00.027 Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (1a revisione della LPP) del 1° marzo 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1984 P 84.541

Previdenza professionale. Applicazione (N 14.12.84, Darbellay)

1984 P 84.543

Previdenza professionale. Introduzione (S 6.12.84, Jelmini)

1986 P 86.412

Secondo pilastro. Sistema della ripartizione (S 5.6.86, Jelmini)

1987 P 86.581

Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Revisione (N 20.3.87, Eisenring)

1987 P 87.466

LPP. Considerazione dei lavoratori a tempo parziale (N 9.10.87, Uchtenhagen)

1987 P 87.483

LPP. Considerazione dei lavoratori a tempo parziale (S 30.9.87, Bührer)

1989 P 89.363

Istituto di previdenza LPP. Principi di bilancio (N 6.10.89, Reimann Fritz)

1990 P 90.725

Compensazione integrale del rincaro per le rendite correnti della previdenza professionale (S 12.12.90, Weber)

1991 P 91.3062 Lavoratori indipendenti con reddito basso. Secondo pilastro (N 21.6.91, Carobbio) 1992 P 90.710

Modifica della LPP. Concessione della compensazione integrale del rincaro (N 2.3.92, Dünki)

1994 P 94.3154 Previdenza professionale. Equivalenza individuale (N 17.6.94, Deiss) 1995 P 95.3116 Revisione della LPP. Decesso del coniuge (N 23.6.95, Brunner Christiane)

1999-6035

2341

1995 P 95.3412 Ordinanza sul libero passaggio (OLP) (N 21.12.95, Rechsteiner) 1996 M 95.3051 Modifica della LPP. Rendita per vedovi per tutte le casse pensioni (S 4.10.95, Frick; N 20.6.96) 1996 P 95.3413 Introduzione anticipata della rendita per vedovi nella LPP (N 22.3.96, [Hari] - Seiler Hanspeter) 1996 P 96.3106 Responsabilità degli organi di controllo delle casse pensioni (N 21.6.96, Rechsteiner Rudolf) 1997 P 97.3126 Rappresentanza dei beneficiari di rendite negli organi degli istituti di previdenza (N 20.6.97, Steiner) 1998 P 98.3013 Istituti di previdenza. Forma giuridica specifica (N 26.8.98, Hochreutener) 1998 P 98.3027 Perizia sulla deduzione dell'importo di coordinamento (N 26.6.98, Rechsteiner-Basel) 1998 P 98.3296 Revisione della LPP. Lacune nell'ambito della copertura assicurativa (N 9.10.98, Hafner Ursula) 1999 P 98.3588 Modifica della legge sul libero passaggio (S 16.3.99, Leumann) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2342

Compendio La legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è entrata in vigore il 1° gennaio 1985. Essa istituisce una previdenza professionale minima per i lavoratori il cui salario supera l'importo annuo di 24 120 franchi (stato 1999). A partire da questo limite, inizia il regime obbligatorio del secondo pilastro che, nell'ambito del sistema svizzero dei tre pilastri nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, persegue l'obiettivo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di conservare, unitamente alle prestazioni dell'AVS/AI, il tenore di vita abituale (art. 113 cpv. 2 nCost.).

Conformemente alla Costituzione e alla legge, questa finalità in materia di prestazioni dovrebbe essere realizzata in diverse tappe. Con l'introduzione della LPP può considerarsi conclusa la prima importante tappa. La seconda avrebbe dovuto concludersi, secondo quanto previsto dal legislatore, il 1° gennaio 1995, mentre la terza e ultima tappa dovrebbe essere realizzata entro il 1° gennaio 2005.

Benché i lavori preliminari per la seconda tappa abbiano preso avvio già nel 1986, vale a dire poco dopo l'introduzione della LPP, il piano di revisione ha tuttavia seguito un altro corso: le mutate condizioni economiche ne hanno resa necessaria un'interruzione temporanea. Grazie a diverse revisioni parziali della legge, è stato possibile soddisfare importanti rivendicazioni urgenti nell'ambito della politica sociale. Rileviamo tra l'altro l'introduzione del libero passaggio e una migliore protezione degli assicurati in caso d'insolvenza di un istituto di previdenza. Tuttavia importanti linee direttrici sulla futura conformazione ed estensione del regime obbligatorio non sono ancora state definite. È inoltre cambiata la congiuntura, segnatamente le condizioni quadro relative alla revisione della presente legge. Il progetto doveva altresì tenere conto dei seguenti fattori: (1) i rapporti concernenti lo sviluppo della sicurezza sociale in Svizzera, segnatamente il rapporto relativo ai tre pilastri del Dipartimento federale dell'interno (ottobre 1995), il rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA FiSo) sulle prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali (giugno 1996), seguito dal rapporto del
Gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA FiSo 2) riguardante l'analisi delle prestazioni delle assicurazioni sociali (dicembre 1997); (2) la portata delle proposte in un contesto economico difficile.

In considerazione di questi fattori, il Consiglio federale non intende sviluppare, mediante il progetto di revisione, il sistema assicurativo, bensì consolidarlo in due direzioni: ­

Occorre introdurre nella LPP un'età di pensionamento identica per donne e uomini che, entro certi limiti, sia flessibile, ossia dev'essere possibile anticipare o posticipare le prestazioni di vecchiaia. In tal modo, si tiene conto dell'esigenza espressa dagli assicurati di personalizzare le modalità di pensionamento. Tale obiettivo è realizzato nel quadro dell'11a revisione dell'AVS.

2343

­

Occorre mantenere l'attuale livello di previdenza e, in alcuni ambiti, migliorarlo. Questo secondo obiettivo dev'essere realizzato con il presente progetto di revisione.

Il mantenimento e il miglioramento dell'attuale livello di previdenza devono essere concretizzati grazie ai quattro pacchetti di misure seguenti: 1.

L'aumento della speranza di vita degli assicurati presuppone un adeguamento dell'aliquota di conversione, la quale definisce l'ammontare delle rendite in caso di vecchiaia, decesso o invalidità. Tale aliquota dev'essere progressivamente riveduta verso il basso affinché corrisponda alla maggiore speranza di vita nell'età di pensionamento. Ciò comporterebbe una riduzione del livello delle rendite. Al fine di ovviare a questi effetti indesiderati di politica sociale, il Consiglio federale propone di aumentare le aliquote di accredito. La responsabilità di finanziare questa misura incombe all'istituto di previdenza.

2.

Occorre introdurre una nuova rendita per vedovi alle stesse condizioni e del medesimo importo di quella attualmente in vigore per le vedove. È altresì opportuno introdurre nella LPP il quarto di rendita per le persone invalide.

3.

L'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi, segnatamente la rendita di vecchiaia, dovrà ora basarsi su una decisione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza e occorrerà renderne conto rispettando il principio della trasparenza.

4.

Infine è prevista una serie di altre misure intese ad agevolare e a migliorare l'esecuzione della previdenza professionale. In particolare vanno tenute in considerazione le esigenze specifiche degli assicurati (informazione degli assicurati, amministrazione paritetica, prescrizione e conservazione dei documenti).

I costi delle misure proposte si situano, tenuto conto della previdenza sovraobbligatoria, tra i 145 e i 258 milioni di franchi nel 2003 (sulla base dei prezzi per il 1999). I costi dovrebbero aumentare lievemente di anno in anno (nel 2015: da 229 a 355 milioni di franchi ai prezzi del 1999) e in seguito mantenersi pressoché a questo livello.

Il Consiglio federale ritiene che i costi relativi alla revisione e il maggior fabbisogno finanziario ad essa legato siano del tutto sostenibili.

2344

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Stato ed evoluzione della previdenza professionale

1.1.1

Introduzione

La previdenza professionale venne istituita verso la fine del secolo scorso da imprenditori che si preoccupavano del benessere e del futuro dei loro dipendenti. Essa era una convenzione di diritto privato stipulata tra datori di lavoro, lavoratori e istituti di previdenza. Parallelamente, i Comuni, i Cantoni e la Confederazione si dotarono di istituti di previdenza di diritto pubblico.

L'iscrizione del concetto dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nella Costituzione federale (Cost.) nel 1972 (art. 34quater vCost.; RS 101, art. 111 nCost.) ha segnato una svolta importante: quale secondo pilastro, la previdenza professionale si vedeva conferire il compito di completare il primo pilastro, costituito dall'AVS/AI, al fine di permettere a pensionati, superstiti e invalidi l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale.

La legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), entrata in vigore il 1° gennaio 1985, ha introdotto il regime obbligatorio della previdenza professionale che dovrà realizzare a tappe il mandato costituzionale del secondo pilastro. Tale regime obbligatorio presenta le seguenti caratteristiche: ­

tutti i salariati sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria a partire dal momento in cui conseguono un reddito annuo di almeno 24 120 franchi (stato 1999). Le persone che hanno compiuto i 17 anni devono stipulare un'assicurazione contro i rischi e quelle di età superiore ai 24 anni un'assicurazione per la vecchiaia il 1° gennaio dell'anno successivo;

­

gli indipendenti possono assicurarsi, a titolo facoltativo, alle stesse condizioni dei salariati;

­

la LPP garantisce agli assicurati e ai loro parenti prestazioni minime in caso di vecchiaia, decesso o invalidità. Gli istituti di previdenza sono liberi di prevedere prestazioni più estese;

­

la previdenza professionale è gestita dagli istituti di previdenza a cui tutti i datori di lavoro sono tenuti ad affiliarsi. Gli istituti di previdenza sono sottoposti alla vigilanza dello Stato;

­

gli istituti di previdenza sono istituzioni giuridicamente indipendenti e devono rivestire la forma di fondazione, società cooperativa o di un'altra istituzione di diritto pubblico. Sono gestiti in modo paritetico da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel quadro della LPP, scelgono liberamente le modalità organizzative e finanziarie, nonché le prestazioni fornite;

­

le prestazioni sono finanziate mediante i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, i proventi del capitale e i fondi liberi degli istituti di previdenza.

La LPP non prescrive l'ammontare dei contributi. Spetta quindi a ogni istituto di previdenza vegliare affinché il finanziamento delle prestazioni sia sufficiente; 2345

­

il regime obbligatorio della LPP ha reso necessario introdurre due istituti attivi a livello nazionale: il fondo di garanzia LPP e l'istituto collettore. Il fondo di garanzia copre le prestazioni degli istituti di previdenza diventati insolvibili. L'istituto collettore gestisce l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori il cui datore di lavoro non è affiliato ad alcun istituto di previdenza.

L'istituto collettore offre inoltre la possibilità di assicurarsi a titolo facoltativo a salariati e indipendenti.

1.1.2

Evoluzione della previdenza professionale

Il numero degli assicurati è aumentato notevolmente nella previdenza professionale.

Prima dell'entrata in vigore della LPP, il 20 per cento dei lavoratori non beneficiava di alcuna previdenza professionale e per la stessa percentuale di lavoratori la copertura era inferiore alla previdenza minima LPP1. La lacuna risultava ancora maggiore per quanto riguarda i lavoratori di età inferiore ai 25 anni. L'aumento dell'effettivo degli assicurati non è tuttavia riconducibile unicamente all'introduzione della LPP.

Vi hanno altresì contribuito l'evoluzione demografica in Svizzera, la situazione del mercato del lavoro e gli effettivi dei lavoratori stranieri. Un terzo degli assicurati nel 1996 era costituito da donne, due terzi da uomini. Oltre a colmare le lacune esistenti in caso di insufficiente copertura nella previdenza professionale, la LPP ha quindi contribuito in misura incisiva a migliorare anche la sicurezza sociale di un gran numero di persone assicurate, che fino a quel momento dovevano accontentarsi della protezione del primo pilastro. L'introduzione del regime obbligatorio della LPP ha avuto importanti ripercussioni anche sul patrimonio degli istituti svizzeri di previdenza.

I dati riportati nella seguente tavola illustrano l'evoluzione della previdenza professionale: Statistica della previdenza professionale 2 Anno

Assicurati

1970 1980 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Beneficiari di rendite (1000)

Entrate

Uscite

Patrimonio

(1000)

(mio fr.)

(mio fr.)

(mio Fr.)

1382 1688 3266 3350 3439 3541 3540 3432 3384 3239 3190 3148

219 326 420 440 482 508 521 534 571 610 627 647

...* ...* 23 840 27 176 30 546 34 327 37 690 40 529 40 306 40 208 50 262 52 482

...* ...* 11 809 12 896 13 874 15 727 17 724 19 940 20 964 22 104 24 330 26 114

32 498 81 964 157 621 171 901 188 573 207 173 227 139 247 727 267 069 285 173 311 105 337 474

(* nessun dato disponibile) 1 2

Stime dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

UFAS, Statistiche delle assicurazioni sociali svizzere 1999.

2346

Numero istituti di previdenza

15 581 ...* 15 179 ...* ...* ...* ...* 13 689 13 263 12 851 12 200 11 572

Dall'entrata in vigore della LPP, la legislazione in materia di previdenza professionale è stata oggetto di numerose modifiche che hanno permesso di prendere in considerazione svariate esigenze di ordine politico e sociale. Vale la pena di menzionare in particolare i seguenti miglioramenti della protezione previdenziale:

3

­

la legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42) ha introdotto il libero passaggio integrale nella previdenza professionale a partire dal 1° gennaio 1995. Ciò consente agli assicurati che cambiano posto di lavoro di non subire alcuna perdita previdenziale dovuta alla mutazione intervenuta in occasione del passaggio da un istituto all'altro;

­

dal 1° gennaio 1995 è possibile utilizzare i fondi della previdenza professionale per la promozione della proprietà d'abitazioni;

­

la garanzia delle prestazioni legali in caso d'insolvenza dell'istituto di previdenza è stata estesa in misura limitata alle prestazioni regolamentari sovraobbligatorie e preobbligatorie. L'estensione della protezione in caso d'insolvenza è entrata in vigore il 1° gennaio 19973. Le disposizioni concernenti i compiti del fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. b, d, cpv. 2-5 LPP) sono state modificate. In un primo tempo sono state applicate le disposizioni materiali sull'estensione delle prestazioni, mentre quelle relative al finanziamento (art. 59 LPP) sono entrate in vigore il 1° luglio 1998;

­

in seguito alla revisione parziale della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0), dal 1° luglio 1997 i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sono assicurati contro i rischi di decesso e d'invalidità nel quadro della previdenza professionale obbligatoria presso l'istituto collettore (art. 22a cpv. 3 LADI). La metà dei contributi è a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati (RS 837.174) disciplina le disposizioni di dettaglio ed è entrata in vigore il 1° luglio 1997, in concomitanza con l'articolo 22a LADI;

­

il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e il 1° gennaio 1995 la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Queste due nuove leggi non mettono in discussione il principio della deduzione dei pagamenti che i datori di lavoro e i lavoratori hanno versato all'istituto di previdenza (contributi e riscatti). Per contro, è stata modificata l'imposizione delle prestazioni fornite dagli istituti di previdenza;

­

diverse modifiche delle prescrizioni in materia d'investimenti contenute nell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) hanno consentito di meglio rispondere ai nuovi imperativi di sicurezza e all'evoluzione del mercato degli investimenti;

Cfr. modifica della LPP e del CC del 21 giugno 1996, FF 1996 III 51. Il punto di partenza è stata l'iniziativa parlamentare Rechtsteiner (93.462), che chiedeva l'estensione della copertura in caso d'insolvenza del fondo di garanzia.

2347

­

il 1° maggio 1999 è stato istituito un Ufficio centrale del 2° pilastro, gestito dal fondo di garanzia. Gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio sono tenuti ad annunciare a detto Ufficio gli assicurati di cui hanno perso i contatti o che non hanno fatto valere i loro diritti alle prestazioni di vecchiaia (averi dimenticati). Tale organismo funziona nel contempo quale ufficio d'informazione per gli assicurati che non sanno se hanno diritto a prestazioni o, se del caso, presso quale istituto possono far valere tale diritto.

1.2

Necessità della 1a revisione della LPP

1.2.1

Adeguamento alla maggiore speranza di vita

Dall'entrata in vigore della LPP il 1° gennaio 1985, le basi tecniche4 che servono al calcolo delle rendite per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono notevolmente mutate. Nello spazio di dieci anni, l'aspettativa di vita media di un pensionato di 65 anni è aumentata di 1,1 anni, mentre quella di una donna della stessa età di 1,5 anni5. Nel corso di questo secolo la speranza di vita non ha cessato di aumentare e i progressi della medicina e della prevenzione della salute lasciano presagire che questa tendenza perdurerà. Per la previdenza professionale ciò significa dover versare le rendite per un periodo più lungo. La presente revisione dovrà tenere debitamente conto dei cambiamenti avvenuti e di quelli che si delineano per il futuro.

Evoluzione della speranza di vita media (in anni) di uomini e donne di 65 anni Anno

Uomini

Donne

1981 1991 1996 2001 2006 2011 2016

14,40 15,51 16,14 16,65 17,14 17,64 18,16

18,25 19,72 20,62 21,21 21,78 22,35 22,92

1.2.2

Miglioramento dell'organizzazione e dell'applicazione

In questi ultimi anni, da più parti (giurisprudenza, istituti di previdenza, assicurati, autorità di vigilanza) è stata formulata l'esigenza di migliorare l'organizzazione e l'applicazione del sistema previdenziale. Altre richieste in tal senso sono state presentate nell'ambito della procedura di consultazione.

4 5

Ufficio federale di statistica (UST), Tavole svizzere di mortalità.

UST, 1996, Les scénarios de l'évolution démographique de la Suisse, (d/f) 1995-2050, p. 20.

2348

1.3

Condizioni quadro della 1 a revisione della LPP

1.3.1

Evoluzione demografica

Lo scenario «Trend» dell'Ufficio federale di statistica (UST)6 descrive l'evoluzione demografica della popolazione residente in Svizzera durante il periodo 1995-2050.

Tale scenario coincide per lo più con gli scenari precedenti. I parametri specifici, quali la fecondità, la mortalità o il saldo migratorio sono stati adeguati alle conoscenze attuali. I principali enunciati sono: ­

il numero di abitanti residenti stabilmente in Svizzera resta inferiore ai 7,6 milioni;

­

la popolazione residente aumenterà fino al 2027 per poi decrescere;

­

la percentuale di stranieri residenti aumenterà in lieve misura;

­

la speranza di vita di donne e uomini aumenterà in lieve misura;

­

le generazioni del «baby boom» giungono all'età di pensionamento, da qui un sensibile aumento della popolazione anziana.

L'evoluzione demografica assume, nel secondo pilastro finanziato mediante un sistema di capitalizzazione, un ruolo fondamentalmente meno importante che nel primo pilastro, finanziato mediante un sistema di ridistribuzione: il diverso rapporto tra popolazione attiva e beneficiari di rendite non influisce direttamente sul finanziamento del secondo pilastro, dato che ogni persona si costituisce da sé il proprio capitale di vecchiaia. Per contro, come nel primo pilastro, anche la maggiore aspettativa di vita, vale a dire soprattutto il prolungamento del periodo di riscossione delle rendite, ha un impatto non indifferente.

L'importo del capitale del secondo pilastro dipende dall'evoluzione della popolazione residente e dalla percentuale di popolazione attiva.

1.3.2

Evoluzione economica

Il messaggio relativo all'11a revisione dell'AVS presenta una descrizione dettagliata dell'evoluzione economica alla quale vi rimandiamo (cfr. n. 2.3). Nel presente messaggio citeremo quindi soltanto i punti specifici che concernono la previdenza professionale.

Durante i periodi di bassa congiuntura, come quello a cui la Svizzera è stata recentemente confrontata e che sta tuttora attraversando, il fardello degli oneri sociali per l'economia e i lavoratori è maggiormente messo in discussione. Tuttavia la previdenza professionale, data la sua struttura e il suo sistema di finanziamento, si trova in una situazione particolare. Infatti, i contributi sono prelevati in proporzione al salario e costituiscono essenzialmente un processo di risparmio per la vecchiaia. Il rapporto esistente tra le prestazioni e i contributi versati è più stretto che non nell'AVS.

6

UST, op. cit. (nota 5).

2349

1.3.3

Prospettive di finanziamento del sistema svizzero delle assicurazioni e dei servizi sociali

Nel 1996, in base al mandato conferitogli dal nostro Collegio, il gruppo di lavoro interdipartimentale «Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali» (IDA FiSo)7 si è occupato delle prospettive di finanziamento del sistema svizzero delle assicurazioni e dei servizi sociali. Il rapporto del gruppo di lavoro mostra che, se si considera l'attuale sistema di prestazioni, la situazione resta pressoché invariata.

In seguito, il gruppo di lavoro IDA FiSo 28 ha analizzato le prestazioni delle assicurazioni sociali. Anche la previdenza professionale è stata studiata in questo ambito, in considerazione dei rapporti esistenti tra i tre pilastri. Le proposte di revisione concernenti l'aumento degli accrediti di vecchiaia, che mirano ad attenuare gli effetti dell'adeguamento dell'aliquota di conversione al fine di garantire il mantenimento del livello delle rendite, fanno parte del parametro di prestazioni «Livello delle rendite». La proposta di introdurre una rendita per vedovi nel secondo pilastro è trattata nell'ambito del parametro di prestazioni «Rendita vedovile».

1.3.4

Conseguenze della 1a revisione della LPP

Data l'evoluzione demografica ed economica, gli oneri salariali imposti all'economia e ai datori di lavoro devono essere limitati.

Se, da una parte, sarebbero auspicabili miglioramenti mirati nell'ambito della previdenza, dall'altra, un prelievo supplementare di contributi sociali provocherebbe inevitabilmente una riduzione del reddito netto degli assicurati. Per i datori di lavoro qualsiasi miglioramento nell'ambito della previdenza professionale comporta un aumento dei costi salariali.

Riteniamo che la 1a revisione della LPP dev'essere finalizzata non a sviluppare, bensì a consolidare la previdenza.

1.3.5

Finanziamento delle assicurazioni sociali

Il 3 marzo 1999 il consigliere agli Stati Schiesser ha depositato un postulato9 in cui ci chiedeva di precisare come intendiamo procedere, affinché le prestazioni delle assicurazioni sociali e il relativo finanziamento siano garantiti almeno fino al 2015, alla luce delle conclusioni presentate nei rapporti IDA FiSo 1 e 2. Il nostro Consiglio ha dichiarato di aver espressamente rinunciato a pronunciarsi in merito ai tre scenari delle prestazioni, dato che la struttura e il finanziamento di questi rami delle assicurazioni sociali sono assai diversi. In occasione di ogni nuovo progetto di revi7

8

9

Gruppo di lavoro interdipartimentale «Perspectives de financement des assurances sociales» 1996. Rapporto sulle prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali (con particolare attenzione all'evoluzione demografica), d/f; cfr. Messaggio sull'11a revisione dell'AVS n. 1.1.2.2.

Gruppo di lavoro interdipartimentale «Perspectives de financement des assurances sociales (IDA FiSo 2)» 1997. Analisi delle prestazioni delle assicurazioni sociali. Concretizzazione delle possibili modifiche in funzione di tre scenari di finanziamento, d/f, p. 18 segg.

Postulato Schiesser (99.3041) del 3 marzo 1999 «Garanzia delle assicurazioni sociali. Si richiede chiarezza».

2350

sione delle assicurazioni sociali, intendiamo peraltro esaminare i potenziali di razionalizzazione e di risparmio, le cui ripercussioni siano socialmente accettabili. Dopo che il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato il 17 giugno 1999, ci siamo espressi a favore di un'analisi che comprenda l'insieme delle assicurazioni sociali nel quadro dell'11a revisione dell'AVS e della 1a revisione della LPP. Le conclusioni di tale analisi sono menzionate nel capitolo 11 del messaggio relativo all'11a revisione dell'AVS.

Obiettivo della 1 a revisione della LPP

1.4

Il consolidamento della previdenza professionale comprende i seguenti elementi: ­

l'introduzione di un'età di pensionamento identica (65 anni) per donne e uomini. Questo obiettivo è legato alla realizzazione dell'11a revisione dell'AVS;

­

l'adeguamento della previdenza professionale alla maggiore speranza di vita tramite una riduzione dell'aliquota di conversione. Adeguate misure d'accompagnamento permetteranno di attenuare per quanto possibile la minaccia di una diminuzione del livello delle rendite;

­

l'introduzione di una rendita per vedovi alle stesse condizioni e dello stesso importo di quella per vedove;

­

l'introduzione del quarto di rendita per invalidi;

­

l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi nel quadro delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza;

­

miglioramenti di carattere organizzativo e amministrativo nell'esecuzione della previdenza professionale.

