Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20001, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale3, ...

Art. 4a

Scelta dell'assicuratore per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Sono assicurate presso lo stesso assicuratore:

1 2 3

a.

la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea;

b.

la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi;

c.

la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi.

FF 2000 3537 RS 832.10 Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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2000-1199

Assicurazione malattie. LF

Art. 6a 1

Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione: a.

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;

b.

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;

c.

le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in uno Stato membro della Comunità europea.

2 L'informazione di cui al capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.

3

L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.

4

Gli assicuratori sono autorizzati a comunicare all'autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Art. 18 cpv. 2 bis, 2ter, 2quater, 2quinquies e 5bis

2bis

L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea.

2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

2quater

Essa assiste i Cantoni nell'esecuzione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, conformemente all'articolo 65a.

2quinquies

Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.

5bis

La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis 2quinquies.

Art. 61a

Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

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Assicurazione malattie. LF

Art. 65a

Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea: a.

ai frontalieri e ai loro familiari;

b.

ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;

c.

ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

Art. 66 cpv. 3 3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

Art. 66a

Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

1 La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e beneficiano di una rendita svizzera, come pure ai loro familiari.

2 La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 90a

Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

Le decisioni dell'Istituzione comune prese conformemente all'articolo 18 capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies possono essere oggetto di ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero; le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

II Disposizione transitoria I Cantoni possono, se del caso, emanare provvisoriamente per via d'ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione dell'articolo 65a.

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Assicurazione malattie. LF

III Disposizione finale 1

La presente legge federale è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2

Entra in vigore con l'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, e ha una durata di validità di sette anni.

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4

RS ...; RU ... (FF 1999 5978)

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