Decreto federale sui mezzi finanziari destinati ai provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto l'articolo 41 della legge forestale del 4 ottobre 1991 1; visto l'articolo 8 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del ...2 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 3, decreta:

Art. 1 1

Per finanziare gli aiuti finanziari previsti negli articoli 2 e 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del ... concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2000-2003 č stanziato un importo massimo di 40 milioni di franchi.

2

Per finanziare i crediti d'investimento previsti nell'articolo 4 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del ... concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, č stanziato un credito d'impegno di 10 milioni di franchi.

Art. 2 1

Per finanziare i provvedimenti previsti negli articoli 31, 33, 37 e 38 capoverso 2 lettera f della legge forestale del 4 ottobre 1991 per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2000-2003 č stanziato un importo massimo di 242 milioni di franchi.

2

Per finanziare i provvedimenti previsti negli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 1991 per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2000-2003 č stanziato un credito aggiuntivo di 36 milioni di franchi.

1 2 3

RS 921.0 RS ...; RU ...; FF 2000 1133 FF 2000 1133

2000-0413

1155

Mezzi finanziari destinati ai provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Art. 3 Il Consiglio federale č autorizzato a finanziare, a carico dell'importo massimo di cui all'articolo 1, il fabbisogno supplementare di risorse dell'UFAFP, per al massimo quattro posti o 400 000-480 000 franchi annui limitati a quattro anni.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā al referendum facoltativo.

1989

1156