Legge federale Disegno concernente l'ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20001, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi Ingresso visto l'articolo 40 bis della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 2 lett. a 2 Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e il transito, la custodia, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:

a.

armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;

Art. 2 cpv. 3 3

Sono salve le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1986 4 sulla caccia.

Art. 4 cpv. 3 3

Il Consiglio federale determina quali oggetti sono considerati parti essenziali e quali sono considerati parti costruite appositamente.

Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e cpv. 3 nonché 3 bis (nuovo) 1

Sono vietati l'acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l'importazione di:

1 2 3 4

FF 2000 2971 RS 514.54 A questa disposizione corrisponde l'articolo 107 capoverso1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 922.0

3000

2000-0849

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

a.

3

armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente.

I Cantoni possono prevedere eccezioni al: a.

divieto dell'acquisto, del porto e della mediazione a destinatari in Svizzera;

b.

divieto del tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica.

3bis

L'Ufficio centrale può autorizzare eccezioni al divieto d'importazioni.

Art. 7 cpv. 2 Abrogato Titolo prima dell'art. 22a

Capitolo 5: Operazioni con l'estero Art. 22a

Esportazione e transito, mediazione e commercio

1

L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:

2

a.

legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;

b.

legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

Per il transito nel traffico viaggiatori è fatto salvo l'articolo 23.

Titolo prima dell'art. 23 Abrogato Art. 23 cpv. 1 1

Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell'importazione nonché del transito nel traffico viaggiatori conformemente all'articolo 6 della legge federale del 1° ottobre 19255 sulle dogane.

Art. 24 titolo nonché cpv. 1, 3 e 4 Importazione a titolo professionale 1

Chiunque, a titolo professionale, intenda importare armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione 5

RS 631.0

3001

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

3 L'autorizzazione conferisce al titolare il diritto illimitato di importare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni.

4

Abrogato

Art. 25 titolo nonché cpv. 2 e 3 Importazione a titolo non professionale 2

Abrogato

3

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio centrale e ha durata limitata.

Art. 33 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a 1

È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente: a.

senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

b.

in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non denunzia armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'importazione;

3 È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

a.

aliena, procura per mediazione, importa o fabbrica armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

Art. 34 cpv. 1 lett. f 1

È punito con l'arresto o con la multa chiunque: f.

in qualità di privato non denunzia armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'importazione o del transito nel traffico viaggiatori;

Art. 36 cpv. 2 2

L'Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico viaggiatori e d'importazione di armi.

3002

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

Art. 41

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 1° ottobre 19256 sulle dogane è modificata come segue: Art. 36 cpv. 3 bis Qualora, in occasione di una visita doganale, sono scoperti armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 4 della legge del 20 giugno 19977 sulle armi), che sono presumibilmente confiscabili, questi devono essere provvisoriamente sequestrati e consegnati alle autorità preposte al perseguimento penale (art. 36 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi). Le autorità competenti preposte al perseguimento decidono circa il mantenimento del sequestro.

Il ricorso contro provvedimenti dell'amministrazione doganale è escluso.

2. Legge federale del 13 dicembre 19968 sul materiale bellico Ingresso, primo comma visti gli articoli 41 capoversi 2 e 3 nonché 64 bis della Costituzione federale9, ...

Art. 3

Rapporto con altre leggi

Sono fatte salve la legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero.

Art. 4 primo periodo Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione. ...

Art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda:

b.

2

Non necessita di un'autorizzazione di principio chi: a.

6 7 8 9

commerciare materiale bellico per conto proprio o per conto di terzi o procurare a titolo di mediatore professionale per destinatari all'estero, indipendentemente dal luogo in cui si trova il materiale bellico.

rifornisce in qualità di sottofornitore ditte in Svizzera che dispongono di un'autorizzazione di principio;

RS 631.0 RS 514.54 RS 514.51 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 nonché 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

3003

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

b.

esegue ordinazioni della Confederazione per materiale bellico destinato all'esercito svizzero;

c.

fabbrica, commercia o procura a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni e, a tale scopo, dispone di una patente di commercio di armi secondo la legislazione sulle armi;

d.

fabbrica o commercia in Svizzera in esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco, che sono contemplati dalla legislazione sugli esplosivi, e, a tale scopo, dispone di un'autorizzazione secondo la legislazione sugli esplosivi.

Art. 12 lett. a e g (nuova) Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si distingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche: a.

abrogata

g.

patente di commercio.

Sezione 2: Autorizzazione di fabbricazione (art. 13 e 14) Abrogata Art. 15 cpv. 3 (nuovo) 3 Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni, ottiene un'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Sezione 3a: Patente di commercio (nuova) Art. 16a

Oggetto

1

Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all'estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre che di un'autorizzazione di principio ai sensi dell'articolo 9, di un'autorizzazione specifica per ogni vendita.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

3

Chi dal territorio svizzero commercia all'estero in armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni, ottiene l'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

3004

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

Art. 16b

Validità

1

La patente di commercio può avere validità limitata come pure essere vincolata a condizioni e oneri.

Qualora circostanze straordinarie lo richiedano, la patente di commercio può essere sospesa o revocata.

2

Art. 17 cpv. 3 bis (nuovo) e cpv. 4 3bis

Esso può prevedere per transiti da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.

4 Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per:

a.

materiale bellico destinato alla Confederazione;

b.

l'importazione di armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni;

c.

l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.

Art. 29 2 seconda frase e cpv. 3 2 ... Concerne solo il testo francese.

3 La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 43 cpv. 2 Abrogato 3. Legge federale del 25 marzo 197710 sugli esplosivi Ingresso visti gli articoli 20 capoverso 1, 31 bis capoverso 2, 32 capoverso 3, 34 ter, 40bis, 64bis, 69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale 11, ...

Art. 1 cpv. 3 3

Sono fatte salve le disposizioni federali concernenti il commercio dei veleni, in quanto la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni speciali.

10 11

RS 941.41 A queste disposizioni corrisponde l'articolo 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

3005

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

Art. 9 titolo, cpv. 1 e 1 bis (nuovo) nonché cpv. 3 Fabbricazione nonché importazione, esportazione e transito 1

Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.

1bis L'esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati dalla:

3

a.

legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplosivi o polvere da fuoco;

b.

dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se questa non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.

Abrogato

Art. 33

Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive

Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un ufficio centrale presso l'unità organizzativa designata dal Consiglio federale.

1

2 L'ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L'elenco ha carattere informativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 36 cpv. 1 1 Le decisioni in materia di permessi d'uso di esplosivi e altre materie possono essere impugnate mediante ricorso all'unità organizzativa competente designata dal Consiglio federale.

Art. 37 n. 2 2. Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

4. Legge federale del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego Ingresso data la competenza della Confederazione in materia di affari esteri nonché visto l'articolo 64 bis della Costituzione federale13; ...

12 13

RS 946.202 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 54 capoverso 1 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

3006

Ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari

Art. 6 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis L'autorizzazione è pure rifiutata se l'attività prevista è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato.

Art. 12 Rimedi giuridici La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 15a

Inosservanza di prescrizioni d'ordine (nuovo)

1

È punito con una multa d'ordine sino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a:

2

a.

una prescrizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile;

b.

una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.

In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 18

Giurisdizione e obbligo di denuncia

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.

1

2 Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono giudicate dalla legge federale del 22 marzo 1974 14 sul diritto penale amministrativo.

Art. 21

Servizio d'informazione

Il servizio d'informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano necessari all'esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2158

14

RS 313.0

3007