1.5

Risultati della procedura preliminare

1.5.1

Lavori preliminari del Consiglio federale

Il nostro Consiglio aveva iscritto il progetto di revisione nel suo programma di legislatura per il periodo 1991-1995. Tuttavia, dato l'aggravarsi della situazione economica, in seguito alle misure volte a ridare impulso all'economia elvetica decidemmo di rinviare la presente revisione all'inizio della legislatura 1995-199910. Successivamente, la 1a revisione della LPP è stata iscritta come oggetto negli obiettivi del programma di legislatura.

Il 23 settembre 1996, dopo aver preso atto del rapporto sulle prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali (rapporto IDA FiSo), il nostro Collegio ha fatto un ulteriore passo decidendo di proseguire i lavori preliminari inerenti alla 1a revisione della LPP nell'intento di presentarla contemporaneamente all'11a revisione dell'AVS.

10

Rapporto del Consiglio federale del 13 giugno 1994 sulla prosecuzione delle riforme in favore dell'economia di mercato, FF 1994 III 1248.

2351

1.5.2

Lavori preliminari della Commissione federale della previdenza professionale

Poco dopo l'entrata in vigore della LPP, la Commissione federale della previdenza professionale, in stretta collaborazione con l'Amministrazione, ha dato avvio ai lavori preliminari in vista della 1a revisione della legge. Nel 1990 furono presentati i principi della revisione, in seguito sottoposti ai partner sociali, che li hanno accolti favorevolmente.

Nel 1994, detta Commissione ha presentato alcune proposte di revisione, fra cui: ­

il miglioramento delle prestazioni a favore degli assicurati con redditi modesti e delle persone che lavorano a tempo parziale;

­

l'adeguamento delle rendite al rincaro;

­

l'introduzione di una rendita per vedovi dello stesso importo di quella per vedove;

­

l'adeguamento dell'età di pensionamento a quella dell'AVS e l'introduzione dell'età di pensionamento flessibile;

­

l'introduzione di un quarto di rendita per invalidi;

­

la semplificazione del controllo dell'assoggettamento all'obbligo d'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza;

­

il miglioramento dell'informazione degli assicurati.

L'Amministrazione ha adeguato questo programma di revisione tenendo conto degli orientamenti dati dal nostro Collegio il 23 settembre 1996. Il testo è stato nuovamente sottoposto alla Commissione nella primavera del 1998, prima che fosse posto in consultazione (cfr. n. 1.6).

Il 6 e il 12 luglio 1999 la Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione esprimendosi sul progetto di messaggio e approvandone sia gli obiettivi prefissi sia la maggior parte delle soluzioni proposte. Ha tuttavia formulato alcune riserve sui seguenti punti: ­

la limitazione del salario assicurato nella previdenza professionale è respinta;

­

la possibilità d'assistenza e di rappresentanza nell'organo paritetico o nell'organo supremo da parte di esponenti dei datori di lavoro e dei lavoratori è respinta, come pure l'assunzione della presidenza a turno da parte di detti rappresentanti;

­

l'ampliamento delle vigenti disposizioni concernenti il contenzioso alla previdenza personale vincolata (pilastro 3a), nel senso di un'unificazione dei rimedi giuridici, è respinto.

I seguenti punti riflettono opinioni diverse, cosicché le soluzioni proposte sono state accolte soltanto da un'esigua maggioranza: ­

2352

al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione a un istituto di previdenza e della riaffiliazione del datore di lavoro a un altro istituto di previdenza, occorre consultare non solo l'organo paritetico, bensì tutto il personale;

­

il termine di 6 mesi dalla scadenza per trasferire la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio è ritenuto troppo lungo; un termine di tre mesi sembra più adeguato;

­

le rendite per figli non devono essere versate al momento della pensione anticipata, ma quando l'assicurato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni.

1.6

Procedura di consultazione

1.6.1

Risultati della procedura di consultazione

Il 26 agosto 1998 il nostro Consiglio ha dato avvio alla procedura di consultazione11.

L'avamprogetto di revisione è articolato in due parti. Nella prima, intitolata «Proposte del Consiglio federale», il nostro Collegio formula proposte concrete. La realizzazione di tali proposte ci sembra indispensabile, soprattutto in vista di un adeguamento di carattere tecnico del sistema. Questa parte contiene proposte che mirano ad assicurare la perennità dell'assicurazione previdenziale e a semplificarne l'applicazione. Nella seconda parte, intitolata «Altre proposte da dibattere», abbiamo avviato un ampio dibattito su diversi punti della revisione di portata più generale, allo scopo di valutare come sarebbe stato accolto l'avamprogetto di revisione. Molti di questi punti di revisione erano stati sollevati in occasione di interventi parlamentari.

I risultati della procedura di consultazione sono esposti in dettaglio in un rapporto separato. Riassumendo si possono evidenziare i seguenti tratti fondamentali relativi ai principali punti della revisione: ­

la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione riconosce la necessità di una revisione della LPP e ritiene che vada nella giusta direzione;

­

i pareri contrari, in particolare concernenti le proposte menzionate, provengono da due campi diversi. Da un lato, le associazioni padronali mantello, alcuni partiti, alcune organizzazioni responsabili dell'applicazione della legge e una parte dei Cantoni fanno notare che l'attuazione del progetto comporterà complicazioni di ordine amministrativo e che i costi elevati ad essa legati avranno ripercussioni negative sull'economia. Dall'altro, alcuni partiti, i sindacati e le associazioni femminili ritengono che i miglioramenti non vadano abbastanza lontano.

1.6.2

Pareri relativi alle proposte del Consiglio federale

Introduzione della rendita per vedovi La grande maggioranza dei partecipanti si è pronunciata a favore dell'introduzione di una rendita per vedovi alle stesse condizioni e dello stesso ammontare della rendita per vedove.

11

FF 1998 IV 3443

2353

Riduzione dell'aliquota di conversione L'adeguamento dell'aliquota di conversione alla maggiore aspettativa di vita è accolto dalla maggioranza, ma rifiutato dai sindacati e dal Partito socialista svizzero.

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione esprimono dubbi circa la fondatezza della proposta di mantenere il livello delle rendite mediante misure d'accompagnamento.

1.6.3

Pareri relativi alle «Altre proposte da dibattere» del Consiglio federale

Miglioramento della previdenza per assicurati con redditi modesti Gli ambienti dei datori di lavoro e della previdenza professionale come pure alcuni partiti respingono l'estensione della previdenza a favore delle persone a basso reddito. D'altro canto, tra i fautori della misura vi è addirittura chi propone che si rinunci a qualsiasi deduzione di coordinamento qualora il valore soglia si situi a un quarto della rendita AVS massima.

Miglioramento della previdenza per le persone che lavorano a tempo parziale Argomenti relativi al mercato del lavoro, ai costi e alle conseguenze amministrative sono stati addotti contro una riduzione della deduzione di coordinamento corrispondente al grado d'occupazione. Alcuni fautori della proposta ritengono che il miglioramento della previdenza dei lavoratori a tempo parziale sarebbe maggiore se la deduzione di coordinamento fosse globalmente più bassa, al fine di aggirare le difficoltà di carattere tecnico.

Adeguamento delle rendite al rincaro Alcune critiche sono mosse nei confronti dei modelli di finanziamento proposti. La maggior parte dei partecipanti si oppone, ritenendola per lo più contraria al sistema, all'introduzione di una componente di ridistribuzione dei contributi che gli assicurati e i rispettivi datori di lavoro versano a favore dei beneficiari delle rendite di vecchiaia.

Utilizzazione delle misure speciali Solo un numero ristretto di partecipanti si è espresso a questo proposito. La maggioranza auspicherebbe che questi fondi fossero destinati a un obiettivo ben definito, quale il mantenimento del livello delle rendite. Altri vorrebbero invece sbloccarli per migliorare globalmente la previdenza.

1.7

Trattazione degli interventi parlamentari

Proponiamo di togliere di ruolo 21 interventi.

I postulati concernenti l'introduzione della LPP e l'osservazione dell'evoluzione della previdenza professionale (postulati Jelmini del 3 ottobre 1984 «Previdenza professionale. Introduzione», 84.543, e Darbellay del 3 ottobre 1984 «Previdenza professionale. Applicazione», 84.541) possono essere tolti di ruolo (cfr. n. 1.1.2). Lo stesso vale per l'intervento volto a ottenere che il secondo pilastro sia parzialmente

2354

finanziato applicando la procedura di ripartizione (postulato Jelmini del 20 marzo 1986 «Secondo pilastro. Sistema della ripartizione», 86.412; cfr. n. 1.3). Il nostro Collegio ritiene che le diverse modalità di finanziamento dell'AVS e del secondo pilastro migliori globalmente la sicurezza della previdenza per la vecchiaia.

La presente revisione introduce la rendita per vedovi adempiendo alle richieste della mozione Frick del 2 febbraio 1995 «Modifica della LPP: rendite vedovili per tutte le casse pensioni», 95.3051 e del postulato (Hari) Seiler Hanspeter del 4 ottobre 1995 «Introduzione anticipata della rendita per vedovi nella LPP», 95.3413. La richiesta concernente il diritto a una rendita durante il mese seguente il decesso della persona assicurata non è stata soddisfatta (postulato Brunner del 15 marzo 1995 «Revisione della LPP. Decesso del coniuge», 95.3116; cfr. n. 2.3.1).

Il postulato Deiss del 18 marzo 1994 «Previdenza professionale. Equivalenza individuale», 94.3154, può essere tolto di ruolo. Le richieste formulate sono in parte già state soddisfatte (introduzione del libero passaggio integrale, aumento del rendimento dei capitali) oppure se ne tiene conto nella presente revisione (migliore trasparenza).

Per quanto riguarda l'adeguamento delle rendite, il trattamento della generazione d'entrata, la copertura in caso d'insolvenza e il libero passaggio integrale, il postulato Reimann Fritz dell'8 marzo 1989 «Istituto di previdenza professionale. Principi di bilancio», 89.363, può essere considerato soddisfatto e quindi tolto di ruolo (cfr.

n. 1.1.2).

La revisione prevede un nuovo disciplinamento concernente i beneficiari (cfr.

n. 2.9.6). Il postulato Rechsteiner del 4 ottobre 1995 «Ordinanza sul libero passaggio (OLP)», 95.3412, è pertanto parzialmente preso in considerazione.

Le richieste del postulato Leumann del 15 dicembre 1998 «Modifica della legge sul libero passaggio», 98.3588, concernente un nuovo disciplinamento relativo alle prestazioni di libero passaggio dall'ammontare irrisorio e agli interessi di mora sono in gran parte soddisfatti (cfr. n. 2.7.4).

Le richieste a favore di un totale adeguamento delle rendite al rincaro (postulati Dünki del 20 settembre 1990, «Modifica della LPP. Concessione della compensazione integrale del rincaro», 90.710, e Weber del 24 settembre
1990 «Compensazione integrale del rincaro per le rendite correnti della previdenza professionale», 90.725) sono soddisfatte solo parzialmente (cfr. n. 2.6).

La parità viene migliorata in seno all'istituto di previdenza, ma l'esigenza supplementare in merito a una rappresentanza dei beneficiari di rendite negli organi degli istituti di previdenza (postulato Steiner del 20 marzo 1997 «Rappresentanza dei beneficiari di rendite negli organi degli istituti di previdenza», 97.3126) non è presa in considerazione nel quadro del regime obbligatorio (cfr. n. 1.8.6).

La richiesta volta ad agevolare l'applicazione della LPP e a migliorarne la presentazione è soddisfatta solo in parte (postulato Eisenring del 25 settembre 1986 «Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Revisione», 86.581). Alla richiesta concernente l'istituzione di una speciale forma giuridica per gli istituti di previdenza non è stato dato seguito (postulato Hochreutener del 21 gennaio 1998 «Istituti di previdenza. Forma giuridica specifica», 98.3013).

Il postulato Rechsteiner-Basel del 20 marzo 1996 «Responsabilità degli organi di controllo delle casse pensioni», 96.3106, può essere preso parzialmente in considerazione per quanto riguarda l'informazione degli assicurati (cfr. n. 2.9.2), ma non in 2355

merito alla richiesta supplementare concernente la responsabilità civile degli organi di controllo.

Occorre attenersi alla deduzione di coordinamento esistente. La 1a revisione della LPP non soddisfa le richieste che vanno oltre (postulato Rechsteiner-Basel del 22 gennaio 1998 «Perizia sulla deduzione dell'importo di coordinamento», 98.3027; cfr. n. 1.8.1).

La richiesta volta a colmare le lacune della previdenza in caso di invalidità (postulato Hafner del 24 giugno 1998 «Revisione della LPP. Lacune nell'ambito della copertura assicurativa», 98.3296) non è soddisfatta nell'ambito della 1a revisione della LPP, e neppure la domanda intesa a istituire una base legale per gli indipendenti a basso reddito (postulato Carobbio del 13 marzo 1991 «Lavoratori indipendenti con reddito basso. Secondo pilastro», 91.3062; cfr. n. 1.8 e in particolare il n. 1.8.3).

La revisione non soddisfa neppure le domande concernenti la presa in considerazione dei lavoratori a tempo parziale (postulati Uchtenhagen del 17 giugno 1987 «LPP.

Considerazione dei lavoratori a tempo parziale», 87.466, e Bührer del 17 giugno 1987 «LPP. Considerazione dei lavoratori a tempo parziale», 87.483; cfr. n. 1.8.2).

1.8

Punti della revisione non trattati

1.8.1

Miglioramento della previdenza per gli assicurati con redditi modesti

Nel quadro della procedura di consultazione relativa al presente progetto di revisione, abbiamo posto in discussione diverse misure che avrebbero dovuto migliorare la previdenza a favore degli assicurati con un reddito fino a 35 000 franchi all'anno.

Una riduzione della deduzione di coordinamento e pertanto anche della soglia d'accesso al regime obbligatorio avrebbe indotto, secondo i modelli presentati, miglioramenti delle prestazioni che avrebbero comportato l'aumento, unitamente alle prestazioni dell'AVS/AI, dell'attuale tasso di sostituzione pari al 60 per cento dell'ultimo reddito al 70 o 80 per cento. I miglioramenti delle prestazioni avrebbero comportato costi supplementari annui stimati, secondo il modello scelto e tenendo conto della previdenza sovraobbligatoria, tra i 300 e i 475 milioni di franchi.

Tale misura avrebbe inoltre comportato un consistente aggravamento dell'onere amministrativo degli istituti di previdenza e delle imprese, segnatamente delle piccole e medie imprese (PMI)12. Le PMI, in particolare, dovrebbero occuparsi di oltre 100 000 nuovi lavoratori sottoposti al regime obbligatorio, di conseguenza le mutazioni (cambiamento del posto di lavoro superiore alla media nel caso di impiegati a tempo parziale) comporterebbero un notevole onere supplementare.

Visti i pareri espressi nella procedura di consultazione in merito alle ripercussioni finanziarie e amministrative, il nostro Collegio rinuncia, nel quadro della presente revisione, a migliorare la previdenza delle persone con redditi modesti.

12

Cfr. il rapporto di ricerca INFRAS «Effets microéconomiques de la 1ère révision de la LPP», Zurigo 1998 in «Aspects de la sécurité sociale», Ufficio delle assicurazioni sociali, Berna; «Soulagement administratif des petites et moyennes entreprises (PME)». Rapporto intermedio del Consiglio federale del 22 gennaio 1997, p. 8.

2356

1.8.2

Miglioramento della previdenza per gli assicurati che lavorano a tempo parziale

I modelli descritti nel numero 1.8.1 avrebbero altresì migliorato la previdenza degli assicurati che lavorano a tempo parziale. È soprattutto per loro che è stato discusso un modello supplementare nell'ambito della procedura di consultazione. Tale modello prevedeva un adeguamento, secondo il grado d'occupazione, della deduzione di coordinamento, e quindi della soglia d'accesso al regime obbligatorio, e degli altri importi limite. Il miglioramento delle prestazioni avrebbe permesso agli assicurati che lavorano a tempo parziale di beneficiare di una previdenza analoga a quella delle persone impiegate a pieno tempo. Lo stesso obiettivo è attualmente perseguito dal Parlamento nel quadro dell'iniziativa Zapfl13. Il miglioramento delle prestazioni per queste persone avrebbe comportato costi supplementari da 80 a 150 milioni di franchi l'anno a seconda del modello scelto. Gli oneri amministrativi avrebbero conseguenze ancora maggiori rispetto alla riduzione della deduzione di coordinamento.

1.8.3

Questioni legate al disciplinamento dell'invalidità

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità ai sensi dell'articolo 23 LPP le persone invalide che erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. In caso contrario, non possono far valere il diritto alle prestazioni. L'articolo 23 estende l'obbligo della cassa pensione di versare prestazioni al di là dei rapporti di previdenza. Inoltre anche la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) è considerata insoddisfacente e rende ancora più difficile la situazione degli invalidi, segnatamente quando cambiano spesso istituto di previdenza. La mozione trasformata in postulato della consigliera nazionale Ursula Hafner14 chiede principalmente di allentare la normativa attuale al fine di estendere il campo d'applicazione di detta disposizione, coprendo anche i casi in cui l'assicurato non è necessariamente affiliato a un istituto di previdenza al momento in cui sorge il rischio. In tal modo, l'istituto sarebbe tenuto a versare prestazioni, per esempio in caso di aggravamento dell'invalidità, anche se all'insorgere dell'invalidità, l'assicurato non era ad esso affiliato.

Proponiamo di non disciplinare questa questione nella presente revisione. Rispondendo al suddetto postulato Hafner, abbiamo particolarmente insistito su questo punto: se si volesse tener conto di tale situazione, sarebbe necessario rivedere completamente la concezione della normativa vigente. Non è tuttavia per nulla certo che una modifica gioverebbe agli invalidi. Al contrario, estendere la normativa nel senso richiesto costituirebbe un onere finanziario supplementare per i potenziali datori di lavoro, e comporterebbe quindi un aumento dei contributi dovuti per i rischi e diminuirebbe le opportunità degli invalidi di reintegrarsi sul mercato del lavoro. Un nuovo disciplinamento comporterebbe inoltre un aumento degli oneri per gli istituti di previdenza, sia dal punto di vista dei costi dell'assicurazione che da quello dei costi amministrativi risultanti dall'affiliazione di un assicurato già invalido.

13 14

1997 - Iniziativa parlamentare 97.0414. Lavoro a tempo parziale. Deduzione di coordinamento (N 21.3.1997, Zapfl).

Mozione Hafner Ursula (98.3296) del 24 giugno 1998; Revisione LPP. Lacune nell'ambito della copertura assicurativa.

2357

1.8.4

Soppressione del limite d'età di 25 anni per il versamento delle rendite per orfani e delle rendite per figli

La LPP prevede rendite per orfani e rendite per figli per le persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Nel parere espresso nell'ambito della procedura di consultazione l'Associazione svizzera degli invalidi e la Conferenza delle organizzazioni dell'aiuto privato alle persone andicappate (DOK) chiedono che il versamento di queste rendite sia mantenuto fino al decesso dei figli o finché questi ultimi siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

La soppressione del limite d'età per il versamento di una rendita per orfani o per figli vorrebbe dire riconoscere un diritto individuale alla rendita a persone che non sono assicurate e che pertanto non soddisfano una delle condizioni essenziali per la concessione di una rendita. Un disciplinamento di questo genere sarebbe contrario al sistema, motivo per cui non è possibile introdurlo.

1.8.5

Rappresentanza dei beneficiari di rendite nell'organo paritetico

Nel corso della procedura di consultazione l'Associazione svizzera anziani e pensionati ha formulato una richiesta secondo cui i lavoratori beneficiari di una rendita dovrebbero far parte a pieno titolo dell'organo paritetico della fondazione di previdenza. Tale richiesta è già stata oggetto di rivendicazioni in passato. Se non vi è alcuna opposizione al fatto che un beneficiario di rendita abbia un seggio in seno all'organo paritetico, non appare tuttavia opportuno prevedere disposizioni speciali che istituiscano una rappresentanza d'ufficio per questa categoria di persone. Infatti, i beneficiari di rendite godono, contrariamente ai lavoratori, della garanzia dei diritti acquisiti, cosicché i loro interessi virtuali risiedono nell'adeguamento delle prestazioni al rincaro. Inoltre, non sempre gli interessi dei beneficiari di rendite coincidono con quelli dei lavoratori, per cui risulta problematico nominare i beneficiari di rendite a scapito del contingente dei lavoratori. Occorre inoltre precisare che, se si prevedessero disposizioni speciali per i beneficiari di rendite, sarebbe necessario prevedere una normativa anche per gli invalidi e per altre categorie specifiche di lavoratori (per esempio per quelli a tempo parziale). Infine, bisognerebbe stabilire chi, fra i datori di lavoro o i lavoratori, dovrebbe cedere un seggio ai beneficiari di rendite e a eventuali altre categorie. I datori di lavoro potrebbero far valere che, trattandosi in quest'ultimo caso di ex lavoratori, dovrebbero essere annoverati fra i lavoratori.

2358

2

Contenuto della revisione

2.1

Coordinamento dell'età di pensionamento con l'11a revisione dell'AVS

2.1.1

Panoramica

Il messaggio relativo all'11a revisione dell'AVS (cfr. n. 3.1.3.2.2 segg. e n. 3.1.3.4 segg.) stabilisce per la LPP: ­

l'età ordinaria di pensionamento per donne e uomini a 65 anni a partire dal 2009 (cfr. art. 13 LPP);

­

l'età ordinaria di pensionamento delle donne sarà aumentata gradualmente, ossia nel 2003 a 63 anni, nel 2005 a 64 anni e nel 2009 a 65 anni (cfr. art. 1 disposizioni transitorie relative all'11a revisione AVS);

­

l'età flessibile di pensionamento con la possibilità di anticipare il godimento delle prestazioni di vecchiaia a partire dal 59° anno di età e di rinviare le medesime fino al 70° anno di età (cfr. art. 13a LPP).

Il coordinamento con l'AVS è così realizzato. Al messaggio relativo alla 1a revisione della LPP rimane soltanto il compito di disciplinare l'unificazione delle aliquote di conversione e di accredito per donne e uomini.

2.1.2

Aliquote di accredito uguali per donne e uomini

L'avere di vecchiaia consta degli accrediti di vecchiaia annui inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, compresi gli interessi (art. 15 LPP). Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percento (le cosiddette aliquote di accredito del salario coordinato, art. 16 LPP). La fissazione del salario assicurato LPP e delle aliquote di accredito sono due componenti importanti per determinare le future prestazioni previdenziali.

Attualmente sussistono ancora differenze nella scala delle aliquote degli accrediti di vecchiaia tra donne e uomini. Dal momento che l'età di pensionamento sarà la stessa per ambedue i sessi, questa scala va uniformata come segue: ­

­

la scala degli accrediti di vecchiaia per le donne verrà sostituita da quella degli uomini a partire dal 2003. L'unificazione avverrà parallelamente all'aumento delle aliquote di accredito al fine di impedire una riduzione del livello delle rendite (cfr. n. 2.2.3). Ne risulta quanto segue: Attuali categorie d'età (uomini)

Ammontare attuale dell'accredito di vecchiaia per l'uomo in %

Nuova categoria d'età (donne e uomini)

Nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia (donne e uomini) in %

25-34 35-44 45-54 55-65

7 10 15 18

25-34 35-44 45-65

7 11 18

durante il periodo transitorio, gli accrediti di vecchiaia delle donne non possono tuttavia essere computati fino all'età ordinaria di pensionamento in vi-

2359

gore. L'aliquota di accredito del 18 per cento si applica fino ai seguenti limiti d'età:

2.1.3

dall'1.1.2003 al 31.12.2004:

63 anni

dall'1.1.2005 al 31.12.2008:

64 anni

dall'1.1.2009:

65 anni.

Aliquota minima di conversione per le donne

Secondo il diritto vigente, l'aliquota di conversione che permette di calcolare la rendita di vecchiaia è fissata al 7,2 per cento per gli uomini all'età di pensionamento di 65 anni e per le donne all'età di pensionamento di 62 anni. Attualmente si applica quindi la stessa aliquota di conversione per età diverse. Introducendo l'età ordinaria di pensionamento a 65 anni per ambedue i sessi, in futuro l'aliquota di conversione sarà identica per donne e uomini alla stessa età di pensionamento.

