Decreto federale concernente il finanziamento del risanamento fonico delle ferrovie del 6 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la legge federale del 24 marzo 20001 concernente il risanamento fonico delle ferrovie; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19992, decreta:

Art. 1

Freno alle spese

1

Per finanziare il risanamento fonico delle ferrovie è stanziato un credito d'impegno di 1,854 miliardi di franchi (base dei prezzi 1998).

2 Se l'obiettivo del risanamento fonico conformemente all'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico non può essere raggiunto entro il termine previsto, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un decreto federale concernente un credito d'impegno supplementare con sufficiente anticipo affinché l'obiettivo in questione sia raggiunto entro il termine previsto.

Art. 2 Il Consiglio federale può aumentare il credito d'impegno in ragione dei maggiori oneri dovuti al rincaro.

Art. 3 1 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

2 Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.

Consiglio degli Stati, 6 marzo 2000

Consiglio nazionale, 21 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

1438

1 2

RS 742.144; RU 2000 ...

FF 1999 4234

4184

1999-4385