Traduzione 1

Allegato 6

Convenzione (n. 182) concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87 a sessione; considerando la necessità di adottare nuovi strumenti volti al divieto e all'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro quale priorità nazionale e internazionale, segnatamente della cooperazione e dell'assistenza internazionali, in vista di completare la Convenzione e raccomandazione concernenti l'età minima di ammissione al lavoro, 1973, che restano tuttora strumenti fondamentali nel settore del lavoro dei fanciulli; considerando che l'abolizione effettiva delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro esige un'azione comune immediata, che tenga conto dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a queste forme di lavoro i fanciulli interessati, assicurandone la riabilitazione e l'integrazione sociale, pur senza dimenticare i bisogni delle loro famiglie; ricordando la risoluzione relativa all'abolizione del lavoro dei fanciulli adottata nel 1996 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 83 a sessione; ricordando che il lavoro dei fanciulli è largamente causato dalla povertà e che, a lunga scadenza, la soluzione risiede in una crescita economica costante, che sfoci nel progresso sociale e in particolare nell'eliminazione della povertà e nell'educazione universale; ricordando la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; ricordando la dichiarazione dell'OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, adottati nel 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 86 a sessione; ricordando che alcune delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro sono coperte da altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, 1930, e la Convenzione complementare delle Nazioni Unite concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, 1956; avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli,
questione che è elencata al quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione internazionale,

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Dal testo originale francese.

1999-5256

Divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione

addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, Art. 1 Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere provvedimenti immediati ed efficaci per garantire il divieto e l'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, e ciò con la massima urgenza.

Art. 2 Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le persone minori di 18 anni.

Art. 3 Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro» comprende: a)

tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio, compreso l'arruolamento forzato od obbligatorio dei fanciulli in vista di utilizzarli nei conflitti armati;

b)

l'impiego, il reclutamento o l'offerta di fanciulli a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c)

l'impiego, il reclutamento o l'offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definiti nelle convenzioni internazionali pertinenti;

d)

i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei fanciulli.

Art. 4 1. I lavori descritti nell'articolo 3 lettera d) devono essere fissati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.

2. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve individuare i tipi di lavoro così fissati.

3. La lista dei tipi di lavoro compilata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve essere esaminata periodicamente e, se opportuno, riveduta in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

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Art. 5 Ciascun Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare o designare meccanismi appropriati per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6 1. Ciascun Membro deve elaborare e attuare programmi d'azione volti all'abolizione prioritaria delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro.

2. Questi programmi d'azione devono essere elaborati e attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, se opportuno, anche del parere di altre ce rchie interessate.

Art. 7 1. Ciascun Membro deve prendere tutte le misure necessarie per garantire l'esecuzione effettiva e il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione, anche mediante l'istituzione e l'applicazione di sanzioni penali, o, se necessario, di altre sa nzioni.

2. Tenuto conto dell'importanza dell'educazione in vista dell'abolizione del lavoro dei fanciulli, ciascun Membro deve, entro una scadenza determinata, prendere provvedimenti efficaci per: a)

impedire l'assunzione dei fanciulli per quei lavori designati fra le forme più manifeste di sfruttamento;

b)

prevedere un aiuto diretto e appropriato per sottrarre i fanciulli a queste forme di sfruttamento e assicurarne la riabilitazione e l'integrazione sociale;

c)

garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, quando ciò è possibile e utile, alla formazione professionale, a tutti i fanciulli sottratti allo sfruttamento sul lavoro;

d)

identificare i fanciulli particolarmente esposti a rischio e prendere contatto direttamente con loro;

e)

tenere conto della specificità della condizione delle ragazze.

3. Ciascun Membro deve designare l'autorità competente incaricata dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 8 I Membri devono prendere misure adeguate di assistenza reciproca per attuare la presente Convenzione mediante la cooperazione e/o una maggiore assistenza internazionale, anche per mezzo di misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.

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Art. 9 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Art. 10 1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.

Art. 11 1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 12 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e di ogni atto di denuncia comunicatigli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 13 Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutte gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

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Art. 14 Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 15 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a)

la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 11 precedente, la disdetta immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;

b)

a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per tutti i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione emendata.

Art. 16 I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

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