Traduzione 1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

1

a)

per quanto concerne la Repubblica del Kazakistan: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche; (ii) l'imposta sul patrimonio delle persone fisiche e giuridiche (qui di seguito indicate quali «imposta kazaka»);

b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

Dal testo originale tedesco.

2000-0123

2291

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva svizzera prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a)

il termine (i) «Kazakistan» designa la Repubblica del Kazakistan; usato in senso geografico «Kazakistan» designa il territorio della Repubblica del Kazakistan e le zone sulle quali il Kazakistan esercita i suoi diritti sovrani e il suo potere giurisdizionale conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale e nelle quali è applicato il suo diritto fiscale; (ii) «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

b)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone;

c)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Kazakistan o la Svizzera;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Kazakistan, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

h)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone o le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

i)

ai fini della presente Convenzione il termine «patrimonio» designa ogni proprietà mobiliare e immobiliare e comprende (senza limitazione) denaro contante, cartevalori o altri titoli di proprietà, cambiali, titoli obbligazionari o altri titoli di debiti, nonché brevetti, diritti di marchi, diritti d'autore o altri analoghi diritti di proprietà.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito, durante il periodo in cui sono usate, dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. L'espressione comprende anche uno Stato contraente o le sue collettività territoriali. Essa comprende inoltre ogni fondo di pensione o ogni altra istituzione di previdenza a favore degli impiegati e ogni organizzazione di beneficenza costituita conformemente al diritto di uno Stato contraente e il cui reddito generalmente non soggiace all'imposta in questo Stato.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per redditi che esse ricavano da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere edile, una catena di montaggio o un progetto di montaggio in uno Stato contraente nonché le attività di sorveglianza ad essi collegate, quando la durata di tale cantiere o progetto oltrepassa i dodici mesi o quando la durata delle prestazioni di servizi ad essi collegate oltrepassa i dodici mesi; e

b)

un'installazione o struttura utilizzata per l'esplorazione di risorse naturali in uno Stato contraente oppure le attività di sorveglianza ad esse collegate, come pure una torre di trivellazione o una nave utilizzata per l'esplorazione di risorse naturali, se la durata del loro impiego supera i dodici mesi o tali prestazioni di servizi si prolungano per più di dodici mesi; e

c)

la prestazione di servizi in uno Stato contraente, compresi i servizi di consulenza, da parte di una persona residente dell'altro Stato contraente per mezzo d'impiegati o di altro personale presente nel primo Stato contraente e assunto a questo scopo dalla persona residente dell'altro Stato contraente, ma soltanto se tali prestazioni di servizi durano più di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire studi scientifici o di esercitare attività analoghe che per l'impresa abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una catena di montaggio è eseguita da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la sua fornitura di macchine o attrezzature prodotte da questa impresa;

g)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente, secondo il paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che quest'impresa abbia in questo Stato contraente una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente o che svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili conseguiti da un residente di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di quest'impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato contraente sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato.

Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcun'imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Gli utili conseguiti da un'impresa appartenente ad un residente di uno Stato contraente conseguiti tramite una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, sono, dopo essere stati assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dopo la deduzione dell'importo reinvestito nella stabile organizzazione, imponibili per il rimanente importo nell'altro Stato contraente, ma l'imposta addizionale così stabilita
non può eccedere la percentuale fissata nel paragrafo 2 lettera a) del presente articolo. Tuttavia, se nell'anno fiscale in questione gli utili della stabile organizzazione non superano i 100'000 dollari americani, l'imposta addizionale non sarà prelevata.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

a)

gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati su un prestito, un'obbligazione garantita da ipoteca o un debito analogo del Governo di questo Stato contraente, della Banca centrale di questo Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali sono esentati dall'imposizione in questo Stato;

b)

gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati su un'obbligazione, un certificato di debito o un debito analogo del Governo dell'altro Stato contraente, della Banca centrale dell'altro Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali sono esentati dall'imposizione nel primo Stato contraente;

c)

gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati su prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente, dalla Banca centrale dell'altro Stato contraente o da un ufficio o un'agenzia d'affari (compreso un istituto finanziario) controllati da questo Governo o di sua proprietà sono esentati dall'imposizione nel primo Stato contraente;

d)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente di cui il beneficiario degli interessi è residente, soltanto se la persona che li riceve ne è il beneficiario effettivo e se sono pagati: (i) in relazione con la vendita a credito di un'attrezzatura industriale, commerciale e scientifica oppure (ii) in relazione con la vendita a credito di merci da un'impresa ad un'altra.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, te-

