Traduzione 1

Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

la Republica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Confederazione Svizzera, Considerando che la Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868 nel tenore dei suoi Protocolli aggiuntivi deve tener conto dell'evoluzione del sistema di repressione nei diversi Stati contraenti, in modo da permettere una repressione più adeguata agli imperativi di sicurezza e più conforme alle legislazioni nazionali, in particolare delle infrazioni alle disposizioni prese in comune e relative principalmente alla protezione dell'ambiente, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Il testo dell'articolo 32 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, nella versione del suo Protocollo aggiuntivo n. 3 del 17 ottobre 1979, è sostituito dal testo seguente: «Le infrazioni delle prescrizioni di polizia della navigazione, convenute per il Reno dagli Stati rivieraschi, saranno punite con una multa di un importo corrispondente al massimo a 25 000 Euro o al controvalore nella moneta nazionale dello Stato di cui l'amministrazione pronuncia la sanzione o del quale è adito il tribunale».

Art. 2 Il presente Protocollo aggiuntivo è sottoposto a ratificazione.

La ratificazione avrà luogo con il deposito d'uno strumento nella debita forma presso il Segretario generale della Commissione centrale. Questi compilerà un verbale di deposito e trasmetterà a ciascuno degli Stati firmatari una copia, certificata conforme, degli strumenti di ratificazione e del verbale di deposito.

Art. 3 Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente il deposito del quinto strumento di ratificazione presso il Segretariato della Commissione centrale. Il Segretario generale ne informerà gli Stati contraenti.

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Dal testo originale tedesco (AS 2000 ...).

2000-1931

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Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

Art. 4 Il presente Protocollo aggiuntivo, redatto in un solo esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, ciascun testo facente parimenti fede, rimarrà depositato negli archivi della Commissione centrale.

Una copia certificata conforme dal Segretario generale sarà trasmessa a ciascuno degli Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Strasburgo, il 21 ottobre 1999.

(Seguono le firme) 2229

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