L'adeguamento dell'aliquota di conversione avverrà gradualmente tra il 2003 e il 2009, allo stesso ritmo dell'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne.

Periodo

Aliquota di conversione identica all'età di pensionamento

fino al 31.12.2002 1.1.2003 fino al 31.12.2004 1.1.2005 fino al 31.12.2008 dall'1.1.2009

Donne

Uomini

62 63 64 65

65 65 65 65

2.2

Riduzione dell'aliquota di conversione e mantenimento del livello delle rendite

2.2.1

Panoramica

L'aliquota di conversione serve a trasformare l'avere disponibile in una rendita quando si presenta un caso di previdenza, determinando in tal modo l'ammontare delle rendite in caso di vecchiaia, invalidità e decesso. Essa dipende soprattutto dalla speranza di vita dei beneficiari di rendite. È ormai un dato di fatto che la speranza di vita di questa categoria della popolazione sta aumentando da tempo e che questa tendenza non sembra volersi arrestare. Affinché la rendita di vecchiaia calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile possa essere versata fino a un'età avanzata, è necessario diminuire l'aliquota di conversione applicata al calcolo della rendita di vecchiaia. L'aliquota di conversione minima del 7,2 per cento attualmente in vigore verrà ora fissata al 6,65 per cento. La progressiva riduzione si estenderà sull'arco di tredici anni, ossia dal 2003 al 2016.

La riduzione dell'aliquota di conversione comporta una diminuzione del livello delle rendite. Per impedire una diminuzione del livello delle prestazioni, come misura d'accompagnamento occorre accrescere l'avere di vecchiaia aumentando gli accrediti di vecchiaia.

2360

2.2.2

Riduzione dell'aliquota di conversione

2.2.2.1

Situazione iniziale

L'aliquota di conversione determina l'ammontare delle rendite annuali in funzione dell'avere di vecchiaia. Per esempio, nel caso in cui l'avere di vecchiaia ammonta a 100 000 franchi e l'aliquota di conversione è pari al 7,2 per cento, la rendita di vecchiaia annua ammonta a 7200 franchi e l'aspettativa di rendita vedovile a 4320 franchi (60% della rendita di vecchiaia) nel caso in cui una persona coniugata avente diritto a una rendita muore.

L'aliquota di conversione è un parametro attuariale calcolato su basi tecniche che tengono essenzialmente conto della mortalità dei beneficiari di rendite di vecchiaia e vedovili, delle probabilità di essere sposati, nonché del numero di figli e di orfani.

L'introduzione di una rendita per vedovi presuppone inoltre che si prendano in considerazione anche i dati concernenti i vedovi.

L'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento serve a finanziare le future prestazioni. Il versamento delle rendite riduce progressivamente l'avere dell'assicurato. L'avere non ancora versato può essere investito affinché frutti interessi. L'interesse minimo da accreditare deve corrispondere al cosiddetto saggio d'interesse tecnico. Quest'ultimo e l'aspettativa di vita al momento del pensionamento determinano in notevole misura l'ammontare dell'aliquota di conversione.

L'attuale aliquota di conversione ammonta al 7,2 per cento, un valore rimasto invariato dall'entrata in vigore della LPP, il 1° gennaio 1985, che si riferisce a un'età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne. Tale aliquota è stata calcolata su basi tecniche dalla Cassa federale d'assicurazione nel 1980 per gli uomini e un saggio d'interesse tecnico del 3,5 per cento. Il valore propriamente detto dell'aliquota di conversione non è fissato a livello di legge, bensì nell'articolo 17 OPP 2.

L'aumento della speranza di vita riscontrato a partire da quel momento e che prevedibilmente si prolungherà ulteriormente comporta un abbassamento dell'aliquota di conversione.

Per compensare la riduzione dell'aliquota di conversione, si potrebbe immaginare la seguente soluzione: l'avere non ancora versato sotto forma di rendite dovrebbe essere remunerato con un interesse più elevato, ciò che implicherebbe un aumento del saggio d'interesse tecnico.

Per mantenere l'aliquota di
conversione all'attuale 7,2 per cento, gli istituti di previdenza autonomi sarebbero costretti ad aumentare, entro il 2010, al 4,8 per cento il loro saggio tecnico che attualmente è del 4 per cento. Per gli istituti di previdenza assicurati presso una compagnia d'assicurazioni, il saggio da applicare sarebbe nettamente più elevato, tenendo conto della tariffa delle assicurazioni collettive. A più lungo termine, tale procedimento potrebbe mettere in pericolo l'equilibrio finanziario delle casse: non è infatti possibile garantire che i proventi del capitale aumentino in continuazione.

2361

2.2.2.2

Soluzione proposta

Alla luce di queste considerazioni, proponiamo di ridurre progressivamente l'aliquota di conversione dall'attuale 7,2 per cento al 6,65 per cento nel 2016. Questo valore dev'essere fissato a livello di legge e applicato alle nuove rendite a partire dal 2016. Per contro, tale riduzione non concerne le rendite in corso. In questi casi gli istituti di previdenza devono costituire riserve per poter finanziare le rendite di lunga durata.

2.2.2.3

Disciplinamento transitorio

L'adeguamento dell'aliquota di conversione richiederà un periodo di tredici anni.

Riducendo tale periodo, i beneficiari di rendite di determinate classi d'età devono attendersi una notevole riduzione delle rendite. Il disciplinamento transitorio adempie le seguenti condizioni: ­

nell'adeguamento dell'aliquota di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia, l'innalzamento progressivo dell'età di pensionamento delle donne avviene parallelamente al processo di riduzione dell'aliquota di conversione per entrambi i sessi legata all'aumento dell'aspettativa di vita. Uniformando l'età di pensionamento a 65 anni nel 2009, la stessa aliquota di conversione sarà applicata sia alle donne che agli uomini;

­

per determinare la rendita d'invalidità si applica l'aliquota di conversione che serve a calcolare una rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento: per le donne nate tra il 1940 e il 1950 e gli uomini nati tra il 1937 e il 1950, l'aliquota di conversione per il calcolo della rendita d'invalidità corrisponde pertanto all'aliquota determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento. L'aliquota di conversione per le classi d'età anteriori è del 7,2 per cento, mentre per gli assicurati più giovani è pari al 6,65 per cento;

­

questa disposizione transitoria ha ripercussioni anche per gli assicurati nati in uno degli anni interessati che vanno in pensione anticipata. L'aliquota di conversione utilizzata per calcolare la rendita di vecchiaia è quella che corrisponde all'anno di nascita della persona assicurata. Tuttavia questo tasso è ridotto applicando il fattore corrispondente alla rendita di vecchiaia anticipata. Di conseguenza, in caso di anticipazione della rendita gli assicurati di questi anni di nascita subiranno la stessa riduzione della rendita degli assicurati che non rientrano nella classe d'età in questione.

2362

Riduzione dell'aliquota di conversione per le prestazioni LPP secondo gli anni di nascita Diritto alla rendita nel

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dal 2016

Anno di nascita

Età di pensionamento

Aliquota di conversione (in %)

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

1940 * 1941 * 1942 1943 1944 *

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

62 63 63 64 64 64 64 65

65 65 65 65 65 65 65 65

7,20 7,20 7,15 7,15 7.10 7,05 7,00

7,20 7,20 7,15 7,15 7,10 7,05 7,00

1945 1946 1947 1948 1949 1950 dal 1951

65 65 65 65 65 65 65

7,00 6,95 6,90 6,85 6,80 6,75 6,70 6,65

* L'innalzamento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne avverrà gradualmente negli anni 2003, 2005 e 2009. Ciò significa che in questi anni non verranno corrisposte nuove rendite di vecchiaia per le donne in seguito al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Per esempio le donne nate nel 1941 non potranno beneficiare della rendita prima del 2004, dato che l'età ordinaria di pensionamento per questa classe d'età è già di 63 anni.

È evidente che l'assicurata può, se lo desidera, chiedere l'anticipazione della rendita.

Questa tabella si applica, dall'entrata in vigore della 1a revisione della LPP nel 2003, a tutti i casi di previdenza che insorgono d opo il 1° gennaio 2003.

2.2.3

Aumento degli accrediti di vecchiaia

Se l'avere di vecchiaia restasse invariato, una riduzione dell'aliquota di conversione comporterebbe una corrispondente riduzione delle rendite. Il livello delle prestazioni subirebbe una flessione di circa l'8 per cento. Ciò avrebbe indubbiamente conseguenze sull'accettazione della previdenza professionale da parte degli assicurati. I datori di lavoro e gli istituti di previdenza sarebbero altresì subissati di numerose domande da parte degli assicurati. Al fine di evitare una sensibile riduzione delle prestazioni, è necessario adottare misure d'accompagnamento volte a mantenere il livello della previdenza.

Per mantenere il livello delle rendite in una situazione in cui la durata media del versamento delle rendite è maggiore, è necessario che l'avere di vecchiaia sia più consistente al momento del versamento della prima rendita. Una modifica delle aliquote di accredito consente di aumentare l'avere di vecchiaia.

Benché l'aliquota di conversione sia ridotta progressivamente, le aliquote degli accrediti di vecchiaia dovranno essere aumentate immediatamente dopo l'entrata in

2363

vigore della 1a revisione della LPP. Questa misura permette di diminuire sensibilmente la pressione sul livello delle prestazioni esercitata dalla riduzione dell'aliquota di conversione.

La 1a revisione della LPP prevede, parallelamente alla riduzione dell'aliquota di conversione, un aumento delle aliquote di accredito a partire dai 35 anni d'età. Formalmente tutti gli assicurati dovrebbero disporre dell'avere massimo al termine di un periodo di 30 anni. In pratica si osserva tuttavia che il livello delle rendite non presenta quasi più differenze già dopo 20 anni.

L'adeguamento delle aliquote di accredito inteso a ovviare alla diminuzione dell'aliquota di conversione si ripercuote in modo differenziato sull'ammontare della rendita, a seconda dell'anno di nascita degli assicurati. Le donne ottengono in ogni caso rendite più elevate. Ciò è dovuto essenzialmente all'innalzamento della loro età di pensionamento che prolunga di tre anni il periodo di risparmio per la vecchiaia. Per gli uomini sarà invece inevitabile una riduzione delle rendite durante il periodo di transizione.

La seguente tavola illustra questa situazione, presentando la rendita in percentuale dell'ultimo salario coordinato, per una durata completa di contributi, secondo il diritto vigente e secondo la proposta di revisione. Queste aliquote di sostituzione vigono anche per le persone che diventano invalide prima dell'età ordinaria di pensionamento.

Obiettivo di rendita (aliquota di sostituzione) al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (in per cento del salario coordinato) Anno di nascita

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 2364

Uomini

Donne

Diritto vigente (65 anni)

Nuovo disciplinamento (65 anni)

Diritto vigente (62 anni)

21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35

21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33

Nuovo disciplinamento (65 anni)

21 22 24 25 26 28 29 29 30 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36

Anno di nascita

1959 1960 1961 1962 e seguenti

2.2.4

Uomini

Donne

Diritto vigente (65 anni)

Nuovo disciplinamento (65 anni)

Diritto vigente (62 anni)

Nuovo disciplinamento (65 anni)

35 36 36 36

34 35 35 36

34 34 34 34

36 36 36 36

Costi e finanziamento

Gli istituti di previdenza sono per principio liberi di finanziare le loro prestazioni come meglio credono. Possono pertanto decidere come finanziare gli accrediti di vecchiaia supplementari come pure eventuali rendite di rischi più elevate. Dato che l'entrata in vigore della revisione comporterà l'abolizione dei contributi per misure speciali come fonte di finanziamento supplementare, gli istituti di previdenza saranno liberi di destinare un punto percentuale dei salari coordinati per finanziare gli accrediti di vecchiaia supplementari. Se si considera la previdenza sovraobbligatoria, per aumentare gli accrediti di vecchiaia si devono prendere in considerazione altre spese comprese tra i 180 e i 325 milioni di franchi all'anno. Per quegli istituti di previdenza che non hanno ancora riscosso contributi per misure speciali non è da escludere un aumento dei contributi.

2.3

Introduzione di nuove rendite nel regime obbligatorio

2.3.1

Introduzione della rendita per vedovi nella LPP

2.3.1.1

Panoramica

L'articolo 19 LPP prevede unicamente la concessione di una rendita per vedove.

Questa disposizione non è compatibile con l'articolo costituzionale sulla parità fra donne e uomini (art. 4 cpv. 2 vCost.; art. 8 cpv. 3 nCost). Proponiamo pertanto di introdurre la rendita per vedovi.

2.3.1.2

Soluzione proposta

Dato che la rendita per vedovi è stata introdotta nell'AVS con la 10a revisione dell'AVS, le rendite vedovili devono essere garantite anche nel regime obbligatorio della previdenza professionale. Contrariamente all'AVS, la previdenza professionale verserà una rendita per vedovi alle stesse condizioni della rendita per vedove. In considerazione del fatto che le persone coniugate senza attività lucrativa o non assicurate non hanno diritto alla rendita di vecchiaia del secondo pilastro, la rendita vedovile costituisce l'unica forma di previdenza di cui queste persone dispongono in caso di decesso del coniuge.

2365

Tenendo conto della previdenza sovraobbligatoria, l'introduzione della rendita per vedovi alle stesse condizioni della rendita per vedove comporterà in un primo tempo oneri supplementari dell'ordine di 45 milioni di franchi all'anno. Fra una ventina d'anni i costi supplementari dovrebbero attestarsi a circa 60 milioni di franchi all'anno.

2.3.2

Introduzione del quarto di rendita per invalidi

2.3.2.1

Panoramica

La LPP prevede attualmente la mezza rendita e la rendita intera d'invalidità, quando la persona assicurata è invalida ai sensi della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Analogamente all'AI, sarà ora introdotto un quarto di rendita per invalidi.

2.3.2.2

Situazione iniziale

Gli assicurati che sono invalidi ai sensi dell'AI e che erano assicurati al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità hanno diritto a una rendita d'invalidità: a una rendita intera se il grado d'invalidità ammonta almeno a due terzi e a una mezza rendita se il grado d'invalidità ammonta almeno al 50 per cento (art. 23 e 24 LPP). Dal 1° gennaio 1988, l'AI versa quarti di rendita anche per un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LAI. L'introduzione del quarto di rendita d'invalidità nella LPP si iscrive nel quadro della 2a revisione LAI, in vista del coordinamento con il primo pilastro, e dovrà aver luogo nel quadro della 1a revisione della LPP (messaggio sulla seconda revisione dell'assicurazione per l'invalidità del 21 novembre 1984, n. 2.1.9, FF 1985 I 17).

2.3.2.3

Soluzione proposta

Dato che il quarto di rendita è stato introdotto nell'assicurazione invalidità, occorre fare altrettanto anche nel regime obbligatorio della previdenza professionale. Ora il diritto a un quarto di rendita sorge quando l'assicurato presenta un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi dell'AI. L'introduzione del quarto di rendita d'invalidità comporta costi dell'ordine di 15 milioni di franchi all'anno.

2.4

Soppressione delle misure speciali e mantenimento degli accrediti complementari per la generazione d'entrata

2.4.1

Panoramica

Ogni istituto di previdenza deve stanziare l'uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare i contributi per le prestazioni di vecchiaia. Questi fondi (misure speciali) servono anzitutto a migliorare le prestazioni della generazio-

2366

ne d'entrata e, in secondo luogo, ad adeguare le rendite in corso all'evoluzione dei prezzi (art. 70 LPP). Le lacune nella previdenza degli assicurati della generazione d'entrata, nonché il relativo fabbisogno di finanziamento, diminuiscono con l'aumento del numero di anni d'applicazione del regime obbligatorio LPP. Va quindi mantenuto l'attuale sistema degli accrediti complementari nel corso della presente revisione, adeguandolo al fine di evitare la sovrassicurazione. L'adeguamento al rincaro delle rendite in corso sarà in futuro finanziato senza dover ricorrere alle misure speciali (cfr. n. 2.6).

Le misure speciali possono quindi essere soppresse.

2.4.2

Situazione iniziale

Gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale devono prevedere, secondo il diritto vigente (art. 70 LPP), l'uno per cento della somma dei salari coordinati dei loro assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia. Questi fondi servono anzitutto a migliorare le prestazioni a favore della generazione d'entrata e in secondo luogo ad adeguare le rendite in corso all'evoluzione dei prezzi, giusta l'articolo 36 capoverso 2 LPP.

Gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore della LPP avevano un'età superiore ai 25 anni non dispongono di un periodo completo di contributi. Le lacune previdenziali che ne risultano sono state parzialmente colmate da accrediti complementari transitori. Questo sistema dev'essere mantenuto. Tuttavia, col passare del tempo gli accrediti complementari diminuiranno, poiché le lacune previdenziali diminuiscono per ogni nuova classe d'età. Dato che il fabbisogno finanziario diminuirà, non sarà più necessario prescrivere il finanziamento mediante misure speciali. La responsabilità di questo finanziamento potrà essere lasciata all'istituto di previdenza.

In origine le misure speciali dovevano essere utilizzate per adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi, ciò che in realtà non è stato fatto. Si è ricorso soltanto a una parte esigua dei fondi per le misure speciali, motivo per cui questo genere di finanziamento è stato soppresso. In futuro gli istituti di previdenza dovranno, nell'ambito delle loro possibilità finanziarie, utilizzare i fondi liberi per adeguare le rendite al rincaro e presentarne un rendiconto nel rapporto annuale.

2.4.3

Soluzione proposta

Alla luce di quanto esposto, gli istituti di previdenza non devono più riscuotere l'uno per cento dei salari coordinati degli assicurati per le misure speciali ai sensi dell'articolo 70 LPP. Questa disposizione può quindi senz'altro essere soppressa. In compenso, occorre lasciare a ogni istituto di previdenza il compito di stabilire il finanziamento degli accrediti complementari per la generazione d'entrata e l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi. Considerando il fatto che numerose casse hanno fatto uso della possibilità di essere liberate dal loro obbligo

2367

apportando la prova globale15, la soppressione delle misure speciali comporterà risparmi dai 180 ai 370 milioni di franchi.

Il sistema degli accrediti complementari è per principio mantenuto, dato che le modifiche necessarie saranno introdotte mediante ordinanza. I costi degli accrediti complementari unici, considerando la previdenza sovraobbligatoria, passeranno da 8 a 16 milioni di franchi fino al 2005, in seguito diminuiranno fino al 2025, anno in cui saranno nulli.

2.5

Forma delle prestazioni di vecchiaia

2.5.1

Panoramica

Attualmente le prestazioni della LPP sono versate unicamente sotto forma di rendita, a meno che i regolamenti degli istituti di previdenza non prevedano la possibilità di versare la prestazione sotto forma di capitale. Il versamento di un capitale a titolo di prestazione di vecchiaia risponde tuttavia a un bisogno espresso da numerosi assicurati. In futuro, dovrà assolutamente essere previsto il parziale prelievo di un avere di vecchiaia sotto forma di capitale.

2.5.2

Situazione iniziale

La LPP ammette la possibilità di versare la prestazione per la vecchiaia, l'invalidità o i superstiti sotto forma di capitale unicamente se il regolamento dell'istituto di previdenza lo prevede. La possibilità di versare un'indennità sotto forma di capitale è attualmente già prevista da numerosi istituti di previdenza e risponde visibilmente a una necessità. Non vi è alcuna ragione per cui una tale possibilità di liquidazione in capitale non debba essere estesa a tutti gli assicurati. D'altra parte, sussiste anche il rischio che la prestazione in capitale non sia utilizzata a scopi previdenziali, ciò che costituisce un argomento contrario all'introduzione senza restrizioni del versamento in capitale nel regime obbligatorio della previdenza professionale.

2.5.3

Soluzione proposta

Di regola, la forma delle prestazioni rimane quella della rendita. Ogni assicurato avrà ora, per legge, la possibilità di percepire al massimo un quarto dell'avere di vecchiaia sotto forma di capitale al posto della rendita di vecchiaia. Ciò significa che ogni istituto di previdenza deve prevedere questa possibilità nel regolamento relativo alla previdenza obbligatoria minima, ma è tuttavia libero di offrire ulteriori soluzioni nella previdenza più estesa. L'istituto può prevedere in particolare che la totalità della rendita sia versata, come ora, integralmente sotto forma di liquidazione in capitale. Quest'ultima è pure possibile se un assicurato opta per un pensionamento flessibile e percepisce la prestazione al più presto a partire dal 59° anno di età.

Per ovviare al rischio che la previdenza venga destinata ad altro scopo, si sarebbe potuto vietare il versamento della totalità della prestazione sotto forma di capitale.

15

Gli istituti di previdenza che hanno oneri considerevoli nell'ambito sovraobbligatorio possono apportare globalmente la prova che adempiono gli obblighi relativi alle misure speciali (cfr. art. 46 OPP 2).

2368

Ciò sarebbe stato tuttavia in contraddizione con la pratica diffusa presso numerosi istituti di previdenza. Per questo motivo il nostro Collegio propone di rinunciare a limitare il margine di manovra regolamentare concesso agli istituti di previdenza.

2.6

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

2.6.1

Panoramica

La legge esige oggi che le rendite d'invalidità e per i superstiti in corso siano adeguate al rincaro. Tuttavia le rendite versate dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento, in particolare le rendite di vecchiaia, sono adeguate al rincaro soltanto nella misura delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza interessato. In questo senso, essi sono liberi di agire come meglio credono.

Gli istituti saranno ormai costretti ad avvalersi del margine di manovra finanziario di cui dispongono per compensare il rincaro a favore dei beneficiari di rendite.

2.6.2

Situazione iniziale

Secondo il diritto vigente, soltanto le rendite per i superstiti e d'invalidità in corso devono essere imperativamente adattate all'evoluzione dei prezzi fino all'età di pensionamento (art. 36 cpv. 1 LPP). Per contro, l'adeguamento più esteso delle rendite di rischio e l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia è prescritto soltanto entro i limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza (art. 36 cpv. 2 LPP). Non tutti gli istituti di previdenza adempiono allo stesso modo questo mandato legale.

Numerosi istituti di previdenza non adeguano affatto o in misura insufficiente all'evoluzione dei prezzi le rendite di vecchiaia e le rendite di rischio una volta raggiunta l'età di pensionamento. In particolare i fondi destinati alle misure speciali vengono impiegati solo in parte. La conseguenza di un insufficiente adeguamento al rincaro è un costante calo del potere d'acquisto dei beneficiari di rendite.

Esistono tuttavia istituti di previdenza che già concedono un parziale o addirittura totale adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia in corso. Sono per lo più gli istituti di previdenza di diritto pubblico, ma anche gli istituti privati ben predisposti che accordano una piena compensazione del rincaro.

Tavola 1 Adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia da parte degli istituti di diritto pubblico Numero degli assicurati (in percento dell'effettivo totale degli assicurati di questi istituti di previdenza) Compensazione del rincaro nell'anno

1987

1992

1994

1996

integrale e regolare parziale e/o irregolare nessuna o sconosciuta

93 6 1

88 9 3

88 10 2

82 16 2

2369

Tavola 2 Adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia da parte degli istituti di diritto privato Numero degli assicurati (in percento dell'effettivo totale degli assicurati di questi istituti di previdenza) Compensazione del rincaro nell'anno

1987

1992

1994

1996

integrale e regolare parziale e/o irregolare nessuna o sconosciuta

5 31 64

13 32 55

17 40 43

17 42 41 Tavola 3

Adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia da parte di tutti gli istituti Numero degli assicurati (in percento dell'effettivo totale degli assicurati di questi istituti di previdenza) Compensazione del rincaro nell'anno

1987

1992

1994

1996

integrale e regolare parziale e/o irregolare nessuna o sconosciuta

18 28 54

25 28 47

29 35 36

28 38 34

La tavola rileva che la compensazione del rincaro tra il 1987 e il 1994 era in fase di miglioramento. Dal 1994, tuttavia, vi è un'inversione di tendenza.

