Autorizzazione all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena rilasciata ai Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Ginevra, Ticino e Vaud 1
Il 28 aprile 1999, il Consiglio federale ha deciso quanto segue:
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Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale, i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città sono autorizzati a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 1 e 12 mesi, nonché pene detentive di lunga durata per le quali la semilibertà volge al termine, per una durata compresa tra 1 e 12 mesi. Dopo almeno un mese di esecuzione della pena sotto forma di sorveglianza elettronica, i due Cantoni sono inoltre autorizzati a combinare le pene detentive di breve durata con lavoro di utilità pubblica.
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Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale svizzero, il Canton Berna è autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di durata compresa tra 3 e 12 mesi. Dopo almeno un mese di esecuzione della pena sotto forma di sorveglianza elettronica, il Canton Berna è inoltre autorizzato a combinare tali pene detentive di breve durata con lavoro di utilità pubblica.
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Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale svizzero, i Cantoni di Ginevra, Ticino e Vaud sono autorizzati a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 1 e 6 mesi, nonché pene detentive di lunga durata, per le quali la semilibertà volge al termine e delle quali sono già stati scontati 2,5 anni, per una durata compresa tra 1 e 6 mesi.
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L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario può essere in linea di principio effettuata soltanto se:
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a)
il condannato vi acconsente;
b)
le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono;
c)
le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.
Le autorizzazioni sono valide per una durata di tre anni (inizio probabile del progetto pilota: 1° settembre 1999).
27 giugno 2000
Ufficio federale di giustizia
2179
3106
2000-1263