Legge federale Disegno sulla partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20001, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.
2
Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione.
Art. 2 La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.
Art. 3 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2130
1
FF 2000 3111
2000-0979
3121