2.6.3

Soluzioni possibili

2.6.3.1

Limiti alla compensazione del rincaro

La concessione di una compensazione del rincaro deve continuare a dipendere dalle possibilità di finanziamento dei costi che ne risultano. Le possibilità di finanziamento variano notevolmente da un istituto di previdenza all'altro e dipendono essenzialmente dal livello inflazionistico. In simili condizioni, una compensazione integrale non è possibile, poiché presuppone una perequazione degli oneri a livello nazionale e richiede il ricorso ai contributi degli assicurati attivi e dei datori di lavoro. Entrambe le misure sono estranee al sistema di capitalizzazione. Un finanziamento della compensazione del rincaro mediante fondi supplementari è stato respinto nell'ambito della procedura di consultazione.

2.6.3.2

Soluzione proposta

Gli istituti di previdenza sono ora costretti ad avvalersi del margine di manovra finanziario di cui dispongono per adeguare le rendite al rincaro. A tal fine possono utilizzare le eccedenze, gli accantonamenti e i fondi liberi, ma sono anche liberi di 2370

prevedere contributi. Se si vuole applicare questa misura occorre migliorare la trasparenza: l'organo paritetico dell'istituto di previdenza deve decidere ogni anno in merito all'adeguamento al rincaro e presentarne un rendiconto nel rapporto annuale.

Questo disciplinamento si applica ormai anche alla previdenza professionale sovraobbligatoria. Ciò significa che per l'adeguamento al rincaro occorre decidere che cosa rientra nel regime obbligatorio e che cosa in quello sovraobbligatorio.

2.7

Miglioramento dell'organizzazione e dell'esecuzione

2.7.1

Controllo dell'affiliazione del datore di lavoro

2.7.1.1

Panoramica

Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve disporre di un proprio istituto o essere affiliato a un istituto di previdenza. Il controllo dell'affiliazione è semplificato. Sono soppressi i compiti di controllo delle autorità cantonali di vigilanza.

In futuro saranno le casse di compensazione dell'AVS stesse a esigere dai datori di lavoro che adempiano al loro obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In seguito, i datori di lavoro riluttanti sono annunciati direttamente all'istituto collettore, senza passare per le autorità cantonali di vigilanza.

2.7.1.2

Situazione iniziale

L'articolo 11 LPP prevede un sistema di controllo dei datori di lavoro tenuti ad affiliarsi relativamente complesso e oneroso dal profilo amministrativo. Spetta infatti alle casse di compensazione dell'AVS verificare se i datori di lavoro ad esse assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza e, in caso contrario, informarne l'autorità cantonale di vigilanza. Quest'ultima ingiunge al datore di lavoro inadempiente di affiliarsi entro sei mesi. Decorso tale termine, il datore di lavoro è annunciato all'istituto collettore affinché proceda a un'affiliazione d'ufficio.

La prassi ha ben presto rivelato che il controllo dell'affiliazione poteva essere effettuato senza il coinvolgimento dell'autorità cantonale di vigilanza. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha pertanto emanato istruzioni16 secondo cui solo le casse di compensazione dell'AVS e l'istituto collettore dovevano partecipare al controllo della riaffiliazione. Il Tribunale federale ha tuttavia contestato nel settembre 199517 la legalità di tale pratica, cosicché si è ritornati alla procedura di controllo iniziale finché sarà istituita la base legale necessaria.

Secondo il diritto vigente, il regolamento delle spese amministrative legate al controllo dell'affiliazione varia, a seconda che si tratti delle casse di compensazione 16

17

Istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali relative al controllo dell'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza professionale, conformemente alla LPP del 21 novembre 1989; queste istruzioni erano destinate alle autorità cantonali di vigilanza, all'istituto collettore e alle casse di compensazione dell'AVS.

Decisione della IIa Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 28 settembre 1995 (cfr. anche comunicazioni dell'UFAS sulla previdenza professionale n. 36 del 16 settembre 1996 Rz 203).

2371

dell'AVS o dell'istituto collettore. Quest'ultimo deve riversare le spese in primo luogo ai diretti interessati, ossia i datori di lavoro, che non hanno adempiuto il loro obbligo di affiliarsi. Il fondo di garanzia indennizza l'istituto collettore per le altre spese. Un disciplinamento analogo manca invece per le casse di compensazione dell'AVS che attualmente devono assumersi le proprie spese amministrative.

2.7.1.3

Soluzioni proposte

2.7.1.3.1

Agevolazione del controllo di affiliazione dei datori di lavoro

La presente revisione istituisce la base legale necessaria affinché si possa applicare la procedura semplificata del controllo dell'affiliazione obbligatoria del datore di lavoro.

In caso di scioglimento di un contratto d'affiliazione tra un istituto di previdenza e un datore di lavoro, l'istituto di previdenza deve informare tempestivamente la cassa di compensazione corrispondente. L'istituto di previdenza indica in particolare se il datore di lavoro continua a occupare lavoratori assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. La cassa di compensazione si accerta, entro un termine ragionevole, che il datore ha adempiuto l'obbligo di affiliazione. I datori di lavoro inadempienti sono direttamente annunciati all'istituto collettore.

2.7.1.3.2

Indennizzo della cassa di compensazione dell'AVS

Alle casse di compensazione dell'AVS sono indennizzate le spese amministrative inerenti al controllo dell'affiliazione obbligatoria dei datori di lavoro secondo gli stessi principi applicati all'istituto collettore.

2.7.2

Potere decisionale dell'istituto collettore

L'istituto collettore è tenuto per legge ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. L'istituto collettore deve inoltre affiliare anche le imprese che ne fanno domanda. Nella maggioranza dei casi si tratta di datori di lavoro che sono stati esclusi dal precedente istituto di previdenza perché non avevano pagato i contributi.

La prassi ha mostrato che il comportamento di questi datori di lavoro in materia di pagamenti è negligente e in generale non migliora. L'istituto collettore è quindi costretto ad adire le vie legali per reclamare i contributi. Deve avere la possibilità di reclamare i contributi arretrati per via decisionale e, se del caso, richiedere un rigetto definitivo dell'opposizione. Una simile decisione deve in effetti poter costituire un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Questo potere decisionale vale anche per la restituzione di prestazioni illecite e per eventuali spese di risarcimento ai sensi dell'articolo 12 LPP. Il privilegio conferito all'istituto collettore si giustifica per il fatto che l'obbligo di affiliazione è imposto per legge a questo istituto.

2372

2.7.3

Ampliamento delle competenze di vigilanza

2.7.3.1

Panoramica

Il campo d'applicazione della vigilanza della Confederazione e dei Cantoni non deve più estendersi unicamente agli istituti registrati, ma anche agli istituti di previdenza soggetti alla LFLP e alle fondazioni collettive, nonché ad altre istituzioni.

2.7.3.2

Situazione iniziale

La vigilanza sugli istituti di previdenza sancita dall'articolo 61 LPP si applica soltanto agli istituti di previdenza registrati che partecipano all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPP e, in virtù dell'articolo 89bis capoverso 6 CC, agli istituti di previdenza a favore del personale, costituiti sotto forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 CO.

Questa disposizione non copre la vigilanza di tutti gli istituti che partecipano all'attuazione della previdenza professionale in senso lato. È il caso per esempio degli istituti di previdenza che forniscono prestazioni in seguito all'insorgere di un rischio di vecchiaia, di decesso o d'invalidità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP, nonché delle istituzioni di libero passaggio (fondazioni bancarie e compagnie d'assicurazioni) che assicurano il mantenimento della previdenza gestendo conti e polizze di libero passaggio, nonché i cosiddetti «istituti annessi» che si occupano di amministrare o investire gli averi di previdenza. Eccettuate le compagnie d'assicurazione che sottostanno alla legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA; RS 961.01), tutti questi istituti di previdenza sottostanno alla sorveglianza ordinaria delle fondazioni di cui agli articoli 84 segg.

CC, a condizione che siano costituite come tali.

Le nuove disposizioni concernenti le procedure di liquidazione totale e parziale degli istituti di previdenza impongono l'armonizzazione delle competenze di vigilanza e la loro estensione a tutte queste istituzioni.

2.7.3.3

Soluzioni proposte

Il nostro Collegio ritiene opportuno conferire alla stessa autorità la vigilanza su tutti gli istituti che partecipano all'attuazione della previdenza professionale obbligatoria ed extraobbligatoria, nonché degli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza, gestiscono fondi della previdenza professionale o perseguono uno scopo affine.

Inoltre il campo d'applicazione dell'articolo 61 LPP, concernente la competenza delle autorità di vigilanza, dev'essere esteso a detti istituti. Il nuovo disciplinamento si applica unicamente alle istituzioni i cui fondi sono durevolmente ed esclusivamente destinati alla previdenza professionale per decesso e/o invalidità, e che beneficiano pertanto dell'esenzione fiscale.

2373

2.7.4

Trasferimento della prestazione d'uscita

2.7.4.1

Panoramica

Se un istituto di previdenza dispone di tutte le indicazioni necessarie concernenti l'assicurato che l'ha lasciato, dovrà d'ora in poi trasferire la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio entro 30 giorni. In caso contrario, viene meno ai suoi impegni e deve versare interessi di mora, il cui saggio è attualmente fissato al 5 per cento (cfr. nota 37).

Se tuttavia non dispone dei dati necessari, non è considerato in mora. Dovrà quindi: ­

attendere sei mesi prima di procedere al trasferimento;

­

trasferire in seguito le prestazioni d'uscita dimenticate, compresi gli interessi, a un istituto di libero passaggio di sua scelta o all'istituto collettore entro un termine di due anni a decorrere dalla scadenza. Il saggio d'interesse non corrisponde più come finora al saggio dell'interesse di mora del 5 per cento (cfr. nota 37), bensì al normale saggio minimo stabilito nella LPP.

2.7.4.2

Situazione iniziale

Qualora gli assicurati lascino l'istituto di previdenza a cui sono affiliati senza indicare a quale nuovo istituto (di previdenza o di libero passaggio) dev'essere trasferita la prestazione d'uscita, l'istituto di previdenza deve versare detta prestazione più gli interessi di mora all'istituto collettore entro due anni (art. 4 LFLP). Per principio, la procedura si è rivelata appropriata. Per contro diversi problemi sono sorti a proposito dell'interesse di mora, attualmente fissato al 5 per cento (art. 2 cpv. 3 LFLP; art.

7 OLP; cfr. nota 37).

Anche gli istituti di previdenza che hanno informato per tempo gli assicurati uscenti in merito alla scadenza della prestazione d'uscita devono versare questo interesse di mora. In questi casi, è l'assicurato che non ha adempiuto i suoi obblighi (art. 91 CO) a essere in mora per aver omesso di comunicare all'istituto di previdenza il nome del nuovo istituto al quale doveva essere trasferita la prestazione d'uscita. Non è quindi corretto che l'istituto di previdenza debba versare interessi di mora del 5 per cento, anziché il tasso minimo normale LPP del 4 per cento. Per non dover pagare interessi così elevati, gli istituti di previdenza hanno provveduto a trasferire il più rapidamente possibile le prestazioni di libero passaggio all'istituto collettore, il quale ha dovuto aprire numerosi conti di libero passaggio per poi chiuderli poco tempo dopo.

Il numero di questi conti ammontava nel 1997 a 7400 o al 7,4 per cento dell'effettivo globale dei conti dell'istituto collettore18. Gli elevati costi amministrativi che ne derivano possono essere addossati agli assicurati solo in parte, mentre l'altra parte è assunta dal Fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP) e quindi a carico di tutti i contribuenti.

In questo contesto, un altro problema è costituito dalle cosiddette «prestazioni d'uscita di lieve entità». Si tratta di prestazioni d'uscita, il cui importo è minimo, e che devono essere trasferite all'istituto collettore, perché sono state dimenticate dagli assicuratori (art. 4 cpv. 2 LFLP). Alla fine del 1998 circa 160 000 conti di libero passaggio erano registrati presso l'istituto collettore, di cui un buon 30 per cento 18

Rapporto annuale 1997 della Fondazione Istituto collettore LPP, allegato, p. 2.

2374

conteneva una somma inferiore a 500 franchi. Le spese amministrative ammontavano allora a 45 franchi per l'apertura del conto, a 80 franchi per la chiusura e a 8 franchi per la gestione annuale, una spesa del tutto sproporzionata rispetto al modesto ammontare di questi conti. Da più parti è stato proposto che in futuro l'istituto di previdenza non versi più simili «prestazioni di lieve entità» all'istituto collettore, ma che se li gestisca da sé19. Ciò sarebbe tuttavia fonte di altri problemi, poiché questi istituti dovrebbero costantemente gestire i conti di due tipi di assicurati, agendo a titolo di istituto di libero passaggio. È quindi preferibile attenersi al principio introdotto dalla LFLP nel 1995, attualmente in vigore, secondo cui alla scadenza l'istituto di libero passaggio non deve conservare la prestazione d'uscita, bensì trasferirla (art. 3 LFLP).

2.7.4.3

Soluzioni proposte

Se l'istituto di previdenza tarda nell'adempiere l'obbligo di trasferimento, d'ora in poi dovrà versare interessi di mora soltanto nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha ottenuto le indicazioni necessarie. Il saggio d'interesse di mora applicato in questi casi corrisponde al saggio minimo d'interesse LPP del 4 per cento, maggiorato dell'uno per cento (cfr. nota 37).

Il principio secondo cui la prestazione d'uscita è esigibile al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza rimane invariato. A partire da questa data, e fintantoché l'assicurato non ha fornito all'istituto di previdenza indicazioni in merito all'utilizzazione della prestazione d'uscita, detto istituto deve remunerare la prestazione d'uscita al saggio minimo d'interesse LPP di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPP (attualmente del 4%).

Se alla scadenza della prestazione d'uscita l'istituto di previdenza non è in possesso delle indicazioni necessarie, dovrà attendere almeno sei mesi prima di trasferire tale prestazione, periodo durante il quale l'assicurato può annunciarsi presso l'istituto, dopodiché la prestazione d'uscita va considerata come dimenticata.

2.7.5

Liquidazione parziale e totale di istituti di previdenza

2.7.5.1

Panoramica

La procedura di vigilanza applicabile in caso di liquidazione parziale di istituti di previdenza cui sono affiliate diverse organizzazioni di datori di lavoro (istituti comuni o collettivi, nonché istituti di previdenza di gruppi di imprese) è stata semplificata.

Per contro, la procedura di vigilanza applicabile in caso di liquidazione totale di istituti di previdenza non subirà alcuna modifica rispetto alla normativa vigente.

Tuttavia, anche in questo caso spetterà all'organo paritetico prendere le decisioni e informare gli assicurati interessati.

19

Vedi tra l'altro le mozioni dello stesso tenore Leumann (Consiglio degli Stati) del 15 dicembre 1998, 98.3588, e Bangerter (Consiglio nazionale) del 16 dicembre 1998, 98.3597.

2375

Sia la liquidazione totale di istituti di previdenza sia quella parziale dovrà ora svolgersi in base a principi tecnici riconosciuti.

2.7.5.2

Situazione iniziale

Le continue ristrutturazioni economiche avvenute nelle imprese nel corso degli ultimi anni hanno avuto importanti conseguenze anche per gli istituti di previdenza e i loro assicurati. In particolare sono avvenute numerose fusioni e liquidazioni parziali o totali di istituti di previdenza. Le liquidazioni parziali sono all'ordine del giorno sia negli istituti collettivi che in quelli comuni. Secondo la statistica delle casse pensioni20, nel 1996 erano affiliati a istituti collettivi o comuni 267 000 datori di lavoro con un effettivo totale di 1 645 522 assicurati. Fra queste imprese, molte hanno meno di 100 assicurati (cfr. art. 43 OPP 2) per cui vanno considerate come piccole affiliazioni. Secondo le stime dell'UFAS, circa il 5 per cento delle affiliazioni sono disdette ogni anno, mentre un altro 5 per cento non sono disdette, ma parzialmente liquidate in seguito a una ristrutturazione dell'azienda affiliata.

Questa evoluzione, che dovrebbe proseguire anche in futuro, pone parecchi problemi in merito alla sorveglianza di questi istituti collettivi e comuni. Giusta l'articolo 23 LFLP l'autorità di sorveglianza deve stabilire a ogni affiliazione se le condizioni di una liquidazione totale o parziale sono adempiute e approvare il piano di ripartizione dei fondi allestito dall'istituto di previdenza. Secondo l'UFAS, le sole liquidazioni parziali rappresentano dai 25 000 ai 30 000 casi all'anno.

Nella maggioranza dei casi, l'onere di lavoro e i costi legati all'autorizzazione della liquidazione parziale da parte dell'autorità di vigilanza sono sproporzionati per i seguenti motivi:

20

­

in caso di numerose liquidazioni parziali non vi sono in partenza sufficienti fondi liberi per una ripartizione (secondo le istruzioni dell'UFAS, tali fondi liberi devono costituire oltre il 10% del capitale di copertura); ciò nonostante l'autorità di vigilanza è tenuta a intervenire in ogni singolo caso;

­

le autorità di vigilanza devono inoltre intervenire in ogni caso per lo scioglimento dei contratti d'affiliazione con trasferimento globale a un nuovo istituto di previdenza; ancora una volta, spesso ciò non ha senso per il fatto che gli istituti collettivi non dispongono generalmente di un patrimonio comune e pertanto non vi è assolutamente nulla da ripartire;

­

nei casi in cui l'autorità di vigilanza debba effettivamente approvare un piano di ripartizione, occorre effettuare una procedura amministrativa formale (concerne per lo più gli importi minimi, per esempio quando l'unico dipendente lascia l'istituto di previdenza). Le autorità di vigilanza non possono semplicemente fare affidamento sulle indicazioni fornite dall'istituto di previdenza, anche se quest'ultimo dispone di tutti i dati e fatti rilevanti; devono rispettare il diritto di essere ascoltati di cui beneficiano tutte le parti in causa e accertare i fatti d'ufficio. È soltanto in seguito che l'autorità di vigilanza può emettere una decisione. Questa procedura formale comporta doppioni e spesso si protrae per diversi mesi.

UST, Statistica delle casse pensioni 1996.

2376

Problemi della stessa natura si pongono per quanto riguarda gli istituti di previdenza di un gruppo, una holding e una società madre (istituti di un gruppo di imprese).

Questi ultimi gestiscono la previdenza professionale delle diverse imprese appartenenti al gruppo, alla holding o alla società madre e che pertanto, sul piano economico, sono strettamente legate l'una all'altra. Alla luce dell'evoluzione economica summenzionata, anche questo genere di istituti di previdenza ha assunto grande importanza. Nel 1996 si contavano 1278 istituti per un totale di 6620 imprese affiliate e 655 227 assicurati21.

2.7.5.3

Soluzioni proposte

La procedura di liquidazione parziale degli istituti di previdenza collettivi, comuni e di gruppo dev'essere semplificata secondo i seguenti principi, senza peraltro diminuire la protezione degli assicurati: ­

d'ora in poi saranno gli stessi istituti di previdenza che disciplineranno in un regolamento le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale; nell'interesse degli assicurati devono rispettare i principi tecnici riconosciuti, in modo da garantire l'unità della procedura e il rispetto delle esigenze minime. Spetta al nostro Collegio disciplinare i principi tecnici riconosciuti, peraltro già applicati nella prassi vigente22. Queste direttive si sono rivelate efficaci e già sin d'ora gli istituti di previdenza sottoposti alla sorveglianza dell'UFAS ­ fra cui molti istituti collettivi e comuni che operano su tutto il territorio elvetico ­ devono attenervisi. Spetta all'autorità di vigilanza approvare queste disposizioni, al fine di garantire la protezione degli assicurati;

­

nel caso concreto di liquidazione parziale tutti gli assicurati interessati di un istituto di previdenza, di una cassa pensioni affiliata o di un collettivo di assicurati devono essere informati dall'istituto di previdenza sullo svolgimento della liquidazione parziale e il piano di ripartizione dev'essere loro sottoposto per consultazione. Hanno così la possibilità di opporvisi e di adire, se lo desiderano, l'autorità di vigilanza per mezzo di un ricorso semplice. È soltanto in questo caso che l'autorità di vigilanza deve pronunciarsi ed emettere una decisione. Infine ogni persona interessata può interporre ricorso contro tale decisione davanti alla Commissione federale di ricorso LPP (art. 74 LPP);

­

dato che l'organo paritetico emana il regolamento e deve decidere in merito al piano di ripartizione, nell'interesse degli assicurati dev'essere garantito che detto organo funzioni correttamente. Quale ulteriore misura d'accompagnamento occorre pertanto garantire la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori; riteniamo che ciò sia possibile soprattutto mediante una collaborazione con professionisti esterni che operano in qualità di consulenti o di rappresentanti.

La protezione degli assicurati e dei destinatari è garantita nel seguente modo:

21 22

UST, Statistica delle casse pensioni 1996, p. 12.

Direttive dell'UFAS del 19 ottobre 1992 relative all'esame dello scioglimento di contratti d'affiliazione e della riaffiliazione del datore di lavoro.

2377

­

l'autorità di vigilanza esamina a titolo preventivo il regolamento concernente la liquidazione parziale (compresa la liquidazione totale delle casse pensioni affiliate);

­

l'organo paritetico assicura l'applicazione del regolamento;

­

gli assicurati devono essere informati dell'imminenza di una liquidazione parziale;

­

i diritti degli assicurati devono essere mantenuti (diritto di ricorso);

­

gli istituti di previdenza confermano agli organi di controllo, all'attenzione dell'autorità di vigilanza, il rispetto del regolamento. Procedono a controlli mirati, mediante sondaggio, al fine di determinare se le liquidazioni parziali sono state effettuate conformemente alle condizioni richieste e se sono stati rispettati i principi tecnici riconosciuti. Si prevede inoltre di intensificare i controlli per campionatura da parte dell'autorità di vigilanza.

In caso di liquidazione parziale degli altri istituti di previdenza, segnatamente come quella di un'impresa (istituti autonomi), nonché per la liquidazione totale degli istituti di previdenza, l'autorità di vigilanza esamina come finora che le condizioni richieste siano soddisfatte e controlla il piano di ripartizione dei fondi. Nella fattispecie non è necessario semplificare la procedura di vigilanza. Tuttavia, anche in questi casi le liquidazioni dovranno essere effettuate conformemente a principi tecnici riconosciuti, favorendo in tal modo la certezza del diritto e la trasparenza.

2.7.6

Radiazione dal registro dell'istituto di previdenza

2.7.6.1

Panoramica

Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione del regime di assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 48 LPP). D'ora in poi potranno essere radiati d'ufficio, qualora non soddisfino più le condizioni legali o rinuncino alla registrazione.

2.7.6.2

Situazione iniziale

Secondo il disciplinamento attuale, un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale può essere radiato soltanto in caso di fallimento o qualora rinunci all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria e chieda la radiazione dal registro. Per contro, se non soddisfa più i presupposti legali per attuare il regime obbligatorio rimane registrato. Una radiazione d'ufficio dell'istituto di previdenza dal registro costituirebbe un mezzo efficace al fine di evitare tempestivamente, o quanto meno ridurre, eventuali danni agli assicurati. Un disciplinamento analogo era previsto nell'articolo 10 dell'ordinanza del 29 giugno 1983 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP 1; RS 831.435.1). La Com-

2378

missione della gestione del Consiglio degli Stati ha tuttavia constatato nel suo rapporto del 7 aprile 1995 che non aveva alcuna base legale 23.

2.7.6.3

Soluzione proposta

D'ora in poi l'autorità di vigilanza dovrà poter radiare d'ufficio un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Ciò dev'essere possibile quando l'istituto non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e qualora, dopo essere stato intimato dall'autorità di vigilanza, non sia disposto a conformarsi alla situazione legale.

Se l'istituto di previdenza è radiato dal registro, non può più attuare l'assicurazione obbligatoria legale. Deve quindi comunicare a un altro istituto di previdenza registrato l'effettivo delle persone che devono essere obbligatoriamente assicurate e trasferirvi i relativi fondi di previdenza.

2.8

Limitazione del salario assicurato

2.8.1

Panoramica

Il salario assicurabile nell'ambito della previdenza professionale che eccede la previdenza obbligatoria (previdenza più estesa) è ora limitato. Il nuovo limite superiore deve ammontare al quintuplo dell'importo massimo della previdenza minima (1999: 361 800 fr.).

