diversi Paesi e non si prefiggono di uniformare il diritto. Il decreto federale non sottostà quindi al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

1973

4

Cfr. anche il messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994 (FF 1994 IV 1), n. 832 (p. 361 del messaggio).

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