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

nuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni e che ne è il beneficiario effettivo è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso: a)

di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how);

b)

di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, l'effettivo beneficiario dei canoni da leasing, secondo il paragrafo 3 lettera b) del presente articolo, può scegliere di essere imposto nello Stato contraente nel quale i canoni sono pagati, come se il diritto o la proprietà per cui i canoni sono pagati è effettivamente in relazione con una stabile organizzazione o una base fissa. In questa ipotesi, le disposizioni dell'articolo 7 rispettivamente dell'articolo 14 della Convenzione sono applicabili al reddito e alle deduzioni (compreso l'ammortamento) che sono concesse a questo genere di diritto e di proprietà.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano 2300

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società il cui patrimonio è principalmente costituito da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente realizza dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o d'altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che le prestazioni di servizi non siano o non siano state eseguite nell'altro Stato contraente; e a)

i redditi siano imputabili ad una base fissa di cui una persona abitualmente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; oppure

b)

una tale persona soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un arco di 12 mesi che inizia o finisce nel corso dell'anno fiscale considerato.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

In questo caso, i redditi imputabili alle prestazioni di servizi sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente ai principi dell'articolo 7 che permettono di determinare l'ammontare dell'utile delle imprese e di attribuirlo a una stabile organizzazione.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un arco di 12 mesi che inizia o finisce nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente l'impresa esercente la nave o l'aeromobile.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza nonché di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2302

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

2. Il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, che affluisce a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia dimostrato che né l'artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti di spettacolo o sportivi quando questi redditi derivano in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18

Pensioni e rendite

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato, nonché ogni rendita pagata ad un tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Il termine «rendita» designa una determinata somma di denaro pagata periodicamente vita natural durante o per un periodo determinato o determinabile, in adempimento di un obbligo in denaro o valutabile in denaro.

3. Pagamenti di mantenimento e altri importi analoghi (compresi alimenti per i figli) provenienti da uno Stato contraente e versati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Gli stipendi, i salari, e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato contraente e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato contraente, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato contraente, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

2303

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano agli stipendi, ai salari e alle rimunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato contraente.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili secondo l'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato contraente.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato contraente.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato contraente.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato contraente.

2304

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Kazakistan, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente del Kazakistan ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Kazakistan accorda: (i) sull'imposta che percepisce sul reddito del residente la deduzione di un importo uguale all'imposta sul reddito pagata in Svizzera; (ii) sull'imposta che percepisce sul patrimonio del residente la deduzione di un importo uguale all'imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.

La somma computata secondo le summenzionate disposizioni non può tuttavia eccedere l'imposta sul reddito o l'imposta sul patrimonio che il Kazakistan avrebbe percepito su questo reddito o su questo patrimonio sulla base delle sue aliquote d'imposta.

b)

Qualora un residente del Kazakistan ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Svizzera, il Kazakistan può comprendere questi redditi o questo patrimonio nella base imponibile per determinare l'aliquota d'imposta da applicare in Kazakistan.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Kazakistan, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.

b)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Kazakistan, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Esso può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Kazakistan, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Kazakistan; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Kazakistan sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

2305

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Art. 24

Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente del Kazakitan, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 7 o dell'articolo 12 paragrafo 7, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25

Procedura di conciliazione

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente 2306

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di conciliazione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di conciliazione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Se dovessero sorgere difficoltà o dubbi in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e se le autorità competenti non fossero in grado di risolverli sulla base dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad un arbitrato, se le autorità competenti e il contribuente o i contribuenti sono d'accordo e premesso che il contribuente o i contribuenti accettino per scritto di rispettare la decisione dell'arbitrato. La decisione dell'arbitrato in merito ad un caso particolare sarà vincolante per i due Stati contraenti. La procedura fra i due Stati sarà aperta attraverso uno scambio di note per via diplomatica. Alla fine di un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le autorità competenti si consulteranno
per stabilire se è opportuno lo scambio di note diplomatiche. Le disposizioni del presente paragrafo entreranno in vigore dopo che gli Stati contraenti le avranno accettate attraverso uno scambio di note diplomatiche.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e non potranno essere rivelate ad alcuna persona o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che non si occupi dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni soltanto per questi scopi. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali o metodi commerciali.