2.8.2

Situazione iniziale

L'assicurazione minima obbligatoria limita il salario annuale assicurabile a tre volte l'ammontare del salario minimo, ossia a 72 360 franchi (stato 1999; importo massimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP). Di conseguenza, anche il salario coordinato è limitato a un importo massimo pari a 48 240 franchi. Per contro, per quando riguarda la previdenza più estesa non vi sono limiti massimi. In questo ambito previdenziale, i regolamenti degli istituti di previdenza possono dunque prevedere l'assicurazione di salari più elevati. Secondo il concetto costituzionale dei tre pilastri della previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro) e quelle dell'AVS/AI (primo pilastro) devono permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale (art. 34quater cpv. 3 vCost.; art. 113 nCost). La previdenza professionale è concepita secondo il principio della previdenza collettiva e beneficia pertanto di privilegi fiscali. Per i bisogni di previdenza individuale più estesi si può far capo alla previdenza vincolata del pilastro 3a. Ciò dimostra che l'obiettivo di previdenza medio deve servire da riferimento per l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Il mandato costituzionale presenta comunque dei limiti là dove si tratta, in singoli casi, di garantire agli assicurati più abbienti un li-

23

Cfr. Rapporto finale dell'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione quale allegato al rapporto della CdG del Consiglio degli Stati, FF 1995 IV 1150.

2379

vello di vita superiore alla media, dato che una tale protezione assicurativa non potrebbe più essere considerata come «adeguata».

Concretamente, è tuttavia difficile fissare un limite. Quando venne introdotta la LPP nel 1985 avevamo definito l'obiettivo di previdenza seguente: una persona anziana dovrebbe beneficiare in media di una rendita globale pari al 60 per cento dell'ultimo salario lordo (cfr. messaggio del 19 dicembre 1975 concernente la LPP, FF 1976 I 113 segg., n. 3.1.2). Il salario annuale e il salario assicurato possono quindi essere considerati come criteri appropriati per determinare i limiti della previdenza collettiva del secondo pilastro. Il nostro Collegio ha studiato a fondo la questione nel quadro del programma di stabilizzazione 1998 che abbiamo presentato nel relativo messaggio.24 La direzione indicata è stata approvata in occasione dei dibattiti parlamentari. Si è così deciso di disciplinare la questione nel quadro della revisione della LPP, piuttosto che nel Programma di stabilizzazione 25.

2.8.3

Soluzioni proposte

Un tetto massimo è fissato non solo alla previdenza professionale minima obbligatoria (pilastro 2a), ma anche alla previdenza più estesa. Tuttavia, se si può fissare un tetto generale per quanto riguarda la previdenza minima LPP, dev'essere altrimenti nel quadro della previdenza eccedente la previdenza obbligatoria. In effetti, in questo caso le prestazioni dipendono unicamente dal regolamento di previdenza di ogni singolo istituto. È il motivo per cui il salario assicurato, che costituisce la base per il calcolo delle prestazioni, deve fungere da riferimento, mentre il salario assicurabile non deve superare cinque volte l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP. Tale importo ammonta attualmente a 72 360 franchi che, moltiplicato per cinque, diventa un salario massimo assicurabile di 361 800 franchi. Questa soluzione non impedisce ai quadri e agli indipendenti di costituirsi una solida previdenza professionale a condizioni fiscali vantaggiose. È ciò che risulta da un raffronto con la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20): l'articolo 15 capoverso 3 di detta legge stabilisce che tra il 92 e il 96 per cento dei lavoratori assicurati sono coperti per il salario integrale. Attualmente questo valore legale è raggiunto con un reddito annuo di 97 200 franchi. Si prevede di aumentare questo valore a 106 800 il 1° gennaio 2000.

2.9

Interessi specifici degli assicurati

2.9.1

Amministrazione paritetica dei lavoratori

2.9.1.1

Panoramica

Nella pratica, è opportuno migliorare l'amministrazione paritetica dell'istituto di previdenza da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Occorre segnatamente rafforzare la posizione dei rappresentanti dei lavoratori nell'organo paritetico e fare in modo che tale organo possa assolvere il suo mandato in considerazione delle crescenti esigenze tecniche. A tal fine i membri dell'organo paritetico 24 25

Messaggio concernente il Programma di stabilizzazione 1998 del 28 settembre 1998, n. 262.4, FF 1999 88 segg.

BU 1998 N, p. 2377-2433; BU 1999 S, p. 17-64.

2380

dovranno ora poter farsi rappresentare o consigliare da terzi qualificati. I regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere eletti anche fra le associazioni padronali e dei lavoratori e che i rappresentanti eletti in seno all'organo paritetico possono farsi accompagnare da terzi qualificati. Inoltre la presidenza dell'organo paritetico dovrà alternarsi tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Infine, l'organo paritetico deve approvare i cambiamenti previsti dell'istituto di previdenza.

2.9.1.2

Situazione iniziale

L'amministrazione degli istituti di previdenza è assicurata da un organo paritetico composto da un pari numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Tale organo ha il compito di emanare le disposizioni regolamentari e di decidere sul finanziamento e sull'amministrazione del patrimonio (art. 51 LPP). In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, l'organo paritetico stabilisce altresì la ripartizione di eventuali fondi liberi tra gli assicurati dell'istituto di previdenza (piano di ripartizione). Nel caso in cui a un istituto di previdenza sono affiliati diversi datori di lavoro privi di qualsiasi legame economico o finanziario (istituti collettivi), in generale l'organo paritetico risulta dal collettivo di assicurati di ogni singolo datore di lavoro. Gli istituti di questo tipo dispongono quindi di un gran numero di organi paritetici.

Nella pratica, l'amministrazione paritetica si è rivelata efficiente, anche se sono affiorati alcuni problemi nell'applicazione. In particolare è risultato che l'organo paritetico non è sempre in grado di adempiere le sue funzioni. I rappresentanti dei lavoratori, che essendo lavoratori dipendono dai rappresentanti dei datori di lavoro, hanno in talune situazioni un margine di manovra limitato in seno all'organo paritetico. Inoltre, in questi ultimi tempi sono aumentati i compiti di gestione e d'amministrazione dell'organo paritetico, dato che la previdenza professionale è diventata generalmente più complessa e la responsabilità dell'istituto di previdenza assume sempre più un ruolo di primo piano. Ne consegue che i rappresentanti dei datori di lavoro devono ricorrere sempre più spesso a specialisti esterni per risolvere determinati casi o per farsi consigliare. Da parte loro i lavoratori hanno espresso a più riprese il desiderio di poter approfittare di questi sostegni.

2.9.1.3

Soluzioni proposte

I membri dell'organo paritetico devono avere la possibilità di essere assistiti da terzi indipendenti dall'impresa che abbiano sufficienti conoscenze tecniche. Ciò migliorerà nettamente soprattutto la situazione dei rappresentanti dei lavoratori che avranno maggiore indipendenza nei confronti dei datori di lavoro e potranno difendere gli interessi dei lavoratori meglio di quanto non sia stato fatto finora. Questa novità permette inoltre di assicurare le conoscenze tecniche necessarie per trattare problemi spesso complessi e, in molti casi, di beneficiare dell'opinione tanto imparziale quanto pertinente di un terzo. Il tipico carattere dell'amministrazione paritetica rimane peraltro invariato, dato che i membri dell'organo paritetico continueranno ad assumere la stessa responsabilità come hanno sempre fatto.

2381

L'amministrazione paritetica è migliorata anche su questo punto. La presidenza dell'organo paritetico deve, per principio, alternarsi tra il rappresentante del datore di lavoro e quello dei lavoratori. È ciò che avviene attualmente in taluni istituti di previdenza. Ciò permette di sottolineare il carattere paritetico dell'amministrazione in un'ottica di partenariato sociale. Infine l'amministrazione paritetica deve intervenire anche quando il datore di lavoro ha intenzione di separarsi dall'attuale istituto di previdenza e di affiliarsi a un altro. Questa importante decisione per tutti gli assicurati non sarà più, come finora, presa dal datore di lavoro d'intesa con il suo personale (art. 11 cpv. 2 LPP), ma deve essere approvata dall'organo paritetico.

2.9.2

Informazione degli assicurati

2.9.2.1

Panoramica

È necessario prevedere un principio generale d'informazione che obblighi gli istituti di previdenza a informare gli assicurati sui loro diritti personali alle prestazioni e sull'attività generale dell'istituto.

2.9.2.2

Situazione iniziale

È vero che talune disposizioni speciali del diritto vigente obbligano gli istituti di previdenza a fornire alcune informazioni agli assicurati. Per esempio la LFLP determina nell'articolo 8 quali informazioni l'istituto di previdenza deve comunicare agli assicurati in caso di uscita e nell'articolo 24 quali informazioni deve fornire periodicamente. Anche in relazione alla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, gli istituti di previdenza sono tenuti a dare certe informazioni (cfr. art. 30f LPP). Si rinvia inoltre all'articolo 89bis capoverso 2 CC, giusta il quale gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie sull'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione. Finora, questo principio è stato tuttavia osservato soltanto in modo lacunoso e spesso le informazioni relative all'attività generale dell'istituto di previdenza sono state dispensate solo su richiesta.

La prassi rivela inoltre che la politica d'informazione degli istituti di previdenza varia notevolmente da un istituto all'altro. Alcuni accordano grande importanza all'informazione e ne determinano il contenuto in uno spirito di partenariato sociale, mentre altri vi attribuiscono un'importanza minima. Siamo pertanto da tempo convinti che sia più che mai necessario fornire agli assicurati un minimo di informazioni. Nelle istruzioni dell'11 maggio 1988 abbiamo chiesto alle autorità di vigilanza di vegliare affinché gli istituti di previdenza registrati loro sottoposti fornissero talune informazioni minime ai loro assicurati26. Queste istruzioni concernono tuttavia soltanto la previdenza professionale obbligatoria.

Finora manca un principio generale d'informazione che obblighi gli istituti di previdenza a informare annualmente gli assicurati in modo appropriato.

26

FF 1988 II 545 segg.

2382

2.9.2.3

Soluzione proposta

È necessario sancire nella legge un principio generale d'informazione. Tale principio si applica a tutti gli istituti di previdenza, compresi quelli che non sono registrati, e viene pertanto ripreso nel catalogo dell'articolo 49 LPP, nonché dell'articolo 89bis capoverso 6 CC.

Proponiamo, da una parte, che questa informazione annua riguardi la situazione personale concreta dell'assicurato in materia di previdenza. Gli assicurati devono essere in grado di verificare in ogni momento lo stato e l'evoluzione della loro situazione individuale di previdenza. D'altra parte gli assicurati devono poter farsi un'idea di tutte le attività svolte in seno al loro istituto di previdenza. Nel caso di istituti collettivi e comuni sono anzitutto l'attività e la situazione della cassa pensioni alla quale sono affiliati ad interessare agli assicurati. Questi ultimi devono altresì essere informati qualora il datore di lavoro non adempia ai suoi obblighi di pagare i contributi.

Una migliore informazione agli assicurati comporta una maggiore trasparenza che a sua volta rinsalda la fiducia dell'assicurato nel proprio istituto di previdenza e nella previdenza professionale in generale. Va inoltre rilevato che il nostro Collegio ha già conseguito miglioramenti puntuali27. Le nuove prescrizioni in materia di contabilità e di investimenti in relazione con il disciplinamento relativo agli strumenti derivati (art. 47 OPP 2) migliorano la trasparenza in merito alla situazione patrimoniale dell'istituto di previdenza. Anche i conti annuali hanno acquisito maggiore chiarezza, sebbene queste informazioni siano destinate unicamente all'organo di controllo e all'autorità di vigilanza. È quindi naturale che anche gli assicurati debbano beneficiare di informazioni più chiare, ciò che sarà conseguito grazie alla presente revisione. L'entrata in vigore dell'articolo 86a LPP renderà caduche le istruzioni emanate dal nostro Consiglio l'11 maggio 198828, che finora si applicavano soltanto agli istituti di previdenza registrati.

2.9.3

Prescrizione dei diritti alla previdenza

2.9.3.1

Panoramica

Riguardo alla prescrizione nella previdenza professionale non esiste una normativa unificata, ma è disciplinata in diverse disposizioni. Per quanto concerne la LPP, la prescrizione è disciplinata nell'articolo 41, mentre per la previdenza più estesa e sovraobbligatoria, nonché per le polizze e i conti di libero passaggio si applicano gli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La nuova normativa mira a unificare le disposizioni in materia di prescrizione per l'insieme della previdenza professionale.

27 28

Art. 47 OPP 2, modifica dell'ordinanza del 24 aprile 1996, entrata in vigore il 1° luglio 1996; RU 1996 1494 FF 1988 II 545 segg.

2383

2.9.3.2

Situazione iniziale

L'applicazione dei diversi termini di prescrizione pone qualche difficoltà. La giurisprudenza del Tribunale federale non ha finora consentito di fare sufficiente chiarezza29. Conformemente alla LPP i diritti si prescrivono in cinque anni qualora si tratti di contributi o prestazioni periodici, mentre negli altri casi il termine di prescrizione è di dieci anni. Inoltre l'articolo 41 LPP rinvia agli articoli 129-142 CO. Tali disposizioni concernono gli aspetti procedurali della prescrizione. Per esempio, l'assicurato che avrebbe diritto a una prestazione ai sensi della LPP (ossia a una rendita o a un avere di libero passaggio = diritto fondamentale) può far valere il suo diritto fino a dieci anni dopo che questo sia diventato esigibile (in realtà, in questo caso si tratta di un termine di perenzione). Nella previdenza obbligatoria la rendita diventa esigibile al più presto quando l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento (art. 13 cpv. 1 LPP; attualmente di 62 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini). Per contro, i pagamenti della rendita hanno un effetto retroattivo di cinque anni al massimo. Se per esempio l'assicurato ha 80 anni al momento in cui richiede la prestazione, le sue prestazioni sono ritenute perse.

Nella previdenza più estesa, la prescrizione per il diritto fondamentale alle rendite è di dieci anni, ma l'esigibilità del diritto dipende dall'età definita nel regolamento. In materia di prestazioni di libero passaggio, la prestazione diventa esigibile al più presto cinque anni prima che l'assicurato abbia raggiunto l'età di pensionamento. Se tuttavia l'assicurato lascia la Svizzera, la prestazione diventa immediatamente esigibile, mentre ne perde il diritto se non la richiede entro un termine di dieci anni.

Queste diverse concezioni in materia di prescrizione rendono difficile un'applicazione uniforme della legislazione e la ricerca di eventuali averi dimenticati. Questa difficoltà è apparsa in modo evidente nel caso di averi di previdenza che non sono stati reclamati dai loro titolari quando hanno lasciato la Svizzera.

2.9.3.3

Soluzioni proposte

Il campo d'applicazione dell'articolo 41 LPP deve essere esteso a tutto il settore della previdenza. Analogamente all'AVS (art. 46 cpv. 1 LAVS) il diritto fondamentale a una rendita dovrà d'ora in poi essere imprescrittibile. Per contro, al pagamento arretrato delle singole rendite si applicherà un termine di prescrizione di cinque anni.

L'imprescrittibilità del diritto ha ripercussioni sugli istituti di previdenza. Essi devono infatti versare una rendita all'assicurato che ne ha il diritto in qualsiasi momento, anche se questi ha fatto valere tardivamente il suo diritto. Lo stesso vale per gli istituti di libero passaggio, qualora prevedano la copertura dei rischi di decesso e

29

Riguardo ai termini di ricorso e al concetto di prescrizione, cfr. DTF 115 V 228; 117 V 329; 117 V 337; per l'applicazione degli articoli 127 e 128 CO alla previdenza più estesa, cfr. DTF 100 II 309 e 111 II 501. Nella decisione DTF 117 V 329 il Tribunale federale ha precisato che il diritto di percepire le rendite in quanto tale si prescrive entro il termine ordinario di 10 anni, mentre il diritto al versamento arretrato di rendite non percepite si prescrive in 5 anni (cons. 4). Nella DTF 100 II 339 il Tribunale federale ha stabilito l'inizio del termine di prescrizione ai sensi dell'articolo 127 CO, ossia non appena il credito è diventato esigibile (art. 130 CO - cons. 2 b).

2384

d'invalidità. Benché ciò possa comportare un maggior onere amministrativo, riteniamo che prevalga il diritto degli assicurati a far valere in ogni momento i loro diritti.

2.9.4

Conservazione dei documenti

2.9.4.1

Panoramica

Per una corretta applicazione delle norme relative alla prescrizione sono indispensabili le disposizioni sulla conservazione dei documenti. Il nostro Collegio deve avere la competenza di emanare le necessarie prescrizioni mediante ordinanza.

2.9.4.2

Situazione iniziale

L'obbligo di conservare i documenti soggiace al termine di prescrizione di dieci anni ai sensi dell'articolo 962 CO. Se una persona assicurata ha lasciato un istituto di previdenza senza far valere il proprio diritto, l'istituto di previdenza è tenuto a conservare durante dieci anni tutti i dati che la concernono. Fra questi rientrano per esempio sia i dati personali dell'assicurato sia i dati relativi alla prestazione d'uscita.

Una volta decorso tale termine, l'obbligo contrattuale degli istituti si estingue e i documenti in questione possono essere distrutti, cosicché a partire da questo momento gli assicurati non hanno più la possibilità di far valere il proprio diritto. Si pone tuttavia la questione intesa a sapere a partire da quando decorre questo termine di dieci anni. Dato che si tratta di una questione di applicazione, al nostro Collegio dovrebbe essere conferita la competenza di disciplinarla mediante ordinanza.

Queste disposizioni dovranno necessariamente basarsi sulle disposizioni relative alla prescrizione. Se il diritto fondamentale alla rendita è dichiarato imprescrittibile, sarebbe opportuno non più tener conto della disposizione di cui all'articolo 962 CO.

2.9.4.3

Soluzioni proposte

Nell'ordinanza occorre operare una distinzione tra i seguenti casi: Caso di libero passaggio In caso di libero passaggio, l'assicurato ha diritto al versamento di una prestazione di libero passaggio da parte dell'istituto di previdenza. Se tale prestazione è trasferita a un altro istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, l'obbligo che incombe all'istituto di previdenza di conservare i documenti si estingue dieci anni dopo il trasferimento. Per contro, il giustificativo del trasferimento deve essere conservato dal nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio fino a dieci anni dopo l'età ordinaria legale di pensionamento.

Caso di previdenza L'obbligo di conservare i documenti si estingue dieci anni dopo il versamento delle prestazioni da parte dell'istituto di previdenza o dell'istituto di libero passaggio.

2385

Se la persona assicurata non chiede alcuna prestazione, non è prevedibile alcun termine che metta fine a tale obbligo, dato che il diritto fondamentale alle prestazioni sotto forma di rendite non è soggetto ad alcuna prescrizione, benché queste prestazioni parziali siano sottoposte a una prescrizione di cinque anni per quanto riguarda il pagamento degli arretrati. In questo caso, l'istituto di previdenza o di libero passaggio deve continuare ad amministrare gli averi e quindi anche a conservare i documenti corrispondenti.

Per contro le liquidazioni in capitale si prescrivono dieci anni dopo la loro scadenza.

Ciò significa che l'obbligo di conservare i documenti permane per altri dieci anni dalla fine della prescrizione, ossia vent'anni dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.

2.9.5

Unificazione delle vie legali

2.9.5.1

Panoramica

Lo scopo di questa disposizione è di fissare un'unica giurisdizione applicabile sia per le controversie in materia di previdenza professionale e di libero passaggio, sia per le forme di previdenza individuale del pilastro 3a.

2.9.5.2

Situazione iniziale

Attualmente ogni Cantone deve designare nella sua legislazione un tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide in merito alle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) applica in modo restrittivo la nozione di istituto di previdenza. Nella decisione 122 V 320, il TFA ha infatti statuito che un istituto di libero passaggio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale (OLP; RS 831.425) non sia da qualificare come istituto di previdenza. Ne risulta che le controversie scaturite da una stessa legge sono sottoposte a due diverse vie legali, a seconda che si tratti di questioni legate alle prestazioni assicurative o di problemi che sorgono tra la persona assicurata e l'istituto in quanto fornitore di prestazioni.

2.9.5.3

Soluzioni proposte

Al fine di evitare una doppia giurisdizione, sarebbe opportuno sottoporre gli istituti di libero passaggio alla giurisdizione applicabile all'insieme della previdenza professionale, ossia all'articolo 73 LPP.

L'ammontare delle prestazioni in caso di vecchiaia, decesso o invalidità poggia, per i conti di libero passaggio, su uno speciale contratto di libero passaggio, e per le polizze di libero passaggio su un contratto d'assicurazione, che sottostà segnatamente agli articoli 73-96 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). In quest'ultimo caso la prestazione di libero passaggio apportata dall'assicurato è considerata come premio unico. In ambedue i casi, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, spetta al giudice civile decidere sulle controversie. Per questo motivo è particolarmente impor2386

tante che questi due speciali contratti di previdenza siano sottoposti alle stesse autorità di ricorso già competenti per gli istituti di previdenza. Questo modo di procedere ha del resto trovato applicazione nella legge federale del 17 dicembre 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale30, che comportava una revisione parziale della LPP e del CO.

Ciò che vale per gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza deve applicarsi anche agli istituti del pilastro 3a.

2.9.6

Ordinamento dei beneficiari

2.9.6.1

Panoramica

Le prestazioni per i superstiti nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria dovranno essere migliorate per i concubini, a condizione che il regolamento degli istituti di previdenza preveda il versamento di prestazioni di questo tipo.

Occorre inoltre unificare la cerchia dei beneficiari di prestazioni per i superstiti nell'ambito del regime sovraobbligatorio.

2.9.6.2

Situazione iniziale

In virtù del diritto vigente i partner non sposati non ricevono alcuna prestazione per i superstiti. Il regolamento degli istituti di previdenza può prevedere di versare loro tali prestazioni, sempreché la persona assicurata deceduta abbia notevolmente contribuito al sostentamento del proprio partner.

Attualmente le disposizioni concernenti la cerchia dei beneficiari nel regime sovraobbligatorio del secondo pilastro variano a seconda che si tratti della LPP, della LFLP o di una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni 31.

2.9.6.3

Soluzione proposta

D'ora in poi gli istituti di previdenza potranno prevedere nel regolamento che i conviventi non sposati ottengano prestazioni per i superstiti non solo se sono stati mantenuti in notevole misura, bensì anche se hanno convissuto ininterrottamente per almeno 5 anni prima del decesso o se devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. Rinunciamo espressamente ad integrare questa normativa nella previdenza professionale obbligatoria, poiché comporterebbe costi annui dell'ordine di 90 milioni di franchi.

L'articolo 20a LPP propone ora una nuova definizione della cerchia dei beneficiari.

Tale definizione deve applicarsi in modo unificato sia alla previdenza sovraobbligatoria sia al settore del libero passaggio.

30 31

RU 1994 2372 Cfr. la circolare 1a del 20 agosto 1986 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni «Legge federale sull'adeguamento del DIFD alla LPP; modifica della circolare n. 1».

2387

3

Ripercussioni finanziarie

3.1

Panoramica

La revisione genera costi nel caso in cui le modifiche aggravino gli oneri degli assicurati, dei loro datori di lavoro o dei beneficiari di rendite. Gli assicurati e i loro datori di lavoro subiscono ripercussioni nel caso in cui sia necessario riscuotere contributi supplementari o, al contrario, inferiori. Qui di seguito quantifichiamo le ripercussioni finanziarie previste a livello nazionale. È pertanto opportuno indicare le basi di calcolo su cui si fonda detta quantificazione.

3.2

Principi

I seguenti dati finanziari si basano sui modelli di calcolo dell'UFAS, che a loro volta si riferiscono alla statistica dei redditi AVS, nonché allo scenario demografico «Trend» dell'UST32. Inoltre per l'anno 1996 il tasso d'attività in base all'età è stato calcolato separatamente per le donne e gli uomini. Questo calcolo si basa sulla statistica dei redditi AVS (salariati, indipendenti e agricoltori indipendenti) delle persone dai 18 anni in poi, sul tasso di disoccupazione, sulla stima della percentuale totale degli indipendenti e degli agricoltori indipendenti soggetti alla LPP, nonché sulla statistica delle casse pensioni dell'UST per l'insieme della previdenza professionale.

