Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 3 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l'articolo 55 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione2, emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza Art. 1 1

La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza è un organo del Consiglio federale che ha lo scopo di rafforzare la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza.

2

Essa prepara tempestivamente le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti le questioni di politica di sicurezza.

3

Si compone dei capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). La presidenza cambia di regola ogni anno.

Sezione 2: Organo direttivo in materia di sicurezza Art. 2

Scopi e compiti

1

L'Organo direttivo in materia di sicurezza crea le premesse per una condotta strategica ottimale da parte del Consiglio federale.

2

L'Organo direttivo in materia di sicurezza si occupa delle minacce alla sicurezza interna ed esterna. Quest'ultime sono compromesse quando: a.

1 2

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la stabilità e l'affidabilità delle istituzioni politiche costituzionali dello Stato, l'ordinamento fondamentale dello Stato fondato sulle libertà e sulla democrazia, il funzionamento regolare di tali istituzioni e la sicurezza degli abitanti della Svizzera sono minacciati;

RS 120 RS 172.010 1999-5728

Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

b.

3

l'integrità e l'affidabilità dell'indipendenza di uno Stato, la sua capacità di difendere le proprie frontiere e il proprio ordinamento costituzionale nei confronti di minacce esterne nonché i suoi buoni rapporti con gli altri Stati sono minacciati.

L'Organo direttivo in materia di sicurezza assume i compiti seguenti: a.

segue costantemente la situazione in tutti gli ambiti rilevanti in materia di sicurezza;

b.

analizza e valuta la gamma della violenza nonché i suoi possibili sviluppi all'interno della Svizzera e nel suo contesto strategico;

c.

provvede alla detezione tempestiva di possibili nuove forme di minaccia, di rischi e di pericoli nonché all'allarme tempestivo;

d.

elabora scenari, strategie e opzioni all'attenzione della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, sfruttando tutte le possibilità per realizzare sinergie all'interno e all'esterno dell'amministrazione;

e.

allestisce annualmente un quadro globale delle risorse nell'ambito della sicurezza della Confederazione destinato al Consiglio federale. In tale quadro globale è proposta l'attribuzione delle risorse a medio termine sulla base delle priorità politiche.

Art. 3

Organizzazione

1

L'Organo direttivo in materia di sicurezza è un organo di stato maggiore del Consiglio federale incaricato di compiti preparatori ed è subordinato alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

2

La presidenza è di regola assunta annualmente a turno dal segretario di Stato del DFAE, dal direttore dell'Ufficio federale di polizia e dal capo dello Stato maggiore generale. Il presidente può presentare domanda di riferire direttamente al Consiglio federale.

Art. 4

Composizione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza

1

L'Organo direttivo in materia di sicurezza si compone di membri permanenti e di membri non permanenti.

2

Sono membri permanenti: a.

il segretario di Stato del DFAE;

b.

il direttore dell'Ufficio federale di polizia;

c.

il capo dello Stato maggiore generale;

d.

il vicecancelliere incaricato dell'informazione;

e.

il segretario di Stato per le questioni economiche;

f.

il capo della Polizia federale;

g.

il presidente del Gruppo di coordinamento del DFGP per le migrazioni;

h.

il capo della Politica di sicurezza e di difesa del DDPS; 189

Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

3

i.

il sottocapo di stato maggiore del servizio informazioni;

j.

il direttore generale delle dogane;

k.

il coordinatore dei servizi d'informazione.

Sono membri non permanenti: a.

un rappresentante del settore della protezione della popolazione dell'Amministrazione federale;

b.

un rappresentante del settore della sicurezza interna dell'Amministrazione federale;

c.

il delegato all'approvvigionamento economico del Paese;

d.

il direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni;

e.

il direttore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione;

f.

il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

4

Se necessario, il presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza può designare come membri non permanenti altri responsabili gerarchici dell'Amministrazione federale nonché esperti.

5

I membri non permanenti che non appartengono d'ufficio all'Organo direttivo in materia di sicurezza sono designati dal presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza d'intesa con i capi gerarchicamente competenti.

6

Se necessario, i membri non permanenti sono invitati alle sedute dal presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza; essi stessi possono chiedere di parteciparvi.

Sezione 3: Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione Art. 5

Scopi e compiti

1

L'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione provvede alla cooperazione tra i servizi d'informazione della Confederazione nonché all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nel campo della sicurezza.