2307

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione o a quella dello Stato contraente che le chiede.

Art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dell'ultima notificazione, nella quale ciascuno Stato contraente comunica all'altro di aver adempiuto, conformemente alla propria legislazione, le procedure necessarie all'entrata in vigore della Convenzione.

2. La Convenzione si applicherà a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile nel corso del quale la Convenzione entra in vigore o dopo questa data;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile nel corso del quale la Convenzione entra in vigore o dopo questa data.

2308

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 21 ottobre 1999, in due esemplari in lingua tedesca, kazaka, russa e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kazakistan:

Joseph Deiss

Erlan Idrisov

2309

Traduzione 2

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, il 21 ottobre 1999, all'atto della firma della Convenzione conclusa a Berna per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 7 Resta inteso che l'articolo 7 paragrafo 1 è applicabile anche nei casi in cui sono state costituite strutture illecite con le quali l'impresa vende merci o esercita attività identiche o analoghe alle vendite o agli affari della stabile organizzazione, se può essere dimostrato che questa stabile organizzazione ha partecipato in misura determinante alle relative attività.

2. Ad art. 10

2

a)

Resta inteso che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente, che detiene direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi, saranno esonerati dall'imposta nel primo Stato contraente, a condizione che la società che riceve i dividendi abbia investito almeno un milione di dollari americani nella società che paga i dividendi e che questo investimento sia interamente garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, dalla Banca centrale di questo Stato contraente, da un ufficio o agenzia d'intermediazione (compreso un istituto finanziario) di proprietà di questo Governo o da esso controllata, e che sia approvato dal Governo del primo Stato contraente. Se l'investimento in oggetto supera il milione di dollari americani, ma non è interamente assicurato o garantito, questa disposizione si applicherà soltanto alla parte dei dividendi afferente alla quota garantita o assicurata dell'investimento complessivo.

b)

Resta inteso che l'imposta addizionale prevista nel paragrafo 6 non sarà prelevata se l'importo investito nella stabile organizzazione supera i 500 000 dollari americani e se questo investimento è interamente assicurato o garantito dal Governo dello Stato contraente di cui l'impresa è residente, dalla Banca centrale di questo Stato contraente, da un ufficio o agenzia d'intermediazione (compreso un istituto finanziario) di proprietà di questo Governo o da esso controllata, e che sia approvato dal Governo dell'altro Stato contraente. Se l'investimento in oggetto supera 500 000 dollari americani, ma

Dal testo originale tedesco.

2310

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

non è interamente assicurato o garantito, questa disposizione si applicherà soltanto alla parte dei dividendi afferente alla quota garantita o assicurata dell'investimento complessivo.

c)

Se e fino a quando sarà in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il Kazakistan e uno Stato attualmente membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la quale non preveda un'imposta addizionale come quella prevista nell'articolo 10 paragrafo 6 della presente Convenzione, questa imposta addizionale non sarà prelevata sulle imprese residenti di Svizzera.

Ad articoli 11 e 12 Se, dopo il 15 dicembre 1998, il Kazakistan concludesse con uno Stato attualmente membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una convenzione per evitare le doppie imposizioni che preveda per l'imposizione di interessi e canoni un'aliquota effettivamente inferiore (compresa un'aliquota zero) a quella prevista dalla presente Convenzione, questa aliquota inferiore si applicherebbe automaticamente ai residenti di Svizzera.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 21 ottobre 1999, nelle lingue tedesca, kazaka, russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra i testi farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kazakistan:

Joseph Deiss

Erlan Idrisov

2044

2311