I dati del fondo di garanzia concernenti la somma degli accrediti di vecchiaia e la somma dei salari coordinati degli assicurati che hanno al minimo 25 anni sono stati confermati. Nel contempo per il 1996 si otteneva la ripartizione dei redditi secondo l'età. Sulla base di questo tasso d'attività e delle ripartizioni dei redditi per il 1996, i valori corrispondenti per gli anni successivi sono stati calcolati prendendo in considerazione le ipotesi relative all'evoluzione dei parametri economici (i tassi di crescita dei prezzi e dei salari, l'indice misto dell'AVS, il tasso di disoccupazione). Riguardo all'evoluzione futura, si parte dal presupposto che a partire dal 2004 vi sarà una costante crescita reale dei salari pari all'1 per cento, un'ipotesi già presa in considerazione nel rapporto IDA FiSo 233. Fino al 2003, saranno applicati i tassi di crescita più deboli utilizzati nel piano finanziario della Confederazione. Conformemente a uno scenario possibile illustrato nel rapporto IDA FiSo 2, si stima che a partire dal 2003 vi sarà un tasso di disoccupazione costante del 2,5 per cento. Si suppone pertanto una struttura costante del tasso d'attività a partire dal 2003.

3.3

Fattori di costo

Non tutte le misure previste sono considerate come fattori di costo, sia perché non sono sempre quantificabili sia perché il loro ammontare è irrilevante. Sono considerati fattori di costo:

32 33

­

i risparmi di contributi dovuti all'innalzamento dell'età di pensionamento della donna;

­

le misure che accompagnano la riduzione dell'aliquota di conversione;

UST, op. cit. (nota 5).

Cfr. nota 8.

2388

­

l'introduzione della rendita per vedovi;

­

l'introduzione del quarto di rendita per le persone invalide;

­

i risparmi dovuti alla soppressione dei contributi per le misure speciali;

­

il mantenimento degli accrediti complementari per la generazione d'entrata.

Sono considerati costi legati alle proposte di revisione tutti gli accrediti di vecchiaia supplementari necessari, i contributi per l'assicurazione per i superstiti e gli invalidi, i contributi per gli accrediti complementari a favore della generazione d'entrata e i contributi per il fondo di garanzia LPP. Si tengono in considerazione anche i risparmi legati alla soppressione dei contributi per le misure speciali. L'interesse tecnico necessario degli accantonamenti (averi di vecchiaia delle persone attive, capitali di copertura delle rendite in corso) e i fondi liberi impiegati per l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia non rientrano nei costi della revisione e pertanto non sono presentati.

Per le persone assicurate presso un istituto di previdenza ben predisposto, taluni punti della revisione sono già sin d'ora parzialmente o totalmente coperti dalla previdenza extraobbligatoria. In questi casi la nuova normativa LPP non avrà effetti, o solo virtualmente, nell'ambito dei conti paralleli. Per questi assicurati e i loro datori di lavoro non subentreranno pertanto costi supplementari. Tenendo conto di questo stato di cose, qui di seguito sono indicati, oltre ai costi LPP (si tratta dei costi che sarebbero generati se tutti gli istituti di previdenza offrissero soltanto una copertura assicurativa giusta la LPP), anche i costi effettivi.

2389

3.3.1

I costi LPP

La seguente tavola evidenzia i costi concernenti i punti della revisione, indicati ai prezzi del 1999.

Costi LPP in milioni di franchi (ai prezzi del 1999) Adeguamento dell'età di pensionamento delle donne Misure d'accompagnamento all'aliquota di conversione Introduzione della rendita per vedovi Introduzione del quarto di rendita per invalidi Soppressione contributo per misure speciali Accrediti complementari per la generazione d'entrata Anno

Totale

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

­195 ­192 ­154 ­150 ­146 ­146 ­99 ­97

1194 1221 1225 1254 1257 1258 1300 1298

70 72 78 79 80 81 87 88

24 24 24 25 25 25 25 25

­892 ­905 ­909 ­923 ­924 ­923 ­945 ­944

78 80 80 78 78 73 70 68

279 300 344 363 370 368 438 438

2015

­99

1344

91

26

­990

53

425

2020

­81

1314

95

27

­1027

28

356

2025

­57

1313

97

28

­1053

6

334

2030

­63

1370

98

29

­1072

1

363

Alla fine della fase transitoria, ossia a partire dal 2025, bisognerà contare su costi supplementari annui pari a circa 350 milioni di franchi. Rispetto alla somma dei salari AVS degli assicurati LPP ciò corrisponde a circa lo 0,15 per cento dei salari AVS. L'onere massimo si aggira intorno ai 440 milioni di franchi verso l'anno 2010, ciò che corrisponde a circa lo 0,22 per cento del salario AVS.

Del resto i fattori di costo più importanti della presente revisione sono due: l'aumento delle aliquote di accredito (quali misure d'accompagnamento alla riduzione dell'aliquota di conversione) e la soppressione dei contributi per le misure speciali (art. 70 LPP).

2390

3.3.2

Costi effettivi

Nella seguente tavola figurano le ripercussioni finanziarie effettive concernenti i punti della revisione, tenendo conto della previdenza sovraobbligatoria. Anche qui i costi sono indicati ai prezzi del 1999.

Non vi sono basi che permettano di calcolare con precisione i costi effettivi. In base alla statistica delle casse pensioni dell'UST e delle informazioni di cui disponiamo su alcuni istituti di previdenza, i calcoli sono stati effettuati tenendo conto dei seguenti costi: ­

adeguamento dell'età di pensionamento delle donne: 50 per cento dei costi LPP;

­

misure d'accompagnamento per la riduzione dell'aliquota di conversione: 30-50 per cento dei costi LPP;

­

introduzione della rendita per vedovi: 60 per cento dei costi LPP;

­

introduzione del quarto di rendita per invalidi: 50 per cento dei costi LPP;

­

soppressione del contributo per le misure speciali: 20-35 per cento dei costi LPP;

­

proseguimento delle misure complementari per la generazione d'entrata: 1020 per cento dei costi LPP.

Ne risulta che, durante la fase transitoria, i costi effettivi della presente revisione si situano tra il 50 e il 90 per cento dei costi LPP. In seguito, i costi effettivi dovrebbero aggirarsi tra il 70 e il 100 per cento dei costi LPP, cosicché l'onere medio ammonta al massimo allo 0,2 per cento del salario AVS.

2391

Ripercussioni finanziarie effettive in milioni di franchi (ai prezzi del 1999) Adeguamento dell'età di pensionamento delle donne Misure d'accompagnamento all'aliquota di conversione Introduzione della rendita per vedovi Introduzione del quarto di rendita per invalidi Soppressione contributo per misure speciali Accrediti complementari per la generazione d'entrata Anno

Totale

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-97 -96 -77 -75 -73 -73 -50 -48

da 358 a 597 da 366 a 610 da 368 a 613 da 376 a 627 da 377 a 629 da 377 a 629 da 390 a 650 da 389 a 649

42 43 47 48 48 48 52 53

12 12 12 12 12 12 13 13

da -178 a -312 da -181 a -317 da -182 a -318 da -185 a -323 da -185 a -324 da -185 a -323 da -189 a -331 da -189 a -330

da 8 a 16 da 8 a 16 da 8 a 16 da 8 a 16 da 8 a 16 da 7 a 15 da 7 a 14 da 7 a 14

da 145 da 152 da 176 da 184 da 187 da 186 da 223 da 225

a a a a a a a a

258 268 293 305 308 308 348 351

2015

-49

da 403 a 672

55

13

da -198 a -347

da 5 a 11

da 229 a 355

2020

-41

da 394 a 657

57

14

da -205 a -359

da 3 a 6

da 222 a 334

2025

-29

da 394 a 657

58

14

da -211 a -369

1

da 227 a 332

2030

-32

da 411 a 685

59

14

da -214 a -375

0

da 238 a 351

I costi effettivi sono contributi deducibili dalle imposte che comportano ammanchi a Confederazione, Cantoni e Comuni.

4

Parte speciale

4.1

Modifica della LPP

Art. 1 cpv. 2

Scopo

Questo capoverso è abrogato. La disposizione decade. Nonostante l'abrogazione il mandato costituzionale continua a rimanere valido (cfr. art. 11 cpv. 2 disp. trans.

vCost.; art. 196 n. 11 nCost.). Gli assicurati appartenenti alla generazione d'entrata del sistema di previdenza professionale obbligatoria devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10-20 anni dall'entrata in vigore della legge pertinente.

Art. 2 cpv. 2 nonché cpv. 3 e 4 (nuovi) Assicurazione obbligatoria dei salariati e dei disoccupati Il capoverso 2 sancisce nella legge ciò che già esiste a livello di ordinanza (art. 2 OPP 2). In questo modo si tiene conto di una parte della Raccomandazione 1 della

2392

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati34. Per stabilire se un lavoratore è sottoposto all'assicurazione obbligatoria e, se del caso, l'ammontare del suo salario coordinato, l'attuale disciplinamento degli articoli 2, 7 e 8 LPP si basa sul salario annuo. Questo presuppone che il salario sia effettivamente percepito durante un intero anno lavorativo. Sarebbe tuttavia ingiusto escludere un lavoratore dalla fascia assicurativa obbligatoria solo perché il suo rapporto di lavoro non dura un anno intero (p. es. entrata in servizio nel corso dell'anno civile, rapporto di lavoro a termine). D'ora in poi in questi casi il salario effettivamente percepito e il salario coordinato saranno calcolati sulla base di un ipotetico salario annuo ai sensi delle disposizioni menzionate.

Il capoverso 3 riprende l'attuale capoverso 1 bis.

Nel capoverso 4 il Consiglio federale riceve la competenza di disciplinare casi speciali di assoggettamento. Si tratta in particolare di professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (artisti, musicisti, attori, giornalisti).

Art. 5 cpv. 1

Disposizioni comuni

Abrogando l'articolo 1 capoverso 2, risulta necessario specificare nel presente capoverso il rapporto con l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS).

Art. 10 cpv. 2 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria Con la definizione «a causa della scadenza del termine quadro» nel capoverso 2 lettera d si specifica che un beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione rimane assicurato nella previdenza professionale obbligatoria fino a quando sussiste il diritto a indennità giornaliere (cfr. art. 9 LADI).

L'assicurazione continua a esistere soprattutto se l'erogazione di indennità giornaliere è stata temporaneamente sospesa giusta l'articolo 30 LADI.

Art. 11 cpv. 3 bis (nuovo), 4, 5 nonché cpv. 6 e 7 (nuovi) Obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza Il capoverso 3bis stabilisce ora che il datore di lavoro, in caso di scioglimento di un rapporto di previdenza esistente presso gli istituti di previdenza precedenti e di riaffiliazione a un nuovo istituto, deve ottenere il consenso dell'organo paritetico e quindi anche del lavoratore. Inoltre si stabilisce espressamente che l'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla competente cassa di compensazione dell'AVS.

I capoversi 4-6 intendono facilitare amministrativamente il controllo delle affiliazioni. Questo controllo rimane, com'è stato finora, compito della cassa di compensazione dell'AVS. Tuttavia, a differenza del disciplinamento in vigore, se la cassa constata che un datore di lavoro non è affiliato a un istituto di previdenza, non deve più informare l'autorità cantonale di vigilanza, ma potrà rivolgersi direttamente all'istituto collettore.

Il capoverso 4 non menziona più l'obbligo d'informare l'autorità cantonale di vigilanza poiché questa non parteciperà più alla procedura.

34

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 7 aprile 1995 in materia di legislazione extraparlamentare, FF 1995 IV 1146.

2393

Se un datore di lavoro, violando le prescrizioni, non si affilia entro i termini previsti a un istituto di previdenza registrato, la cassa di compensazione dell'AVS conformemente al capoverso 5 gli ingiunge di affiliarsi entro due mesi. Se egli non darà seguito a questa intimazione verrà annunciato all'istituto collettore cui sarà affiliato coercitivamente (cpv. 6). Come accade già ora, a questo punto l'affiliazione avverrà con effetto retroattivo a partire dal momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto affiliarsi a un istituto di previdenza registrato.

Il capoverso 7 sancisce ora nella legge il principio di causalità. In questo modo è possibile, ad esempio, attribuire ai datori di lavoro morosi i costi della diffida e dell'annuncio all'istituto collettore. Agli stessi possono essere attribuiti anche i costi causati alle casse di compensazione dell'AVS. Se non è possibile scaricare tutti i costi, quelli non recuperabili saranno assunti dal fondo di garanzia LPP (secondo periodo). Il fondo di garanzia indennizza già l'istituto collettore sulla base dell'articolo 56 capoverso 1 lettera d; la base giuridica analoga per l'indennizzo delle casse di compensazione dell'AVS figurerà ora nell'articolo 56 capoverso 1 lettera g.

Art. 14 cpv. 2

Ammontare della prestazione di vecchiaia

Questa disposizione fissa il nuovo importo dell'aliquota minima di conversione per l'età ordinaria di pensionamento (65 anni per entrambi i sessi) a partire dal 2016.

Contrariamente al diritto vigente, ora l'importo di quest'aliquota è sancito nella legge. Ciò va messo in relazione con l'articolo 16 LPP che fissa le nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia complementari che consentono di mantenere il livello della rendita.

Il valore del 6,65 per cento non si applica solamente per calcolare la rendita di vecchiaia, ma anche per calcolare la rendita d'invalidità.

Art. 14a (nuovo)

Aliquota minima di conversione e età ordinaria di pensionamento per classi di età determinate

Il nuovo importo dell'aliquota di conversione viene applicato a partire dal 2016 a uomini e donne in età ordinaria di pensionamento (65 anni). Dato che dall'entrata in vigore del progetto fino al 2016 l'aliquota di conversione viene ridotta a piccole tappe, essa risulta vincolante per persone appartenenti a determinate classi di età.

Nello stesso periodo, inoltre, l'età di pensionamento passa da 62 a 65 anni per le donne e, di conseguenza, l'importo dell'aliquota minima di conversione dev'essere considerato separatamente per gli uomini e per le donne.

Art. 15 cpv. 1 lett. a

Avere di vecchiaia

Sulla base del nuovo disciplinamento dell'età ordinaria di pensionamento e della flessibilizzazione della stessa, la presente disposizione garantisce che gli accrediti di vecchiaia, inclusi gli interessi, devono essere concessi in ogni caso al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Se l'assicurato, per esempio, percepisce una mezza rendita anticipata di vecchiaia, gli accrediti di vecchiaia aumentati degli interessi continuano ad essergli accreditati per il rimanente mezzo salario coordinato.

Art. 16

Accrediti di vecchiaia

L'articolo 16 stabilisce l'importo delle nuove aliquote degli accrediti (uguali) per le donne e per gli uomini. Questa nuova graduazione delle aliquote degli accrediti si è 2394

resa necessaria per mantenere il livello delle rendite a seguito dell'abbassamento dell'aliquota di conversione e considera il principio della parità di trattamento di donne e uomini.

Art. 19 titolo

Coniuge superstite

Secondo i capoversi 1 e 2 ­ una novità importante rispetto al sistema attuale ­ adesso viene concessa anche una rendita per vedovi alle stesse condizioni della rendita per vedove. Le condizioni non sono cambiate rispetto al disciplinamento in vigore.

Adesso anche il coniuge superstite divorziato ha diritto a una rendita per vedovi alle stesse condizioni della coniuge superstite divorziata. La riformulazione del capoverso 3 lo rende possibile.

Art. 20a (nuovo) Altri beneficiari Gli istituti di previdenza sono liberi di prevedere o meno un disciplinamento nel proprio regolamento. Se lo fanno, devono attenersi alla cerchia di beneficiari definita nell'articolo 20a LPP (cfr. n. 2.9.6.3) e non possono ampliarla. Prevedendo prestazioni per superstiti destinate ai concubini, questa disposizione tiene conto dell'evoluzione della società.

La disposizione si applica sia agli istituti di previdenza registrati sia a quelli non registrati (cfr. quanto incluso nell'art. 49 cpv. 2 LPP e l'art. 89 bis cpv. 6 CC).

La lettera c limita il diritto degli altri eredi legali alla metà dei contributi versati dall'assicurato oppure alla metà della liquidazione in capitale. L'altra metà rimane nell'istituto di previdenza. Gli enti pubblici sono completamente esclusi.

Il capoverso 2 ha per scopo di evitare un cumulo di prestazioni per superstiti, qualora il concubino benefici nel contempo di una rendita per vedovi.

Art. 21

Ammontare delle rendite

Le nuove rendite per vedovi ammontano alle rendite per vedove secondo il diritto vigente. In questo modo il coniuge superstite, indipendentemente dal sesso, beneficia della stessa prestazione per superstiti.

Contrariamente al disciplinamento attuale, secondo il capoverso 2 la rendita vedovile, in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di invalidità, non dev'essere più calcolata ogni volta in base alla rendita intera d'invalidità, bensì in base all'ultima rendita d'invalidità effettivamente versata. In questo modo il compito dell'Amministrazione è notevolmente semplificato: la rendita d'invalidità, infatti, non dev'essere più ridotta a posteriori in caso di invalidità parziale (cfr. art. 19 OPP 2).

Art. 22 cpv. 2

Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

Nella presente disposizione la nascita e l'estinzione valide del diritto alle prestazioni della vedova sono estese anche al vedovo.

Art. 23

Diritto alle prestazioni

Adesso il diritto a una rendita di invalidità sussiste, come nell'AI, già a partire da un grado di invalidità del 40 per cento (art. 28 LAI).

2395

Art. 24 cpv. 1, 2, 3 e cpv. 4 (nuovo)

Ammontare della rendita

Nel capoverso 1, oltre alla rendita intera e alla mezza rendita, è introdotto adesso il quarto di rendita che, conformemente all'articolo 28 LAI, è concesso a partire da un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento.

Il capoverso 2 rinvia, per il calcolo della rendita d'invalidità, all'aliquota di conversione di assicurati nati tra il 1938 e il 1950 compreso. Ora l'aliquota di conversione è fissata in una tabella nell'articolo 14a. Per quanto riguarda l'importo della rendita d'invalidità continuano a essere applicati gli attuali capoversi 3 e 4. Ciò significa che per calcolare la rendita d'invalidità degli assicurati menzionati non ci si basa sul momento in cui viene fatto valere il diritto, ma solo sull'anno di nascita dell'assicurato.

A seguito dei chiarimenti apportati al capoverso 2, quelli successivi diventano capoversi 3 e 4.

Art. 33 cpv. 2

Prestazioni minime nel periodo transitorio

La presente disposizione disciplina il finanziamento delle misure atte a migliorare le prestazioni degli assicurati della generazione d'entrata. Dato che il finanziamento per mezzo di misure speciali giusta l'articolo 70 LPP è soppresso, la responsabilità di finanziare le misure atte a migliorare le prestazioni passa ai singoli istituti di previdenza. Le prestazioni minime secondo il capoverso 1 continuano a rimanere garantite (cfr. n. 2.4.3). Nei rapporti annuali l'istituto di previdenza deve rendere conto di questo finanziamento separatamente, per esempio nell'allegato al rapporto annuale (art. 47 OPP 2).

Art. 33a (nuovo) Parità di trattamento fra donne e uomini Questo principio garantisce ora la parità di trattamento dei sessi per quanto riguarda il godimento di prestazioni. Ciò vale anche per la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP) e per quella concessa da fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tal modo l'obbligo costituzionale della parità di trattamento dei sessi (art. 4 cpv. 2 vCost.; art. 8 cpv. 3 nCost.) è realizzato a livello di legge.

Art. 35a (nuovo)

Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

La presente disposizione corrisponde all'articolo 47 LAVS e consente un coordinamento con l'AVS.

Art. 36 cpv. 1, 2 e cpv. 3 (nuovo)

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Il capoverso 1 disciplina l'adeguamento al rincaro delle rendite per i superstiti e quelle d'invalidità in corso la cui durata ha superato i tre anni. Secondo quanto disposto dal Consiglio federale, tali rendite devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento. La disposizione contempla ora l'adeguamento dell'età di pensionamento degli uomini e delle donne.

Il capoverso 2 mantiene il principio secondo il quale gli istituti di previdenza, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, sono tenuti ad adeguare all'evoluzione dei prezzi le rendite di vecchiaia, di invalidità e per superstiti, che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1. Obiettivo della disposizione è far sì che i mezzi finanziari a disposizione degli istituti di previdenza (fondi 2396

liberi, eccedenze provenienti da reddito da capitale ecc.) vengano impiegati per adeguarsi al rincaro.

Spetta all'organo paritetico, nel caso di istituti di previdenza registrati, o all'organo supremo, nel caso di istituti non registrati, decidere se e in quale misura bisogna adeguarsi all'evoluzione dei prezzi. La decisione va presa di anno in anno.

Secondo il capoverso 3 l'organo paritetico, nel caso di istituti di previdenza registrati, o l'organo supremo, nel caso di istituti non registrati, deve rendere conto delle decisioni prese ai sensi del capoverso 2. Il resoconto può apparire nel rapporto o nel conto annuale oppure nell'allegato al rapporto annuale e va consegnato, su richiesta, agli assicurati (cfr. art. 86a LPP).

Art. 37 cpv. 2-4 e cpv. 5 (nuovo) Forma delle prestazioni Il capoverso 2 sancisce il principio secondo il quale l'assicurato può richiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia. In questi casi la liquidazione in capitale è limitata a un quarto dell'avere di vecchiaia determinante per il calcolo della prestazione di vecchiaia percepita. L'assicurato può far valere una sola volta il suo diritto al versamento della liquidazione in capitale. Se ha chiesto ad esempio il versamento di una mezza rendita, può domandare una liquidazione in capitale il cui importo corrisponde ad un quarto dell'avere di vecchiaia che serve per calcolare la mezza rendita di vecchiaia. Tre quarti di questo avere di vecchiaia gli vengono versati in forma di rendita.

Il capoverso 3 riprende il precedente capoverso 2 che disciplina la liquidazione in capitale di «somme esigue». Con l'introduzione della rendita per vedovi (art. 19) questo capoverso dev'essere completato utilizzando l'espressione «rendita vedovile».

Il capoverso 4 lettera a consente agli istituti di previdenza di prevedere nel loro regolamento che, su domanda dell'avente diritto, tutte le prestazioni possano essere pagate sotto forma di liquidazione in capitale anche se l'importo corrispondente supera un quarto dell'avere.

Già adesso gli istituti di previdenza possono ridurre, nei loro regolamenti, il termine di tre anni previsto dalla legge per annunciare l'opzione di capitale. D'ora in poi, secondo il capoverso 4 lettera b, saranno anche liberi di fissare un termine conveniente in base alla loro struttura
e alle loro dimensioni.

Il capoverso 5 limita il versamento di capitale per proteggere la famiglia: esso viene fatto dipendere dal consenso scritto dell'altro coniuge. Consentendo, il coniuge rinuncia ai suoi diritti futuri nei confronti dell'istituto di previdenza. Questa formulazione permette anche un adeguamento al disciplinamento del pagamento in contanti in caso di libero passaggio (art. 5 cpv. 2 LFLP) e nel caso di prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni (art. 30c cpv. 5 LPP e art. 331e cpv. 5 CO).

Art. 41 titolo, cpv. 1 e 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo)

Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

In modo analogo al disciplinamento dell'AVS (art. 46 LAVS), il capoverso 1 introduce ora anche per la previdenza professionale il principio dell'imprescrittibilità del diritto alle prestazioni di una rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità (diritto fondamentale alle rendite). Per tener conto del principio secondo il quale 2397

l'assicurato porta con sé i diritti acquisiti al momento di lasciare il suo istituto di previdenza, tale principio si applica solo agli assicurati che non hanno ancora lasciato il proprio istituto di previdenza quando insorge l'evento assicurato. Quest'ultimo subentra concretamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia, alla sua morte o se diventa invalido. L'uscita da un istituto di previdenza è disciplinata dall'articolo 2 capoverso 1 LFLP.

Il capoverso 2 riprende l'attuale capoverso 1 di questo articolo secondo il quale i singoli crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni e, negli altri casi come ad esempio le liquidazioni in capitale, in dieci anni. Per il resto si rimanda alle disposizioni generali sulla prescrizione nel Codice delle obbligazioni, art. 129-142 CO (principio, effetti, decorrenza dei termini).

In seguito alle nuove disposizioni il vigente capoverso 2, che rimane invariato, diventa capoverso 3.

Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la conservazione di documenti della previdenza. Spetta a quest'ultimo emanare disposizioni che consentano all'assicurato di esercitare meglio i propri diritti; gli istituti di previdenza si impegnano a conservare gli atti ed altri documenti necessari. Le disposizioni concernenti l'obbligo di conservare gli atti devono basarsi su quelle relative alla prescrizione.

Art. 48 cpv. 3 (nuovo)

Registrazione

Secondo il capoverso 3 l'autorità di vigilanza può radiare l'istituto di previdenza dal registro per la previdenza professionale se le condizioni per la registrazione non sono più adempiute (art. 5-11 OPP 1).

Art. 49 cpv. 2

Libertà operativa

Nel capoverso 2, e quindi nel catalogo delle disposizioni applicabili alla previdenza professionale più estesa, sono ora introdotte le seguenti definizioni: ­

altri beneficiari (cfr. art. 20a LPP): per armonizzare l'ordinamento dei beneficiari nell'ambito della previdenza più estesa ai sensi delle innovazioni proposte, l'applicazione dell'articolo 20a deve essere ampliata anche alla previdenza più estesa;

­

la parità di trattamento fra donne e uomini (art. 33a LPP): questo principio è ora applicabile anche alla previdenza più estesa (cfr. il commento all'art. 33a LPP) in virtù del mandato costituzionale di parità di trattamento dei sessi (art. 4 cpv. 2 Cost.);

­

l'adeguamento al rincaro (cfr. art. 36 cpv. 2-4 LPP): l'obbligo di impiegare i fondi per adeguare le rendite a rischio e la rendita di vecchiaia al rincaro è applicabile anche al regime sovraobbligatorio. Se una rendita LPP è una parte di una cosiddetta rendita sovraobbligatoria, quest'ultima può essere computata in base al diritto vigente. Da adesso si prevede che l'adeguamento al rincaro di rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità in corso debba essere effettuato ricorrendo ai fondi liberi esistenti;

­ 2398

la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (cfr. art. 41 LPP);

­

la liquidazione parziale e totale (cfr. art. 53a-53c LPP): il campo d'applicazione delle disposizioni relative alla liquidazione parziale e totale di istituti di previdenza viene ampliato di conseguenza;

­

il versamento dei contributi del datore di lavoro e del salariato da parte del datore di lavoro (cfr. art. 66 cpv. 3 LPP);

­

l'informazione degli assicurati (cfr. art. 86a LPP).

Art. 51 cpv. 1 e 3

Amministrazione paritetica

Il capoverso 1 istituisce una base legale secondo la quale i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro possono farsi consigliare e accompagnare da persone esterne che non appartengono né alla cerchia dei datori di lavoro né a quella dei lavoratori. L'amministrazione paritetica, in linea di massima, si è rivelata valida; nel caso di istituti collettori, però, si è visto che la cogestione non funziona in modo soddisfacente. La persona esterna coinvolta non assume alcuna responsabilità ai sensi dell'articolo 52 LPP. Per contro, essa ha gli stessi obblighi del mandatario, segnatamente per quanto concerne l'obbligo di mantenere il segreto (art. 398 cpv. 1 CO). Qualora il rappresentante dei datori di lavoro o dei lavoratori, eletto in seno all'organo paritetico secondo il regolamento, proviene da associazioni padronali o dei lavoratori, assume la stessa responsabilità degli altri membri dell'organo paritetico o dell'organo superiore. Le spese che ne risultano fanno parte delle spese amministrative e sono a carico dell'istituto di previdenza.

Secondo il capoverso 3 la presidenza dell'organo paritetico passa, a turno, nelle mani dei datori di lavoro e in quelle dei lavoratori a intervalli fissati nel regolamento. I due partner sociali devono avere la possibilità di assumere la presidenza con la stessa frequenza. In pratica si è notato in molti casi che è sempre la stessa persona a tenere la presidenza d'intesa con tutte le parti, sia che rappresenti i lavoratori oppure i datori di lavoro. Naturalmente ogni partner sociale può delegare la presidenza all'altro, ma per garantire chiarezza e trasparenza ed evitare che insorgano eventuali problemi bisognerebbe fare una delega scritta revocabile in ogni momento.

Art. 53a (nuovo) Liquidazione parziale Le prescrizioni sulla liquidazione totale o parziale di istituti di previdenza sono iscritte adesso nella LPP (art. 53a-53c LPP) invece che, come accadeva finora, nella LFLP. Materialmente, infatti, si avvicinano maggiormente alle disposizioni in merito all'organizzazione degli istituti di previdenza che a quelle sul libero passaggio.

La presente disposizione disciplina la liquidazione parziale di istituti di previdenza.

Secondo il tipo di istituto si effettuano le distinzioni seguenti: ­

il capoverso 1 disciplina la liquidazione parziale di istituti di previdenza cui sono affiliate diverse imprese (istituti collettivi, istituti comuni, istituzioni di gruppi, holding e case madri).

Questi istituti di previdenza devono ora fissare essi stessi nel proprio regolamento quando sono adempite le condizioni di una liquidazione parziale nei tre casi previsti dalla legge, ovvero «considerevole riduzione dell'effettivo del personale», «ristrutturazione di un'impresa» e «scioglimento del contratto d'affiliazione» e quale procedura dev'essere applicata. Le condizioni devono essere disciplinate nel modo più obiettivo ed esaustivo possibile. Si evita in tal modo che la decisione dell'organo

2399

paritetico venga influenzata dall'appartenenza dei rappresentanti dei salariati al gruppo di assicurati uscente o a quello che rimane e che la rappresentanza dei datori di lavoro neghi l'esistenza delle condizioni richieste per effettuare una liquidazione parziale. Il potere discrezionale dell'organo paritetico entra in linea di conto soprattutto quando si tratta di determinare i criteri di ripartizione.

Le ristrutturazioni di imprese sono importanti dal punto di vista del diritto di previdenza quando comportano una modifica dell'effettivo degli assicurati. Se a seguito della ristrutturazione si riduce il personale, ci troviamo in presenza di una «considerevole riduzione dell'effettivo del personale». Una ristrutturazione, però, può comportare anche un aumento del personale (fusione, assunzione di altri salariati). Per casi come questi c'è bisogno di una fattispecie separata per non pregiudicare le aspettative dei vecchi o dei nuovi assicurati (adeguamento dei fondi liberi prima di una fusione).

In caso di scioglimento di contratti di affiliazione, al momento di strutturare il regolamento si dovrà fare attenzione a quanto segue: un disciplinamento della liquidazione parziale dell'istituto di previdenza è necessario solo in presenza di un patrimonio comune. Questo è il caso, di regola, degli istituti comuni, non degli istituti collettivi.

In caso di affiliazioni a istituti collettivi (casse di previdenza) bisogna distinguere i casi seguenti: ­

il patrimonio di previdenza è trasferito globalmente a un'altra cassa di previdenza (altro istituto collettivo o istituto comune, istituto di previdenza autonomo). Il patrimonio non viene liquidato. Casi simili non necessitano di un disciplinamento;

­

l'effettivo degli assicurati viene ripartito. A seconda del caso ci si troverà in presenza di una liquidazione parziale (p. es. se una parte degli effettivi viene assunta da un altro datore di lavoro) oppure di una liquidazione totale di una cassa di previdenza (p. es. se il datore di lavoro cessa l'attività) o di un'affiliazione. Nel caso di liquidazioni parziali occorre fare un piano di ripartizione solo se vi sono fondi liberi. Nel caso di liquidazioni totali di un'affiliazione o di una cassa di previdenza, bisogna sempre fare un piano di ripartizione se vi sono fondi liberi.

Secondo il capoverso 2 l'autorità di vigilanza non controlla più, com'è stato finora, i singoli piani di ripartizione, bensì, in via preventiva con effetto costitutivo, il regolamento (cfr. n. 2.7.5.3).

Il capoverso 3 disciplina la liquidazione parziale di altri istituti, in particolare degli istituti di previdenza delle imprese (istituzioni autonome) nel cui caso la procedura continua a basarsi sulla prassi in vigore di cui all'articolo 23 LFLP. Secondo tale prassi l'autorità di vigilanza deve verificare le condizioni e approvare sia la procedura che il piano di ripartizione per i fondi liberi. In tal caso le condizioni, come nel diritto vigente, si presumono adempiute se l'effettivo del personale è ridotto in misura considerevole o se l'impresa subisce una ristrutturazione (art. 23 cpv. 4 LFLP).

Art. 53b (nuovo)

Liquidazione totale

La presente disposizione disciplina la liquidazione totale di istituti di previdenza. Al contrario della liquidazione parziale, nella procedura prudenziale non viene fatta nessuna distinzione tra i diversi tipi di istituti. La procedura viene applicata indiffe2400

rentemente a tutti i tipi di istituti di previdenza e continua a basarsi sulla prassi in vigore di cui all'articolo 23 LFLP.

Art. 53c (nuovo)

Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

La presente disposizione disciplina i principi per la liquidazione parziale e totale di istituti di previdenza.

Secondo il capoverso 1 nel caso di liquidazioni parziali e totali bisogna osservare i principi tecnici riconosciuti definiti dal Consiglio federale.

I capoversi 2 e 3 riprendono per analogia la versione vigente dell'articolo 23 capoversi 2 e 3 LFLP.

Il capoverso 4 disciplina le competenze dell'organo dell'istituto di previdenza responsabile delle liquidazioni parziali e totali. Esso determina il momento esatto della liquidazione parziale (lett. a), stabilisce il tipo e l'entità dei fondi da ripartire (come p. es. fondi per misure speciali, fondi liberi ecc.) (lett. b) e decide la ripartizione in base a un piano (lett. c).

Secondo il capoverso 5 l'istituto di previdenza deve informare tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati interessati e altri destinatari circa le proprie decisioni giusta il capoverso 3. Deve anche consentire loro di consultare il piano di ripartizione dei fondi liberi. Il dovere di informare è una condizione importante della procedura di liquidazione e costituisce il fondamento affinché gli interessati possano tutelare i propri diritti.

Il capoverso 6 disciplina la protezione giuridica degli interessati nell'ambito della procedura di liquidazione indipendentemente dal fatto che l'autorità di vigilanza operi d'ufficio. Dopo aver preso atto delle decisioni dell'organo competente e preso visione del piano di ripartizione, ogni persona interessata ha diritto di far controllare l'uno e l'altro dall'autorità di vigilanza competente nell'ambito di un ricorso. In tal caso ­ e soprattutto quando si tratta di istituti collettori e comuni ­ l'autorità di vigilanza deve esaminare d'ufficio, approfonditamente, la liquidazione ed emanare una decisione che può essere impugnata davanti alla Commissione federale di ricorso (art. 74).

Art. 56 cpv. 1 lett. g (nuova) e cpv. 2

Compiti del fondo di garanzia

Il capoverso 1 disciplina i compiti del fondo di garanzia LPP.

D'ora in poi, sulla base della nuova lettera g, il fondo di garanzia LPP si assumerà anche le spese amministrative causate alle casse di compensazione dell'AVS dal controllo dell'affiliazione dei datori di lavoro (cfr. art. 11 cpv. 7, nuovo). La copertura di questi costi amministrativi da parte del fondo di garanzia LPP piuttosto che da parte delle finanze pubbliche si giustifica dato il carattere privato della previdenza professionale.

Il capoverso 2 è stato corretto nella versione italiana.

Art. 58 cpv. 1

Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età

Il sistema delle sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età non subisce modifiche sostanziali nell'ambito della presente revisione. Dato che però nell'ambito della revisione le aliquote di accredito sono aumentate (cfr. art. 16), l'aliquota d'accredito media salirà di un punto percentuale. Per non ampliare la cerchia dei 2401

beneficiari, nella presente disposizione la legittimazione alle sovvenzioni passerà dal 14 al 15 per cento.

Art. 60 cpv. 2 bis (nuovo)

Istituto collettore

Questa disposizione motiva la competenza dell'istituto collettore di riscuotere contributi arretrati di datori di lavoro tramite una decisione. Una decisione è un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'articolo 80 LEF. In questo modo si facilita notevolmente la riscossione. La competenza decisionale deve valere anche per la riscossione di contributi non pagati con gli interessi di mora nonché di un eventuale supplemento a titolo di risarcimento secondo l'articolo 12 LPP.

Il potere decisionale, invece, non vale per l'ammissione di assicurati facoltativi giusta l'articolo 60 capoverso 2 lettera c LPP poiché altrimenti potrebbe scaturirne un vantaggio in termini di concorrenza per l'istituto collettore.

Art. 61 e 62

Autorità di vigilanza e suoi compiti

Secondo l'articolo 61 capoverso 1 la vigilanza esercitata dall'autorità di vigilanza cantonale non si estende più solamente agli istituti di previdenza registrati ai sensi della LPP, ma a tutti gli istituti con scopo volto alla previdenza professionale. Ne fanno parte gli istituti che amministrano i conti e le polizze di libero passaggio, le fondazioni di investimento e le altre istituzioni affiliate che hanno sede nel territorio di questa autorità. Questa nuova base legale consente così all'autorità di vigilanza di decidere come tale in merito alle questioni relative alla previdenza professionale ed alle istituzioni menzionate.

Si tratta di una modifica puramente amministrativa: non cambia nulla per quanto riguarda il principio della vigilanza in quanto tale. Confederazione e Cantoni continuano a dividersi la vigilanza e il Consiglio federale continua a determinare le condizioni corrispondenti (art. 61 cpv. 2). Anche l'articolo 62 LPP dev'essere modificato. È importante, infatti, che le istituzioni sottoposte d'ora in poi alla vigilanza trasmettano i documenti necessari all'esercizio di quest'ultima.

Art. 66 cpv. 3 Ripartizione dei contributi In questa disposizione si stabilisce un ultimo termine possibile entro il quale i contributi del datore di lavoro e del lavoratore devono essere versati all'istituto di previdenza. In questo modo il legislatore tiene conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 270 segg.) che sottolinea la mancanza nella LPP di una disposizione legale concernente il termine determinante per il versamento dei contributi.

La formulazione scelta pone al datore di lavoro un termine per il versamento dei contributi del lavoratore. Il termine è stabilito come disdetta convenuta ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 CO. Si tratta di un termine di scadenza qualificato, il cui insorgere comporta per il datore di lavoro una situazione di mora. Non è necessario che l'istituto di previdenza faccia scattare un procedimento d'ingiunzione. Una volta scaduto il termine, l'istituto di previdenza è autorizzato a incassare per via esecutiva presso il datore di lavoro i contributi arretrati dei lavoratori. È fatta salva la possibilità di avviare un procedimento penale contro il datore di lavoro per infrazione all'articolo 76 terzo comma LPP.

2402

Per ragioni di applicazione pratica il termine di versamento è fissato alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo.

Siccome gli istituti di previdenza effettuano conteggi annuali, i datori di lavoro versano i contributi all'istituto di previdenza una volta ricevuto il conteggio. Questo è fissato alla fine dell'anno civile o dell'anno assicurativo.

L'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo LPP non riguarda in alcun modo l'obbligo del datore di lavoro di contribuire in relazione alla sua quota. La formulazione proposta intende chiarire che questa quota dev'essere versata assieme a quella del lavoratore, come del resto già previsto nell'articolo 331 capoverso 3 CO. Questo disciplinamento è applicato alla previdenza più estesa e stabilisce espressamente che i datori di lavoro sono tenuti, per lo stesso periodo di tempo, a pagare almeno gli stessi contributi di tutti i lavoratori.

Art. 70

Misure speciali

Questa disposizione ha adempiuto il suo obiettivo originario e può perciò essere abrogata senza essere sostituita. Per i dettagli si rimanda a quanto esposto al numero 2.4.

Art. 73 titolo e cpv. 1 Controversie nell'ambito della previdenza professionale; pretese in materia di responsabilità Secondo la presente disposizione, ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. La prescrizione riguarderà in futuro anche istituti di libero passaggio che gestiscono conti o polizze di libero passaggio. D'ora in poi la stessa autorità giudiziaria potrà decidere in merito alle controversie relative a prestazioni o disposizioni contrattuali.

Quest'organizzazione giudiziaria verrà perciò estesa anche alle istituzioni previste dall'articolo 82 LPP che valgono come forme di previdenza riconosciuta ai sensi dell'OPP 3. In ultima istanza il TFA deciderà in merito a tutte le controversie.

I nuovi compiti così affidati al TFA non implicano che esso sarà competente anche in materia di controversie fiscali, che continueranno ad essere trattate dal Tribunale federale.

Anche il titolo dell'articolo 73 LPP ha dovuto essere modificato per tener conto della nuova portata della presente disposizione.

La modifica proposta esplica effetti anche sulla LSA. Circa questo punto rinviamo al commento alla modifica dell'articolo 47 capoverso 1 LSA.

Art. 74 cpv. 2 lett. c

Commissione federale di ricorso

Questa disposizione definisce l'oggetto dell'impugnazione. D'ora in poi le decisioni dell'istituto collettore possono essere impugnate. In tal modo sarà possibile adire le vie legali sia davanti alla Commissione federale di ricorso che al Tribunale federale.

Art. 75-79

Diverse disposizioni penali

Le multe previste nelle disposizioni penali sono innanzitutto adattate ai cambiamenti intervenuti dopo il 1° gennaio 1985, quando entrò in vigore la LPP. Devono inoltre allinearsi a quelle previste nelle altre assicurazioni sociali, le cui disposizioni penali 2403

sono già state modificate (cfr. art. 87 LAVS: in occasione della 10a revisione dell'AVS le multe per delitti sono state portate da un massimo di 20 000 franchi a un massimo di 30 000 franchi).

Art. 79a e 79b (nuovo)

Campo d'applicazione e riscatto

Tale prescrizione è identica al disciplinamento previsto dall'articolo 79a capoverso 1 LPP introdotto con la legge federale del 19 marzo 199935 sul programma di stabilizzazione 1998. La presente modifica è effettuata per motivi puramente redazionali. Dato che con la presente revisione sotto questo titolo oltre alla disposizione attuale dell'articolo 79a ne viene introdotta una nuova, il capoverso 1 deve diventare, di conseguenza, un articolo separato collocato all'inizio del sesto titolo. Si rende perciò necessario sostituire l'espressione «Articolo» con «Le disposizioni del presente titolo». Il vigente articolo 79a diventa quindi il nuovo articolo 79b e i capoversi 2-5, immutati, vengono spostati di un posto.

Art. 79c (nuovo)

Salario assicurabile e reddito assicurabile

Finora il salario assicurabile nell'ambito della previdenza professionale eccedente la previdenza minima obbligatoria (pilastro 2b) non era soggetto a nessuna limitazione.

Alla base dell'introduzione di una limitazione vi è la considerazione che nella previdenza minima obbligatoria ai sensi della LPP (pilastro 2a) esiste già un importo limite superiore per il salario assicurato (art. 8 LPP) che è disciplinato dalla legislazione della LAVS ed ammonta al triplo della rendita massima di vecchiaia AVS di attualmente 24 120 franchi. Ne risulta un importo limite superiore di 72 360 franchi (stato 1999). Per la previdenza sovraobbligatoria, tale sistema viene ora ripreso per analogia con la presente disposizione. L'importo limite del pilastro 2b è quindi fissato al quintuplo dell'importo limite superiore LPP (pilastro 2a): il risultato è un salario assicurabile massimo, per i salariati, o un reddito limite massimo, per gli indipendenti, di 361 800 franchi (stato 1999). Nell'ambito della legge ogni singolo istituto di previdenza disciplina nel proprio regolamento il salario assicurato o il reddito assicurato per la previdenza del pilastro 2b.

La limitazione in questione è applicata a ogni istituto di previdenza e si riferisce al rapporto di previdenza con il salariato o l'indipendente.

Art. 86a (nuovo)

Informazione degli assicurati

Il capoverso 1 sancisce ora il principio generale secondo il quale l'istituto di previdenza deve informare in modo adeguato i suoi assicurati annualmente e senza attendere un'esplicita richiesta in tal senso.

Secondo la lettera a l'istituto di previdenza è tenuto a informare i suoi assicurati sui loro concreti diritti alle prestazioni. Queste informazioni dovranno permettere agli assicurati di farsi un quadro della loro previdenza individuale e delle prestazioni cui hanno diritto. Quest'obbligo è in parte già previsto nel diritto attualmente in vigore36.

35 36

RU 1999 2374 Per informazioni sul calcolo della prestazione di libero passaggio: cfr. articolo 8 LFLP; per informazioni complete sulla prestazione d'uscita e l'avere di vecchiaia: cfr. articolo 24 LFLP. Per questioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni: cfr. articolo 30f LPP in relazione all'articolo 11 OPPA.

2404

Secondo la lettera b, inoltre, gli istituti di previdenza devono fornire anche le informazioni (rapporto annuale) che consentono agli assicurati di farsi un'idea di tutta l'attività dell'istituto di previdenza (organizzazione e finanziamento). Istituto collettivi e istituti comuni devono inoltre fornire le informazioni riguardanti la situazione del singolo collettivo di assicurati o della singola cassa di previdenza.

La lettera c sancisce infine l'obbligo degli istituti di previdenza di comunicare i nomi dei membri dell'organo paritetico. In tal modo si garantisce che i destinatari abbiano un primo interlocutore se insorgono problemi collegati alla loro previdenza professionale.

Il capoverso 2 stabilisce espressamente che gli assicurati hanno diritto, su domanda, di ricevere il conto annuale e il rapporto annuale.

Il capoverso 3 tiene in considerazione che i destinatari sono fortemente riguardati dal fatto che i datori di lavoro siano in arretrato col pagamento dei contributi e che finora non fosse obbligatorio informarli. In alcuni casi gli istituti di previdenza si sono persino rifiutati di fornire ragguagli in merito. Dato che i contributi vengono dedotti dal salario degli assicurati, questi ultimi hanno diritto di sapere se il datore di lavoro ha adempito a sua volta l'obbligo di versamento.

Obiettivo di questo nuovo disciplinamento è che i datori di lavoro versino puntualmente i contributi. Esso è applicabile ovunque l'amministrazione paritetica è realizzata a livello di cassa di previdenza o di singola affiliazione.

Il capoverso 4 contempla una comminatoria come prevista nell'articolo 75 (contravvenzioni).

4.2

Disposizioni transitorie

a. Rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità in corso Questa disposizione precisa l'applicazione del diritto nei diversi casi di previdenza, in particolare il fatto che per determinate classi di età sono applicate diverse aliquote minime di conversione (cfr. art. 14a LPP).

Secondo il capoverso 1 le rendite già in corso al momento dell'entrata in vigore della presente revisione di legge non sono interessate dall'abbassamento dell'aliquota di conversione. Ad esse continua a essere applicata l'aliquota di conversione in base al diritto anteriore (legge e regolamento). Se il diritto a una rendita d'invalidità in corso finisce, un eventuale nuovo diritto alla rendita viene tuttavia calcolato conformemente al nuovo diritto. Lo stesso vale per una rendita per vedove in corso il diritto alla quale termina in seguito a nuovo matrimonio qualora, più tardi, nasca un nuovo diritto alla rendita.

Il capoverso 2 garantisce che le rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità in corso che non devono già essere adeguate obbligatoriamente all'evoluzione dei prezzi secondo il diritto anteriore (art. 36 cpv. 2 LPP), devono essere adeguate secondo il nuovo diritto (art. 36 cpv. 2-4 LPP).

Il capoverso 3 precisa che il diritto a prestazioni per superstiti, in particolare alle rendite per vedovi ai sensi del nuovo diritto, sussiste anche se una persona, che beneficia di una rendita di vecchiaia o di invalidità al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, decede dopo questo momento (art. 21 cpv. 2 LPP).