2

Assume i compiti seguenti: a.

coordina, per incarico del presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza, la cooperazione in materia di servizi d'informazione in seno alla Confederazione;

b.

definisce e aggiorna, all'attenzione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza, il fabbisogno permanente di informazioni, segnatamente per quanto riguarda i rischi rilevanti in materia di politica di sicurezza;

190

Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

c.

informa i servizi d'informazione e i fornitori d'informazioni sulle priorità politiche e il fabbisogno di informazioni del Consiglio federale;

d.

elabora un rapporto sulla situazione all'attenzione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;

e.

assicura la detezione e l'allarme tempestivi a favore dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;

f.

assiste il presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza in occasione dell'elaborazione di proposte destinate al Consiglio federale;

g.

dirige l'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva nonché il segretariato;

h.

può assumere funzioni speciali nell'ambito di situazioni particolari e straordinarie.

Art. 6

Organizzazione

1

L'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione consiste del coordinatore dei servizi d'informazione, dell'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva nonché di un segretariato.

2

Il coordinatore dei servizi d'informazione è subordinato tecnicamente al presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e aggregato amministrativamente al DDPS.

Sezione 4: Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva Art. 7

Compiti

L'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva: a.

segue, in primo luogo, gli aspetti relativi alla politica di sicurezza nei settori della politica estera, della politica di sicurezza, della protezione dello Stato e della polizia, nonché delle questioni concernenti i rifugiati e gli str anieri;

b.

può proporre all'Organo direttivo in materia di sicurezza, dopo consultazione dei dipartimenti interessati, di esaminare i problemi rilevanti in materia di sicurezza che concernono l'economia, le finanze, l'energia, le comunicazioni, la tecnologia, l'ambiente, i trasporti e la sanità. Può essere incaricato di assicurare la sorveglianza di questi problemi;

c.

provvede, sulla base delle analisi elaborate dai fornitori d'informazioni, alla sintesi e all'allestimento di un quadro della situazione;

d.

assume informazioni al di fuori dell'Amministrazione federale per il tramite degli organi gerarchici competenti della Confederazione;

e.

dirige i segretariati della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dell'Organo direttivo in materia di sicurezza.

191

Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Art. 8

Organizzazione

1

L'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva consiste di relatori specializzati permanenti e di un segretariato. Esso può essere rafforzato, per un periodo limitato oppure per determinati compiti, con rappresentanti dei dipartimenti (esperti non permanenti).

2

È aggregato amministrativamente al DDPS.

Sezione 5: Trattamento degli affari Art. 9

Rapporti con l'Amministrazione

1

L'Organo direttivo in materia di sicurezza e l'Organo di coordinamento dei servizi d'informazione non assumono funzioni gerarchiche.

2

La gestione operativa degli affari e la presentazione di proposte al Consiglio federale incombono alle unità organizzative competenti.

3

L'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva collabora strettamente con i servizi d'informazione della Confederazione e con gli altri fornitori d'informazioni della Confederazione.

Art. 10

Rapporti con altri organi

Il coordinatore dei servizi d'informazione: a.

può inserirsi in stati maggiori di crisi e in gruppi di lavoro per compiti particolari, nei quali ha il diritto di essere sentito e si assicura l'informazione per il coordinamento dei servizi d'informazione;

b.

è membro della Commissione consultiva in materia di sicurezza interna (art. 9 della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna);

c.

partecipa alla formazione in materia di condotta strategica.

Art. 11

Trasmissione delle informazioni

1

Gli organi incaricati del coordinamento della cooperazione in materia di servizi d'informazione possono scambiare informazioni nella misura in cui ciò è necessario per gli scopi delle presenti istruzioni.

2

Tale scambio di informazioni può comprendere anche dati personali.

Art. 12

Obbligo d'annuncio e obbligo di dare informazioni

Il coordinatore dei servizi d'informazione ha accesso a tutte le informazioni che richiede negli ambiti della sicurezza interna ed esterna secondo l'articolo 2 capover-

3

192

RS 120

Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

so 2, nella misura in cui non siano pregiudicati interessi degni di protezione in materia di protezione delle fonti.

Art. 13

Protezione, sicurezza e tutela del segreto

1

L'Organo di coordinamento può, per i propri campi d'attività, prendere misure di protezione e di sicurezza particolari allo scopo di assicurare la protezione di informazioni e opere.

2

Per garantire la protezione delle fonti e la tutela del segreto, esso emana istruzioni conformi a quelle applicate nei servizi d'informazione.

Sezione 6: Entrata in vigore Art. 14 Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

3 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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