2405

b. Disposizioni transitorie per gli accrediti di vecchiaia per le donne Gli accrediti di vecchiaia sono stabiliti indipendentemente dal sesso e fissati sulla base di un'età di pensionamento di 65 anni. Ne deriva che a partire dal 2003 (entrata in vigore del disegno di legge) la scala degli accrediti di vecchiaia per le donne sarà sostituita con quella per gli uomini. Fino a quel momento, il diritto transitorio prevede che venga ampliata solo la classe di età più elevata per le donne.

c. Limitazione del guadagno assicurato La limitazione del guadagno assicurato secondo la presente disposizione comprende i rapporti di previdenza esistenti che continuano a decorrere al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge e nei quali il guadagno assicurato supera già l'importo limite di cui all'articolo 79c. In tal modo si evita che nei rapporti di previdenza esistenti sia necessario ridurre il guadagno assicurato a questo nuovo importo limite legale con la conseguenza di dover erogare una prestazione d'uscita corrispondente. L'articolo 79c, invece, è applicato ai rapporti di previdenza esistenti nei quali il guadagno assicurato viene aumentato solo dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

d. Lacune nella copertura La realizzazione del principio della parità di trattamento fra donne e uomini (art. 33a LPP) può causare lacune nella copertura degli istituti di previdenza dalla struttura particolarmente sfavorevole. Ciò si può verificare, per esempio, con l'introduzione della rendita per vedovi se un istituto di previdenza concede prestazioni di previdenza più estese, il suo effettivo di assicurati è composto prevalentemente o quasi esclusivamente da donne e un finanziamento con fondi propri non è ragionevole o non è possibile. In questi casi speciali il fondo di garanzia coprirà le lacune nella copertura dell'istituto di previdenza in questione. Questo disciplinamento, tuttavia, vale solo per un periodo transitorio di cinque anni durante i quali gli istituti di previdenza hanno il tempo di adeguare i propri regolamenti e contratti (lett. e disposizioni transitorie LPP). Dopo questo periodo si può supporre che il finanziamento sia disciplinato. Il disciplinamento, inoltre, vale solo per gli istituti di previdenza sottoposti alla legge sul libero passaggio perché sono affiliati
al fondo di garanzia e versano contributi (art. 57 LPP).

e. Parità di trattamento fra donne e uomini Un periodo massimo di cinque anni per realizzare il principio della parità di trattamento fra donne e uomini in questo settore della previdenza è concesso agli istituti che offrono una previdenza superiore a quella minima per legge (previdenza più estesa) e a fondazioni di previdenza a favore del personale che non partecipano alla realizzazione della previdenza minima legale (previdenza extraobbligatoria). Questo periodo tiene conto del fatto che un adeguamento delle prestazioni nella previdenza più estesa ed extraobbligatoria può avere conseguenze finanziarie di una certa portata a seconda dell'istituto di previdenza. Il periodo transitorio, tuttavia, non è applicabile al settore della previdenza minima legale secondo la LPP.

f. Coordinamento con l'11 a revisione dell'AVS Questa disposizione transitoria è necessaria per coprire i casi seguenti: l'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS, elaborata parallelamente, potrebbe essere diffe-

2406

rita ed è altresì possibile che l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento per le donne a 65 anni non abbia luogo (o non ancora) nel 2009.

Entrambi i casi summenzionati non coprono le disposizioni d'esecuzione e in particolare le disposizioni transitorie del presente disegno di legge. Il Consiglio federale deve perciò avere la competenza di effettuare gli adeguamenti necessari relativi all'età di pensionamento delle donne, le aliquote d'accredito e l'aliquota di conversione mediante ordinanza.

Se l'età di pensionamento delle donne viene aumentata a 65 anni per esempio solo nel 2010, il nostro Collegio adegua a quell'anno le aliquote d'accredito per la classe d'età più elevata e l'aliquota di conversione prevista per i 65 anni. Se l'età che dà diritto alla rendita ordinaria per donne e uomini (65 anni) non viene introdotta, il Consiglio federale riceve almeno la competenza di elevare a 64 anni l'età che dà diritto alla rendita ordinaria delle donne nella LPP effettuando gli adeguamenti tecnici necessari.

4.3

Modifica di altri atti normativi (vedi allegato)

4.3.1

Modifiche del Codice civile

Art. 89bis cpv. 6 La presente disposizione elenca una serie di disposizioni della LPP applicabili alla previdenza extraobbligatoria offerta da fondazioni di previdenza a favore del personale. Questo catalogo è completato con i seguenti articoli: ­

articolo 20a relativo all'ordinamento dei beneficiari;

­

articolo 33a sulla parità di trattamento fra donne e uomini. La fondazione di previdenza a favore del personale dispone di un periodo di transizione di un massimo di cinque anni per introdurlo;

­

articolo 36 capoversi 2-4 relativo all'adeguamento al rincaro delle prestazioni regolamentari; non riguarda i fondi di beneficenza che forniscono solo prestazioni volontarie e non regolamentari;

­

articolo 41 sulla prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti;

­

articoli 53a-53c relativi al disciplinamento della liquidazione parziale e totale di istituti di previdenza;

­

articolo 66 capoverso 3 relativo al versamento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

­

articolo 86a sull'informazione degli assicurati.

4.3.2 Art. 331 cpv. 3

Modifiche del Codice delle obbligazioni Obblighi del datore di lavoro

Questa disposizione disciplina le deduzioni dal salario dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. Debitori dell'intero contributo sono i datori di lavoro che versano all'istituto di previdenza le deduzioni dal salario dei lavoratori assieme ai loro contributi. Le modifiche apportate agli articoli 66 capoverso 3 e 76 terzo comma LPP 2407

devono trovare riscontro anche nell'articolo 331 CO, di importanza fondamentale per la previdenza professionale. I datori di lavoro che, per la previdenza professionale, si rivolgono a una cooperativa a carattere prettamente sovraobbligatorio o a un istituto di diritto pubblico, saranno ugualmente punibili ai sensi dell'articolo 76 terzo comma LPP se non rispettano l'ultimo termine di versamento stabilito dal capoverso 3 e infrangono l'obbligo di mantenere la sostanza.

4.3.3

Modifica della legge sul libero passaggio

Art. 2 cpv. 3 e 4 (nuovo)

Prestazione d'uscita

La presente disposizione modifica il disciplinamento concernente l'interesse e l'interesse di mora. Di conseguenza, il tasso d'interesse del 4 per cento previsto attualmente dalla LPP (art. 15 cpv. 2 LPP, art. 12 OPP 2) dev'essere accreditato a ogni prestazione d'uscita non ancora versata. Viene inoltre stabilito quando l'istituto di previdenza si trova in una situazione di mora. La prestazione d'uscita diventa esigibile quando l'assicurato esce dall'istituto di previdenza. Quest'ultimo deve pagare un interesse di mora se non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie al trasferimento. A partire da questo momento è tenuto a pagare un interesse di mora del 5 per cento, valore che corrisponde al tasso minimo d'interesse giusta l'articolo 15 LPP (attualmente del 4%) a cui si aggiunge l'uno per cento (art. 26 cpv. 2 LFLP, art. 7 OLP37). Con il nuovo disciplinamento l'istituto di previdenza non avrà più l'obbligo di pagare interessi di mora per i primi sei mesi seguenti l'uscita dell'assicurato se, per colpa di quest'ultimo, non ha potuto effettuare il trasferimento.

Art. 4 cpv. 2

Mantenimento della previdenza sotto altra forma

Per impedire agli istituti di previdenza di versare immediatamente all'istituto collettore gli averi non rivendicati, questa disposizione introduce un termine di sei mesi durante i quali questi averi dovranno restare presso l'istituto di previdenza. In questo periodo gli assicurati avranno ancora la possibilità di annunciarsi presso l'istituto di previdenza prima che gli averi vengano trasferiti. L'interesse corrisponde al tasso minimo d'interesse secondo l'articolo 15 capoverso 2 LPP.

Se agli assicurati non viene notificato nulla, l'istituto di previdenza versa la loro prestazione d'uscita al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo che sono usciti all'istituto collettore.

Art. 10 cpv. 1 Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità Nel capoverso 1 esiste una divergenza tra i testi tedesco, francese e italiano. Il testo francese è impreciso: nel secondo periodo, infatti, parla di prestazione anziché di prestazione d'uscita. Inoltre nell'articolo 17 manca la relazione con «in base a una tabella». Dev'essere perciò adeguato agli altri due testi.

37

Dal 1° gennaio 2000 l'interesse di mora è diminuito, in questi casi, dal 5 al 4,25 per cento (4% più 0,25%).

2408

Art. 17 cpv. 3

Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza

Dato che le misure speciali di cui all'articolo 70 LPP verranno soppresse con la presente revisione, bisogna adeguare in tal senso la presente disposizione. Così d'ora in poi i fondi per le misure speciali per adeguare le rendite al rincaro e per gli accrediti complementari della generazione di entrata potranno essere dedotte se sono previste nel regolamento dell'istituto di previdenza.

Art. 23

Liquidazione parziale o liquidazione totale

Le presenti disposizioni, che disciplinano le condizioni e la procedura della liquidazione parziale e totale dell'istituto di previdenza, sono ora fissate nella LPP (art.

53a-53c LPP). Dal punto di vista oggettivo sono più simili all'organizzazione degli istituti di previdenza che al libero passaggio. Ciò comporta le modifiche qui appresso.

Nel capoverso 1 l'ultimo periodo va soppresso. Per il resto la disposizione continua a valere invariata.

Il capoverso 2 contiene ora un rinvio alle disposizioni concernenti la liquidazione parziale e totale nella LPP applicabili per calcolare il diritto ai fondi liberi secondo il capoverso 1.

I capoversi 3 e 4 che disciplinano le condizioni e la procedura della liquidazione parziale e totale possono essere abrogati dato che queste disposizioni sono ora riprese nella LPP.

Art. 24 L'obbligo dell'istituto di previdenza di comunicare agli assicurati anche l'avere di vecchiaia è soppresso dato che viene ripreso nella nuova disposizione di cui all'articolo 86a LPP.

Nuova sezione

Sezione 6b: Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti Art. 24g (nuovo) L'introduzione di questa disposizione concernente la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti della previdenza è necessaria affinché sia applicabile anche agli istituti di libero passaggio.

4.3.4 Art. 47 cpv. 1

Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori Tribunali

Per i conti di libero passaggio e le polizze assicurative conclusi nell'ambito dell'OPP 3 si impone una modifica di poco conto del presente capoverso. In base a questa disposizione le controversie di diritto privato che sorgono fra gli istituti di assicurazione oppure fra questi ultimi e gli assicurati sottostanno alla giurisdizione civile. Per fare in modo che i contratti assicurativi speciali summenzionati non siano sottoposti alla giurisdizione ordinaria occorre prevedere, all'interno dell'articolo 47 capoverso 1 LSA un rinvio all'articolo 73 capoverso 1 LPP.

2409

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

5.1

Ripercussioni sulla Confederazione

Le proposte di revisione hanno ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione in quanto i costi calcolati in questo messaggio sono quasi interamente deducibili dalle imposte essendo finanziati dagli assicurati e dai datori di lavoro. La tariffa d'imposta della Confederazione e la statistica dei redditi dell'AVS permettono di valutare il tasso totale al 2,25 per cento in media per gli assicurati e dal 5 al 7 per cento in media per i datori di lavoro. Questo comporta una minor entrata fiscale annua pari a circa 10-15 milioni di franchi. Tuttavia questo importo diminuirà fortemente a lungo termine dato che le prestazioni concesse in futuro saranno soggette a imposta.

La 1a revisione della LPP non ha, per contro, alcuna ripercussione sulla Cassa pensioni della Confederazione (CPC). Il suo piano di prestazioni è in effetti sovraobbligatorio. Ecco perché la Confederazione in quanto datore di lavoro non sarà interessata dall'aumento delle spese sociali nel quadro della LPP.

5.2

Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni

Le proposte di revisione hanno pure ripercussioni sulle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Sulla base della tariffa d'imposta dei Cantoni e dei loro capoluoghi e con l'aiuto della statistica dei redditi degli assicurati valutiamo l'aliquota totale di imposizione media, sia per i Cantoni che per i Comuni, al 6,5 per cento per gli assicurati e al 5-7 per cento per i datori di lavoro. Ne risulta una minor entrata fiscale pari a circa 30-50 milioni di franchi annui. L'ammontare del mancato profitto è all'incirca lo stesso per Cantoni e Comuni. Tuttavia, a lungo termine tale importo diminuirà notevolmente dato che in futuro le prestazioni assicurate saranno soggette a imposta.

Nella misura in cui Cantoni e Comuni disporranno di istituti di previdenza con piani prestazionali sovraobbligatori non subiranno, in quanto datori di lavoro, aumenti delle loro spese sociali nel quadro della LPP.

5.3

Ripercussioni economiche

In seguito al ridimensionamento della revisione in base ai risultati della procedura di consultazione (abbandono del miglioramento della previdenza per le persone con redditi modesti e degli impiegati a tempo parziale), questo progetto di revisione non ha ripercussioni importanti sull'economia.

5.4

Ripercussioni sugli assicurati

Gli assicurati saranno penalizzati dalla 1a revisione LPP nella misura in cui i loro istituti di previdenza non saranno in grado di finanziare l'aumento degli accrediti di vecchiaia con i fondi liberi destinati in passato al finanziamento delle misure speciali o con altre fonti di reddito. Alcuni assicurati potrebbero vedersi aumentare o 2410

diminuire i loro contributi in base alla loro classe d'età. Gli altri aspetti toccati dalla revisione ­ ad esempio, la rendita per vedovi, il quarto di rendita per invalidi ­ non dovrebbero influenzare l'ammontare delle quote.

5.5

Ripercussioni sugli istituti di previdenza

La revisione potrà comportare per gli istituti di previdenza aumenti una tantum o durevoli delle spese, ma anche risparmi.

Il coordinamento dell'età di pensionamento con l'AVS richiederà un adattamento dei regolamenti e dei programmi informatici, in particolare per quanto concerne le disposizioni transitorie. Occorrerà fornire una consulenza intensiva agli assicurati.

La riduzione dell'aliquota di conversione richiederà l'adattamento dei programmi informatici alle aliquote di conversione impostate parzialmente in base alla classe d'età e alle nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia. La rinuncia alle misure speciali determinerà uno sgravio durevole degli oneri amministrativi e finanziari.

6

Programma di legislatura

L'importanza e l'urgenza della revisione della legge federale sulla previdenza professionale sono state sottolineate più volte dal nostro Collegio, che aveva inserito la presente revisione nelle sue linee direttive della politica governativa quale obiettivo prioritario per la legislatura 1991-1995. L'evoluzione della situazione economica non ha permesso di realizzare questo progetto nei tempi previsti. Nell'estate del 1994, dunque, nell'ambito della rivitalizzazione dell'economia svizzera, abbiamo rinviato la revisione della LPP a una data successiva38. Tale revisione è stata così riproposta nel programma di legislatura 1996-1999.

Il progetto di revisione era annunciato negli obiettivi della politica governativa per il 1998.

7

Relazione con il diritto europeo

7.1

Diritto della Comunità europea

Il diritto comunitario distingue i sistemi legislativi della sicurezza sociale dai sistemi professionali, complementari o convenzionali. Questa distinzione è importante per diversi motivi collegati all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario.

Nel regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (codificato dal regolamento [CE] n. 118/97 del Consiglio, GU n. L 28 del 30.1.1997, p. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento [CE] n. 307/1999 del Consiglio, GU n. L 38 del 12.2.1999, p. 1) è stato introdotto un coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale la cui applicazione è limitata ai sistemi legali. L'articolo 1 lettera j del regolamento esclude formalmente dal suo 38

Rapporto del Consiglio federale del 13 giugno 1994 sulla prosecuzione delle riforme in favore dell'economia di mercato, FF 1994 III 1249.

2411

campo d'applicazione i sistemi convenzionali. La Svizzera entrerà in questo sistema di coordinamento dopo l'entrata in vigore degli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea (cfr. messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999; FF 1999 5092).

Il regime minimo obbligatorio istituito dalla LPP corrisponde a un sistema legale conforme al diritto comunitario.

La parità di trattamento tra uomini e donne è disciplinata da due direttive.

La direttiva 79/7 del 19 dicembre 1978 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, p. 24) ha lo scopo di eliminare ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nelle legislazioni relative alla sicurezza sociale, escludendo però dal suo campo di applicazione le questioni relative all'età di pensionamento e le pensioni per i superstiti.

La direttiva 86/378 del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12.8.1986, p. 40) persegue lo stesso obiettivo ma nel quadro dei sistemi professionali.

Il regime minimo obbligatorio della LPP corrisponde a un sistema legale ai sensi della direttiva 79/7. La direttiva 86/378 non è attinente al presente messaggio in quanto si riferisce a sistemi equivalenti che in Svizzera si collocano nella previdenza più estesa.

Una proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 27 ottobre 1987, si prefigge di realizzare la piena parità di trattamento tra uomini e donne nei sistemi legali e professionali della sicurezza sociale. Questa proposta è bloccata a livello di Consiglio dal 1989. Per quanto riguarda le prestazioni dovute al congiunto superstite, la proposta di direttiva prevede l'alternativa seguente: ­

il riconoscimento al vedovo, alle stesse condizioni, del diritto alle prestazioni accordate alle vedove;

­

oppure le rendite per vedove vengono sostituite dall'istituzione o l'estensione di un sistema di diritti propri del coniuge superstite, senza distinzione di sesso.

La direttiva 97/81 del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unione delle Confederazioni delle Industrie della Comunità europea (UNICE), dal Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) (GU n. L 14 del 20.1.1998, p. 9) si prefigge di sopprimere le discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale.

7.2

Strumenti del Consiglio d'Europa

La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 è la correlazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dei diritti economici e sociali. L'articolo 12 della Carta, che prevede il diritto alla sicurezza sociale, è uno dei sette articoli che costituiscono il «nucleo duro» della Carta medesima. Affinché quest'ultima possa essere ratificata, cinque di questi sette articoli devono essere accettati integralmente. Il numero 3 di tale articolo prevede, in particolare, che le Parti contraenti 2412

si impegnino a portare progressivamente il regime di sicurezza sociale a un livello più alto. La Svizzera ha firmato la Carta il 6 maggio 1976, ma dato che il Parlamento ne ha rifiutato la ratifica nel 1987 questo trattato non vincola il nostro Paese.

La Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 attualizza e adegua il contenuto materiale della Carta del 1961. Il diritto alla sicurezza sociale figura sempre nell'articolo 12. La Carta sociale riveduta è entrata in vigore il 1° luglio 1999.

Il Codice europeo di sicurezza sociale, del 16 aprile 1964, è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977 (RU 1978 1491). Il nostro Paese ne ha accettato in particolare la parte V relativa alle prestazioni di vecchiaia, la parte IX riguardante le prestazioni d'invalidità e la parte X sulle prestazioni per i superstiti. La parte V non fissa un'età di pensionamento e non impone un'età uguale per uomini e donne.

L'articolo 26 stabilisce tuttavia che l'età a partire dalla quale si ha diritto alle prestazioni di vecchiaia non deve superare i 65 anni. Un'età superiore può essere prevista soltanto se il numero dei residenti che hanno raggiunto tale età non è inferiore al dieci per cento del numero totale dei residenti di età compresa tra i 15 anni e l'età in questione. Nella parte X (prestazioni per i superstiti) si prevedono prestazioni soltanto per le vedove (ma non per i vedovi) e per i figli.

Il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) del 6 novembre 1990 ottimalizza l'ordinamento del 1964 estendendo il campo d'applicazione personale e migliorando la natura e il livello delle prestazioni. Esso introduce nel contempo una maggiore flessibilità alleggerendo le condizioni per la ratifica e adottando formulazioni più elastiche e adattabili alle diverse legislazioni nazionali. Il Codice (riveduto) non è ancora stato ratificato da nessun Paese e non è, pertanto, ancora entrato in vigore.

Secondo l'articolo 26 (riveduto), l'età che dà diritto alle prestazioni di vecchiaia non può superare i 65 anni se non quando criteri demografici, economici e sociali appropriati lo giustificano. Inoltre, se questa età è pari o superiore a 65 anni, deve essere abbassata per alcune categorie di persone, ad esempio per quelle che svolgono un lavoro faticoso o insalubre. Tuttavia, uno Stato può derogare a questa
esigenza se la sua legislazione prevede un'età di pensionamento flessibile, sotto forma di pensionamento anticipato o di pensionamento rinviato (art. 27).

Fra gli strumenti del Consiglio d'Europa occorre altresì menzionare una risoluzione e una raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati membri: ­

la Risoluzione (76) 32 del 21 maggio 1976 sulle misure di sicurezza sociale per i pensionati o le persone che svolgono ancora un'attività lavorativa anche dopo l'età che dà loro diritto a una pensione di vecchiaia. Questa risoluzione si prefigge in particolare di introdurre l'età di pensionamento flessibile nelle legislazioni nazionali;

­

la Raccomandazione R (89) 3 del 6 marzo 1989 sulla flessibilità dell'età di pensionamento.

7.3

Compatibilità del disegno di revisione con il diritto europeo

La presente revisione della LPP è, in generale, compatibile con gli strumenti comunitari summenzionati. Tuttavia, dato che per quanto riguarda l'accesso alla previdenza professionale non si tiene conto del lavoro a tempo parziale (è indifferente se

2413

si lavora a tempo pieno o a tempo parziale), il progetto non va nella direzione indicata dalla Direttiva 97/81.

L'introduzione di una rendita per vedovi nella previdenza professionale obbligatoria alle stesse condizioni della rendita per vedove è compatibile con il diritto del Consiglio d'Europa. Per quanto riguarda il diritto comunitario, la soluzione presentata è pure compatibile con la proposta di direttiva del 27 ottobre 1987.

Prevedendo di adeguare l'ammontare delle rendite di vecchiaia all'evoluzione dei prezzi, si può ritenere che il progetto è compatibile con l'articolo 12 numero 3 della Carta sociale europea che si prefigge «di portare progressivamente il regime di sicurezza sociale a un livello più alto».

Il Codice europeo di sicurezza sociale e il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) esigono che la prestazione sia un «pagamento periodico» (art. 28 del Codice e art. 29 par. 1 del Codice [riveduto]). L'organo di controllo degli strumenti internazionali ammette la possibilità di versamento della prestazione sotto una forma combinata di capitale e di rendita solo a condizione che l'ammontare della rendita (pagamento periodico) raggiunga l'aliquota di conversione (40% in base al Codice).

Il beneficiario-tipo (marito con moglie in età pensionabile), al raggiungimento dell'età fissata dal diritto nazionale per aver diritto a una rendita di vecchiaia deve percepire una rendita che equivalga all'aliquota di conversione stabilita, per la Svizzera, in base al salario di un operaio qualificato dell'industria metallurgica e metalmeccanica. La Svizzera, avendo accettato la parte V del Codice e limitandosi alla copertura garantita dalla LAVS, non deve tener conto dell'aliquota di conversione garantita dalla LPP. La soluzione prevista è perciò compatibile con gli strumenti del Consiglio d'Europa.

8

Compatibilità con la nuova perequazione finanziaria

La previdenza professionale non è oggetto della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni. La presente revisione non ha effetto alcuno sulla nuova perequazione finanziaria.

9

Basi giuridiche

9.1

Costituzionalità

Le modifiche della LPP si fondano sull'articolo 34quater vCost. così come sull'articolo 11 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione. Le modifiche previste in materia di diritto civile (art. 89bis cpv. 6 CC e 331 cpv. 3 CO) trovano fondamento nell'articolo 64 vCost. I due articoli costituzionali servono da base alle modifiche della LFLP. Le modifiche della LSA si fondano sull'articolo 34 capoverso 2 vCost.

9.2

Delega di competenze legislative

Nell'articolo 97 capoverso 1 LPP, il Consiglio federale dispone già delle basi legali necessarie che gli consentono di emanare il disciplinamento e le disposizioni neces2414

sarie all'applicazione della previdenza professionale. L'avamprogetto prevede in particolare la delega al Consiglio federale delle competenze seguenti nel quadro della LPP: ­

articolo 2 capoverso 4 LPP: disciplinamento dei casi speciali che sottostanno all'assicurazione;

­

articolo 41 capoverso 4 LPP: disposizioni sulla conservazione dei documenti relativi alla previdenza;

­

articolo 53c: disciplinamento dei principi tecnici riconosciuti in caso di liquidazione parziale o totale;

­

articolo 61 capoverso 2 LPP: disposizioni relative ai criteri di vigilanza della Confederazione;

­

lettera f delle disposizioni transitorie della LPP: adeguamento tecnico dell'aliquota di conversione e dell'aliquota di accredito in base all'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne (64 o 65 anni).

9.3

Forma dell'atto normativo

Ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge sui rapporti tra i Consigli (RS 171.11), gli atti legislativi di durata illimitata che contengono norme di diritto devono per principio essere emanati in forma di legge. Il presente disegno di revisione è di durata illimitata e deve dunque sottostare alla procedura legislativa normale.

1978

2415